CONDIZIONI INTEGRATIVE Clausole campione

CONDIZIONI INTEGRATIVE. Alcuni Prodotti e Servizi sono soggetti a condizioni addizionali (“Condizioni Integrative”) a quelle qui esposte. Tali condizioni, ove applicabili, sono accettate dal Cliente con la sottoscrizione delle stesse ovvero della Documentazione d’Ordine che le richiama. Dette condizioni costituiscono parte integrante delle Condizioni.
CONDIZIONI INTEGRATIVE. (sempre operanti)
CONDIZIONI INTEGRATIVE. (Valide soltanto se espressamente richiamate e purché sia stato corrisposto il relativo premio ove previsto).
CONDIZIONI INTEGRATIVE che disciplinano l’Opzione F
CONDIZIONI INTEGRATIVE. Servizio Assistente AI:
CONDIZIONI INTEGRATIVE a) Anticipo indennizzi. La Società liquiderà, prima dell’indennizzo definitivo, un accordo pari al 50% dell’importo presumibile per tale indennizzo in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano insorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro e che l’indennizzo stesso sia quantificabile in un importo pari ad almeno € 100.000,00=; l’obbligo della Società verrà in essere entro 60 (sessanta) giorni dalla data della denuncia, sempreché siano trascorsi almeno 30 gironi dalla richiesta dell’anticipo.
CONDIZIONI INTEGRATIVE. La garanzia “Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro” non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti. • La garanzia “Danni da incendio, esplosione, scoppio” opera in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio, qualora l’assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia “Ricorso dei vicini” e/o “Ricorso terzi”. • La garanzia “Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda dell’assicurato. • Le garanzie “Condizione integrativa valida per i soli distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio automatico” e “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari” riguardano i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia; in aggiunta non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività. • La garanzia “Mancato o insufficiente servizio di vigilanza” opera condizione che la vigilanza e l’intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con l’attività dichiarata in polizza e non in base ad un contratto. • La garanzia “Responsabilità civile per smercio al dettaglio di generi alimentari” non vale se l’assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l’esercizio della sua attività. • Con riferimento alla garanzia “Cose in consegna e custodiasono esclusi i danni: (i) da furto, incendio e smarrimento; (ii) da spargimento d’acqua, comunque verificatosi; (iii) derivanti da attività di lavanderia o tintoria; (iv) da mancato uso delle cose danneggiate. • Con riferimento alla garanzia “Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, traportate o rimorchiate” sono esclusi i danni (i) da mancato uso delle cose danneggiate; (ii) i danni da furto e incendio. • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità per i danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia per autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti” sono esclusi i danni (i) da furto e da incendio; (ii) da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato. • Con ri...
CONDIZIONI INTEGRATIVE. (sempre operanti in relazione all’attività assicurata)
CONDIZIONI INTEGRATIVE le condizioni contrattuali addizionali rispetto alle presenti, cui alcuni Prodotti e Servizi possono essere soggetti, riprodotte o richiamate nella documentazione d’ordine o altrimenti rese disponibili ai clienti Metel.
CONDIZIONI INTEGRATIVE. (Valide solo se espressamente richiamate in polizza e purché sia stato corrisposto il relativo premio) L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato ai sensi dell’art. 2054 x.x., xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx descritto in polizza, che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi. L’assicurazione è operante quando: • il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali fino a concorrenza delle somme indicate in polizza; • la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante; fatta eccezione per i territori della Germania e della Spagna, ove l’assicurazione è sempre operante, indipendentemente dalle due condizioni sopra esposte. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti del responsabile. La Società assicura la responsabilità civile dell’Assicurato e del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, effettuate con l’impiego di mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo stesso. I massimali di esposizione e l’eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia R.C. prestata dalla Società. A parziale deroga dell’art. 9, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per i danni subiti dai trasportati non addetti all’uso o al trasporto delle cose sul veicolo. Restano ferme le altre esclusioni del predetto art. 9. RINRIV - RINUNCE ALLA RIVALSA (non concedibile agli autocaravan) A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 9, Amissima Assicurazioni rinuncia ad avvalersi dell’azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona che, pur essendo in possesso di idonea abilitazione alla guida, abbia involontariamente omesso di provvedere al rinnovo della stessa. Resta comunque inteso che, qualora detta abilitazione alla guida non venisse rinnovata dalla competente Autorità entro sei mesi dalla data della richiesta di rinnovo, Amissima Assicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo assicurato a causa del ...