Comunicazione e diffusione dei dati I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: • soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati; • soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia; • altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio; • soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo. • società controllanti e/o collegate alla Compagnia; • Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.
Protezione dei dati personali 11.1 Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la sperimentazione clinica, nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, collettivamente, “Leggi in materia di Protezione dei dati”).
COMUNICAZIONE DEI DATI I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto com- piti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all’interno ed al di fuori della UE (3).
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI I dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla scadenza o anticipata cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di assicurazione e, in ogni caso, in conformità alle regole dell’autorità di vigilanza di settore.
Documentazione Di Gara Chiarimenti E Comunicazioni 3 2.1 Documenti di gara 3 2.2 Chiarimenti 4 2.3 Comunicazioni 4
LIQUIDAZIONE DEI DANNI La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta - su richiesta della parte più diligente - dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell’Assicurato in parti uguali. Peraltro la Società ha il diritto di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di sua fiducia: del pari ha diritto di sostituire il veicolo o le parti di esso che siano state danneggiate, in luogo di pagarne la relativa somma liquidata.
Fatturazione e modalità di pagamento Ai fini del pagamento del corrispettivo dovuto, l’aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura elettronica con cadenza mensile, la quale dovrà recare i riferimenti contrattuali e contabili ed essere intestata al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Organizzazione amministrativa Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 - 67100 L’Aquila - C.F. 80003630664, codice univoco (SDI):PBISEL . Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, presso l’Istituto di credito indicato, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società secondo il criterio dello split payment stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) la quale prevede che per la cessione di beni e la prestazioni di servizi effettuate a favore della P.A. l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del ministero dell'Economia, pubblicato sulla G. U. n. 27 del 03/02/2015. A tale scopo, l’affidatario dovrà esplicitare l’ammontare dell’IVA in fattura secondo quanto previsto dal rinnovato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”. Ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e del Decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, le fatture dovranno recare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, giusta quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633/1972; inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG); In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati: Riferimento al numero del contratto, al nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria; Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; Costo orario finito; Totale costo ore lavorate; Margine dell’agenzia; IVA sul margine dell’agenzia; Totale complessivo della fattura. Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà, inoltre, essere debitamente corredata dall’apposita scheda mensile indicante le ore lavorate. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanziate. Il Consiglio Regionale si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all’INPS, con il dettaglio dei dipendenti in somministrazione c/o il Consiglio regionale dell’Abruzzo, corredate dalle quietanze dei relativi pagamenti effettuati tramite Modelli F24; Qualora l’Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il Consiglio Regionale sospenderà il pagamento del corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. Il mancato adempimento, previa diffida, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa. L'Agenzia si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Agenzia esonera il Consiglio Regionale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
Modalità di fatturazione e pagamento Eseguita la fornitura, l’Aggiudicatario presenterà, al competente Ufficio dell'ASL Cagliari, le fatture per la debita liquidazione. Agli effetti della liquidazione delle fatture, saranno riconosciute solo le quantità consegnate secondo le modalità indicate nel presente capitolato speciale e in conformità agli ordinativi emessi, controllate e risultanti dai documenti di trasporto regolarmente sottoscritti dall'incaricato dell'Azienda Sanitaria. I pagamenti delle fatture saranno effettuati nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002, fatta salvo, in deroga, differenti pattuizioni, previo accordo liberamente sottoscritto dalle parti Analogo accordo concerne l’eventuale corresponsione di interessi moratori al saggio legale per l’ipotesi di ritardato pagamento delle fatture per il periodo intercorrente tra il giorno successivo a quello di scadenza del termine e quello finale dalla data di liquidazione. Tali contenuti possono essere derogati da una diversa volontà delle parti, che emerga al momento della sottoscrizione del contratto, con riferimento alla decorrenza degli interessi moratori e al saggio degli interessi.
Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).