Criteri d’investimento del fondo interno Clausole campione

Criteri d’investimento del fondo interno. Ogni fondo è caratterizzato dalla propria politica di investimento5. Il fondo investe in modo dinamico principalmente o anche in via esclusiva in OICR di tipo monetario, obbligazionario e azionario, sia dell’area euro sia dei mercati internazionali e può, in via residuale, investire in titoli del mercato mo- netario, obbligazionario e azionario. Fermo restando la tipologia di sottostanti azionari di riferimento, il fondo interno Salute, Benessere e Innovazione privilegera’ OICR con attivi sottostanti legati ad emittenti attivi nel settore del be- nessere e della salute della vita umana. L’investimento in azioni o OICR di natura azionaria varia da un minimo del 35% ad un massimo del 55%. L’investimento in OICR di natura monetaria ed obbligazionaria può avvenire anche in via esclusiva tramite OICR Monomanger. L’investimento azionario, in strumenti non denominati in euro, è esposto al rischio di cambio. E’ inoltre consentita una esposizione massima attesa diretta o tramite OICR, in strumenti con rating creditizio inferio- re a BB di S&P o Ba2 di Moody’s o “not-rated” pari al 15% del valore del fondo interno.
Criteri d’investimento del fondo interno. Il Fondo investe principalmente* in OICR armonizzati (cioè Fondi comuni SICAV e ETF che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) di tipo obbligaziona- rio e in modo residuale in OICR di tipo azionario e in liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Fondo si propone di massimizzare il rendimento della gestione attraverso l’investimento in strumenti finan- ziari di natura obbligazionaria di breve-medio termine. L’investimento massimo nella componente obbligazionaria è pari a 100% del valore del Fondo. L’investimento massimo nella componente azionaria è pari a 10% del valore del Fondo. Xxxxx restando i limiti di investimento sopra indicati, possono essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessi- bili, total return e multiasset.
Criteri d’investimento del fondo interno. Il Fondo investe principalmente* in OICR armonizzati (cioè Fondi comuni SICAV e ETF che per legge sono sottoposti a vincoli sugli investimenti per contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori) di tipo Azionario e Obbligazionario, e in modo residuale in liquidità e strumenti del mercato monetario. Il Fondo si propone di massimizzare il rendimento della gestione tramite l’investimento in strumenti di natura azionaria di società operanti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei settori correlati ai consumi delle generazioni più giovani, all’intrattenimento e nei settori della cura e benessere fisico come la produzione e distribuzione di alimenti biologici ed integratori, di preparati per le diete e di beni e servizi legati al fitness. L’investimento massimo nella componente azionaria è pari a 100% del valore del Fondo. L’investimento mas- simo nella componente obbligazionaria è pari a 20% del valore del Fondo. Xxxxx restando i limiti di investimento sopra indicati, possono essere inseriti nel portafoglio anche OICR flessi- bili, total return e multiasset. * Per facilitare la comprensione della politica di investimento del Fondo si riporta qui sotto una tabella che riassume il peso percentuale dell’investimento del Fondo: Principale Superiore al 70% Prevalente Superiore al 50% Contenuto Inferiore al 30% Residuale Inferiore al 10% Il Fondo può anche investire in strumenti finanziari derivati (per esempio Future, Opzioni, Swap) per gestire in modo efficace il portafoglio e ridurre la rischiosità delle attività finanziarie, senza modificare la finalità e le altre caratteristiche del Fondo (tali strumenti offrono ad esempio una serie di vantaggi: elevata liquidità, ridotti costi di negoziazione, elevata reattività alle condizioni di mercato o riduzione della volatilità a parità di esposizione). Si evidenzia comunque che non è prevista la possibilità di assumere posizioni in leva. Il Fondo può investire in depositi bancari. Ogni settimana è applicata proporzionalmente una commissione annua di gestione sul patrimonio netto del Fondo e comprende i costi di: Qui di seguito è indicato il costo di gestione specifico del Fondo: Consumer Trends 1,90% Qui di seguito i costi percentuali relativi agli OICR in cui investe il Fondo Interno: Monetario Massimo 0,30% Obbligazionario Massimo 1,00% Azionario Massimo 1,20% Flessibile / Total Return Massimo 1,50% Monetario Massimo 0,40% Obbligazionario Massimo 1,20% Azionario Massimo 1,50% Flessibile / Total Return Massi...
Criteri d’investimento del fondo interno. Il Fondo Interno può investire in modo flessibile in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla normativa assi- curativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari. Il fondo sarà inizialmente investito, direttamente o tramite OICR, in strumenti monetari e obbligazionari di emittenti governativi e corporate, sia investment grade che high yield, di paesi sviluppati ed emergenti. In seguito, tramite un meccanismo automatico mensile, verrà gradualmente costituita una allocazione azionaria globale fino ad un target del 40%. Il meccanisimo automatico di allocazione valuta indicazioni provenienti dai mercati di riferimento per defini- re, con una periodicità predeterminata, la quota di allocazione di pertinenza del periodo successivo fino al raggiungi- mento del target di allocazione. In relazione agli andamenti del mercato sarà pertanto possibile che il target di alloca- zione possa essere raggiunto in un tempo diverso da quello medio stimato inizialmente in tre anni. Al raggiungimento del target di allocazione del 40% del fondo Sviluppo nel Tempo 40-12/2020, la Compagnia trasferirà tutti gli asset nel fondo Sviluppo nel Tempo 40 o procederà alla fusione del medesimo fondo con il fondo Sviluppo nel Tempo 40. Per il fondo interno è identificata una volatilità annua massima pari a 10%. Gli OICR di tipo azionario investono in azioni o titoli equivalenti denominati principalmente in euro, sterlina britanni- ca, franco svizzero, altre valute europee, dollaro statunitense, dollaro canadese e yen giapponese. Questi strumenti sono negoziati sui mercati regolamentati internazionali. Gli OICR di tipo monetario investono in titoli monetari e obbligazionari a breve termine (normalmente inferiore ai 12 mesi) come, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari con sede principalmente nei paesi dell’area euro. Gli OICR di tipo obbligazionario investono in titoli obbligazionari con scadenze più lunghe (superiori ai 12 mesi) emessi o garantiti da stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari. Per diversificare i propri investimenti, il fondo può investire in OICR specializzati in obbligazioni di mercati dei paesi emergenti e in obbligazioni Hi...
Criteri d’investimento del fondo interno. L’obiettivo è quello di conseguire una moderata crescita del capitale investito nel rispetto di un budget di rischio predefinito ed identificabile con una volatilità annua mas- sima del 10%. La Compagnia ha affidato la gestione del fondo a Eurizon Capital S.A., con sede in Xxxxxx xx xx Xxxxxxx, 0 Xxxxx- xxxxx, società appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, di cui fa parte Intesa Sanpaolo Life dac.
Criteri d’investimento del fondo interno. Il Fondo Interno può investire in modo flessibile in tutte le attività e mercati finanziari previsti dalla normativa assicurativa italiana, cioè in strumenti monetari, obbligazionari, obbligazionari convertibili (ad esempio obbligazioni che danno a chi le possiede la facoltà di ricevere il rimborso a scadenza sotto forma di strumenti finanziari di altra specie), e azionari. La politica di investimento del fondo e’ articolata su tre fasi distinte:

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  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: