Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Il concessionario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà costituireprestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione, ai sensi fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali50/2016. La fideiussione garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione concedente. Si applica l’art. 75Detta cauzione/fideiussione resterà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, comma 7dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché delle spese che il Comune di Terni dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del D.Lgs. n. 163/06servizio a causa di inadempimenti da parte del concessionario. La cauzione garanzia definitiva resta vincolata fino al termine è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di debito e verifica di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.conformità

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Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006D. Lgs 50/2016, una prima della stipula del Contratto l'aggiudicatario dovrà produrre idonea garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalinelle forme e nei modi ivi previsti ed assoggettata alle relative prescrizioni anche per ciò che concerne il successivo svincolo. La garanzia definitiva dovrà essere costituita in forma di fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalebancaria, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la con espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, all’art. 1957 comma 2 c.c.del Codice Civile, nonché l’operatività e clausola espressa di “pagamento a semplice prima richiesta scritta della Stazione Appaltante con liquidazione dell’indennizzo entro 15 giorni dalla predetta richiesta, con espresso divieto del fideiussore di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito”. IMPORTANTE: la mancata costituzione della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino determinerà la decadenza dell'aggiudicazione e REA Impianti potrà aggiudicare l'Accordo Quadro al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo concorrente che risulti aver presentato la migliore offerta non anomala dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00sua.

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Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, È richiesta una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)fideiussoria, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalia titolo di cauzione definitiva, con le modalità ed i limiti di cui all’art. 103 del Codice. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’artgaranzia è svincolata nei modi e nei termini di cui all’art. 1944103, comma 2 c.c.5, del Codice. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la rinuncia all’eccezione medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. La garanzia di cui all’art.1957al presente articolo deve contenere espressamente le condizioni di rinuncia di cui all’art. 103, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 74, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00Codice.

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Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, La Ditta affidataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), definitiva pari al 1010 % dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalipresunto (IVA esclusa) o per il diverso importo stabilito dall’art. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, 103 comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, 1 del D.Lgs. n. 163/0650/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. La cauzione definitiva resta vincolata Tale importo a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione, verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Amministrazione Comunale fino al termine del periodo contrattuale. Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaverifica della regolare esecuzione del servizio. Non si procederà a richiesta di Nel caso in cui il deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore subisse riduzioni a € 40.000,00.seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni

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Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.LgsD.Lgs 163/06, è costituita mediante . 163/2006FER potrà disporre l’incameramento, una totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06, nella garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al a semplice richiesta scritta di FER, nonché che è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 72, del D.LgsCodice Civile. n. 163/06Nella garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER, secondo quanto di seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. La cauzione definitiva resta vincolata fino verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del rapporto contrattuale periodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. Lo svincolo sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.

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Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Ai sensi dell’art.103 del Codice l'appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, dovrà costituire, cauzione definitiva eventualmente ridotta ai sensi dell’art. 113 103 c.1 ultimo periodo e 93 comma 7 del D.LgsCodice. 163/2006Il comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall’art. 103 c.1 e 2 del Codice. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, una qualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscaligarantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque, per l’importo residuo, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fideiussione dovrà prevedere espressamente Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la rinuncia al beneficio sola condizione della preventiva escussione del debitore principaleconsegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in deroga al disposto dell’’art. 1944originale o copia autentica, comma 2 c.cattestanti l’avvenuta esecuzione., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Preliminarmente alla stipula dei contratti applicativi dell’accordo quadro, a garanzia dei patti con- trattuali ivi espressi, la ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 costituire cauzione definitiva per l’importo e se- condo le modalità previste e disciplinate dall’art.103 del D.Lgs. 163/200650/2016 Al termine dell’appalto, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)liquidata e saldata ogni pendenza, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalisarà deliberato lo svincolo del deposito cauzionale. La fideiussione dovrà prevedere espressamente Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa appaltatrice, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecau- zione di cui sopra sarà incamerata dal CEM Ambiente S.p.A., in deroga al disposto dell’’artvia parziale o totale, fino alla co- pertura dei danni ed indennizzi dovuti dall’impresa appaltatrice. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali Qualora l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore cauzione medesima non fosse sufficiente a € 40.000,00coprire l’indennizzo dei danni, l’Amministrazione committente avrà la facoltà di sequestrare le macchine ed automezzi di proprietà dell’Impresa appaltatrice nelle necessarie quantità.

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale Con Uno O Piu’ Operatori Per L’affidamento Del Servizio Di Trasporto, Trattamento E Recupero Di “Rifiuti Biodegradabili Di Cucine E Mense” Cer 20.01.08 (Forsu) Lotto 1 – Cig 713862862e, Accordo Quadro Quadriennale Con Uno O Piu’ Operatori Per L’affidamento Del Servizio Di Trasporto, Trattamento E Recupero Di “Rifiuti Biodegradabili Di Cucine E Mense” Cer 20.01.08 (Forsu) Lotto 1 – Cig 713862862e

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadel’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Samples: Locazione Strumentazione, Locazione Strumentazione

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente con- tratto, l’Affidatario ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006Codice, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscaliin favore dell’Amministrazione. La fideiussione garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della preventiva escussione del debitore principalerichie- sta dell’Amministrazione qualora, in deroga al disposto dell’’artfase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmen- te o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte di Affidatario. 1944In caso di inadempi- mento a tale obbligo, comma 2 c.c., l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la rinuncia all’eccezione soddi- sfazione degli obblighi di cui all’art.1957agli artt. 4, comma 2 c.c9 e 15 del presente contratto., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Samples: www.regione.marche.it, www.regione.marche.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia degli obblighi contrattuali l’aggiudicatario dovrà costituirecostituire a favore di ARPA FVG, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalicontrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia sarà ridotto qualora l’operatore economico aggiudicatario dimostri di essere in possesso di una delle certificazioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. La fideiussione dovrà garanzia deve avere durata non inferiore a 54 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’artla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 19441957, comma 2 c.c.2, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c.del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a giorni su semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06dell'Agenzia. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell’affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva resta vincolata fino provvisoria nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a quindici giorni dal ricevimento della richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00effettuata da ARPA.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato e dei rispettivi contratti, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)definitiva con le modalità indicate all’art. 93 del D.lgs 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al netto degli oneri fiscali10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'articolo 1957, comma 2 c.c.secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione definitiva resta vincolata fino provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima concorrente che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00segue nella graduatoria.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, ai sensi dell’artl’Appaltatore medesimo ha consegnato alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, la garanzie definitiva menzionata nelle premesse. 113 del D.Lgs. 163/2006L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatore consegnerà al garante l’originale della fideiussione, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)restituito dalla Committente, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecon annotazione di svincolo e, in deroga al disposto dell’’artogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 1944L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente si sia avvalsa, comma 2 c.c.in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo, la rinuncia all’eccezione Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di cui all’art.1957prezzo da corrispondere all’Appaltatore, comma 2 c.cferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’artL’aggiudicatario prima della stipulazione del contratto ovvero prima dell’eventuale consegna urgente dei lavori l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006, una 50/2016. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria (bancaria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalicollaudo provvisorio. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, all’art. 1957 comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00stazione appaltante.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireI Contraenti dovranno presentare, prima della stipula dell’Accordo Quadro, idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD.lgs. 163/200650/2016, una a garanzia fideiussoria (bancaria dell’esecuzione dei servizi di valore minimo garantito per un importo minimo pari al 10% dell’importo minimo garantito o assicurativa)per quello maggiore stabilito nei casi di cui al comma 1 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016. Il Contraente dovrà presentare, prima della stipula di ogni contratto attuativo eccedente il minimo garantito, idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, a garanzia dell’esecuzione del contratto stesso, per un importo minimo pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione o per quello maggiore stabilito nei casi di cui all’art.1957, al comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda1 dell’art.103 del D.lgs. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/0650/2016. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le ragioni obbligazioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Le garanzie cessano di debito e avere effetto solo alla data di credito ed ogni altra eventuale pendenzaemissione dei certificati di verifica di conformità dei servizi prestati. Non L’Università può richiedere al Contraente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si procederà effettua a richiesta valere sui ratei di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00prezzo da corrispondere al Contraente.

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Samples: Accordo Quadro Servizi Di Ingegneria E Architettura

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario, provvederà a costituire, ai sensi dell’art. 113 prima della sottoscrizione del D.Lgs. 163/2006contratto, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidell'importo contrattuale, con le modalità previste dall'art. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 103 del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06D.lgs 50/2016. La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’appalto, dell’eventuale risarcimento di danno, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La mancata costituzione della cauzione definitiva resta vincolata fino al termine determina la revoca dell'affidamento. La cauzione resterà vincolata, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo maggior danno per l'Azienda. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni cauzione di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00cui l'Azienda avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.

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Samples: www.provincia.re.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, Il concessionario all’atto della stipulazione della convenzione sarà tenuto a prestare una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione cauzione definitiva con le modalità di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendaall’art. Si applica l’art. 75, comma 7, 103 del D.Lgs. n. 163/0650/2016 nella misura del 10% dal valore complessivo della concessione. La cauzione definitiva resta in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle penali se elevate. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell’aggiudicatario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate. La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento in assenza di controversia. Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte gestione della convenzione. Per le ragioni modalità vale quanto richiamato nel disciplinare di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.gara

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Samples: www.comune.fianoromano.rm.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario A garanzia dei casi di mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte in dipendenza del contratto, il Broker all’atto della stipula del contratto dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, costituire una garanzia fideiussoria fidejussoria pari ad Euro 50.000,00 (bancaria o assicurativacinquantamila euro), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, del c. c., nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadell’Università. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La Alla cauzione definitiva resta vincolata fino al termine rilasciata da Istituti di credito, Compagnie assicuratrici o intermediari finanziari autorizzati deve essere allegata una autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacauzione. Non si procederà a richiesta di Il deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata deve essere tempestivamente reintegrato dal Broker qualora, in corso di esecuzione del contratto, esso sia inferiore a € 40.000,00stato parzialmente o interamente incamerato dall’Università.

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Samples: web.uniroma1.it

Cauzione definitiva. L’Operatore A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali l’Operatore economico aggiudicatario aggiudicatario, prima dell’affidamento del contratto, dovrà costituireprodurre, ai sensi dell’artentro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al netto degli oneri fiscalicomma 1 della predetta disposizione in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dalla medesima normativa. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della preventiva escussione del debitore principalecauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in deroga al disposto dell’’art. 1944tutto o in parte, comma 2 c.cdurante la vigenza contrattuale., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Samples: www.agcm.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali assunti, gli operatori selezionati e ritenuti definitivamente idonei a far parte dell’ACCORDO QUADRO, dovranno costituire, ai sensi dell’artdell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006D. Lgs 12/04/2006 n° 163, all’atto della richiesta formale del primo ordinativo di fornitura e prima della stessa, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% della quota parte del dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalicomplessivo del lotto di riferimento, determinata nella misura del 20% e comunque commisurato all’entità dell’ordine di fornitura emesso. La fideiussione dovrà Il deposito cauzionale può essere costituito mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’artla rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 19441957, comma 2 c.c.2, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c.del Codice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella Stazione Appaltante.L’operatore economico che non provvederà a costituire e presentare la suddetta garanzia, si intenderà escluso dall’Accordo Quadro con escussione delle garanzia provvisoria. Si applica l’artE’ ammessa la riduzione del 50% dell’ammontare della cauzione dovuta, a condizione che l’operatore economico accreditato sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 7540, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06163/2006. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo In tal caso la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto, ove non prima che siano state definite tutte le ragioni sia stata già presentata in sede di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00partecipazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituirecostituire una garanzia fideiussoria definitiva in favore dell’ACI nella misura del 10% del valore complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006Codice, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)con validità per l’intero periodo di vigenza del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalia tutela dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro 15 giornidefinitiva determina la decadenza dall’affidamento e, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75conseguentemente, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06l’ACI potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva resta vincolata fino garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, l’aggiudicatario dovrà provvedere al termine reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla disciplina dell’art. 103 del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireL’Appaltatore, ai sensi dell’art. 113 a garanzia degli oneri derivanti all’Amministrazione a causa del D.Lgs. 163/2006mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), fidejussoria sull’importo contrattuale pari al 10% dell’importo contrattuale . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al netto degli oneri fiscali10%, la garanzia fidejussoria e’ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento e’ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria . Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06della stazione appaltante. La cauzione definitiva resta cauzione, così come sopra prestata, resterà vincolata fino al termine all’emissione del rapporto contrattuale certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato (art. 101 c.1 DPR 554/99) e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00incamerata dall’Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

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Samples: servizi2.inps.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, L’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione al netto degli oneri fiscalidell’Iva da rendersi mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da agenzia autorizzata. Nel caso di ribasso superiore al 10% si applica l’art. 113 c. 1 del D.Lgs n. 163/2006. La fideiussione cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma all’art. 1957 c. 2 c.c.del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Aziendadell’Amministrazione. Si applica l’art. 75La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06l’acquisizione della cauzione provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva resta vincolata fino al verrà svincolata quando le parti contraenti avranno regolato in modo definitivo ogni partita o conto in sospeso nell’esecuzione dell’appalto. La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 180 giorni successivi alla data di scadenza del contratto e dovrà essere reintegrata qualora l’Istituto operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Qualora ciò non avvenga entro il termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a 15 giorni dalla data della richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte reintegro da parte dell’Istituto, sorgerà per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00quest’ultimo la facoltà di risolvere il contratto.

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Samples: www.izs-sardegna.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 nonché del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva gestione del servizio, l’aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cauzione definitiva di importo pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidel canone totale aggiudicato per i 5 anni di valenza contrattuale, da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge. La Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, all’art. 1957 – comma 2 c.c.– del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, 10 giorni a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione appaltante. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva resta vincolata fino sarà svincolata su richiesta dell’appaltatore al termine del rapporto contrattuale contratto e sarà restituita al contraente solo dopo dovrà essere integrata ogni volta che la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00stazione appaltante abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente capitolato.

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Samples: www.comune.oulx.to.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà A garanzia degli obblighi previsti nel rapporto locatizio il locatario deve costituire, ai sensi dell’art. 113 prima della sottoscrizione del D.Lgs. 163/2006contratto, una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva pari a 3 mensilità del canone di aggiudicazione. La cauzione potrà essere costituita sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa)polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 106 del DLgs 385/1993, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, nonché l’operatività della garanzia medesima del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06Comune di Pordenone. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che dovrà essere reintegrata nell’importo ogniqualvolta il Comune procede alla sua escussione anche parziale. La garanzia verrà svincolata alla scadenza o alla cessazione anticipata della locazione qualora gli obblighi assunti siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00stati integralmente rispettati.

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Samples: Locazione Di Locali Da Adibire

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), La cauzione definitiva verrà fissata per l’importo pari al a 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalie potrà essere validamente costituita anche a mezzo di fidejussione bancario o assicurativa. La fideiussione Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la contenere e prevedere: - L’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1944 del codice civile; - La validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, comma 2 c.c.ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. L’appaltatore è inoltre tenuto, nonché l’operatività prima dell’avvio del servizio e della garanzia sottoscrizione del contratto a prestare una fidejussione di valore non inferiore al 50% dell’importo annuo di contratto dell’appalto pari a € a copertura di eventuali mancanti pagamenti di stipendi o contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’impresa medesima entro 15 giorninei confronti dei propri dipendenti e soci occupati nell’appalto. Le garanzie di cui al presente articolo, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75da rilasciarsi con rinuncia al beneficio della preventiva escussione e svincolo esclusivamente mediante dichiarazione liberatoria dell’amministrazione committente, comma 7, potranno essere svincolate soltanto decorsi tre mesi dalla fine del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale servizio e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite definizione di tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta credito, oltre che di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00eventuali altre pendenze.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà A garanzia degli obblighi previsti in concessione il concessionario deve costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006prima della sottoscrizione della concessione, una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva pari ad una annualità del canone di aggiudicazione. La cauzione potrà essere costituita sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa)polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art. 106 del DLgs 385/1993, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, nonché l’operatività della garanzia medesima del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06Comune di Pordenone. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che dovrà essere reintegrata nell’importo ogniqualvolta il Comune procede alla sua escussione anche parziale. La garanzia verrà svincolata alla scadenza o alla revoca anticipata della concessione qualora gli obblighi assunti siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00stati integralmente rispettati.

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Samples: Concessione in Uso Dei Locali Da Adibire a Pubblico Esercizio

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA titolo di cauzione, come richiesto ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.LgsD. Lgs. n. 163/06163/2006 ed a garanzia dei pa ti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 244.050,00 a mezzo di polizza fideiussoria n 350601987, rilasciata da Generali Assicurazioni Spa. Il fornitore incaso di prolungamento, si impegna prorogare la polizza fideiussoria per l’importo proporzionato al nuovo periodo di validità contrattuale . La cauzione definitiva rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta vincolata fino espressamente inteso che l’ESTAR e le Azienda Sanitarie interessate hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e/o sulla emissione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effe to dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al termine reintegro della stessa. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata del rapporto contrattuale contratto e sarà restituita al contraente solo svincolato e restituito al’ aggiudicatario soltanto dopo la liquidazione dell'ultimo conto conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e consegnata non prima dopo che siano state definite tutte le ragioni lo stesso avrà saldato ogni eventuale onere contra tuale di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00sua spettanza, nonché eventuali penali che dovessero essere applicate.

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Samples: www.estar.toscana.it

Cauzione definitiva. L’Operatore A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali l’Operatore economico aggiudicatario aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio, dovrà costituireprodurre, ai sensi dell’artentro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il documento comprovante l’avvenuta costituzione della “garanzia definitiva” secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)n. 50/2016 s.m.i., pari al 10% dell’importo contrattuale massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al netto degli oneri fiscalicomma 1 della predetta disposizione in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dall’art.93, comma 7 del medesimo d.lgs., che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della preventiva escussione del debitore principalecauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in deroga al disposto dell’’art. 1944tutto o in parte, comma 2 c.cdurante la vigenza contrattuale., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Samples: www.agcm.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireL’affidataria è tenuta a versare, ai sensi dell’art. 113 prima di dare inizio all’esecuzione del D.Lgs. 163/2006servizio, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscaliIva esclusa. La fideiussione cauzione dovrà essere prestata con le seguenti modalità: - mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale in deroga al disposto dell’’artdi cui all’art. 1944, comma 2 c.c1944 Cod. Civ., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.call’art. 1957 Cod. Civ., nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione appaltante ogni eccezione esclusa. Si applica l’artFatta salva l’applicazione dell’art. 75, comma 7, del 103 D.Lgs. n. 163/06. La 50/2016, la cauzione definitiva resta rimane vincolata fino al termine per tutta la durata del rapporto contrattuale contratto, e sarà viene restituita al contraente solo dopo aver accertato che la liquidazione dell'ultimo conto Ditta aggiudicataria ha adempiuto in modo pieno e consegnata non prima che siano state definite perfetto a tutte le ragioni obbligazioni contrattuali, e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa l’affidataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00avanzata dalla Stazione Appaltante.

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Samples: www.comune.perugia.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario 1. Il Concessionario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 prima della stipula del D.Lgs. 163/2006Contratto, una garanzia fideiussoria (garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa), pari al nella misura del 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidi aggiudicazione, per tutta la durata del contratto. La fideiussione dovrà cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, nonché l’operatività della garanzia medesima del Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Aziendadel Comune di Frascati. Si applica l’artIn caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. 75Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 21, comma 7con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte del D.LgsConcessionario. n. 163/06In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sugli “oneri di riscossione” spettanti all'esecutore. La cauzione definitiva resta vincolata fino Tale fideiussione verrà svincolata non progressivamente ma al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte tra le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00parti.

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Samples: trasparenza.comune.frascati.rm.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Soggetto aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, versare una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidell’appalto, come risultante dall’offerta, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La fideiussione cauzione dovrà avere validità per tutta la durata del Servizio, e sarà svincolata al termine della durata del contratto, previa verifica ed accettazione globale di tutti i servizi prestati e comunque non oltre 90 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta ultimazione di tutte le attività da parte del Soggetto aggiudicatario. La cauzione potrà essere ridotta proporzionalmente alle prestazioni effettuate. La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima principale e dovrà essere operativa entro 15 giorni, a dietro semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. La Regione può rivalersi di propria autorità sulla cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo spese e per i danni che dovesse subire per l’inadempimento, da parte della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00ditta, degli obblighi contrattuali. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto delle penali, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello del ricevimento da parte della Regione della relativa comunicazione. In caso di mancata reintegrazione nei termini suddetti, il contratto si riterrà risolto di diritto, salvo il risarcimento del danno.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Il gestore dovrà costituire, ai sensi contrarre cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.LgsCodice dei Contratti pubblici D. Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), con importo garantito pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidella somma dei canoni annui riferiti all’intero periodo di concessione. La fideiussione dovrà bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06dell’Amministrazione contraente. La cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non scadenza del contratto. Preventivamente alla stipula, schema di detta polizza dovrà essere trasmesso a Murgia Più s. c. a r. l. al fine di riceverne l’approvazione. Qualora il gestore dovesse recedere dal contratto prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed della scadenza prevista, Murgia Più s. c. a r. l. escuterà senza indugio l’intero importo garantito, fatta salva ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta azione di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00risarcimento danni.

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Samples: www.galmurgiapiu.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’artnonché del risarcimento dei danni, del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva gestione dei servizi, il concessionario sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva di € 10.000,00, da effettuarsi nei modi e nelle forme previste dalla legge. 113 del D.Lgs. 163/2006Nel caso in cui la cauzione sia costituita mediante polizza fideiussoria, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del dei debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, all’art. 1957 – comma 2 c.c.– del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, 10 giorni a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione appaltante. Si applica l’art. 75La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca della concessione, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06con possibilità di aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva resta vincolata fino sarà svincolata su richiesta del contraente al termine del rapporto contrattuale della concessione e sarà restituita al contraente solo dopo dovrà essere integrata ogni volta che la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00stazione appaltante abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale.

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Samples: www.comune.oulx.to.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 L'esecutore del D.Lgs. 163/2006, contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% dell’importo contrattuale %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al netto degli oneri fiscali20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il ribasso viene calcolato secondo la seguente formula: 100 –[ (importo dell’offerta economica / importo base stimato) x 100]. La fideiussione dovrà bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, comma 2 c.c.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato attestante l'avvenuta regolare ultimazione della prestazione. Ai sensi dell’art.113, c. 3 del D. Lgs. n.163/06 la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata sulla base dello svolgimento della prestazione. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 usufruiscono della riduzione del 50% della cauzione definitiva resta vincolata fino di cui al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00presente punto.

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Samples: www.quotidiano.net

Cauzione definitiva. L’Operatore economico Il Soggetto aggiudicatario resterà vincolato all'assunzione della gestione del servizio, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all’appalto. Esso, alla data che sarà fissata dalla Stazione Appaltante, dovrà costituirepresentarsi per la stipulazione del contratto, ai sensi dell’artdopo aver versato la cauzione definitiva. La cauzione definitiva verrà prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Soggetto aggiudicatario, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleL’aggiudicazione definitiva sarà disposta solo nel caso di comprovato accertamento, in deroga al disposto dell’’artcapo all’aggiudicatario, dei requisiti indicati nel bando di gara. 1944In caso contrario, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti senz’altro all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione provvisoria, fatti salvi i diritti dell’Ente al risarcimento dei danni e delle ditte spese connesse o derivanti dalla mancata stipulazione per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00colpa dell’aggiudicatario. In questo caso l’appalto potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.

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Samples: www.comune.cassanodadda.mi.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario La Ditta aggiudicataria della fornitura dovrà costituire, ai sensi dell’artprovvedere direttamente o comunque entro il quindicesimo giorno dall’aggiudicazione formale della fornitura a versare la cauzione definitiva secondo quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione ; tale cauzione sarà prestata prima della stipulazione del contratto e dovrà prevedere contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta scritta dell’Aziendadell’Ente. Si applica l’artTale cauzione rimarrà vincolata a favore della Stazione Appaltante quale garanzia del regolare adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, verrà svincolata nella misura del 75 per cento dell’iniziale importo garantito alla data in cui avverrà il collaudo positivo dell’intera fornitura, secondo le modalità previste dall’art. 75, comma 7, 2; il restante 25 per cento resterà a disposizione dell’Ente e verrà svincolato alla data di scadenza del D.Lgs. n. 163/06contratto di garanzia di 36 mesi con l’emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione definitiva resta vincolata fino al termine di cui l’Ente abbia dovuto valersi, in tutto od in parte, durante l'esecuzione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00contratto.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Cauzione definitiva. L’Operatore L’operatore economico risultato aggiudicatario in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà costituire, prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’assolvimento di tutte le obbligazioni da essa derivanti. La cauzione definitiva sarà calcolata ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/200650/2016, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto sul valore dell’accordo quadro. La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell’integrale e regolare esecuzione della preventiva escussione del debitore principalefornitura, in deroga al disposto dell’’art. 1944secondo quanto previsto all’art.103, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 75, del D.Lgs. n. 163/0650/2016. La cauzione definitiva resta vincolata potrà essere costituita con le modalità previste dall’art. 103 D. lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura all’operatore economico che segue nella graduatoria. La garanzia sarà restituita successivamente alla liquidazione del pagamento dell’ultima fattura, pertanto la garanzia dovrà essere prestata fino al termine ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00contrattuale.

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Samples: www.comunequarrata.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti degli obblighi stessi, l’aggiudicataria, entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), provvedere alla costituzione della cauzione definitiva per un valore pari al 10% dell’importo contrattuale contrattuale, e comunque nel rispetto di quanto disposto dall’art.113 del D.P.R. 163/2006. In mancanza della costituzione della cauzione, nei modi e nelle forme di legge, ed entro i termini indicati nel presente articolo, l’AnconAmbiente si riserva la facoltà di revocare l’aggiudicazione stessa. L’offerta dovrà essere corredata ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 163/2006 e pari al netto degli oneri fiscali2% dell’importo del prezzo posta a base d’appalto sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente a copertura della mancata sottoscrizione del contratto e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia L’importo delle garanzie di cui al beneficio presente articolo è ridotto al 50% per i concorrenti in possesso della preventiva escussione del debitore principalecertificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, in deroga al disposto dell’’art. 1944ai sensi dell’articolo 40, comma 2 c.c7,del DLgs 163/06 e s.m.i., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituirePer gli esatti obblighi derivanti dal presente capitolato e per l’eventuale risarcimento dei danni di cui all’art. 11, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006nonché delle somme che l'Amministrazione appaltante dovesse sostenere durante la gestione a causa di inadempimento, l’impresa aggiudicataria è tenuta a versare una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidi contratto convenuto ai termini dei precedenti articoli riferito all’intero periodo. La fideiussione dovrà cauzione viene costituita in contanti o in titolo di debito pubblico o garantiti dallo Stato o in riferimento all’art. 1, 1° comma, lettera “a” “b” legge 10 giugno 1982 n. 348, o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. Le fidejussioni bancarie o le polizze assicurative relative alla cauzione provvisoria e definitiva, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la sua operatività, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06della stazione appaltante. La cauzione definitiva resta vincolata fino di cui al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita presente articolo, potrà essere ridotta proporzionalmente al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni tempo residuo di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00servizio ancora da svolgere.

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Samples: Concessione Trasporto Urbano Periodo Invernale 2016/2017 Ed Estivo 2017

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario All’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)deposito cauzionale definitivo infruttifero, pari al 1010 % dell’importo contrattuale al netto del corrispettivo per l'occupazione degli oneri fiscalispazi di cui all'art. 4 aumentato del rialzo offerto, mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa. La fideiussione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione appaltante. Si applica l’artPer quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 75, comma 7, 103 del D.Lgs. n. 163/0650/2016. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo svincolata dopo la liquidazione dell'ultimo conto scadenza del periodo di valenza contrattuale; in caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00consecutivi dall’avvenuta escussione.

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Samples: www.bresciamobilita.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 prima della stipulazione del D.Lgs. 163/2006contratto, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al la ditta è tenuta a prestare idonea cauzione in ragione del 10% dell’importo contrattuale del valore dell'appalto al netto degli oneri fiscalidell’IVA. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al beneficio della preventiva escussione comma 7 dell’articolo 75 del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c.D. L.vo 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, la rinuncia all’eccezione ditta dovrà documentare il possesso del requisito in sede di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, stipulazione del D.Lgs. n. 163/06contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del rapporto contrattuale D.L.v. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La polizza sarà restituita al contraente solo svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni cauzione di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell’art. 113 ivi compreso il pagamento del D.Lgs. 163/2006canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalicomplessivo del canone relativo a tutte le annualità, così come risultante dall’esito concorsuale. La fideiussione dovrà deve avere validità per tutto il periodo contrattuale, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione sua operatività a prima richiesta e con l’obbligo per il garante di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima versare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06giorni consecutivi. La fideiussione deve inoltre prevedere che il Foro competente, in caso di controversia con il beneficiario, è esclusivamente quello di Oristano. La fideiussione dispiegherà comunque efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva resta vincolata fino al termine determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzasoggetto appaltante concedente. Non si procederà a richiesta di Il deposito cauzionale nei confronti potrà essere costituito con una delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.seguenti modalità alternative:

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireLa cauzione definitiva è prestata dall'Esecutore contestualmente alla stipula del presente contratto, ai sensi dell’art. 113 formandone parte integrante, nella misura del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidell'importo del corrispettivo aggiudicato. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la È costituita in forma di garanzia fideiussoria, secondo le previsioni di cui all'art. 103 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con espressa previsione di: • rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile; • operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente; • espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e tutti quelli per cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, è prescritta ai sensi del D.LgsD.lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale 50/2016 e sarà restituita al contraente cessa di avere effetto solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni nel momento in cui verrà a spirare il contratto di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzafornitura a noleggio. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00sarà svincolata progressivamente.

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Samples: www.reaspa.it

Cauzione definitiva. L’Operatore A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nei documenti contrattuali, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali l’Operatore economico aggiudicatario aggiudicatario, prima dell’affidamento del servizio, dovrà costituireprodurre, ai sensi dell’artentro il termine che verrà assegnato dalla Stazione appaltante in sede di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, il documento comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione definitiva secondo le modalità e nelle forme di cui all’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)n. 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale massimo contrattuale, ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al netto degli oneri fiscalicomma 1 della predetta disposizionein caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, fatte salve le riduzioni nei casi previsti dalla medesima normativa. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della preventiva escussione del debitore principalecauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, nel caso in cui l’Autorità abbia dovuto valersene, in deroga al disposto dell’’art. 1944tutto o in parte, comma 2 c.cdurante la vigenza contrattuale., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Samples: www.agcm.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Il concessionario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del relativo contratto dovrà costituireprestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere costituita mediante cauzione, ai sensi fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali50/2016. La fideiussione garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione concedente. Si applica l’art. 75Detta cauzione/fideiussione resterà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, comma 7dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché delle spese che il Comune di Terni dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del D.Lgs. n. 163/06servizio a causa di inadempimenti da parte del concessionario. La cauzione garanzia definitiva resta vincolata fino al termine è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni contratto, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di debito e verifica di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00conformità.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una l’Appaltatore ha presentato apposita garanzia fideiussoria mediante polizza n. in data , rilasciata da , (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscaliAgenzia con sede a per l’importo di € . La fideiussione dovrà prevedere Le parti prendono atto che la predetta polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, a semplice seguito di richiesta scritta dell’Aziendadel Comune. Si applica l’artNel caso di inadempienze contrattuali, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. 75L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà assegnato se il Comune avrà dovuto, comma 7durante l’esecuzione del contratto, del D.Lgs. n. 163/06valersi in tutto o in parte di essa. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva resta vincolata deve permanere fino al termine alla data di emissione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni certificato di debito e collaudo provvisorio o del certificato di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà regolare esecuzione, o comunque fino a richiesta dodici mesi dalla data di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

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Samples: www.comune.quartucciu.ca.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, l’aggiudicatario è tenuto a presentare la cauzione definitiva. La cauzione definitiva è stabilita con le modalità previste all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 nella misura del 10% dell’importo contrattuale e la stessa deve essere presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 113 106 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali385/1993. La fideiussione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., principale nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06della stazione appaltante. La cauzione definitiva resta vincolata sarà restituita soltanto ad approvazione del certificato di regolare prestazione e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile, pertanto, la garanzia deve essere prestata fino al termine ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 determina la decadenza dell’affidamento e sarà restituita l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima concorrente che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00segue nella graduatoria.

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Samples: www.forumtools.biz

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireL’affidataria è tenuta a versare, ai sensi dell’art. 113 prima di dare inizio all’esecuzione del D.Lgs. 163/2006servizio, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscaliIva esclusa . La fideiussione cauzione dovrà essere prestata con le seguenti modalità: - mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale in deroga al disposto dell’’artdi cui all’art. 1944, comma 2 c.c1944 Cod. Civ., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.call’art. 1957 Cod. Civ., nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione appaltante ogni eccezione esclusa. Si applica l’artFatta salva l’applicazione dell’art. 75113, comma 7, del 3 D.Lgs. n. 163/06. La 163/2006, la cauzione definitiva resta rimane vincolata fino al termine per tutta la durata del rapporto contrattuale contratto, e sarà viene restituita al contraente solo dopo aver accertato che la liquidazione dell'ultimo conto affidataria ha adempiuto in modo pieno e consegnata non prima che siano state definite perfetto a tutte le ragioni obbligazioni contrattuali, e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, l’affidataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00avanzata dall’Amministrazione.

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Samples: www.comune.perugia.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, L’appaltatore è tenuto a prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/200650/2016 e s.m.i., una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al fissata in misura del 10% dell’importo contrattuale al netto a garanzia dell’esatto adempimento degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleobblighi derivanti dal contratto, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c.dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornidel rimborso delle spese che le Amministrazioni committenti dovessero eventualmente sostenere durante la gestione del servizio per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75per l’Amministrazione, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06l’esperimento di ogni azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva dovrà essere costituita nelle modalità stabilite dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione può essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo d’appalto. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00scadenza del contratto.

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Samples: albopretorio.comune.rimini.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Qualora l’aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione della gara all’Impresa concorrente seconda classificata. L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’artper i termini di durata contrattuale, garanzia di esecuzione con le forme e le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944103, comma 2 c.c1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadell’ammontare complessivo del corrispettivo dell’Appalto. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La Tale cauzione definitiva resta dovrà essere prodotta dall’Impresa Aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dall’Impresa dopo la liquidazione dell'ultimo conto dell’ultima fattura, e consegnata comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed od ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Amministrazione aggiudicataria potrà trattenere sul deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore i crediti derivanti a € 40.000,00suo favore dal presente contratto; in tal caso, l’Impresa Aggiudicataria sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni da quello del relativo invito, notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo fax.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza “Unione Montana Gran Paradiso”

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituirecostituire una garanzia fideiussoria definitiva in favore dell’ACI nella misura del 10% del valore complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006Codice, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)con validità per l’intero periodo di vigenza del contratto, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalia tutela dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro 15 giornidefinitiva determina la decadenza dall’affidamento e, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75conseguentemente, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06l’ACI potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva resta vincolata fino garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. Qualora, nel corso di svolgimento del contratto, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, l’aggiudicatario dovrà provvedere al termine reintegro secondo quanto espressamente previsto nel contratto. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla disciplina dell’art. 103 del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti previsti dalla concessione, ai sensi dell’art. 113 il Concessionario presterà cauzione definitiva pari al 10 % del D.Lgs. 163/2006, una valore della concessione; tale garanzia fideiussoria (deve essere presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa), . A garanzia dell’investimento iniziale e fino alla realizzazione delle opere é prestata una cauzione pari al 10valore dei lavori offerti, entro i primi 30 giorni dalla data di aggiudicazione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Il versamento della cauzione temporanea è richiesto a tutela dell’esecuzione dell’investimento iniziale. L’importo della cauzione é ridotto al 50% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalirispetto a quanto previsto dalla normativa se il Concessionario ha presentato in sede di offerta certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 2008 o successivi. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio Il deposito cauzionale resterà vincolato sino alla scadenza dell’intero periodo di durata della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino concessione e sarà restituito all’aggiudicatario al termine della stessa, se non si verifichino inadempienze da parte dell’aggiudicatario tali da impedire la premessa restituzione. In caso di R.T.I. o Consorzio, costituiti o costituendi, si richiama integralmente la sentenza del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni Consiglio di debito e Stato – Adunanza plenaria - n. 8 del 04/10/2005, oltre a quanto previsto nel Disciplinare di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00Gara punto 4.1.2.

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Samples: comune.pregnana.mi.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireAlla stipula del contratto l’Aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 stabilita nella misura del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo netto contrattuale al netto del servizio assegnato, con le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. L’importo della cauzione definitiva è ridotto ai sensi del combinato disposto degli oneri fiscaliartt. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 103 comma 4 e 93 comma 7 del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.LgsD. Lgs. n. 163/0650/2016. La cauzione definitiva resta potrà essere utilizzata per risarcire il danno che l’Ente appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto o per l’applicazione di penali, fermo restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. Resta salvo, per il Consorzio, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva rimarrà vincolata fino al termine per tutta la durata del rapporto contrattuale contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso. Per ogni altra eventuale pendenza. Non ulteriore informazione si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00rimanda al Capitolato Tecnico.

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Samples: www.bassovaldarno.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario A garanzia del corretto adempimento del contratto, è prevista la costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, che dovrà costituireessere costituita prima della firma del contratto stesso, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma all’art. 1957 c. 2 c.c.del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione definitiva resta vincolata fino provvisoria, con aggiudicazione dell’appalto al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima concorrente che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00segue in graduatoria.

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Samples: www.comune.veglie.le.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario L’impresa risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, dovrà costituire, prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti. La cauzione definitiva dovrà essere calcolata sul valore dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. D.Lgs n. 163/0650/2016. La cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al termine per tutta la durata del rapporto contrattuale contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà restituita al contraente solo dopo svincolata, previo accertamento dell’integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all’art. 103, comma 5, dell’anzidetto decreto legislativo. La mancata costituzione della garanzia entro 25 giorni solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva potrà determinare la liquidazione dell'ultimo conto revoca dell’affidamento e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo la conseguente aggiudicazione della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.comunequarrata.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula del contratto di appalto e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire, ai sensi dell’art. 113 prima della stipulazione del D.Lgs. 163/2006contratto, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalicauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n.50/2016. La polizza o fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione. Si applica l’artResta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. 75Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del rapporto contrattuale contratto e sarà verrà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni all’Aggiudicatario in seguito a provvedimento di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00svincolo.

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Samples: www.comune.monfalcone.go.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, E’ richiesta una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalicontrattuale, salvo quanto ulteriormente disposto dall’articolo 113 del d.lgs. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c163/2006 e s.m.i., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06punto 1. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine è progressivamente svincolata secondo la normativa vigente. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ai sensi dell’art. 123 del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207 del 2010; essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzadella sottoscrizione dell’atto. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte L’Amministrazione Comunale può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le quali l’importo spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio, nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati delle somme da liquidare; l’incameramento della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione Comunale senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di risoluzione del contratto la cauzione verrà incamerata.

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Samples: www.comune.rubiera.re.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, l’Appaltatore dovrà costituire, ai sensi dell’artall’atto della stipula del contratto, la cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia di assicurazioni primaria autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale” nel territorio dell’unione Europea con riferimento a quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006n. 163 del 12/04/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al nella misura del 10% dell’importo contrattuale presunto del contratto indicato nel bando (al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dell’iva), che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione appaltante senza possibilità di proporre eccezioni. Si applica l’artTale cauzione è richiesta a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento da parte dell’appaltatore. 75Resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione ogni qual volta fosse ridotta per effetto dell’escussione, comma 7in tutto o in parte, durante l’esecuzione del D.Lgs. n. 163/06contratto. La cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00scadenza del contratto e, comunque, sino ad almeno 60 (sessanta) giorni dopo la scadenza.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario All’atto della sottoscrizione del contratto l’affidatario o dovrà costituire, costituire ai sensi dell’art. 113 103 D.Lgs 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)deposito cauzionale definitivo infruttifero, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidel canone offerto per la durata della concessione, mediante fideiussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa. La fideiussione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione appaltante. Si applica l’artPer quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 75, comma 7, 103 del D.Lgs. n. 163/0650/2016. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo svincolata dopo la liquidazione dell'ultimo conto scadenza del periodo di valenza contrattuale; in caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità, l’appaltatore è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00consecutivi dall’avvenuta escussione.

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Samples: www.comune.scandicci.fi.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgsd. lgs. 163/200650/2016, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)l’Aggiudicatario deve presentare, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio prima della preventiva escussione stipula del debitore principalecontratto ed entro 15 giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, in deroga al disposto dell’’art. 1944apposita cauzione definitiva, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione resa secondo le modalità di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendaall’103 del D. Lgs. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/0650/2016. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima rimborso delle somme che siano state definite tutte le ragioni l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Aggiudicatario a causa di debito e inadempimento. Resta salvo per l’Ente l’esperimento di credito ed ogni altra eventuale pendenzaazione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Non si procederà L’Aggiudicatario resta obbligato a richiesta reintegrare la cauzione di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata cui l’Ente avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la cauzione sia inferiore a € 40.000,00prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa dell’Ente.

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Samples: ente.parcoticino.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireL'Impresa resterà vincolata all'assunzione della gestione, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all’appalto. L’Impresa Aggiudicataria, all’atto della stipulazione del contratto, deve aver provveduto alla costituzione di cauzione nella misura del 10% dell’importo del contratto, al netto dell’IVA, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006163/2006 e conforme alla legge 10 giugno 1982, una n. 348, a garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione dell’eventuale risarcimento di cui all’art.1957, comma 2 c.c.danni, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornidel rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’Impresa Aggiudicataria, comma 7ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’Impresa Aggiudicataria, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà costituita, a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.scelta dell’offerente, da:

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Samples: big.assets.huffingtonpost.com

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireL’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva di € , a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data dalla Società Agenzia di ; (oppure) a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca ; (oppure) polizza rilasciata da intermediario finanziario. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’artdel d.lgs. 113 50/2016, a misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo del D.Lgs75% dell’iniziale importo garantito. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)L’ammontare residuo, pari al 1025% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. La fideiussione dovrà prevedere L’appaltatore dichiara che la predetta cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Aziendadell’Ente e permane fino alla data del certificato di collaudo provvisorio. Si applica l’artNel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa, l’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione. 75L’impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, comma 7nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni contratto, valersi in tutto o in parte di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00essa.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, ai sensi dell’artl’aggiudicatario è tenuto a presentare la cauzione definitiva. 113 La cauzione definitiva è stabilita con le modalità previste all’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 50/2016 nella misura del 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalisotto forma di cauzione o fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3. La fideiussione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., principale nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06della stazione appaltante. La cauzione definitiva resta vincolata sarà restituita soltanto ad approvazione del certificato di regolare prestazione e dopo ultimata e liquidata ogni ragione contabile, pertanto, la garanzia deve essere prestata fino al termine ad almeno 60 giorni dopo la conclusione del rapporto contrattuale contrattuale. La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 determina la decadenza dell’affidamento e sarà restituita l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima concorrente che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00segue nella graduatoria.

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Samples: www.forumtools.biz

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell’art. 113 ivi compreso il pagamento del D.Lgs. 163/2006canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalicomplessivo del canone complessivo relativo a tutte le annualità, così come risultante dall’esito della gara. La fideiussione dovrà deve avere validità per tutto il periodo contrattuale e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06della stazione appaltante. La fideiussione dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva resta vincolata fino al termine determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzasoggetto appaltante concedente. Non si procederà a richiesta di Il deposito cauzionale nei confronti potrà essere costituito con una delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.seguenti modalità alternative:

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Samples: Bando Di Gara

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia della regolare esecuzione delle attività previste nel presente contratto e dal capitolato ed in particolare del tempestivo pagamento degli oneri delle prestazioni dei lavoratori, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006l’agenzia costituisce, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale fissata in euro , secondo le modalità previste dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, mediante fideiussione bancaria o assicurativa intestata ad ASP Città di Bologna e ad ASC Insieme. Tale compimento garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’agenzia, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dall’art. 113 co. 3 del d.lgs. n. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’agenzia dovrà provvedere al netto degli oneri fiscalireintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’art. 113 co. 3 del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgsd.lgs. n. 163/06163/2006. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e In ogni caso il garante sarà restituita al contraente liberato solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.

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Samples: www.aspbologna.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l’ aggiudicatario, dovrà costituireprestare, ai sensi dell’art. dell’articolo 113 del D.LgsD. Lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale contrattuale, in favore del Comune di Corato. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al netto degli oneri fiscali10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione dovrà detta garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva attività di rilascio di garanzia autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c.2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06della Stazione Appaltante. La cauzione definitiva resta vincolata fino garanzia sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni scaturite dal contratto stesso e comunque al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo periodo di garanzia di cui all’art. 7 del presente Capitolato. La mancata costituzione di detta garanzia comporta la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00revoca dell’aggiudicazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, La Ditta affidataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalipresunto (IVA esclusa) o per il diverso importo stabilito dall’art. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, 103 comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, 1 del D.Lgs. n. 163/0650/2016, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta contenuta nella comunicazione di aggiudicazione definitiva. La cauzione definitiva resta vincolata Tale importo a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della prestazione, verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Amministrazione Comunale fino al termine del periodo contrattuale. Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaverifica della regolare esecuzione del servizio. Non si procederà a richiesta di Nel caso in cui il deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore subisse riduzioni a € 40.000,00seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireL’impresa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 103 comma 1 del D.Lgs. 163/200650/2016 la cauzione definitiva di € , una a mezzo garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)rilasciata da . Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 1020% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. La fideiussione L’Associazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa. L’Impresa dovrà prevedere espressamente reintegrare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del debitore principalecontratto, valersi in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.ctutto o in parte di essa., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Samples: Contratto Di Appalto Per L’affidamento Dei Lavori Di Riqualificazione Del Teatro “Il Lavatoio” Di Proprieta’ Comunale Sito in Santarcangelo Di Romagna (Rn) via Ruggeri, 34 Lotto N. 1 Lavori Di      Cup E41d18000060009 – Cig

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario La ditta aggiudicataria del servizio dovrà costituirepresentare, ai sensi dell’art. 113 all’atto della stipula del D.Lgs. 163/2006contratto ovvero a richiesta dell’Amministrazione, una garanzia fideiussoria cauzione definitiva pari ad € 90.000,00 (bancaria o assicurativanovantamila/00), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli a garanzia dell’assolvimento delle obbligazioni contrattuali, del puntuale pagamento dei canoni ed oneri fiscaliaccessori, pagamento penali e risarcimento dei danni tutti. La cauzione potrà essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto della gara; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, comma 2 c.c.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadell’Amministrazione. Si applica l’artLa mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione. 75La suddetta cauzione, comma 7vincolata per tutta la durata del contratto, sarà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, del D.Lgspuntuale pagamento dei canoni e dell’eventuale risarcimento dei danni. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni Resta salvo per l’Ente l’esperimento di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

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Samples: Bando Di Gara Mediante Procedura Aperta Per L’assegnazione Del Contratto Di Affitto Di Ramo d'Azienda Per L’attività Di Somministrazione Di Alimenti E Bevande All’interno Delle Aree a Servizio Della Stazione Marittima Del Porto Di Chioggia

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Il Contraente dovrà costituirepresentare, prima della stipula dell’Accordo Quadro, idonea cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD.lgs. 163/200650/2016, una a garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)dell’esecuzione dello stesso e dei contratti attuativi da questo discendenti, per un importo minimo pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione valore dell’Accordo Quadro o per quello maggiore stabilito nei casi di cui all’art.1957, al comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda1 dell’art. Si applica l’art103 del D.lgs. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/0650/2016. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le ragioni obbligazioni dell’Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Le garanzie cessano di debito e avere effetto solo alla data di credito ed ogni altra eventuale pendenzaemissione dei certificati di verifica di conformità dei servizi prestati. Non L’Università può richiedere al Contraente la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si procederà effettua a richiesta valere sui ratei di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00prezzo da corrispondere al Contraente.

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Samples: Accordo Quadro Triennale Con Unico Operatore Per Servizi Di Verifica Preliminare Della Progettazione E Supporto Al Rup Alla Validazione

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireA garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore ha prestato cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgs113, d. lgs. 163/200612 aprile 2006, una n. 163. La garanzia fideiussoria (bancaria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o assicurativa)del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all’atto del collaudo provvisorio. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione garanzia copre i danni subiti da Publiacqua in conseguenza dell'inadempimento da parte del debitore principale, Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.particolare:

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Samples: www.publiacqua.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario dovrà costituireL’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgsd.lgs. 163/2006 e dell’art. 123 del d.P.R. 207/2010 la cauzione definitiva di € , a mezzo polizza assicurativa fideiussoria emessa in data dalla Società Agenzia di ; (oppure) a mezzo fidejussione bancaria emessa dalla Banca ; Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006, una garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)a misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 1025% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalidell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. La fideiussione Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’impresa, l’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione. L’impresa dovrà prevedere espressamente reintegrare la rinuncia al beneficio della preventiva escussione cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del debitore principalecontratto, valersi in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.ctutto o in parte di essa., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. Si applica l’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Per la stipulazione del contratto ed a garanzia dell’esatto adempimento delle obblighi assunti l’esecutore del contratto dovrà costituire, costituire ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.Lgsd.lgs. n. 163/2006, una cui espressamente si rinvia, garanzia fideiussoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento del contratto. La garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa)prevista con le modalità di cui all'articolo 75, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. La fideiussione dovrà comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, comma 2 c.c.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Aziendadella stazione appaltante. Si applica l’artNel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in caso di ATI dalla mandataria. 75Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore dell’Amministrazione, comma 7l’appaltatore è tenuto al reintegro entro quindici giorni dalla richiesta della stessa, del D.Lgs. n. 163/06. La nella misura pari alla riduzione della cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale medesima e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.

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Samples: www.politicheagricole.it

Cauzione definitiva. L’Operatore economico aggiudicatario Il soggetto gestore dovrà costituire, ai sensi dell’artprestare idonea cauzione definitiva nelle forme e modalità prescritte dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006163/06 e s.m.i., una a garanzia fideiussoria (dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal capitolato e dal successivo contratto. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa), pari al 10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscalipolizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione di primaria importanza regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni in base alla normativa vigente. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’’art. 1944, comma 2 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Aziendadi LSM. Si applica l’artIl soggetto gestore dovrà integrare la cauzione di cui LSM avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 75, comma 7, In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese del D.Lgssoggetto gestore prelevandone l’importo dal corrispettivo dovuto. n. 163/06LSM potrà comunque trattenere gli importi contestati anche direttamente in sede di pagamento del corrispettivo. La cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Non si procederà a richiesta di deposito cauzionale nei confronti delle ditte per le quali l’importo della fornitura aggiudicata sia inferiore a € 40.000,00scadenza del contratto.

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Samples: lsmsacile.it