Committenza veicoli Clausole campione

Committenza veicoli. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro in relazione alla guida di mezzi di locomozione a motore e non a motore, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
Committenza veicoli. A parziale deroga dell’art. 2.5 Esclusioni, l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
Committenza veicoli. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione. La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni: − a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; − alle cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o per peso, non possano essere rimosse; − da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell’esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate. Le suddette estensioni di garanzia si intendono prestate con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00, nel limite del massimale per danni a cose previsto dalla scheda di polizza e comunque con il massimo di € 600.000,00/ per sinistro. La garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna o custodia all’Assicurato. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di € 100.000,00. Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento od oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nella scheda di polizza. La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso. La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell’Assicurato del 10% con il minimo di € 1.033,00. Limitatamente ai lavori di scavo, la garanzia comprende i danni verificatisi dopo il reinterro degli scavi medesimi fino a 90 giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente, compresi i danni da improvviso cedimento del terreno, semprechè tali danni si verifichino durante il periodo di efficacia del contratto. Per i soli danni a cose la garanzia è prestata co...
Committenza veicoli. RC derivante all'Assicurato nella qualità di committente ai sensi dell'art.2049 C.C. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente punto non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato, nonché si tratti di veicoli noleggiati con o senza autista. La garanzia è estesa ai danni subiti dai trasportati. Questa specifica estensione è prestata con l’applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00.
Committenza veicoli. L’assicurazione comprende la respon- sabilità derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui lo- cati, e ciò a parziale deroga dell’art. 1.2 lett. s) della Garanzia Base. La garanzia vale anche per i danni cor- porali cagionati alle persone traspor- tate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra coper- tura o garanzia di cui benefici il proprie- tario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia gui- dato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge. La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
Committenza veicoli. La garanzia prestata con la presente polizza si estende alla responsabilità civile incombente all’ Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, anche quando i dipendenti fanno uso di autovetture, cicli, ciclomotori e motoveicoli di loro proprietà od in locazione nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti per ordine e conto dell’Assicurato stesso. La Società prende atto delle dichiarazioni dell’Assicurato che i mezzi suindicati di proprietà dei dipendenti sono, ove sia prescritto dalla legge, coperte da una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e precisa che una eventuale sospensione della predetta polizza di assicurazione contratta dai dipendenti non comporterà la cessazione della anzidetta estensione di garanzia in quanto riferita e limitata alla responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di committente. La validità dell’assicurazione di cui alla presente condizione, è subordinata al fatto che il dipendente/conducente sia regolarmente munito di patente di guida, ove questa sia prescritta dalla legge.
Committenza veicoli. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante alla Società assicurata ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori parasubordinati o dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, motoslitta, mezzi battipista , mezzi pesanti che non siano di proprietà od in usufrutto della Società Assicurata od alla stessa intestati al P.R.A., ovvero a lei locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Il giudatore è considerato compreso nella garanzia RCO anche se non iscritto all’INAIL.
Committenza veicoli. L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante
Committenza veicoli. L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi in occasione di lavoro dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida, di autovetture, ciclomotori, motocicli, che non siano di proprietà od in usufrutto dell’Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate escluso il conducente e le persone che si trovano con esso nella relazione di cui all’art. 52 punto a).

Related to Committenza veicoli

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:

  • CONDIZIONI PARTICOLARI (integrano e/o prevalgono sulle Condizioni di cui alla Sezione 3 Rischi Coperti)

  • Casi particolari Si segnalano, inoltre, alcuni casi di particolare rilevanza per i quali sono richiesti speciali accorgimenti:

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

  • Manodopera Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla Direzione dei Lavori. Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento L'importo contrattuale per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori, ammonta a € *******, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per lo svolgimento di DL per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – XXXX, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx - X. 000/00” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000. La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. Il valore dell’affidamento calcolato come sopra è stato effettuato sulla base delle lavorazioni effettuate e che saranno effettuate. Nell’eventualità che al momento della stipula del contratto siano state eseguite ulteriori lavorazioni (rispetto a quelle prese in considerazione indicate nella tabella di cui sopra), le stesse provocheranno un riproporzionamento del valore dell’affidamento. In tal caso opereranno le previsioni dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e l’operatore economico non potrà vantare alcun onere economico a carico dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in corrispondenza con le lavorazioni per la realizzazione degli interventi edilizi poste in essere dal momento dell’affidamento. L’importo del Compenso Professionale, non prevede il riconoscimento delle spese e degli oneri accessori, poiché questi ultimi non vengono riconosciuti come prassi per DiSCo. Il compenso è da ritenersi remunerativo per: - l’esecuzione di sopralluoghi e rilievi; - tutte le attività di cui al presente affidamento; - l’esecuzione degli incontri previsti dal presente affidamento. Le pratiche autorizzative di cui al presente affidamento devono intendersi già compensate nell’onorario complessivo della parcella posto a base di gara. Tutte le spese conglobate vengono compensate con l’offerta economica in sede di gara, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all’interno dell’onorario di cui al presente affidamento. I corrispettivi sono immodificabili. Le prestazioni professionali, di DL, saranno liquidate contestualmente e proporzionalmente secondo quanto sotto riportato: • agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% di quanto dovuto per la quota lavori. • Il restante 10% verrà liquidato all’ emissione del certificato collaudo La richiesta di pagamento della prestazione avverrà dopo l’emissione dei rispettivi certificati di pagamento, mentre la restante parte del 10% dopo l’emissione del certificato di collaudo. Con l'assunzione dell'incarico l’operatore economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. L’affidatario, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da DISCo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi. L’operatore economico deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Il pagamento delle spettanze dovute avverrà entro i termini di legge dalla presentazione della fattura, a mezzo accreditamento sul conto dedicato comunicato dal professionista ai sensi dell’art. 3 c.7 della L. 136/2010. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC), in difetto della stessa si provvederà nei termini di legge e secondo disposizioni vigenti in materia. L’Amministrazione, qualora l’operatore economico sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 13 agosto 2010 n°. 136, provvederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed a tutte le conseguenze previste dalla stessa Xxxxx. L’Amministrazione prima di effettuare i pagamenti con le modalità sopra previste, provvederà a conformarsi all’adempimento di cui all’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010 n°. 136. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale dell’incarico ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con XxXXx. In fase di compilazione della fattura andranno indicati i seguenti dati: - Numero e data della determinazione direttoriale di aggiudicazione della gara - CIG - Codice dell’amministrazione destinataria; - CUP In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che le lavorazioni per qualsiasi motivo non siano comunque iniziate. L’Incaricato è tenuto a fatturare in modalità elettronica. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02 e smi, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata alla verifica, da parte della SA, della regolarità contributiva. In caso di inadempimento contrattuale, la SA si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le relative penali. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la SA opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (si veda l’art 30, comma 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e smi).

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'Assicurazione non vale per i Sinistri relativi a:

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.