Contesto del processo Clausole campione

Contesto del processo partecipativo * Il processo partecipativo ha come target i circa 1.300 giovani di Misano tra i 13 e i 23 anni, il cui ascolto rappresenta al momento l’anello più debole dell’intero processo di pianificazione strategica in corso da parte dell’Amministrazione Comunale. Sono già stati, infatti, adottati, o sono in corso di avanzata elaborazione, strumenti di programmazione che segneranno il futuro del territorio e della sua comunità, in primis proprio delle nuove generazioni di ragazzi e ragazze, quali: il PUG-Piano Urbanistico Generale, secondo la nuova Legge Regionale sulla pianificazione territoriale e l’uso del suolo approvata nel dicembre 2017; il PUMS-Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, a cui Misano non era tenuto per legge ma che ha scelto ugualmente di adottare su base volontaria; il PAESC-Piano di Azione per l’Energia sostenibile e il Clima, che rappresenta una tappa ulteriore rispetto al PAES già adottato. Tutte queste azioni, ed altre, sono state precedute da un accurato lavoro di analisi del territorio, innanzitutto attraverso l’elaborazione del Quadro Conoscitivo e poi con un’ampia discussione avvenuta con i cittadini sui temi dell’uso del territorio ed anche sull’utilizzo dei beni comuni. Quest’ultima attività ha consentito all’Amministrazione Comunale di approvare in Consiglio un nuovo Regolamento sui Beni Comuni, che favorisce la collaborazione tra pubblico e privato nel campo della manutenzione, della cura del verde, della gestione delle case di quartiere, per citare alcuni esempi. Il presente progetto consentirà di completare il processo di pianificazione suddetto attraverso una specifica rilettura ed integrazione del processo medesimo dallo specifico angolo visuale delle giovani generazioni.
Contesto del processo partecipativo * Il processo si svilupperà nel Comune di Medesano (10.874 abitanti al 31/12/2019), con il coinvolgimento di alcune realtà organizzate con sede in comuni limitrofi (Fornovo Val di Taro e Noceto). Nel 2013 il Comune di Medesano ha aderito al Patto dei Sindaci, impegnandosi attraverso il PAES a ridurre nel proprio territorio le emissioni di CO2 del 20% entro il 2020. Con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 29 del 29/03/2019 il Comune ha successivamente aderito al nuovo Patto dei Sindaci per l’Energia e il Clima, impegnandosi non solo nella riduzione delle emissioni di CO2 ma anche nel miglioramento della resilienza climatica di tutto il territorio comunale. Il Comune ha altresì avviato i lavori per la predisposizione del nuovo Piano Urbanistico Generale ed occorre, in questa fase, definire le aree verdi oggetto di riqualificazione fra quelle che maggiormente necessitano di cura e attenzione. Infatti, preservare le aree verdi o non permeabilizzate è un’azione di adattamento climatico che favorisce il benessere microclimatico e il drenaggio delle acque meteoriche.
Contesto del processo partecipativo * Il Comune di Formigine comprende le cinque frazioni di Casinalbo, Corlo, Colombaro, Magreta e Ubersetto e, con quasi 35.000 residenti, è il quarto Comune della provincia di Modena per numero di abitanti. Il territorio del comune di Formigine si estende per 46,98 Km² a 82 m slm nella xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx e il distretto ceramico di sassuoIo, facendo parte deII’Unione dei Comuni deI Distretto Ceramico insieme ad altri 7 Comuni. Negli anni cinquanta l'amministrazione comunale di Formigine rinunciò a beneficiare delle agevolazioni fiscali alle imprese che volessero investire in aree depresse. La decisione di fatto evitò che a Formigine si insediassero le industrie produttrici di piastrelle che, invece, sono parte integrante del panorama dei comuni limitrofi (Sassuolo e Fiorano Modenese in primis). La rinuncia all'industrializzazione massiccia ha salvaguardato il territorio sancendo la vocazione residenziale del paese che, causa la controurbanizzazione sia di Modena sia dell'area Sassolese, ha visto la propria popolazione crescere rapidamente. Sul territorio comunale hanno sede piccole e medie manifatture meccaniche, indotto, tanto del vicino comprensorio ceramico, quanto dell'industria automobilistica. Rilevante peso occupa l'industria alimentare che vanta marchi noti a livello nazionale operanti nella macellazione suina. Formigine peraltro non tradisce la propria vocazione agricola (frutta e vigneti) e zootecnica (allevamenti di suini), e nemmeno quella artigianale. Il comune è dotato di un'ampia rete di piste ciclabili che collegano le frazioni al capoluogo (km 42 segnati di piste ciclabili di cui è previsto il raddoppio). Il Sindaco Xxxxx Xxxxx è al secondo mandato elettorale. Il Comune di Formigine è l'unico comune emiliano-romagnolo (e forse non solo) ad avere un Assessorato con delega all'Agenda ONU 2030 (Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx). Nel 2019 alla comunità di Formigine è stato concesso dal Presidente della Repubblica xxxxxx XxxxxxxXXx iI titoIo di “Città di Formigine". Non si stratta solo di un riconoscimento formale, ma della rappresentazione di una bella comunità che è cresciuta con lo spirito e la consapevolezza di chi ha radici profonde e sguardo lontano. Nel percorso partecipato per la stesura del programma della legislatura in corso, è emerso in modo forte il desiderio di migliorare ancora la qualità della vita a Formigine puntando agli standard deIIe migIiori città europee. L’ambizione è che Formigine ad...
Contesto del processo partecipativo * Obiettivi e risultati attesi del processo partecipativo art. 13, l.r. 15/2018 *

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

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  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: