Common use of Diritti di proprietà intellettuale Clause in Contracts

Diritti di proprietà intellettuale. Il Fornitore è l’unico titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ai Prodotti, ai Documenti, ai Campioni, alle Attrezzature, salvo che questi siano realizzati sulla base di disegni o progetti predisposti dal Cliente. A meno di diverso accordo tra le Parti, il Fornitore è altresì l’unico titolare di quanto eventualmente realizzato nell’esecuzione dei Servizi. La titolarità di tali diritti permarrà in capo al Fornitore anche dopo la consegna dei Prodotti, dei Documenti, dei Campioni e delle Attrezzature. L’esecuzione della fornitura, pertanto, non costituirà e non potrà in nessun caso essere interpretata come una forma di cessione e/o concessione in licenza e/o concessione a qualsiasi altro titolo dei diritti di proprietà industriale o del Know-how relativi ai Prodotti e/o ai Servizi in favore del Cliente.

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