L' ARBITRATO IN AGRICOLTURA: LA NORMATIVA ITALIANA
L' ARBITRATO IN AGRICOLTURA: LA NORMATIVA ITALIANA
por Xxxxxxx Xxxxxxx
Sornrnario
1. Ammissibilitil dell'arbitrato in agricoltura, con particolare riguardo al settore dei contratti agrario 2. Segue: profili disciplinario 3. Gli arbitrati obbligatori in agricoltura:
a) nella legislazione forestale. 4. Segue: b) negli accordi intcrprofessionali e nei contratti di coltivazione e vendita. 5. Segue: c) negli interventi di bonifica e colonizzazione. 6. L'arbitrato in materia di assegnazione di terreni di riforma fondiaria. 7. Conclusioni.
1. AMMISSIBILITÁ DELL'ARBITRATO IN AGRICOLTURA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL SETTORE DEI CONTRATTI AGRARI
11mondo dell'agricoltura e tradizionalmente estraneo allo strumento arbitrale, ed altrettanto tradizionalmente fedele all'autorita del giudice xxxxxx.
Lo stesso legislatore, d'altro canto, parrebbe indirizzare decisamente nella seconda direzione, allorche stabilisce - con riguardo ad un settore nel quale ancora assai viva e la conflittualita, quello dei contratti agrari - che «Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti aUa conversione dei contratti associativi in affitto son o di competenza deUe sezioni specializzate agrarie di cui aUa legge 2 marzo 1963 n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile» (art. 9 legge 14 febbraio 1990, n. 29, recante Modifiche ed integrazioni aUa legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa aUa conversione in affitto dei contratti agrari associativi).
Sarebbe facile replicare, tuttavia, che la previsione teste trascritta non indica affatto un'opzione legislativa in favore del giudice ordinario, bensi - piu semplicemente - risolve una questione di competenza, attribuendo funzionalmente alle sezioni specializzate le questioni in materia di contratti agrari; non puó dirsi preclusa in assoluto, dunque, la possibilita di ricorso all'arbitrato nel settore in parola, ancorche la presenza di una disposizione cosi pe- rentoria possa indurre a dubitare della persistente possibilita, riconosciuta in via general e ai privati dall 'arto 451egge 3 maggio 1982 n. 203 (recante Norme sui contratti agrari), di derogare alla disciplina processuale contemplata in tale legge e quindi anche di compromettere in arbitri le controversie in materia di contratti agrari: verrebbe da ipotizzare, cioe, che tale possibilita fosse effettivamente accordata sino al 1990, e che non lo sia piu con l' entrata in vigore della richiamata legge n. 29/1990, posto che la deroga assentita dall 'arto 45 1. n. 203/ 1982 e solo quella concernente le norme «vigenti in materia di contratti agrari», e non
* Professore ordinario nell'Universitil XXXXX Xxxxx Xxxxx di Roma
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anche quella riferibile a norme non ancora vigenti: sarebbe singolare, si potrebbe concludere, che una deroga possa essere reputata operante anche in riguardo a disposizioni future, chiaro essendo che la forza derogatrice di una legge ha necessario riferimento alle disposizioni vigenti al momento della sua entrata in vigore, e non anche a quelle di futura emanazione.
Tutto cio, peraltro, non ha impedito alla dottrina di affermare l'ammissibilita senza limiti dell'arbitrato in materia di contratti agrari, nel quadro di una clausola compromissoria inserita in un contratto stipulato ai sensi dell 'arto 45 legge n. 203/1982 (e cioe con 1'assistenza delle organizzazioni professionali di categoria)I , ovvero sulla base di un compromesso stipulato con un accordo ad hoc sempre ai sensi del richiamato arto 45. L'opinione riferita, d'altro canto, non appare ingiustificata, se solo si consideri che per pacifico riconoscimento l'art. 45 legge n. 203/1982 non e riferibile soltanto alle norme sostanziali, bensi anche a quelle processualj2 .
Non puo rinunciarsi a segnalare, inoltre, che l'art. 808 cod. proC. civ. non esclude in radice la compromettibilita in arbitri delle controversie di cui all' arto 409 stesso codice (e, quindi, fra le altre, delle controversie in tema di contratti agrari: cfr. il punto 2 di tale articolo), ma piu semplicemente stabilisce che es se possono essere devolute ad arbitri <<solo se ció sia previsto nei contratti e accordi collettivi {di lavoroJ purch¿ ció avvenga, a pena di nullita, senza pregiudizio dellafacolta delle parti di adire 1'autorita giudiziaria». 11che autorizza a reputare, quantomeno, che la competenza arbitrale in tema di contratti agrari ben possa essere affermata allorche le organizzazioni professionali agricole stipulino accordi collettivi in materia di contratti agrari, come l'ultimo comma dell'art. 45 legge n. 203/1982 consente, e tali accordi contemplino 1'inserimento di clausole compromissorie nei contratti individuali. L'unica vera preclusione, dunque, pare soltanto quella di cui all 'ultima parte del secondo comma dell'art. 808 cod. proc. civ., laddove viene espressamente precisato che «La clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali {di lavoroJ
¿ nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equita ovvero dichiari il lodo non
impugnabile» .
Ma vi e di pite e lo stesso legislatore a prevedere espressamente la possibiliffi di definizione delle controversie attraverso strumenti diversi dalla pronuncia del giudice: ci riferiamo agli artt. 23 legge 11 febbraio 1971 n. 11 e 45 legge 3 maggio 1982 n. 203, che assegnano all 'assistenza delle organizzazioni professionali agricole la capacita di attribuire validita a soluzioni transattive che risulterebbero, in difetto, contrarie a norme imperative, all'art. 17, c.3, legge n. 203, che assegna all ,Ispettorato provinciale dell'agricoltura il compito di determinare l'indennita per i miglioramenti in difetto di accordo delle parti, nonché all 'arto 46 stessa legge, che contempla il tentativo stragiudiziale di conciliazione presso 1,Ispettorato medesim03•
1 CECCHELLA, L 'arbitrato, in Giurisprudenza sistematica diritto processuale civile dirctta da Proto Pisani, Torino, 1991, p. 6 SS.; ID., L 'arbitrato nel diritto agrario, in Riv. dir. agr., 1991,1, p. 12 ss. In tema altresi XXXXXX, L 'ammissibilita della clausola compromissoria in materia di contratti agrari, in Giur. agr. it., 1991, p. 35.
2 XXXXXXXX, Norme processuali e patti in deroga, in AA.VV., Diritto agrario e processo: problemi attuali, Atti del Convegno nazionalc, Cremona, 12-13 novembre 1993, Cremona, 1994, p. 69; Cass., 6 novembre 1991 n. 11810, in Foro it., 1992,1,2765 con nota di BELLANTUONO.
3 SulIa finalitil xxxXx xxxxx n. 203/1982 di agcvolarc la composizione dci conflitti favorcndo la conciliazionc
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Meritano infine di essere richiamate in materia di contratti agrari - anche se prive ormai di qualsiasi attualita - le previsioni del D. Lgs. 19t. 10 agosto 1945 n. 639, che affidava la definizione delle controversie in tema di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione ad apposite commissioni circondariali e regionali istituite rispettivamente presso i Tribunali e presso le Corti di appello a norma degli artt. 4 e 5 del D .lgs.lgt. 19 ottobre 1944 n. 311, poi sostituite ai sensi dell' arto 7 legge 4 agosto 1948 n. 1094, che ebbe a contemplare le Sezioni specializzate del Tribunale e della Corte d' Appello, cui seguirono le Sezioni specializzate di cui alla legge 2 marzo 1963 n. 320.
Ne minore interesse presentano, almeno sotto il profilo ormai puramente storico, le commissioni arbitrali di cui all'art. 9 D.lgs. C.p.S. 1 aprile 1947 n. 277, che erano chiamate a decidere le controversie in materia di affitto di fondi rustici e costituite dal presidente del tribunal e o da un giudice da lui delegato, e da rappresentanti dei concedenti e degli affittuari.
2. SEGUE: PROFILI DISCIPLINARI.
Una volta ammesso che, quantomeno per il tramite dell'art. 45 legge n. 203/1982, sia possibile risolvere in via arbitrale una controversia in tema di contratti agrari, ci si dovra anche chiedere quale concreta disciplina debba essere applicata.
Xxxxxx, considerato che nelle controversie agrarie trova applicazione il rito dellavoro, e che per l'art. 409 codo proc. civ. esso deve essere osservato, tra l'altro, per le controversie relative a rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, nonché a rapporti derivanti da altri contratti agrari, parrebbe naturale conc1udere invocando il richiamato arto 808, C. 2, codo proc. civ., in forza del quale, come si e sopra ricordato, le controversie di cui all' arto 409 possono essere decise da arbitri solo se ció sia previsto nei contratti e accordi collettivi e purche ció avvenga, a pena di nullita, senza pregiudizio della facoIta delle parti di adire l'autorita giudiziaria.
Il quadro normativo puó completarsi con il richiamo all 'arto 5 legge 11 agosto 1973 n. 533, in forza del quale «Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all 'arto 409 del
codice di procedura dvile 1'arbitrato irrituale e ammesso soltanto nei casi previsti dalla
legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In questo ultimo caso, ció deve avvenire senza pregiudizio dellafacolta delle parti di adire l'autorita giudiziaria».
Si determina in tal modo un forte condizionamento dell'arbitrato agrario ad opera del diritto processuale dellavoro, con effetti che sono stati definiti dalla dottrina «devastanti»4,
in quanto le previsioni richiamate finiscono per rendere privi di effetti i patti individuali che non siano preceduti da c1ausola contenuta nella pattuizione collettiva delle opposte associazioni
delle parti in modo da prevenire l 'avvio del eontenzioso giudiziario, cfr. per tutti JANNARELLI, La funzione conciliativafuori dal processo e nel processo, in AA.VV., Autonomia privata assistita e autonomia collettiva nei contratti agrari. Art. 45 legge 3 maggio 1982, n. 203, Atti del Convegno di Firenze del 22-24 novembre 1990,
Milano 1992, p. 107 ss.
4 CECCHELLA, La disciplina dell'arbitrato nel diritto agrario, in AA.VV., Diritto agrario e processo: problemi attuali, cit., p. 123; nella stessa direzione ID, L 'arbitrato nel diritto agrario, cit., p. 12 ss.
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professionali, ovvero offrono quale modello privo di altemative l'arbitrato istituzionale preorganizzato collettivamente5•
3. GLI ARBITRATI OBBLIGATORI IN AGRICOLTURA: A) NELLA LEGISLAZIONE FORESTALE
Se il legislatore non ha espressamente contemplato, se non nei ristrettissimi ed indiretti limiti sopra enunciati, la possibilita di ricorso all'arbitrato - vuoi ritual e, vuoi irrituale - nella
materia dei contratti agrari, es so si e peró peritato di contemplare una plural ita di specifiche
ipotesi di arbitrato in settori pi\,¡ ristretti del mondo agrario.
Vengono innanzitutto in evidenza le previsioni contenute agli artt. 21, cornmi 2, 3 e 4, e 50 r.d.!. 30 dicembre 1923 n. 3267, recante Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, i quali contemplavano un arbitrato obbligatorio per la determinazione dell'indennizzo in caso di occupazione di terreni per sistemazioni idraulico- forestali.
Pi\.¡precisamente, 1'arto 17 del r.d.!. in parola dispone che i boschi che per la loro speciale ubicazione difendono terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sorrenamento e dalla furia dei venti, e quelli ritenuti utili per le condizioni igieniche locali possono essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione6, e l'art. 21 fissa un indennizzo determinato d'accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, da tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo dagli stessi e, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale territorialmente competente.
Analogamente, gli artt. 39 ss. dello stesso r.d.!. n. 3267/1923 prevedono la sistemazione ed il rimboschimento di terreni montani con opere eseguite a cura espese dello Stat07, e l'art. 50 stesso r.d.!. contempla un'indennita determinata nei modi previsti dal surrichiamato arto 21.
In entrambi i casi, dunque, era previsto a tutela del diritto all'indennizzo il ricorso ad un collegio arbitrale, e soltanto pochi anni addietro le richiamate previsioni sono state reputate costituzionalmente illegittime per violazione degli artt. 24 e 102 Cost., in quanto solo le parti
possono scegliere di affidare la tutela dei loro diritti a soggetti diversi dai giudici, cui la funzione giurisdizionale e demandata in base all 'arto 102 Cost.8
La Corte costituzionale ha in tal modo riconosciuto che i vantaggi della procedura arbitrale in termini di celerita del giudizio, di possibilita di approfondimento degli aspetti tecnici delle questioni, di individuazione di specifiche competenze nel campo oggetto della controversia ecc. non legittimano una volonta autoritativa ed impositiva di un arbitrato obbligatorio, che
5 Cosi CECCHELLA, La disciplina, cit., p. 124.
6 Sulla natura di tale vinco10, cfr. per tutti TAMPONI, Una proprieta speciale (lo statuto dei beni forestali),
Padova, 1983, p. 179 s.
7 In argomento TAMPONI, voce Zone montane (proprieta del/e), in Enc. giur., Roma, 1995, (voce di aggior- namento); ID, voce Territori montani, in Dig. disc.priv., Xxx. xxx., XXX, Xxxxxx, 0000.
8 Xxxxx Xxxx., 00 dicembre 1991 n. 488, in Giust.civ., 1992,1,860 SS., in Foro it., 1992,1,999, in Giur. cost.,
1991,3981, in Riv. giur. edil., 1992,1,273.
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si pone come vulnus al principio general e, costituzionalmente garantito, secondo il quale le parti sono libere di far decidere le controversie tra loro insorte da arbitri liberamente scelti.
La decisione in parola si pone dunque sulla scia di altra pronuncia della Corte Costituzionale9 che affermó in via generale l' illegittimita degli arbitrati obbligatori, in quanto non fondati sul principio della libera volonta delle parti.
4. SEGUE: B) NEGLI ACCORDI INTERPROFESSIONALI E NEI CONTRATTI DI COLTIVAZIONE E VENDITA.
Anche la legge 16 marzo 1988 n. 88, re cante Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita di prodotti agricoli, prevede il ricorso all' arbitrato per la soluzione delle controversie. Piu precisamente, l'art. 11 comma 1 dispone che «Per la risoluzione di controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di comune accordo tra le parti stesse o, in mancanza, dal Ministro del! 'Agricoltura e del!e foreste».
Ed il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che «In caso di controversie riguardanti 1'interpretazione 01 'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all 'arto 7, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti e il terzo di comune accordo tra le parti stesse o, in mancanza, dall 'assessore regionale all'agricoltura».
Per la verita, la previsione in parola aveva da subito des tato le perplessita della dottrina, che aveva immediatamente rilevato l'assenza di rimedi per l'ipotesi che non si rinvenissero soggetti disposti a svolgere le funzioni arbitrali nel novero ristrettissimo previsto nell' arto 11, potendo accadere che nessuno dei membri del Comitato di cui al richiamato arto 9 legge
n. 752/1986 accettasse il ruolo di arbitro, o che nessuno di essi facesse capo alla componente che avrebbe dovuto rappresentare, o che il Ministro dell' agricoltura e foreste o l' assessore regionale all' agricoltura non designassero il presidente del collegio secondo quanto l'art. 11
imponeva loro, esprimendosi soprattutto il dubbio circa la coerenza con l'art. 24 Cost., nel quale e previsto che «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi
legittimi»10.
In argomento si e ora espressa la Corte costituzionale, che con sentenza 24luglio 1998 n. 32511ha dichiarato 1'incostituzionalita dell' arto 11 comma 1 nella parte in cui, riservando ad un collegio arbitral e la risoluzione delle controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi e contratti ivi individuati, contempla una forma di arbitrato
9 Corte cos!. 141uglio 1977 n. 127, in Foro it., 1977, 1849, in Xxxxx. xxx., 0000, XxX, 297 e in Giur. it., 1978,
1, 1, 1809, con nota di XXXXXXXXXX, 11problema della legittimita costituzionale dell 'arbitrato obbligatorio, ivi.
10 TAMPONl, 1contratti agroindustriali: brevi considerazioni sui profili sostanziali e processuali, in AA.VV.,
Accordi interprojessionali e contratti agroindustriali. Problemi di inquadramento giuridico, Pisa, 1990, p. 216 s.
II In Foro it., 1998,1,2332.
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obbligatorio, con conseguente esc1usione della facolta di ciascuno dei contraenti di derogare aBa competenza arbitrale anche con atto uni1aterale: la Corte ha nuovamente rilevato, cioe, che l' arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella concorde volonta delle parti, sicche la sua obbligatorieta ex lege si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio della tutela giurisdizionale; non e lasciato alcun margine, infatti, all' eventuale difforme volonta di una delle parti di affidare la controversia al giudizio dell' autorita giudiziaria ordinaria, e per giunta la legge individua a priori il collegio che xxxx chiamato alla decisione.
Viene cosi confermata l'ostilita agli arbitrati obbligatori gia manifestata dalla stessa Cor- te dapprima con le gia richiamate sentenze 14luglio 1977 n. 127 con riguardo ai conflitti in materia di brevetti per invenzioni industriali tra inventore e datore di 1avoro e 27 dicembre 1991 n. 488 in materia di determinazione dell 'indennita di occupazione temporanea dei terreni sottoposti a sistemazione idrogeologica, e piu recentemente con le sentenze 2 giugno 1994 n. 20612, 10 giugno 1994 n. 23213, 23 febbraio 1995 n. 4914, 27 febbraio 1996 n. 5415, tutte inmateria di affissioni pubbliche, con la sentenza 9 maggio 1996 n. 15216in materia di opere pubbliche, con la sentenza 11 dicembre 1997 n. 38117 in materia di controversie tra gli esercenti i magazzini genera1i e i depositanti in ordine all' applicazione delle tariffe rego1ate dall' arto 18 r.d.l. 1 luglio 1926 n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927 n. 1158, attraverso deferimento delle controversie al competente consiglio provincia1e dell' economia (ora camera di commercio).
12 In Giust. civ., 1994,1,2423: la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 14, c.3, d.!. 1 luglio 1986 n. 318, convertito in !. 9 luglio 1986 n. 488, nclla parte in cui demanda ad una commissione arbitrale la revisione deBe misure dell'aggio, del minimo garantito e del canonc fisso convenute nci contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunal e sulla pubblicitil, dei diritti sulle pubbliche affissioni e dclle tasse di occupazione di spazi ed aree pubbliche.
13 In Giust.civ., 1994,1,2415: la Corte ha dichiarato l'illegittimitil dell'art. 18 c. 5 d.\. 31 agosto 1987 n. 359, convertito in \. 29 ottobre 1987 n. 400, nella parte in cui, in difetto di accordo delle parti, demanda ad un'apposita commissione comunale la revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenuto nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunal e sulla pubblicitil e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
14 In Giust. civ., 1994, n, 1169; la Corte ha ravvisato nell'art. 26, c. 7, d.\. 7 maggio 1980 n. 153, convertito in \. 7 luglio 1980 n. 299, il contrasto con l'art. 24, c. 1, Cost. nella parte in eui dispone che in caso di mancato accordo tra il Comune ed il concessionario del servizio di pubblichc affissioni, relativamente alla revisione delle misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso, la revisione i: demandata ad una commissione arbitrale.
15 In Foro it., 1996,1,1106 e in Giust.civ., 1996,1,1241; in questo caso i: stato dichiarato illegittimo, per contrasto con l'art. 24 Cost., l'art. 4 bis, comma 1, d.!. 13 settembre 1991 n. 299, convertito in \. 18 novembre 1991 n.363.
16 In Nuova giur. civ. comm., 1998, 1, con nota di FERRARIS, La Corte Costituzionale si pronuncia in tema di arbitrato obbligatorio, ivi, 3 ss., ed in Giust. civ., 1996, n, 2491, con nota di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Rilievi sulta parziale illegittimitd costituzionale del sistema declinatorio delta competenza arbitrale in materia di
opere pubbliche, ivi, 2493 ss.; la Corte cost. ha in tale oecasione affermato l'illegittimitil, per contrasto con gli artt. 24 e 102 Cost., dell'art. 161egge 10 dicembre 1981 n. 741 (che ha sostituito ¡'art. 47 d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063) nella parte in eui non stabilisce che la eompetenza arbitral e puó essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraen ti .
. 17 In Foro it., 1998,1,3.
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Del resto, e lo stesso 1egislatore ad avere manifestato, in tempi piu recenti, la vo10nta di modificare il quadro normativo deg1i arbitrati obbligatori, e significativamente 1'art. 32 della 1egge 11 febbraio 1994 n. 109 aveva previsto che la competenza sulle controversie in tema di appalti pubb1ici fosse attribuita al giudice ordinario, con esp1icito divieto di deferimento ad arbitri, anche se successivamente, con i1 d.l. 3 aprile 1995 n. 101, convertito in legge con l' arto 1, c.1, della legge 2 giugno 1995 n. 216, ha nuovamente introdotto la competenza arbitrale, con il richiamo pero alla disciplina contenuta nel codice di rito.
Anche la giurisprudenza ordinaria, d'altro canto, aveva avuto modo di esprimere le sue riserve: si pensi soprattutto alla decisione delle Sezioni Unite della Cassazione che ha ravvisato nell'arbitrato previsto agli artt. 55 e 61 del capitolato d'oneri per le provviste, i lavori e le vendite del materiale automotociclistico dell'amministrazione militare approvato con D.M. 20 ottobre 1938 un arbitrato obbligatorio vietato dagli artt. 24 e 102 COSt.18
Nel pronunciare l'illegittimita della previsione dell'arbitrato con riguardo agli accordi interprofessionali ed ai contratti di coltivazione e vendita, dunque, la Corte si uniforma all'indirizzo piu volte manifestato, constatando che la disposizione sottoposta al suo esame contempla una forma di arbitrato obbligatorio, giacche non lascia alcun margine all' eventuale difforme vo1onta di una delle parti di affidare la controversia al giudizio dell'autorita giudiziaria ordinaria.
Nel caso di specie ricorre anzi, rispetto alle analoghe situazioni censurate in altre occasioni, 1'aggravante costituita dalla circostanza che la legge individua a priori il collegio che sara chiamato alla decisione.
Persuasivo, inoltre, si rive1a il rilievo che il recepimento dell' obbligo di ricorrere all'arbitrato all'interno dell'accordo interprofessionale non e idoneo ad attribuire al recepimento stesso iI significato e la portata di un'ordinaria clausola compromissoria. Gli accordi interprofessionali hanno infatti assai spesso finito per includere al loro interno clausole cornpromissorie che possono anche apparire parziaImente derogative a quelle di cui all'art. 11 Xxxxx 00 marzo 1988 n. 88, ma che in realta rinvengono la loro matrice nella previsione di legge ora dichiarata costituzionalmente illegittima. Xxxx, ad esempio, 1'art. 10 dell'accordo interprofessionale per la campagna 1988-89 per gli agrumi destinati alla trasformazione industriale approvato con D.M. 5 gennaio 1989 stabilisce che «Per la risoluzione delle controversie che riguardino 1'intelpretazione o la esecuzione dell 'accordo interprofessionale
... o dei contratti di vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale, formato da tre membri dei guali due scelti dalle parti ed il terzo di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un rappresentante nominato dal Ministero dell'agricoltura e delleforeste»; e l'accordo interprofessionale per la campagna del pomodoro 1988-89, approvato con D.M. 12 aprile 1988 n. 138, stabilisce che in mancanza di definizione bonaria delle vertenze «le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale, che decidera in via inappellabile secondo norme e criteri procedurali da stabilirsi con apposito regolamento in accordo tra le parti 11 Collegio sara costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna delle parti, ed il terzo scelto di comune accordo dai due cosi nominati o, in mancanza
18 Cass., S.U., 10 fcbbraio 1992 n. 1458, in Foro ;t., 1992,1,673 con osscrvazioni di BARONE.
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di accordo, nominato dal Ministero dell'Agricoltura»; ancora, l'accordo interprofessionale per la campagna 1989 per le patate destinate alla trasformazione industria1e (approvato con
D.M. 16 marzo 1989) stabilisce all'art. 10 che «Per la soluzione delle controversie le
parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso eformato da tre membri, due dei guaU sono scelti dalle parti ed il terzo designato dall 'assessore all 'agricoltura della regione competente per territorio ove e ubicato lo stabilimento di trasformazione»; e l'accordo interprofessiona1e per la campagna 1989-90 del pomodoro, approvato con D.M. 2 febbraio 1989, stabilisce che in difetto di composizione bonaria delle controversie «le parti convengono di ricorrere ad un collegio arbitrale, che decidera in via inappellabile secondo norme e criteri procedurali da stabilirsi con apposito regolamento .... XX Xxxxxxxx sara costituito da tre arbitri, amichevoli compositori, nominati uno da ciascuna parte, ed il terzo scelto di comune accordo dai due cosi nominati o, in mancanza di accordo, nominati dal Ministero dell'Agricoltura». Allo stesso modo, 1'accordo-quadro interprofessionale per la campagna 1990 per il tabacco greggio, approvato con D.M. 5 aprile 1990, prevede che le controversie siano rimesse al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il terzo designato dal Ministro dell'agricoltura.
Occorre anche aggiungere, peraltro, che nel campo del commercio dei prodotti agricoli di cui ai Regolamenti CEE nn. 2036 del 1991 e 3477 e 3478 del 1992 ben possono i soggetti dei rapporti contrattuali effettivamente scegliere di devolvere ad arbitri la decisione delle controversie tra loro insorte, giacche in tale ipotesi la devoluzione arbitri non potrebbe che costituire 1'oggetto di un'autonoma manifestazione di volonta delle parti.
5. SEGUE: C) NEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E COLONIZZAZIONE
Anche le disposizioni in tema di bonifica contemplano il ricorso a strumenti arbitrali: con riguardo agli interventi per 1'agro romano, ad un collegio costituito ai sensi dell 'arto 13 X.X. 00 novembre 1905 n. 647 (collegio di tre arbitri nominato dal primo presidente della Corte di Cassazione di Roma) erano infatti affidati - in difetto di intesa tra Comune espropriato ed interessati - sia la determinazione dell 'indennita dovuta per le espropriazioni connesse ai lavori «di bonijicazione idraulica, igienica ed agraria» (art. 14 legge 17 luglio 1910 n.
491 e arto 74 X.X. 00 gennaio 1911 n. 248), sia la determinazione dell 'indennita per 1'espropriazione di fondi per la costruzione di centri di colonizzazione (art. 2 R.D.L. 23 gennaio 1921 n. 52); e ad un collegio di tre arbitri nominati uno dal Ministro dell' Agricoltura con funzioni di presidente e gli altri due rispettivamente da1 concessionario e dal proprietario era affidata, in difetto di accordo, la determinazione del corrispettivo dovuto al proprietario obbligato a cedere in fitto al concessionario il fondo per tutto il tempo occorrente all' esecuzione delle opere di bonifica, nei casi in cui il Ministro dell' Agricoltura non intendesse avvalersi della possibilita di procedere ad esproprio (art. 10 D. 19t. 24 aprile 1919 n. 662).
Sempre in tema di espropriazione, l'art. 13 del X.X. 00 febbraio 1940 n. 247, recante l' ordinamento dell 'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano, stabiliva che in caso di espropriazione, da parte dell'Ente, di irnmobili soggetti ad obblighi di bonifica o suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie o di utilizzazioni industriali strettamente attinenti all' attivita agraria dell' Ente stesso, chiunque vi avesse interesse poteva adire, per la
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L'ARB[TRATO IN AGR[COLTORA: LA NORMATIVA [TALIANA
detenninazione definitiva dell'indennita, il Collegio provinciale arbitrale istituito in ogni Provincia e formato dal presidente del tribunal e o da un magistrato da esso delegato, dal capo dell'Ufficio tecnico di finanza della Provincia e da un agronomo abilitato all'esercizio professionale.
Non molto diversamente, gli artt. 27 e segg. R.D.L. 16 settembre 1926 n. 1606 (Approvazione del regolamento legislativo per l'ordinamento e le junzioni dell'Opera nazionale per i combattenti) prevedevano che la liquidazione delle indennita dovute in caso di trasferimento di proprieta o di assegnazione in enfiteusi o in affitto di beni soggetti ad obblighi di bonifica o suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie o di utilizzazioni industriali strettamente attinenti all'attivita agraria dell'Opera, ovvero occorrenti per la costruzione di borgate rurali o di centri di colonizzazione, era affidata ad un collegio provinciale arbitrale, contro le cui decisioni era soltanto arnmesso reclamo al Collegio centrale arbitrale.
Significativamente differente e invece il procedimento contemplato all' arto 9 della legge 9 luglio 1957 n. 600, recante Disposizioni per il finanziamento e la riorganizzazione degli
Enti e Sezioni di riforma jondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano: e
qui previsto che 1'Ente per la colonizzazione del Delta Padano puó procedere ad espropriazione, e che la relativa indennita, in difetto di accordo tra le parti, sara determinata da un'apposita commissione priva peraltro di poteri decisori, giacche e contemplata espressamente la rimessione delle controversie all' autorita giudiziaria ordinaria.
Con riguardo al settore delle espropriazioni merita altresi di essere segnalato che ai collegi arbitrali contemplati dalla vigente nonnativa per la valutazione delle opposizioni alla stima determinata dall 'Ufficio tecnico erariale e stata riconosciuta anche la competenza a conoscere della qua lita di coltivatore diretto dell' espropriato, ove tale qualificazione venga in evidenza ai fini dell'art. 2, comma 7, legge 22 novembre 1972 n. 77119•
6. L' ARBITRATO IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DI TERRENI DI RIFORMA FONDIARIA.
11 problema della compromettibilita in arbitri si e insistemente posto anche nel campo delle assegnazioni di terreni di riforma fondiaria, con riferimento alle controversie inerenti il riconoscimento e la liquidazione di indennita per migliorie. Una costante giurisprudenza ha in proposito stabilito che tali controversie spettano alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi del primo comma dell'art. 5 legge 6 dicembre 1971 n. 1034, con la consequenziale inammissibilita di compromesso in arbitri (il cui intervento e previsto dall' ordinamento solo in via sostitutiva del giudice ordinario) qualora non si esauriscano nella mera questione della determinazione di canoni o indennita e pongano invece in discussione atti e vicende del rapporto concessori020•
19 In tal senso Cass. 16 marzo [984 n. 1790 e Cass. [O novembre 1983 n. 6663, in Giust. civ., 1984,1,385.
20 Tra le molle dccisioni: Cass., II aprilc 1990 n. 3075, in Riv. arbitrato, 1991, 275 con nota di XXXXXXX; Id., 29 agosto 1989 n. 3818, in GiU/: agro it., 1990,281; Id., 27 ottobre 1989 n. 4508; Id., 16 ottobre 1989 n. 4145, in Rass. Avv. Stato, 1989, 1, 327; Id., 9 aprilc 1987 n. 3490; Id., 19 maggio 1986 n. 3320; Id., 18 gennaio 1984 n.
26 XXXXXXX XXXXXXX
In coerenza con questo indirizzo, e stata reiteratamente affermata la possibilita di rimessione ad arbitri delle controversie fra assegnatario ed ente concedente che investano solo il riconoscimento e la quantificazione delle indennita dovute21, mentre sono state reputate sottratte agli arbitri, perché non devolute al giudice ordinario, tutte quelle controversie che pongano questioni (sia in via esclusiva, sia a latere di vertenze attinenti a canoni, corrispettivi od indennita, per le quali 1'arto 5 c. 2 della citata legge n. 1034/1971 sancisce in via generale la competenza del giudice ordinario) inerenti le vicende del rapporto, quali la risoluzione, l'inadempimento dell'assegnatario, la revoca della concessione, ecc.
In altre parole, con riguardo alle assegnazioni di terreni di riforma fondiaria (leggi 12 maggio 1950 n. 230 e 21 ottobre 1950 n. 841), le quali si articolano in concessioni amministrative di beni pubblici cui .accedono contratti di vendita con patto di riservato domi- nio, hanno trovato applicazione, fino al definitivo trasferimento del bene, le regole sul riparto della giurisdizione di cui all'art. 5 della richiamata legge 6 dicembre 1971 n. 1034, con conseguente necessita di affermazione della giurisdizione del giudice ordinario se venivano in discussione soltanto canoni, corrispettivi o indennita (art. 5, C. 2), e non anche quando insorgevano questioni sulle vicende del rapporto (risoluzione, inadempimento dell'assegnatario, revoca della concessione ecc.) o su conseguenze di tali vicende non attinenti a corrispettivi oindennita; a tale distinzione si connetteva, dunque, l'ammissibilita dell 'intervento degli arbitri con solo ed esclusivo riguardo alle controversie attribuite all'autorita giudiziaria ordinaria22.
Sempre in riguardo all' assegnazione dei terreni di riforma fondiaria e stato inoltre affermato
che l'impugnazione del lodo per nullita ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 829 codo proc. civ. non e preclusa se la clausola compromissoria, inserita nel contratto che instaura il rapporto
amministrativo di concessione, autorizza gli arbitri a decidere secondo equita con xxxx non impugnabile, e ció in considerazione degli interessi pubblici coinvolti nell' assegnazione e della conseguente insussistenza del potere dell' assegnatario e dell' ente assegnante di disporre la soluzione delle relative controversie secondo equita23•
404; Id., 12 ottobrc 1983 n. 5924, in Rass. A vv. Stato, 1983, 1, 879; Id., 24 settembre 1982 n. 4934, in Giur. ir.,
1983,1, 1,755; Id., 10 dicembre 1981 n. 6517, in Foro it., 1982,1,684; Id., 14 dicembre 1981 n. 6397, in Giur. it.,
1982,1,1,1028.
In dottrina XXXXXX, Xxxxxxxx compromissorie ed assegnazione di terre nelle decisioni giurisprudenziale,
in Rass. dir. civ .• 1983, p. 464 ss; DE XXXXXXX, Subingresso nella clausola compromissoria e successione nel rapporto di assegnazione di terreni soggetti alla riformafondiaria. in Rass.avv. Stato. 1982,1, p. 731.
21 Ex multis: Cass., 13 luglio 1990 n. 7269; Id., 23 gennaio 1990 n. 365; Id., 29 agosto 1989 n. 3817, in Giur. agro it., 1990, 281; Id., 4 dicembrc 1989 n. 5353; Id., 1 aprile 1987 n. 3117, in Giust. civ., 1987, 1, 1688; Id., 9 febbraio 1984 n. 996, in Giur. agro ir., 1985,469 con nota di MORS1LLO; Id., 12 ottobrc 1983 n. 5922, in Giur. it., 1984,1, 1, 000 x xx Xxx. xxx. xxx., 0000, x, 000; Id., 27 luglio 1982 n. 4317, in Giur. ir., 1983, 1, 1,761; Id., 17 gennaio 1982 n. 293, in Foro it., 1982,1,683.
22 Tra le molte decisioni, oltre quclle gia richiamate: Cass., 21 marzo 1987 n. 2813, in Foro it., 1988, 1, 839; Id., 21 marzo 1987 n. 2814, in Giur. agro ir., 1987, 217; Id., 19 maggio 1986 n. 3320, in Nuovo dir. agr., 1986, 505; Id., 18 gennaio 1982 n. 292, in Giust. civ., 1982, 1, 936 e in Giur. ir., 1982, 1, 1, 1176.
23 Cass., 19 maggio 1986 n. 3326, in Nuovo dir. agr., 1986,504.
L'ARBITRATO IN AGRICOLTORA: LA NORMATIVA ITALIANA 27
7. CONCLUSIONI.
1 richiami svolti hanno consentito di porre in luce che lo strumento arbitrale, pur non assumendo nel mondo agrario un ruolo di particolare evidenza, rinviene tuttavia ed ha rinvenuto anche in passato un non trascurabile spazio applicativo.
Se tal une delle ipotesi considerate sono ormai concretamente impraticabili, ció non puó imputarsi ad una sopravvenuta generalizzata ostilita verso lo strumento in paro la, bensi piuttosto all' esigenza di contemperare le previsioni normative ai principi costituzionali, da un lato, ed alla complessiva perdita di attualita di talun,i dei contesti normativi in cui quelle previsioni si collocavano, dall' altro lato.
rl
La prima situazione si e verificata, in particolare, con riguardo alle previsioni della legge
forestale richiamate al par. 3, nonché in riferimento aÜa regola introdotta nell' arto 11 legge 16 marzo 1988 n. 88 in tema di accordi interprofessionali e di contratti di coltivazione e
vendita.
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La seconda situazione e riscontrabile con riguardo alle variegate normative in tema di
bonifica, colonizzazione, riforma fondiaria: si e infatti al cospetto di istituti e regole che, quantunque mai formalmente abrogati, hanno ormai perduto pressoche in tato la loro rilevanza pratica. ,i
Aben vedere, dunque, non puó dirsi che nel campo agrario debba essere registrata una generalizzata diffidenza legislativa verso uno strumerito di composizione delle controversie alternativo rispetto alla decisione del giudice xxxxxx: questa conc1usione puó senz'altro trarsi, "alla luce delle disposizioni richiamate nei par. 1 e 2, con specifico riguardo alla materia dei tradizionali contratti agrari (tutt' altro che trascurabile, ma non assorbente), ma non puó essere estesa al di fuori di quel campo. Xxxx, si e prima posta in evidenza che lo stesso legislatore, all'interno della legge n. 203 del 1982, contempla strumenti di composizione diversi dalla pronuncia del giudice, mostrando cosi di non voler demandare sempre e comunque ad esso la soluzione dei contrasti.
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