Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità Clausole campione

Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità. Aspetto da valutare Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione.
Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità. Aspetto da valutare Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento.
Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità. Aspetto da valutare Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento. Unità di misura Case recidivi Fonte dati Sistema di tracciatura o comunicazion i Periodo di riferimento Trimestre precedente la rilevazione Frequenza di misurazione Trimestrale Dati da rilevare Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (Ncase_ricorsivi) Regole di campioname nto Nessuna Formula CSR = Ncase_ricorsivi Regole di arrotondame nto Nessuna Valore di soglia CSR = 0
Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità. Aspetto da valutare Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili al Fornitore Unità di misura Xxxxxx lavorativo Fonte dati Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa Periodo di riferimento Durata collaudo Frequenza di misurazione Al termine del collaudo Dati da rilevare • Data della singola sospensione collaudo (Data_sospensionej) • Data della singola di ripresa del collaudo (Data_ripresaj) • Numero di sospensioni del collaudo (Nsosp) Regole di campionamento Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capiti, per le successive) Formula Regole di arrotondamento Nessuna Valore di soglia GSCO = 0 Azioni contrattuali Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, l’Amministrazione applicherà la penale “Sospensione del collaudo” pari all’1‰ dell’importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura.
Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità. Aspetto da valutare Difettosità in avvio di esercizio Unità di misura Difettosità Fonte dati Sistema di tracciatura Periodo di riferimento Fase di avvio in esercizio Frequenza di misurazione Al termine del periodo di riferimento Dati da rilevare Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl) Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl) Regole di campionamento Nessuna Valore Soglie DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3 Regole di arrotondamento Nessuna Azioni contrattuali Per ciascun errore eccedente il valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo
Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità. Aspetto da valutare Difettosità hw dei dispositivi forniti
Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità. Aspetto da valutare Difettosità in avvio di esercizio Unità di misura Difettosità Fonte dati Sistema di tracciatura Periodo di riferimento Fase di avvio in esercizio Frequenza di misurazione Al termine del periodo di riferimento Dati da rilevare Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl) Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl) Regole di campionamento Nessuna Valore Soglie DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3 Regole di arrotondamento Nessuna Azioni contrattuali Per ciascun errore eccedente il valore di soglia l’Amministrazione applicherà la penale “Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio” pari all’1‰ dell’importo contrattualmente calcolato per l’obiettivo realizzativo Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità Aspetto da valutare Percentuale di nuovi moduli sviluppati in linguaggio Java con Essential complexity di McCabe soddisfacente Unità di misura Percentuale Fonte dati McCabe Tool set 8.0 o successive o analogo strumento Periodo di riferimento La fase di realizzazione dell'obiettivo Frequenza di misurazione Una volta (Al termine del periodo di riferimento) Dati da rilevare - ECM di un modulo software nuovo (Essential Complessity di Modulo) - Numero totale di moduli software nuovi sviluppati (T_moduli) Formula Regole di arrotondamento Il risultato della misura va arrotondato: - all'intero per difetto se la prima cifra decimale è <= 0,5 - all'intero per eccesso se la prima cifra decimale è > 0,5 Valore di soglia TECM(valore_limite <= 4) ≥ 95% Azioni contrattuali Il non rispetto del valore di soglia comporterà la sospensione del collaudo con l’applicazione della relativa penale “Test negativi in collaudo”. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata dall’Amministrazione Eccezioni Nessuna Tutti gli indicatori di qualità del software devono essere contestualizzati sul linguaggio/tecnologia/tipologia di software e devono essere aggiornate sulla base delle ISO relative alle qualità del software emesse e relative modalità e tecniche di misurazione.
Caratteristica Affidabilità Sottocaratteristica Maturità. Aspetto da valutare Difettosità in avvio di esercizio Unità di misura Difettosità Fonte dati Sistema di tracciatura Periodo di riferimento Fase di avvio in esercizio Frequenza di misurazione Al termine del periodo di riferimento Dati da rilevare Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl) Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall’obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl)

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: