Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate Clausole campione

Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. 1. I contratti integrativi aziendali hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia. Le richieste di rinnovo devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui al comma che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo 5 mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo 5 mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva, ABI e le segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Fermo quanto previsto dall’accordo 25 novembre 2015 per il caso in cui la contrattazione si svolga a livello di capogruppo con la Delegazione sindacale di gruppo, i contratti intervengono tra l’impresa - che può a tal fine richiedere l’assistenza dell’ABI - ed un’apposita delegazione sindacale costituita da un numero massimo di componenti che si determina in ragione di 5 moltiplicati per il numero di organizzazioni sindacali che hanno iscritti nell’impresa. Il numero dei componenti la delegazione sindacale, come sopra determinato, viene ripartito fra le predette organizzazioni sindacali con i seguenti criteri: 2 componenti per ciascuna organizzazione sindacale che ha iscritti nell’impresa; ulteriori componenti per ciascuna organizzazione sindacale con i requisiti di cui sopra - nel limite massimo di 3 - in proporzione alla rispettiva rappresentatività in azienda (numero di iscritti a ciascun sindacato rispetto al totale degli iscritti ai sindacati, con arrotondamento ad 1 in caso di percentuale uguale o maggiore a 0,5%). Della delegazione come sopra determinata, fanno parte dirigenti sindacali esterni all’azienda nei limiti, per ...
Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. 1. I contratti di secondo livello di cui all’art. 6, comma 1, secondo alinea, hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collet- tivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia.
Decorrenza e procedura di rinnovo - Materie demandate. (Art. 22) Le previsioni contenute nella norma in esame non si discostano dalle intese dell' 11 luglio 1999, salvo quanto di seguito rilevato. Si segnala l' inserimento, nell' 8° comma, di quanto previsto dalle Parti nazionali, in occasione dell' accordo del 23 gennaio 2001 in tema di sciopero, in ordine ai tempi di svolgimento della procedura per l' espletamento della fase di verifica sulla conformità delle richieste sindacali ai tassativi demandi stabiliti dal 9° comma. Si è chiarito, in tale circostanza, che detta procedura di verifica si colloca nell' ambito dei 3 mesi di "moratoria" fissati dal 3° comma e ha una durata massima di 30 giorni, equamente distribuiti (15 e 15), nella fase (necessaria) di verifica in sede aziendale ed in quella (eventuale) in sede nazionale. Considerato che numerosi Associati si trovano attualmente investiti di tali problematiche, si richiama ancora una volta l' attenzione sull' importanza che assume, anche sulla base delle deliberazioni del Comitato Esecutivo di ABI ed in presenza di piattaforme spesso "debordanti", il pieno rispetto delle previsioni del ccnl quanto alle materie che possono essere oggetto di contrattazione integrativa. L' Area Sindacale e del Lavoro dell' ABI resta a completa disposizione degli Associati per ogni questione che dovesse insorgere in materia, avvalendosi, eventualmente, anche della surricordata seconda fase di verifica nazionale, sul presupposto che alla CIA può darsi avvio solo se l' anzidetta verifica si sia conclusa positivamente e cioè con la presa d' atto che le richieste sindacali sono conformi al ccnl. Si ritiene inoltre opportuno precisare che, in base a quanto convenuto al 4° comma attraverso una norma di rinvio, le delegazioni sindacali abilitate alla contrattazione integrativa aziendale sono, per tutte le aziende destinatarie del ccnl 11 luglio 1999, quelle indicate all' art. 154 del ccnl ABI del 23 novembre 1990 che, per comodità, si riportano in nota (1).

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).