Common use of Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa Clause in Contracts

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione el’Aggiudicatario/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di essere in possesso di un’adeguata una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terziassicurativa, per l’intera durata del presente contratto, Accordo e di ogni successivo contratto nascnete dall’Appalto Specifico a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Aggiudicatario/Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui all’Accordo ed ai singoli contratti. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitariale Amministrazioni contraenti, ivi compresi i suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl alle Amministrazioni contraenti, ai suoi loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroall’Accordo ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraper le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro l’Accordo ed ogni singolo contratto applicativo Ordinativo di Fornitura si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall’avanzamento dell’esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Convenzione Tra Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Dell’agenzia Regionale Sanitaria Della Liguria, Nato a Genova, Il Giorno 24 Del Mese Di Aprile Dell’anno 1960 E Domiciliato a Genova, in via D’annunzio, Numero Civico 64 (Codice Fiscale Sccgrg60d24d969t); Il Quale Interviene in Qualità Di Direttore Dell’area Centrale Regionale Di Acquisto, (Di Seguito Nominata, Per Brevità, Anche “Centrale”), Con Sede Legale in Genova, Piazza Della Vittoria 15 E Ing. Cristina Ilda Rita Gabardi, Nata a Milano (Mi), Il Giorno 15 Del Mese Di Febbraio Dell’anno 1969 c.f. Gbrcst69b55f205s, Domiciliata Ai Fini Del Presente Atto Presso La Sede Legale Della Società Ge Medical Systems Italia Spa Come Di Seguito Specificata, Che Interviene Quale Procuratore Speciale in Forza Dei Poteri Conferitigli Con Delibera Del Conisglio Di Amministrazione in Data 16/05/2016, Della Società Ge Medical Systems Italia Spa Con Sede Legale in via Galeno N. 36, 20126 Milano, Iscritta Al Registro Delle Imprese Presso La Camera Di Commercio Di Milano N. Registrazione Cciaa 93027710016 p.iva 03663500969 c.f. 93027710016, Di Seguito Nominata,

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto beni sia del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione sia del Committente e/o di terzi, in virtù dei beni/servizi oggetto del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria dell’AUSL della Romagna e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine relazione allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitarial’AUSL della Romagna, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per terzi, da qualsiasi danno che il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl AUSL, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi a terzi, nell’esecuzione di tutte le attività di cui al relative alla presente accordo quadrofornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia e l’efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo articolo, è condizione essenziale, essenziale di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare provare, in qualsiasi momento momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si trattarisolverà di diritto, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Di Dispositivi Medici Per Allestimento E Somministrazione Di Farmaci Antiblastici Per Le Esigenze Di Ausl Della Romagna E Istituto Irst Di Meldola . Gara

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore Concessionario assume in proprio ogni responsabilità responsabilità, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o di beni, tanto del Fornitore Concessionario stesso quanto dell’Amministrazione della Concedente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di dalle imprese subappaltatrici e/o da terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività A fronte dell’obbligo di cui al presente accordo quadroprecedente comma, il Concessionario ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nell’art. 5.2 del Capitolato Speciale (rubricato “Polizza assicurativa”). Resta inteso che l’esistenza ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma. Il Concessionario si impegna a consegnare, quindiannualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitoContratto.

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Samples: Contratto Per L'affidamento, in Concessione, Ai Sensi Dell’art. 164 Del d.lgs. N. 50/2016, Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande Calde, Fredde E Snack, a Ridotto Impatto Ambientale, Per La Sede Del Ministero Dell’economia E Delle Finanze Di via Xx Settembre, N. 97, Roma. Cig: 8618082a3d Cpv: 42933000 5.

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare particolare, detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadro. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione di Arpae e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contrattodella Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta dichiara di essere in possesso di un’adeguata una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria di Arpae e dei terzi, per l’intera durata del della presente contrattoFornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contrattodi cui alla Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda SanitariaArpae, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ad Arpae, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadroalla Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraper Arpae e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo tratta la Fornitura si risolvono risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: www.arpae.it

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore Concessionario assume in proprio ogni responsabilità responsabilità, per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o di beni, tanto del Fornitore Concessionario stesso quanto dell’Amministrazione della Concedente e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di dalle imprese subappaltatrici e/o da terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività A fronte dell’obbligo di cui al presente accordo quadroprecedente comma, il Concessionario ha presentato polizza assicurativa conforme ai requisiti indicati nell’art. 14 del Capitolato d’appalto (rubricato “Responsabilità per infortuni e danni e altri oneri”). Resta inteso che l’esistenza ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma. Il Concessionario si impegna a consegnare, quindiannualmente e con tempestività, alla Concedente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui prodotta per la stipula del Contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornitura, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo contratto applicativo si risolvono di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subitoContratto.

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Samples: Contratto Per l'Affidamento in Concessione, Ai Sensi Dell’art. 164 Del d.lgs. N. 50/2016, Del Servizio Di Distribuzione Automatica Di Bevande Calde, Fredde E Snack, a Ridotto Impatto Ambientale Per Le Sedi Di Potenza E Matera Dell’università Degli Studi Della Basilicata. Cig: 9335035a92.

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Fornitore L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore dell’Appaltatore stesso quanto dell’Amministrazione dell’amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore, inoltre, attesta L’Appaltatore dichiara di essere in possesso di un’adeguata una polizza assicurativa a beneficio anche dell’Azienda Sanitaria dell’amministrazione e dei terzi, per l’intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore i cui estremi sono precisamente indicati in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto. In particolare detta polizza tiene indenne l’Azienda Sanitaria, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa Ausl ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente accordo quadropremessa. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della di tale polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, di validità della fornituraessenziale per l’amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l’accordo quadro ed ogni singolo il contratto applicativo si risolvono risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Il massimale minimo unico per evento previsto nella polizza assicurativa dovrà essere di almeno 2.000.000,00 euro. La durata della garanzia di polizza assicurativa dovrà coprire tutto il periodo contrattuale fino al completo adempimento delle relative prestazioni. Resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Qualora l’Appaltatore fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa, a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovrà comunque essere rispettato quanto a tal fine prescritto dagli atti della presente gara. La polizza, in ogni caso, non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quanto stabilito dagli atti di gara medesimi ed, inoltre, dovrà considerare quali terzi anche i dipendenti della Stazione Appaltante.

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Samples: www.aslcagliari.it