Server Farm Clausole campione

Server Farm. di disporre sul territorio regionale di una server farm attrezzata per ospitare l’infrastruttura hardware specificata nell’appendice 1 del Capitolato tecnico; Oppure: □ di non disporre sul territorio regionale di una server farm attrezzata per ospitare l’infrastruttura hardware specificata nell’appendice 1 del Capitolato tecnico;
Server Farm. L'erogazione dei Servizi di Hosting richiede che il Fornitore aggiudicatario disponga di una o più Server Farm che soddisfino i requisiti minimi specificati di seguito: • la/le Server Farm in cui il Fornitore erogherà il servizio di Hosting potrà/potranno essere dislocata/e su una o più sedi operative, comunque tutte ubicate in un paese dell’Unione Europea; • ogni sede ed il personale ad essa addetto potranno non essere esclusivamente dedicati alla erogazione dei servizi di Hosting ma dovranno, comunque, rispettare i requisiti sotto riportati; • tutte le Server Farm in cui il Fornitore erogherà il servizio di Hosting dovranno essere di livello almeno TIER IV della TIA-942 tale da garantire tutti i livelli di sicurezza previsti dalle normative vigenti (certificazione ISO 27001) e in particolar modo: - presenza di ambienti sicuri e protetti; - riservatezza, integrità e disponibilità su base permanente delle informazioni raccolte; - strumenti e processi organizzativi atti al tempestivo ripristino di dati e di servizi interrotti. I suddetti requisiti dovranno essere dettagliati e presentati come parte integrante della documentazione di gara all'interno dei documenti come di seguito indicato: “Documento Organizzativo della Sicurezza”, il “Piano di Continuità Operativa” e il “Piano della Sicurezza del Data Center”, per i quali si dovrà garantire, per tutta la durata del contratto, un aggiornamento costante, oltre ad offrire un continuo miglioramento dei processi attuati e delle risorse HW/SW e un utilizzo ottimale delle risorse impiegate. Il Fornitore dovrà provvedere che le Server Farm siano in un ambiente sicuro e protetto, caratterizzato da: • un sistema di controllo degli accessi, ad accesso singolo, mediante smart-card personale o dispositivo alternativo (es: generatore codici RSA, biometria ecc.) al fine di garantire l'accesso ai locali relativi a tale ambiente esclusivamente a personale autorizzato; • sorveglianza armata 24 ore al giorno, per tutti i giorni dell'anno. Il Fornitore dovrà utilizzare un registro elettronico interno delle visite in grado di gestire una black-list dei visitatori cui non è consentito l'accesso ai locali. Gli apparati server dislocati presso il Data Center dovranno prevedere dei meccanismi di sicurezza fisica che impediscano il furto locale di dati (es. blocco di tutte le periferiche rimovibili scrivibili quali floppy disk o dispositivi USB, disabilitazione del boot da periferiche rimovibili ecc.). Il Fornitore dovrà assicurare ...
Server Farm. Gestione completa di tutta la server farm, accensione, spegnimento, aggiornamenti di sicurezza, verifica dei log, verifica della funzionalità dei servizi offerti dal ced, ottimizzazioni delle prestazioni, verifica e risoluzione malfunzionamenti, verifica dei db con ottimizzazione delle prestazioni (db2 scic, oracle dati elettorali) • Gestione e amministrazione dei vari servizi offerti con eventuali aggiornamenti software forniti dalle aziende fornitrici (assenze, chiamate, crudel, cityware, dati elettorali, etc.) • Gestione e amministrazione proxy squidd con interfaccia webmin • Gestione e amministrazione content filtering Websense con attivazione/disattivazione contenuti per tutti gli utenti e relative eccezioni • Gestione e amministrazione firewall Fortinet tramite interfaccia tuconti di Telecom Italia con regole create ad hoc per la protezione int/ext e ext/int • Gestione e amministrazione antivirus di rete Kaspersky software per 350 client. • Gestione e amministrazione posta elettronica con client alice business • Amministrazione active directory Microsoft per circa 350 utenti • Gestione backup di tutti i server con Tivoli TSM IBM • Eventuale gestione di installazione/reinstallazione degli applicativi sui server in ambienti • win2003server, 2000server, 2008server, linux, ntserver, Lotus Domino, DB2 IBM, Oracle, SQL Microsoft
Server Farm. 19 RIS SW n. 1 Integrazione RIS - SINT/SET (Sistema Disinfezione Endoscopi) Server Farm 20 RIS SW n. 1 VM SDS-DOSE licenza software SDS- DOSE Server Farm 21 PACS SW n. 8 Licenza software syngo Imaging XS Client Radiologia, Medicina Nucleare, Radioterapia 22 Monitoring HW + SW n. 1 sistema di monitoraggio Syswatch (device HW + SW) Server Farm 23 E-Soft HW + SW n. 1 stazione E-Soft per Medicina Nucleare Medicina Nucleare 24 Firewall HW + SW n. 1 firewall Cisco dedicato per accesso da remoto per telediagnosi Server Farm Per manutenzione evolutiva si intende l’upgrade HW e SW (da acquisire a noleggio) del sistema RIS PACS per mantenere il sistema performante e aggiornato alle ultime versioni disponibili in modo da garantire l’archiviazione di tutti gli esami prodotti e la loro disponibilità on-line tramite webview. Parte integrante dell’oggetto di gara sono i servizi di aggiornamento RIS PACS e dei relativi archivi (upgrade HW LTS e Share di almeno 50 TB netti e licenze SW per implementazione di un sistema di Backup per la continuità operativa in urgenza della refertazione in caso di fault del PACS). Deve essere garantita la formazione degli utenti all’uso dei nuovi sistemi che saranno introdotti. L’Hardware (comprensivo di Sistema Operativo) non elencato nella tabella sopra riportata è da intendersi in gestione dell’Istituto. Le attività relative al Software RIS-PACS (escluso SO) installato su tale Hardware sono a carico del Fornitore. Il Fornitore si impegna, senza ulteriori costi a carico della Fondazione, nel caso quest’ultima lo richieda, a fornire l’intero contenuto dei database dei sistemi RIS e PACS secondo standard o in formato condiviso e documentato e a collaborare al fine di migrare i dati in un nuovo sistema RIS- PACS a fronte di eventuale gara regionale avente ad oggetto il medesimo sistema.
Server Farm. [Rs28] La stessa tecnologia utilizzata per gli apparati di CS verrà impiegata nella server farm. Si prevede una matrice di n 2 apparati interconnessi tra loro in tecnologia stack a costituire un unico switch L3 equivalenti o superiori. La matrice è caratterizzata da: ▪ bus di stacking ad alta velocità a 64 Gbps di throughtput; ▪ 24 porte 10/100/1000 per apparato; ▪ uno slot di espansione popolabile con n 2 interfacce 10GBE o 4 SFP di varia tipologia- espandibilità dello stack con l'aggiunta di nuove macchine.
Server Farm. La Server Farm (data center) è una infrastruttura tecnologica complessa altamente specializzata a supporto dei servizi telematici erogati dal Comune di Napoli, composta da ambienti computazionali sia fisici che virtuali, quest’ultimi basati su piattaforma Hyper-V R2 di Microsoft (“Microsoft System center” quale suite di management). Di seguito, sono elencate e descritte le principali componenti architetturali: rimandando ai documenti consultabili durante il sopralluogo (vedi art. 45 bis) per una più approfondita conoscenza degli aspetti riguardanti la topologia della rete, delle politiche di sicurezza logica e fisica, degli aspetti architetturali complessivi e dei singoli dispositivi della Server farm.
Server Farm. Per la realizzazione della server farm è richiesta la realizzazione e implementazione di una soluzione di un’infrastruttura orientata ai servizi (SOI, da “service-oriented infrastructure”) che comprende server, storage, hardware e software di rete in grado di facilitare la condivisione, il riutilizzo e l’allocazione dinamica delle risorse. Le caratteristiche principali richieste includono: • Un’infrastruttura efficiente e sempre attiva, altamente scalabile ed in grado di garantire la continuità del servizio erogato dai vari applicativi; • protezione dei dati integrata; • automazione avanzata; • protezione end-to-end e isolamento in ambienti virtuali; • architettura semplificata e unificata; • maggiore flessibilità; • riduzione dei rischi. • ripristino immediato dei dati in caso di loro perdita; • capacità di migrare in modo trasparente sia le applicazioni sia i dati in tutta l'infrastruttura. Pertanto l’infrastruttura richiesta deve essere in grado di garantire ad applicazioni separate di condividere lo stesso server, storage e infrastruttura di rete in maniera completamente isolata, di modo che anche le informazioni più sensibili non vengano mai compromesse. Di seguito viene riportato lo schema di funzionamento col quale dovrà realizzata l’infrastruttura proposta.

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  • Servizi di trasporto per ferrovia 19 Servizi di trasporto per via d’acqua 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

  • Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 1. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 34, comma 6, della L.p. 26/93, che abbiano ricevuto il presente invito da parte dell'Amministrazione appaltante. Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 36, comma 1 lett. e-bis) della L.p. 26/93 possono partecipare alla procedura di gara secondo quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici n. 3 di data 23 aprile 2013. Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in Raggruppamento temporaneo con altre Imprese, ai sensi dell’art. 36, comma 2 della L.p. 26/93. L’Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell’ambito del Raggruppamento. I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 36, comma 1, lett. d) ed e) della L.p. 26/93 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici. Dovrà altresì essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti. I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell’Amministrazione che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell’art. 92, comma 2 del D.P.R. 207/2010. Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati. In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsi nelle forme previste dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. In luogo della produzione da parte di ciascuna impresa raggruppata della predetta Dichiarazione di partecipazione, può essere prodotta un’unica dichiarazione di partecipazione cumulativa avente i contenuti di cui al paragrafo 4.1, sottoscritta digitalmente da tutte le imprese componenti il raggruppamento. Ai sensi dell’art. 36 commi 3, 4 e 5 della L.p. 26/93 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o in più soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE. Nel caso di GEIE dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. Ai sensi dell’art. 36 comma 6 della L.p. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio e in tal caso nessuna delle imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 del D. Lgs. 50/2016 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. I divieti di cui all'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 si estendono anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

  • SERVIZI CONNESSI 1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.

  • Cronoprogramma Le attività avranno una durata dal 18 agosto 2022 al 07 ottobre 2022 secondo quanto definito nel successivo quadro riepilogativo

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

  • Riservatezza dei dati I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.

  • INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 11.1 Vodafone avrà facoltà di interrompere la fornitura del Servizio, dandone comunque tempestiva comunicazione al Cliente, qua- lora sussistano fondati motivi per ritenere che si possano verificare problemi di sicurezza e/o di tutela del diritto di riservatezza ovvero nei casi di forza maggiore o per ordine di un’Autorità. Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevisto ed imprevedibile oppure inevitabile e comunque fuori il controllo di Vodafone, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni a questa imputabili e che è di per sé tale da impedire l’adempimento degli obblighi nascenti dal Contratto.

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

  • Obbligo di riservatezza L’affidatario si obbliga a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall’Associazione per l’espletamento della fornitura, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l’affidatario si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione. L’affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento della fornitura oggetto di affidamento.