Common use of Contratto a termine Clause in Contracts

Contratto a termine. L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all’art.1 comma 1) del D.Lgs. n.368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell’art.10 del citato Decreto, il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia “causali” sia “acausali”, è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, salvo quanto stabilito da accordi aziendali. Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le XX.XX. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. L’azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle XX.XX. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a dell’art.10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a due settimane. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 9 lettere g) ed h) della legge n.92/2012, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti a 20 o a 30 giorni, a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in scadenza, nelle seguenti ipotesi: - Lancio di un prodotto innovativo - Avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine - Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto Ferme restando le diposizioni previste per l’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato. Superati i 36 mesi di assunzione a tempo determinato o di prestazione di servizio come somministrato a tempo determinato o come somma di entrambi le fattispecie, il rapporto di lavoro potrà continuare, sottoscrivendo la proroga assistita tra azienda e lavoratore e XX.XX. presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza, per altri 12 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 30 Giugno 2013, per altri 8 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 31 Dicembre 2013. Dal 1 Gennaio 2014 i rapporti di lavoro che raggiungono i 36 mesi di assunzione di cui al comma precedente potranno essere prorogati per un massimo di 4 mesi.

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Contratto a termine. L’assunzione La grave crisi occupazionale che si è manifestata in questi ultimi anni negli Istituti non statali, impegna le parti ad individuare, nell'obiettivo di favorire l'occupazione, ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto a tempo determinato avviene termine di durata non superiore a 12 mesi ai sensi delle vigenti disposizioni dell'art. 23 della L. 56 del 28/2/87. Le parti, nell'art dell'articolato contrattuale hanno individuato le fattispecie per le quali in aggiunta a quanto previsto dalla L. 230/62 è consentita la stipula di legge. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all’art.1 comma 1) del D.Lgstermine. n.368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell’art.10 del citato Decreto, il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia “causali” sia “acausali”, è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, salvo quanto stabilito da accordi aziendali. Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le XX.XX. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. L’azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle XX.XX. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a dell’art.10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Per i contratti di lavoro L'assunzione a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, personale docente che deve avvenire nel rispetto delle procedure e dei vincoli previsti dall'art e non inferiore a due settimane. Sono esclusi dal periodo di prova è rinnovabile ed i lavoratori assunti con più contratti ai sensi della prevista normativa hanno diritto di precedenza all'assunzione qualora l'Istituto assuma a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto indeterminato per la medesima qualifica e mansione. Le parti convengono che, a livello territoriale, le Commissioni Paritetiche Regionali sono competenti a verificare: - la corretta applicazione dell'art e perciò delle assunzioni a tempo determinato passano a contratto determinato; - il rispetto del diritto del lavoratore docente alla priorità di assunzione a tempo indeterminato. I Le parti convengono che, per tutti i casi di assunzione ai sensi della L. 56/87, il numero dei lavoratori con contratto a termine che possono essere contemporaneamente in servizio in ogni scuola, rispetto al numero di lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase indeterminato, non possa essere superiore al 10%, l'applicazione di ingresso tale percentuale non può determinare un numero di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attivitàlavoratori assumibili inferiore a 3 unità. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 9 lettere g) ed h) fini della legge n.92/2012, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti a 20 o a 30 giorni, a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in scadenza, nelle seguenti ipotesi: - Lancio di un prodotto innovativo - Avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine - Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto Ferme restando percentuale predetta non si computano solo le diposizioni previste per l’assunzione assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge 230/62. I recenti interventi legislativi in merito alla ridefinizione del contratto di formazione e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, dell’apprendistato e del lavoro interinale e i relativi decreti attuativi trovano le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi favorevoli ad un utilizzo degli stessi in funzione di rapporti di lavoro stipulati con rilancio dell’occupazione nel settore della scuola non statale. I contratti di somministrazione a tempo determinato formazione lavoro sono disciplinati dall’art. 16 della legge n. 451/1994 e con dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997 n. 196, che disciplina anche l’apprendistato e il lavoro interinale. Le parti ritengono che il contratto di Formazione - Lavoro e dell’apprendistato possano ancora costituire uno dei principali strumenti di formazione in alternanza e conseguentemente di incentivazione dell'occupazione. Le parti convengono sull’opportunità di realizzare contratti a tempo determinato. Superati i 36 mesi di assunzione a tempo determinato o formazione e lavoro come risultato di prestazione intese sindacali, nonché di servizio definire in sede di Ente Bilaterale Nazionale uno schema tipo di riferimento per una corretta attuazione dello stesso da allegare al presente CCNL come somministrato a tempo determinato o come somma di entrambi le fattispecie, il rapporto di lavoro potrà continuare, sottoscrivendo la proroga assistita tra azienda e lavoratore e XX.XX. presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza, per altri 12 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 30 Giugno 2013, per altri 8 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 31 Dicembre 2013. Dal 1 Gennaio 2014 i rapporti di lavoro che raggiungono i 36 mesi di assunzione di cui al comma precedente potranno essere prorogati per un massimo di 4 mesiparte integrante.

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Contratto a termine. L’assunzione con Il contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni termine è regolamentato dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, che nella sua più recente formulazione, pur mantenendo l’ampiezza della clausola che ne consente la stipula, gli assegna pur sempre connotati di legge. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all’art.1 comma 1) del D.Lgs. n.368/2001specialità, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell’art.10 del citato Decreto, ribadendo che il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia “causali” sia “acausali”, lavoro subordinato è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati stipulato di regola a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente(art. 1, salvo quanto stabilito da accordi aziendali. Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7co. 01, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le XX.XX. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. L’azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, procederà all’assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle XX.XX. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7 lettera a dell’art.10 del D.Lgsd.lgs. n. 368/2001, c.m. da l.n. 247/2007). L’entrata in vigore della disposizione ha comportato l’abrogazione della legge 230/62, dell’articolo 8- bis della legge 79/83 e dell’art. 23 della legge n. 56/87, oltre alle disposizioni incompatibili se non espressamente richiamate. Una delle maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 368/2001 è costituita dalla modificazione della causa legittimante il ricorso al contratto a temine. Nel passato, infatti, quando vigeva la precedente disciplina il termine poteva essere apposto solo in alcuni casi specificatamente elencati dalla norma o individuati dai contratti collettivi. Oggi, invece, per fase far ricorso al contratto a termine bastano “ragioni di avvio carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, anche se riferibili alla attività ordinaria del datore di nuove attività lavoro (d.l. n. 112/2008, conv. in l.n. 133/2008). Alla clausola generale, di cui si intende un periodo è detto, se ne aggiungono anche altre che legittimano l’apposizione del termine. Si tratta di tempo fino a 24 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intendesituazioni specifiche quali, altresìad esempio, quella che riguarda il settore aereo e dei pubblici esercizi. Altre cause, a se se stanti, sono rinvenibili per i dirigenti, per gli sportivi professionisti come si dirà più avanti. Aspetto di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. L’azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all’art. 4 sono ridotti del 50%, con una durataestrema delicatezza e attenzione, in ogni casoparticolare ai fini della certificazione, non inferiore a due settimaneè dato dai rinvii che il decreto fa alla contrattazione collettiva. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori L’eventuale regolamentazione collettiva incide sostanzialmente sulla validità del contratto da certificare. È, quindi, necessario che nelle stesse mansioni svolte con l’analisi del verificatore si incentri, oltre che sulle leggi, anche sul contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminatocollettivo applicato. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo rinvii alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all’esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 comma 9 lettere g) ed h) della legge n.92/2012contrattazione collettiva, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti a 20 o a 30 giornicontenuti nel D.Lgs 368/2001, a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in scadenza, nelle seguenti ipotesi: - Lancio di un prodotto innovativo - Avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine - Sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto Ferme restando le diposizioni previste per l’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato. Superati i 36 mesi di assunzione a tempo determinato o di prestazione di servizio come somministrato a tempo determinato o come somma di entrambi le fattispecie, il rapporto di lavoro potrà continuare, sottoscrivendo prevedono la proroga assistita tra azienda e lavoratore e XX.XX. presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza, per altri 12 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 30 Giugno 2013, per altri 8 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 31 Dicembre 2013. Dal 1 Gennaio 2014 i rapporti di lavoro che raggiungono i 36 mesi di assunzione di cui al comma precedente potranno essere prorogati per un massimo di 4 mesi.possibilità di:

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