Common use of Campo di applicazione Clause in Contracts

Campo di applicazione. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL, per l’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Di Lavoro, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USLUSL il SSN, per l’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari Ed Altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali Ai Sensi Dell’art. 48 Della Legge N.833/78 E Dell’art.8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Succ. Mod. E Integrazioni, Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari Ed Altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali Ai Sensi Dell’art. 48 Della Legge N.833/78 E Dell’art.8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Succ. Mod. E Integrazioni, Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari Ed Altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali Ai Sensi Dell’art. 48 Della Legge N.833/78 E Dell’art.8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Succ. Mod. E Integrazioni

Campo di applicazione. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito segui- to denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 19921ee2, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni de- terminazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati de- nominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi compre- si i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo pre- ventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati denomi- nati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione l’esecu- zione delle prestazioni professionali proprie delle del- le categorie così come regolamentate dalle relative re- lative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98n.458/e8; - medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USLil SSN, per l’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6istituzio- nali.

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Samples: Accordo Collettivo

Campo di applicazione. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USLUSL il SSN, per l’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari Ed Altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali Ai Sensi Dell’art. 48 Della Legge N.833/78 E Dell’art.8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Succ. Mod. E Integrazioni

Campo di applicazione. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USLil SSN, per l’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6.

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale

Campo di applicazione. 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo, regola, ai sensi dell’art.8, del D. L.vo D.L.vo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni regionali in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato, che si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e: - medici specialisti ed odontoiatri ( di seguito denominati specialisti ambulatoriali), ivi compresi i medici provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche a scopo diagnostico, curativo, preventivo e di riabilitazione; - biologi, chimici e psicologi ( di seguito denominati professionisti), ivi compresi i professionisti provenienti dal Ministero di Grazia e Giustizia operanti nell’attività penitenziaria, per l’esecuzione delle prestazioni professionali proprie delle categorie così come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall’art. 1 del DPR n.458/98; - medici veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USLUSL il SSN, per l’espletamento di attività istituzionali, con le modalità di cui alla norma finale n° 6.. A.C.N. non più in vigore, sostituito dall'A.C.N. del 17/12/2015

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale Per La Disciplina Dei Rapporti Con I Medici Specialisti Ambulatoriali Interni, Medici Veterinari Ed Altre Professionalità Sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi) Ambulatoriali Ai Sensi Dell’art. 48 Della Legge N.833/78 E Dell’art.8 Del d.lgs. N. 502 Del 1992 E Succ. Mod. E Integrazioni