Common use of DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO Clause in Contracts

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

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DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di procedura aperta dovranno versare alla Tesoreria dell’A.S.L. un deposito cauzionale provvisorio, pari provvisorio nella misura corrispondente al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione valore stimato di ciascun lotto di partecipazione ai sensi del contratto da parte dell’affidatario, avente validità disposto di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Tale cauzione o di fidejussione. La cauzione può deve essere costituita, effettuato in una delle seguenti forme: ◼ deposito presso la Tesoreria Comunale, il Tesoriere in contanti o in vincolato per il ritiro al benestare dell’A.S.L. ◼ deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, Stato valutati al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere deposito ◼ presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari altri Istituti ed Aziende autorizzate. Nel caso di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93partecipazione a più lotti, e dovrà essere costituito un unico deposito cauzionale provvisorio calcolato sulla sommatoria degli importi di ogni lotto, come indicato nel seguente prospetto: LOTTO 1 € 9.324,00 LOTTO 2 € 694,00 LOTTO 3 € 11.324,00 LOTTO 4 € 25.148,00 LOTTO 5 € 25.148,00 LOTTO 6 € 21.600,00 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del C.C.codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l’eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’art.48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al medesimo al momento della sottoscrizione del contratto medesimo o dell’acquisizione di efficacia del verbale di aggiudicazione che tiene luogo di contratto. L’importo della garanzia cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità nei confronti dei soggetti firmatari il titolo partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o tale beneficio le polizze assicurative Ditte dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti allegare la documentazione in corso di garavalidità, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso prodotta in cuioriginale o in copia autenticata, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare attestante il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltantepossesso dei requisiti previsti.

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DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaL’impresa concorrente, è richiestaprima di presentare domanda, dovrà costituire garanzia a corredo dell’offerta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appaltoad euro 1.000,00 (euro mille/00) costituita, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatarioscelta dell’offerente da: • versamento in contanti presso la Tesoriera Comunale – presso la filiale della Banca Intesa San Paolo di Xxx Xxxxxxx 00 x Xxxxxxxxx Xxxxxxx, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione indicando il seguente oggetto: “Cauzione provvisoria – CONCESSIONE D’USO IMMOBILE E GESTIONE BAR VILLA GHIRLANDA”; in tal caso deve essere allegata alla documentazione amministrativa l’attestazione in originale dell’avvenuto versamento. • polizza fideiussoria bancaria o di fidejussioneassicurativa. La cauzione fideiussione bancaria, oltre che da istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, ai sensi del D.Lgs. 1.09.1993 n. 385, può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. LgsDecreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. 385/93La garanzia fidejussoria, e deve conformemente alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2006, dovrà prevedere espressamente espressamente: – la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale art. 1944 c.c.; – la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del C.C., nonché c.c.; – l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; – la validità non dovrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta; – l’impegno a rilasciare garanzia fidejussoria definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente della concessione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, anche se presentata in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identitàcontanti, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattoprovvisoria deve essere accompagnata, dalla dichiarazione di impegno, di un Istituto Bancario o di una Compagnia Assicurativa, oppure di un Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06107 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia”, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di a rilasciare garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In fideiussoria definitiva nel caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento aggiudicazione da parte del concorrente della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06concessione. La presentazione di una cauzione definitiva rimarrà vincolata a non conforme comporterà l’ESCLUSIONE DALLA GARA. Ai concorrenti diversi dall’aggiudicatario, la restituzione della garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltanteavverrà entro 45 (quarantacinque) giorni dall’aggiudicazione definitiva.

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DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaA norma dell’art. 75 del codice dei contratti, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, provvisorio di importo pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appaltoa € 88.940,00, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione garanzia dell’affidabilità dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia cauzione provvisoria è già ridotto del 50% per i concorrenti in poiché agli operatori economici è richiesta ai fini della partecipazione il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta180 giorni, decorrente decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di garapresentazione delle offerte. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte dell’Amministrazione. La costituzione di un deposito cauzionale con validità temporale e/o importo inferiore a quello stabilito negli atti di gara comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione della gara, mentre quello dell’aggiudicataria resterà vincolato e dovrà essere valido fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo. Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito con una delle seguenti modalità: ⮚ bonifico bancario da effettuarsi presso la Banca Unicredit S.p.A – Ag. 60 – Cod. ABI 2008 – Cod. CAB 01160 CODICE IBAN XX00X0000000000000000000000 sul c/c bancario n. 2551101 intestato a Politecnico di Torino, specificando la causale del versamento. Per facilitare lo svincolo della cauzione provvisoria prestata, si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui il Politecnico dovrà appoggiare il mandato di pagamento. ⮚ mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs 385/93) o polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni), oppure polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria (iscritte nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie), da redigersi secondo le prescrizioni del D.M. 12.3.2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L) di cui allo SCHEMA TIPO 1.1. del medesimo Decreto. Il deposito cauzionale, indipendentemente dalla forma in cui viene prestato, dovrà essere accompagnato, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva nel caso di aggiudicazione dell’appalto da parte del concorrente. In caso di RTI costituendo e di consorzio non ancora costituito la polizza fideiussoria dovrà essere presentata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale (RTI orizzontale) e con responsabilità “pro quota” (RTI verticale). La Stazione appaltanteappaltante procederà all’incameramento della cauzione provvisoria nel caso di mancata stipula del contratto per fatto dell’impresa, oltreché nel caso di rilevata insussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi autodichiarati in sede di partecipazione. I concorrenti devono produrre le dichiarazioni richieste per l’ammissione alla gara, conformemente al modello (Modello 1) inerenti la partecipazione e attestanti l’inesistenza delle cause di esclusione previste dalla normativa vigente, nonché il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di carattere economico- finanziario e tecnico professionali richiesti ai fini della partecipazione. L’allegato deve essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; nel caso, RTI e di consorzio ordinario di concorrenti costituendi, l’istanza deve essere prodotta e sottoscritta con firma leggibile e per esteso da tutti i soggetti che comporranno l’associazione; nel caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti costituiti, l’istanza deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria. Nel caso di consorzio di cooperative e di consorzio stabile (di cui all’art. 34, comma 1, lettera b e c) del codice degli appalti), l’istanza deve essere prodotta e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante del consorzio. Nell’istanza deve essere dichiarato se il consorzio intende svolgere le prestazioni in proprio o se intende affidarle ad alcune consorziate. In tal caso, le consorziate indicate quali esecutrici della prestazione dovranno dichiarare di possedere i requisiti di carattere generale. A tal fine, dovranno presentare apposita dichiarazione, conforme al Modello 1A, predisposto da questa Amministrazione e scaricabile dal sito xxx.xxx.xxxxxx.xx Alla istanza, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; detta istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura. L’istanza di ammissione alla gara e le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà devono essere redatte conformemente al modello predisposto dall’Amministrazione, scaricabile dal sito internet xxx.xxx.xxxxxx.xx e comunque contenere, a pena di esclusione, quanto in esso indicato.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del Codice dei contratti per partecipare alla gara, gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia dell’affidabilità e serietà dell’offerta. Il valore del deposito cauzionale è pari al 22 (due) % dell’ammontare del prezzo dell’importo complessivo posto a base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. gara: L’importo della garanzia (e dell’eventuale rinnovo, qualora richiesto) è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando , ovvero la dichiarazione della presenza di garaelementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 7 del DPR 445/2000Codice dei contratti. Per fruire di tale beneficio, circa l’identità, l’operatore economico dovrà allegare alla documentazione comprovante la qualifica ed i poteri degli stessi costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione tra loro correlati del contratto, sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo19 del D.P.R. n. 445/2000). In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionaleraggruppamento temporaneo di imprese o consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi l’eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato 27 settembre 2000 dell’Autorità per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di garaVigilanza sui Contratti Pubblici. Nel caso di associazione temporanea tra imprese il deposito cauzionale potrà essere costituito dall’impresa capogruppo in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione nome e per conto proprio e delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità mandanti. La costituzione del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare la partecipazione alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, gara d’appalto le ditte dovranno presentare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appaltodell’importo contrattuale presunto e precisamente costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatariotramite assegno circolare, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, Stato al corso del giorno del depositodeposito o in contanti. La fidejussione può essere cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. Ai non aggiudicatari tale cauzione è restituita entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 provvisoria dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del D. Lgs. 385/93, concedente e deve prevedere espressamente dovrà contenere la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni codice civile e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno l’impegno esplicito dell’istituto a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattocauzione definitiva, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In in caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di garaaggiudicazione. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente di 180 giorni decorrenti dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, cui durante l’espletamento della gara, gara vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti le ditte dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione presentazione. L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle offertenorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, ovvero la dichiarazione della Stazione appaltantepresenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.aziendacastano.it

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare La garanzia provvisoria dovrà essere costituita in conformità alle disposizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rappresenta, inoltre, che ai sensi di quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 50/2016, atteso che requisito fondamentale per la partecipazione alla garapresente procedura di gara è il possesso da parte dei concorrenti della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2008 (o edizioni successive), è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 21% dell’ammontare del prezzo base valore presunto complessivo dell’appalto. Pertanto, l’importo della suddetta garanzia provvisoria è pari a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione Euro 14.466,30 fatte salve eventuali ulteriori riduzioni ai sensi dell’art. 93, comma 7, del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o di fidejussionefideiussione, a scelta dell’offerente, con periodo di validità di 180 giorni che decorrono dal termine ultimo di presentazione dell’offerta e intestata a: Legione Allievi Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione/Sezione Acquisti - Xxxxx Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del C.C., codice civile nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. L’importo La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della garanzia è ridotto sottoscrizione del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000contratto medesimo. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di garaAi sensi dell’art. 93, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno esserecomma 8, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo produrre l’impegno di garanzia ai sensi un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 106 del DPR 445/2000Decreto Legislativo 1° settembre 1993, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno n. 385) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contrattocauzione definitiva qualora il concorrente stesso rimanga aggiudicatario. L’Amministrazione, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito comunicata l’aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, allo svincolo nei loro confronti della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’artpredetta cauzione. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale Per la fideiussione bancaria e/o importo inferiori la polizza assicurativa (da costituire quale deposito cauzionale provvisorio, a quelli stabiliti negli atti di garagaranzia dell’offerta) è necessaria l’autentica, a cura del Notaio, della firma del/dei funzionario/i che legalmente possono impegnare l’Istituto bancario o assicurativo, il quale che, nel contesto del medesimo atto (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), dovrà esplicitamente attestare che i summenzionati funzionari sono in possesso degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la Banca, l’Assicurazione o l’intermediario finanziario. La garanzia provvisoria copre e può essere escussa per la mancata stipula del contratto per cause dipendenti dal concorrente e viene altresì escussa, nel caso in cui il concorrente non sarà ammesso alla procedura fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena capacità economico-finanziaria e di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute capacità tecnica richiesti nel bando di gara. Nel gara ovvero nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo dichiarazioni mendaci ivi incluse quelle contenute nella domanda di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltanteabilitazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare Entro il termine di presentazione delle offerte economiche le Ditte partecipanti alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di procedura aperta dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio, pari provvisorio nella misura di € 96.687,36 corrispondente al 2% dell’ammontare del prezzo valore stimato a base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione d’asta ai sensi del contratto da parte dell’affidatario, avente validità disposto di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Tale cauzione o di fidejussione. La cauzione può deve essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, effettuato in una delle seguenti forme: ◼ deposito in contanti o in presso il Tesoriere ◼ deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, Stato valutati al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere deposito ◼ presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’artaltri Istituti ed Aziende autorizzate. 107 del D. Lgs. 385/93, e La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del C.C.codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l’eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’art.48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L’importo della garanzia cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità nei confronti dei soggetti firmatari il titolo partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall’art.75 7å comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o tale beneficio le polizze assicurative Ditte dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti allegare la documentazione in corso di garavalidità, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso prodotta in cuioriginale o in copia autenticata, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare attestante il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltantepossesso dei requisiti previsti.

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Samples: Patto Di Integrita’ Per L’affidamento Di Servizi E Forniture

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla gara, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appalto, comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunale, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.

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Samples: www.comune.napoli.it

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaAi sensi dell'art. 75 del dlgs 163/2006 e smi, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appaltoindicato nel bando, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione il cui importo viene ridotto del contratto da parte dell’affidatario50% ai sensi dell'Articolo 75, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, Comma 7 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i. E' richiesta sotto forma di cauzione o di fidejussionefideiussione, a scelta dell’offerente, da prestare con le modalità previste dall’art. La cauzione può essere costituita75 del D. Lgs. 163/2006, presso la Tesoreria Comunale, mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo StatoStato al xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, al corso xxxxxx xx Xxxxxxxxx del giorno del deposito. La fidejussione può essere Comune di Napoli a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice oppure fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del C.C.Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essereLa cauzione deve contenere espressamente, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi l’impegno del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06113, qualora l’offerente risultasse affidatarioaggiudicatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti(N.B. In caso di versamento in contanti presso la Tesoreria del Comune di Napoli o di cauzione provvisoria rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.385/93, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione la polizza fideiussoria dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, dall’impegno di un Istituto Bancario e/o Società di Assicurazioni a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito rilasciare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06163/06 e smi). La ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà fornire cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi ai sensi dell’art. 113 del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etcD. Lgs. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante163/2006 e smi.

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Samples: www.comune.napoli.it

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaNella BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita la garanzia provvisoria, è richiesta, che la Ditta concorrente dovrà costituire a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisoriogaranzia dell’offerta, pari al 2% dell’ammontare del prezzo base dell’appaltodegli importi dei singoli lotti, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatario, avente validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, nei seguenti termini: La garanzia provvisoria potrà essere costituita sotto forma di cauzione ricevuta di deposito, fideiussione o cauzione, a scelta dell’offerente: - ricevuta di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunaledeposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti o in titoli (fermo restando il limite di utilizzo del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari contanti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007) con bonifico, in assegni circolari od in titoli a titolo di pegno a favore dell’Aulss 8 Berica; - polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazione) ovvero atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 107 del D. LgsD.Lgs. 385/93385/1993) rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria deve essere La fideiussione, la polizza assicurativa o la ricevuta di deposito dovranno essere intestate a: AULSS 8 Berica, Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, X.X. x X. XXX 00000000000. Sarà consentita la regolarizzazione di eventuali cauzioni irregolari. E’ ammessa la riduzione dell’importo della garanzia nei casi disciplinati dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e deve c) del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo, ed essere a quest’ultimo intestata. In caso di partecipazione in forma associata per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs.50/2016, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata a favore di tutti i componenti l’aggregazione medesima che devono essere espressamente indicati; inoltre la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le Ditte costituenti l’aggregazione siano in possesso della certificazione di qualità sulla base delle norme europee UNI CEI ISO 9000 e/o delle ulteriori certificazioni per beneficiare delle rispettive riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà:  avere validità per almeno 365 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta ;  prevedere espressamente la rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;  prevedere espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artprincipale ai sensi dell’art. 1957 comma 2 1944 del C.C., nonché Codice Civile;  prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a su semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essereL’offerta dovrà essere accompagnata, a pena di esclusioned’esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi dall’impegno del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06103 del D.Lgs.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatarioaggiudicatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione L’impegno dovrà essere accompagnatapresentato:  in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; oppure  copia informatica di documento d’identità dei suddetti soggettianalogico (scansione di documento cartaceo). In alternativa, il deposito tale caso la conformità del documento all’originale dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.attestata:

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DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaI concorrenti che parteciperanno al presente Avviso, è richiestaprima di presentare la domanda, a dovranno costituire, pena di esclusionel’esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell’ammontare provvisorio infruttifero e corrispondente a 3/12 del prezzo canone annuale a base dell’appaltodi gara, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’affidatariogaranzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti, avente validità in caso di 180 giorni aggiudicazione. Lo stesso dovrà essere costituito tramite deposito in contanti (secondo i limiti previsti dalla data leggi vigenti) o con assegno circolare intestato a “Comune di presentazione dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. La cauzione può essere costituitaMoncalieri”, presso la Tesoreria ComunaleComunale (Banca UNICREDIT) – piazza Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo StatoMoncalieri. Il deposito cauzionale sarà trattenuto, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% solo per i concorrenti in possesso collocati al primo posto nella graduatoria, a garanzia della certificazione stipula del sistema contratto, sino alla costituzione del deposito definitivo, da effettuarsi per la stipula del contratto di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000locazione. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando Ai concorrenti non aggiudicatari il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 giorni dalla seduta di gara, le fideiussioni previa autorizzazione rilasciata dall’area Patrimonio Immobiliare alla Tesoreria Comunale. Nell’evenienza che l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere, a pena di esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse affidatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, dal documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, non costituisca il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualificadefinitivo, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale quello provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della garaincamerato, mentre fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di agire per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi il risarcimento del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltantemaggior danno subito.

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DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO. Per partecipare alla garaNella BUSTA 1 “Documentazione Amministrativa” dovrà essere inserita la garanzia provvisoria, è richiesta, che la Ditta concorrente dovrà costituire a pena di esclusione, la costituzione di un deposito cauzionale provvisoriogaranzia dell’offerta, pari al 2% dell’ammontare degli importi dei singoli lotti, nei seguenti termini: Lotto Importo complessivo a base d’asta Importo cauzione provvisoria 2% € 110.000,00 € 2.200,00 Si invita il concorrente a controllare che la cauzione provvisoria venga rilasciata ai sensi del prezzo base dell’appalto, a copertura dell’eventuale mancata sottoscrizione D.Lgs. 50/2016 (e non ai sensi del contratto da parte dell’affidatario, avente validità D.Lgs. 163/2006). In caso di 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, irregolarità si procederà ad attivare il soccorso istruttorio. La garanzia provvisoria potrà essere costituita sotto forma di cauzione ricevuta di deposito, fideiussione o cauzione, a scelta dell’offerente: - ricevuta di fidejussione. La cauzione può essere costituita, presso la Tesoreria Comunaledeposito rilasciata da una sezione di tesoreria provinciale o da aziende autorizzate comprovante il versamento, in contanti o in titoli (fermo restando il limite di utilizzo del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito. La fidejussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari contante di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007) con bonifico, in assegni circolari od in titoli a titolo di pegno a favore dell’Aulss 8 Berica; - polizza assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazione) ovvero atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 107 del D. LgsD.Lgs. 385/93385/1993) rilasciata/o nella misura e nei modi previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi del comma 8-bis dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia fideiussoria deve essere conforme La fideiussione, la polizza assicurativa o la ricevuta di deposito dovranno essere intestate a: AULSS 8 Berica, Xxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx, X.X. x X. XXX 00000000000. Sarà consentita la regolarizzazione di eventuali cauzioni irregolari. E’ ammessa la riduzione dell’importo della garanzia nei casi disciplinati dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e deve c) del D.Lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria dovrà essere presentata dal Consorzio medesimo, ed essere a quest’ultimo intestata. In caso di partecipazione in forma associata per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs.50/2016, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata a favore di tutti i componenti l’aggregazione medesima che devono essere espressamente indicati; inoltre la riduzione della garanzia sarà possibile solo se La garanzia dovrà: • avere validità per almeno 365 giorni dalla data ultima di presentazione dell’offerta; • prevedere espressamente la rinuncia del garante all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; • prevedere espressamente la rinuncia del garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artprincipale ai sensi dell’art. 1957 comma 2 1944 del C.C., nonché Codice Civile; • prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a su semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Salvo diversa indicazione contenuta nel bando di gara, le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essereL’offerta dovrà essere accompagnata, a pena di esclusioned’esclusione, corredate d’idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi dall’impegno del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi e sull’impegno garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 D. Lgs103 del D.Lgs. 163/0650/2016, qualora l’offerente risultasse affidatarioaggiudicatario. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione L’impegno dovrà essere accompagnatapresentato: • in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; oppure • copia informatica di documento d’identità dei suddetti soggettianalogico (scansione di documento cartaceo). In alternativa, il deposito tale caso la conformità del documento all’originale dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo. In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a ciascun componente l’A.T.I.. Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’esperimento della gara, mentre per l’aggiudicataria sarà richiesto un deposito cauzionale definitivo, costituito ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/06. La cauzione definitiva rimarrà vincolata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi del contratto ed eventuale risarcimento di danni, spese, multe etc. In caso di costituzione del deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiori a quelli stabiliti negli atti di gara, il concorrente non sarà ammesso alla procedura di gara. Le fideiussioni bancarie o le polizze assicurative dovranno avere, a pena di esclusione, una validità minima almeno pari a quella indicata quale validità dell’offerta, decorrente dal giorno fissato per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di gara, salvo diverse disposizioni contenute nel bando di gara. Nel caso in cui, durante l’espletamento della gara, vengano riaperti/prorogati i termini di presentazione delle offerte, i concorrenti dovranno provvedere ad adeguare il periodo di validità del documento di garanzia al nuovo termine di presentazione delle offerte, salvo diversa ed espressa comunicazione da parte della Stazione appaltante.attestata:

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