Contestazione dell’inadempimento Clausole campione

Contestazione dell’inadempimento. Il Direttore dell’esecuzione del contratto di XXXXX provvederà a contestare le non conformità del prodotto fornito rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, anche in deroga dei termini di cui all’art. 1495 del Codice Civile, salvo il rispetto dei termini di decadenza. Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture. Le contestazioni verranno effettuate a mezzo PEC a cura del Direttore dell'esecuzione o dei suoi assistenti. l'Aggiudicatario, qualora ritenga la contestazione inesatta o non fondata, deve rispondere per lo stesso, tramite entro 7 giorni solari dal ricevimento della contestazione, illustrando le motivazioni per cui ritiene la contestazione non dovuta; qualora tali osservazioni siano considerate accoglibili e concludenti dal Direttore dell'esecuzione del contratto viene data comunicazione di chiusura del procedimento. Diversamente, se il Direttore dell'esecuzione del contratto ritiene non accoglibile la risposta del fornitore provvede a quantificare e comunicare, sempre a mezzo PEC, l'applicazione della penale alla società aggiudicataria. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a comunicare al Responsabile unico del Procedimento le penalità eventualmente applicate. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell’ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale. Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dal fornitore saranno trattenuti dall’Agenzia sulla fattura in pagamento. L'applicazione delle penali e le fattispecie di inadempimento sussistono, fatte salve le condizioni di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione della fornitura. Per cause di forza maggiore in grado di giustificare ritardi nell'esecuzione della fornitura si intendono solo quelle indicate di seguito o ad esse assimilabili: ◆ condizioni metereologiche di particolare criticità nell'area interessata al trasporto; ◆ rilevanti impedimenti legati alla circolazione stradale e autostradale; ◆ scioperi del personale addetto ai servizi dichiarati con tempistiche tali da non consentire l'attivazione di servizi di emergenza. La comunicazione delle “cause di forza maggiore” sopra elencate dovrà essere fatta al Direttore dell'esecuzione in tempi utili per consentire all'Agenzia di provvedere alla corretta gestione della situazione di emergenza.
Contestazione dell’inadempimento. L’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite PEC entro 10 giorni dall’accertamento della non conformità. La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 3 giorni dalla data di ricevi- mento della contestazione. Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, Il Laboratorio potrà dare corso all’applicazione di penalità di importo pari all’uno
Contestazione dell’inadempimento. L’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’aggiudicatario sarà comunicato alla Ditta tramite pec entro 10 giorni dall’accertamento della non conformità. La Ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l’Agenzia potrà dare corso all’applicazione di penalità di importo pari all’1 per mille sull’ammontare netto contrattuale della fornitura per ciascun giorno di mancato rispetto delle pattuizioni contrattuali A titolo esemplificativo e non esaustivo si prevede quanto segue: · 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale della fornitura; · 1 per mille al giorno sull’ammontare netto contrattuale;
Contestazione dell’inadempimento. L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte della Ditta aggiudicataria, debitamente accertato dall'a A.S.L., sarà formalmente contestato dall'Azienda per tramite del proprio referente; L'aggiudicatario potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione; al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, la A.S.L. Napoli 1 Centro potrà dare corso a quanto di seguito previsto.
Contestazione dell’inadempimento. L’eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte della ditta aggiudicataria, debitamente accertato dai competenti uffici dell’Azienda sanitaria, dovrà essere oggetto di formale contestazione di addebito. La ditta aggiudicataria potrà comunicare le sue contro deduzioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Al termine dell’iter di contestazione, analizzate le contro deduzioni eventualmente prodotte, l’Azienda sanitaria potrà dare corso a quanto di seguito previsto.

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  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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