CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE Clausole campione

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Qualsiasi controversia nascente tra le parti in ragione della presente proposta potrà essere sottoposta a conciliazione secondo le previsione del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte qui richiamato integralmente.Resta salva la facoltà per le parti di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Qualunque controversia nascente dall’interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del presente contratto verrà sottoposta a un tentativo di conciliazione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, secondo quanto previsto dall’art.10 della legge n.192 del 18 giugno 1998. In caso di nessun esito del tentativo di conciliazione le parti si impegnano a sottoporre all’arbitrato rituale di un Collegio Arbitrale da costituirsi e svolgersi secondo le norme della Camera Arbitrale della Provincia di Modena, che ciascuna parte dichiara di integralmente accettare.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. In caso di controversie insorte a seguito di questo contratto le parti si impegnano a rivolgersi allo sportello di conciliazione della Camera di Commercio di Biella, al fine di comporre stragiudizialemente la controversia, restando impregiudicata la possibilità di adire l’autorità giudiziaria, con l’individuazione del foro di competenza del consumatore. Firmato in il
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto potranno essere sottoposte al tentativo di conciliazione, presso la Camera di Commercio della provincia di Lucca secondo la procedura stabilita dal regolamento di conciliazione da questa adottato. Ciascuna parte contraente con la firma del presente contratto si impegna a partecipare al tentativo di conciliazione che dovesse essere promosso nei suoi confronti secondo quanto previsto dal presente comma.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. In ogni caso, prima di agire in giudizio, le parti si impegnano a tentare la conciliazione presso un Organismo di Mediazione iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione dal Ministero della Giustizia, secondo la procedura stabilita dal Regolamento di conciliazione adottato.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Tutte le controversie nascenti dal presente Contratto, relative alla sua validità, efficacia, esecuzione, interpretazione, sono deferite alla Camera di Commercio di Roma e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione da questa adottato ed in vigore al momento del sorgere della controversia. In caso non si addivenga ad una conciliazione e permanga l’interesse ad agire giudizialmente, il Foro competente in via esclusiva, per la risoluzione delle suddette controversie, è quello di Roma.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. 1. Le parti si impegnano a sottoporre qualsiasi controversia
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Le parti si impegnano ad esperire, nel caso di eventuali controversie, un tentativo di composizione presso il “servizio di mediazione” della Camera di Commercio di Sondrio. Il foro competente è quello del Tribunale di Sondrio.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Qualsiasi controversia nascente tra le parti in ragione del presente contratto sarà risolta previo tentativo di mediazione presso il Servizio di mediazione civile e commerciale e di conciliazione della Camera di commercio di Cuneo. In caso di fallimento del tentativo di mediazione resta salva la facoltà per le parti di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie.
CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE. Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto tra l’Agenzia ed il locatore potranno essere demandate allo sportello di conciliazione della Camera di Commercio di ………………………….., fatta salva comunque la possibilità per ciascuno di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Luogo e data …………………………………………………………… Firma dell’agente immobiliare (Ruolo Mediatori n ) …………………………………………………………… Firma del locatore AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 1341 E 1342 CODICE CIVILE LE PARTI DICHIARANO DI APPROVARE ESPRESSAMENTE I SEGUENTI ARTICOLI: 7 ESCLUSIVA; 8 RECESSO; 9 CLAUSOLA PENALE. …………………………………………………………… Firma dell’agente immobiliare …………………………………………………………… Firma del locatore PROPOSTA DI LOCAZIONE IMMOBILIARE Per l’agenzia: N. iscrizione al Ruolo C.C.I.A.A. di Per l’agente: N. iscrizione al Ruolo C.C.I.A.A. di