Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede Clausole campione

Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 1. È costituito il “Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini –PREVEDI”, in forma abbreviata “Fondo Pensione Prevedi” di seguito denominato “Fondo” in attuazione dei seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Accordi (di seguito denominati “fonti istitutive”): - CCNL edili industria stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANCE in data 29 gennaio 2000; - CCNL edili artigianato stipulato da FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL con ANAEPA - CONFARTIGIANATO, ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, in data 1° giugno 2000; - nonché dell’Accordo del 9 aprile 2001 sottoscritto da ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, ANSE CNA, ASSOEDILI CNA, FIAE CASA, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, modificato dall’Accordo del 3 ottobre 2001. Sono altresì fonti istitutive i seguenti Accordi: - Accordo del 18 novembre 2014 sottoscritto da ANCE, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA- COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI e da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL relativo ai destinatari del Fondo. Il Fondo è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori soggetti al CCNL sottoscritto il 28 ottobre 2013 da Aniem, Anier e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, a seguito di specifico accordo assunto da tali Parti il 7 giugno 2016.
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 1. È costituito “Il Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali”, denominato “PREVINDAI Fondo Pensione”, di seguito “Fondo”, in attuazione dell'Accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 1989 tra la Confindustria, l'Associazione Sindacale Intersind, l'Associazione Sindacale per le Aziende Petrolchimiche e Collegate a Partecipazione statale (ASAP) e la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI) (di seguito denominato “fonte istitutiva”); esso dà inoltre attuazione ai successivi accordi sindacali intervenuti tra le parti contraenti – Confindustria, quale parte istitutiva datoriale, e Federmanager, quale parte istitutiva dirigenziale (dette anche “parti istitutive”). Il Fondo è stato costituito il 4 ottobre 1990.
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 1. E’ costituito il “Fondo Pensione …”, in forma abbreviata “Fondo Pensione …”, di seguito denominato “Fondo”, in attuazione dell’accordo/contratto stipulato in data … tra … e … (di seguito denominato “fonte istitutiva”).
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. 1. Il Fondo Pensione denominato “Trattamento pensionistico complementare per il personale di Deltas S.p.A.", iscritto all’Albo dei Fondi Pensione – III Sezione Speciale, con il n. 9090 (in seguito denominato Fondo originario), istituito in esecuzione dell'accordo aziendale del 30 aprile 1984, viene configurato in ente associativo con personalità giuridica, in attuazione dell’accordo aziendale del 5 ottobre 2001, senza soluzione di continuità, con la denominazione di "Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese" (in seguito denominato Fondo). Il Fondo è finalizzato a proseguire, senza soluzione di continuità, i trattamenti pensionistici complementari che attualmente fanno capo ai diversi Fondi Pensione istituiti presso le Aziende del Gruppo, mantenendo le relative garanzie maturate e acquisite per tutti gli iscritti, nonché a realizzare trattamenti pensionistici complementari per i dipendenti delle Società del Gruppo che attualmente ne sono privi. Il Fondo acquisisce la titolarità dei patrimoni esistenti e subentra nell’universalità dei rapporti del Fondo originario e dei Fondi iscritti in essere presso le Società del Gruppo relativamente alle sezioni a contribuzione definita. Ciascun interessato dal trasferimento mantiene, senza soluzione di continuità, l'intera posizione precedentemente maturata. Le norme del presente Statuto e dell’allegato Regolamento d’attuazione attuano le clausole degli Accordi aziendali del 1994 e seguenti, intervenuti fra i rappresentanti della Società Deltas S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali.
Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede. E’ costituito Il presente Statuto disciplina il “Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo”, di seguito denominato “Fondo”, il cui perimetro - originariamente delimitato in attuazione dell’accordo stipulato in data 29 ottobre 1985 tra per la già Banca di Trento e Bolzano, confluita il 20 luglio 2015 in Intesa Sanpaolo - , e le Organizzazioni Sindacali (di seguito denominati “Fonti istitutive”) e del è stato esteso e ampliato con successivo accordo 5 agosto 2015 che ne ha esteso il perimetro all’intero Gruppo Intesa Sanpaolo, anche ai fini di ogni possibile aggregazione per effetto di fusioni, trasferimenti collettivi, ovvero eventuali altre fattispecie nell’ambito del Gruppo.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.