Danni da inquinamento accidentale Clausole campione

Danni da inquinamento accidentale. La garanzia si intende estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture. La garanzia viene prestata con un massimo risarcimento per anno e per sinistro di Euro 200.000,00 con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 ed il massimo di Euro 15.000,00.
Danni da inquinamento accidentale. L’assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4.
Danni da inquinamento accidentale. La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell’ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell’esercizio dell’attività descritta in polizza. Per “Danni da inquinamento dell’ambiente” si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell’assicurato. Per “stabilimento” si intende ogni installazione o complesso di installazioni che effettuano in modo continuo o discontinuo estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura. L’assicurazione vale anche altresì, entro il limite del 10% del limite di risarcimento previsto per la presente garanzia, per le spese sostenute dall’assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l’obbligo da parte dell’assicurato di darne immediato avviso all’assicuratore. La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso con l’esclusione delle sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di ogni attività.
Danni da inquinamento accidentale. La garanzia vale per la Responsabilità Civile derivante all’assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture di pertinenza del fabbricato. Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall’evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d’esercizio e simili.
Danni da inquinamento accidentale. La garanzia non comprende i danni: a) di cui l’assicurato o persone del cui agire debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche; b) derivanti da alterazioni di carattere genetico; c) provocati da attività svolte all’esterno dello stabilimento descritto in polizza; d) cagionati a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; e) conseguenti: 1. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell’azienda; 2. alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l’inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell’azienda.
Danni da inquinamento accidentale. L’assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture. Sono esclusi i rischi derivanti dall’esercizio di depuratori nonché di impianti incenerimento e di smaltimento rifiuti. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa. L’assicurazione è estesa ai danni cagionati a cose mobili trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori. La presente estensione è prestata con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa.
Danni da inquinamento accidentale. La presente garanzia non comprende i danni: a) di cui l’assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell’art. 18 della Legge 8 luglio 1986 n. 349 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche; b) derivanti da alterazioni di carattere genetico; c) cagionati a cose di terzi che l’assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.
Danni da inquinamento accidentale. L’Assicurazione comprende la responsabilità per i danni da inquinamento causato da fatto accidentale durante lo svolgimento dell’attività assicurata.
Danni da inquinamento accidentale. L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 4.14 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiunta- mente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, attrezzatura e macchine agricole dell'azienda nonché, derivante da fatto accidentale relativo al funzionamento delle macchine agricole stesse. Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro (o “Franchigia RCT per sinistro” indicata in scheda di polizza se superiore). Il limite di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, si intende pari all'8% del massimale assicurato.
Danni da inquinamento accidentale. A parziale deroga dell’art. 9, lettera f), la Garanzia R.C.T. si estende, nel limite di euro 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ai danni conseguenti a contaminazio- ne dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite subitaneamente a segui- to di rottura accidentale di impianti o condutture. di 24 C O N D I Z I O N I P A R T I C O L A R I C O N D I Z I O N I P A R T I C O L A R I Qualora operante la Condizione Particolare Ricorso Terzi, della sezione Incendio, la pre- sente garanzia opera anche a seguito di rottura accidentale di impianti o condutture pro- vocate da eventi assicurati alla predetta sezione. Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze. L’estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite e in vigore al momento del sinistro. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato uno scoperto pari al 10% del danno, con un minimo di euro 2.500.