Common use of Diffida ad adempiere Clause in Contracts

Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, nè dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro

Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto Contratto Derivato qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, ciascuno per quanto di competenzaCommittenti, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero presenti le giustificazioni che presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni contraenti Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it, sua.cittametropolitana.genova.it, sua.cittametropolitana.genova.it

Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraentii Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero presenti le giustificazioni che presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti dai Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni contraenti I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’Appaltatore.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it, sua.cittametropolitana.genova.it

Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civileCodice Civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti Contraenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stessostes- so. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali contrat- tuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraentiContraenti, ciascuno cia- scuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando asse- gnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento ri- cevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolteaccol- te, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti Contraenti hanno facoltà facol- tà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti Contraenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzioneri- soluzione. Le Amministrazioni contraenti Contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivatoContratto Derivato, entro en- tro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Diffida ad adempiere. Fermo restando Il Concessionario dovrà garantire che l’esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto dall’articolo 1453 nel presente capitolato, con il progetto tecnico presentato in sede di offerta e con gli indirizzi generali fissati dal Concedente. Nel caso in cui, dovesse risultare che il Concessionario disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività dei servizi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la programmazione di attività non rispondenti agli indirizzi fissati o che danneggino l’immagine dei servizi e del codice civileConcedente, il danneggiamento o incuria nell’utilizzo di arredi o apparati tecnologici, la Stazione Appaltante non rispondenza tra i curricula del personale impiegato e le Amministrazioni contraenti si riservano ampia i livelli di qualificazione professionale offerti in sede di gara, sarà facoltà di del Concedente risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente restando a carico del Concessionario il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti al Concedente a questo riguardo. Pertanto, quando, nel xxxxx xxx xxxxxxxx, xx accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal Capitolato e non sono svolte a regola d'arte, uno dei Responsabili individuati nell’art. 9 comma 9 inoltrerà mediante PEC al Concessionario apposita diffida ad adempiere, mettendo formalmente in mora il Concessionario e assegnando allo stesso un termine per adempiere agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi contrattuali non minore di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di giorni 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, né maggiore di giorni 60 (sessanta). Tale termine decorre dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, nè dia riscontro ovvero presenti giustificazioni che non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperatodiffida da parte dell’aggiudicatario.

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Samples: Concessione Della Gestione Dei Servizi E Delle Attività Cimiteriali

Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraentii Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero presenti le giustificazioni che presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato sopra indicato l’Appaltatore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti dai Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni contraenti I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Pulizia E Igiene Ambientale

Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti l’ Amministrazione Committente si riservano riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto Contratto Derivato qualora l’Appaltatore l’operatore economico si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, ciascuno per quanto di competenzal’ Amministrazione Committente, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatorel’operatore economico, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero presenti le giustificazioni che presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore l’operatore economico può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni contraenti danno L’ Amministrazione Committente da immediata comunicazione alla Stazione Appaltante all’operatore economico dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore all’ operatore economico in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei servizi da parte dell’operatore economico.

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Samples: sua.cittametropolitana.genova.it

Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti i Committenti si riservano ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore il Concessionario si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraentii Committenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatoreil Concessionario, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero presenti le giustificazioni che presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti i Committenti hanno facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore il Concessionario può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti dai Committenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni contraenti I Committenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante la contestazione mossa all’Appaltatore al Concessionario in merito all’inadempimento del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperato. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte del concessionario.

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Diffida ad adempiere. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti si riservano riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti dallo stesso. In tutti i casi di inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali o di carenze prestazionali tali da compromettere la funzionalità del servizio, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti, ciascuno per quanto di competenza, indipendentemente dall’applicazione delle penali, contestano contesta formalmente, gli inadempimenti rilevati, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione, per adempiere secondo le modalità contrattuali. Il termine può essere abbreviato qualora le circostanze e la natura dell’inadempimento lo richiedano al fine di evitare ulteriori danni. Qualora l’Appaltatoreil Fornitore, entro il termine assegnato, non ottemperi, non dia riscontro ovvero presenti le giustificazioni che presentate non possano essere accolte, la Stazione Appaltante e le Amministrazioni contraenti hanno ha facoltà di risolvere il contratto. Nel termine sopraindicato l’Appaltatore il Fornitore può fornire giustificazioni all’inadempimento che saranno valutate dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni contraenti ai fini dell’esercizio della facoltà di risoluzione. Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione Appaltante dei casi in cui, nonostante Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la contestazione mossa all’Appaltatore in merito all’inadempimento sospensione o riduzione dell'esecuzione del contratto derivato, entro il termine assegnato lo stesso non abbia adempiuto, non abbia dato riscontro ovvero non abbia ottemperatoservizio da parte del Fornitore.

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