Danni da incendio Clausole campione

Danni da incendio. La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma restando l’esclusione dei danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La presente estensione di garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza come indicato nel Modulo di Polizza e/o nella Scheda di Offerta Tecnica per sinistro. Esclusivamente per gli Istituti scolastici pubblici, per le ipotesi di danno previste e nei limiti dei massimali indicati in polizza, l’assicurazione comprende anche la responsabilità dei soggetti assicurati nei confronti dello Stato, qualora quest’ultimo eserciti azione di rivalsa nei loro confronti, escluso il caso di dolo. In ottemperanza al disposto della C.M. 358 del 23.07.1996, la polizza è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che l’Assicurato sia tenuto a corrispondere, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali durante la partecipazione a scambi culturali, gemellaggi ed iniziative analoghe, limitatamente alla durata di tali attività. La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile in cui incorra l’Assicurato per l’uso di biciclette od altri mezzi non assoggettati agli obblighi assicurativi sanciti dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore. La garanzia è estesa alla gestione e/o conduzione di mense scolastiche, bar e distributori automatici di cibi e bevande, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande guaste. La presente estensione è operativa purché la somministrazione o la vendita siano avvenuti durante il periodo di validità dell’Assicurazione e sempreché la responsabilità sia ascrivibile al Contraente/Assicurato.
Danni da incendio. A parziale deroga di quanto stabilito nelle esclusioni, la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per i danni di cose da terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l’esclusione dei danni alle cose che l’assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l’Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La garanzia viene prestata nell’ambito del massimale di polizza con il limite del 20% del massimale stesso.
Danni da incendio. Qualora l’Assicurato abbia in La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicu- rato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma restando l’esclusione dei danni alle cose che l’Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertu- ra. La garanzia viene prestata (nell’ambito del Massimale di Polizza) sino alla concorrenza del Massimale previsto in Polizza per sinistro.
Danni da incendio. Relativamente ai danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell’Assicurato o dallo stesso detenute a qualunque titolo, l’assicurazione è operante per ogni sinistro con il limite di risarcimento di euro 500.000,00 e con applicazione della franchigia prevista dal contratto per i danni a cose. Qualora per i detti danni esista una copertura assicurativa prestata con distinta polizza incendio recante la garanzia “Ricorso vicini / terzi”, la presente estensione sarà operante ad esaurimento della prestazione garantita dalla predetta altra polizza, sempre che la stessa sia valida ed operante.
Danni da incendio l’assicurazione è operante per i danni a terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute. La presente copertura opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti, per la stessa garanzia sulla polizza “Incendio” del Contraente. Nel caso di inesistenza o inefficacia della polizza “Incendio” del Contraente la presente garanzia opererà a primo rischio (Drop Down).
Danni da incendio. L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per i danni a cose di Xxxxx conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo. Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza Property, purché valida ed operante. La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.
Danni da incendio. La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i Danni cagionati a Cose di terzi derivanti da Incendio di Cose dell’Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata nell’ambito del Massimale di Polizza fino alla concorrenza di € 150.000,00 per Sinistro e per Periodo assicurativo, con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro con il minimo di € 1.500,00. Qualora per lo stesso Xxxxxxx esista altra copertura assicurativa, la garanzia si intenderà operante in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalla predetta altra polizza. ? SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
Danni da incendio. La garanzia comprende la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture assicurative prestate con rischio accessorio a polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura. Se non diversamente indicato nella Scheda di offerta tecnica, la presente estensione di garanzia viene prestata con il limite di euro 500.000,00.
Danni da incendio. L’assicurazione è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute, per i quali è operante con la franchigia ed il limite di risarcimento indicati nella specifica tabella riepilogativa della sezione 4. Resta inteso che, qualora l’Assicurato disponga di altra copertura per detti danni mediante polizza incendio recante la garanzia “ricorso vicini / terzi”, la presente estensione opererà in secondo rischio, per l’eccedenza rispetto alle somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati mediante l’anzidetta polizza incendio.
Danni da incendio. Vedi art. 2 – Franchigie per danni a Cose. € 500.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.