Cambio di Controllo Clausole campione

Cambio di Controllo. Se una parte subisce un cambio di Controllo che non deriva da una ristrutturazione o una riorganizzazione interna (ma, ad esempio, da una compravendita di azioni, una fusione o una diversa operazione societaria), tale parte ne darà comunicazione scritta all’altra parte entro 30 giorni dal cambio di Controllo. Se il Cliente cessa di essere un istituto educativo o scolastico senza scopo di lucro ovvero un diverso ente senza scopo di lucro ai sensi della Sezione 3.1 (Usi Consentiti), il Cliente ne darà immediata comunicazione a Google.
Cambio di Controllo. All’atto della stipula dell’Accordo CDP aveva e ancora ha alla data odierna il controllo esclusivo di diritto della Società. Qualora tale controllo esclusivo di diritto di CDP sulla Società venga meno per qualsivoglia ragione, ciò costituirà un Evento di Recesso, che autorizzerà l’Investitore a recedere dalla Società.
Cambio di Controllo. Indipendentemente da quanto previsto all’articolo 7 (Rimborso del Finanziamento) del Contratto, il Finanziamento dovrà essere integralmente rimborsato, in caso di Cambio di Controllo.
Cambio di Controllo. Qualunque mutamento nel controllo di ACS e/o di S28 sarà considerato come una cessione delle Azioni Sindacate, e pertanto l'Azionista Sindacato interessato da tale mutamento di controllo sarà vincolato dal diritto di prelazione sulle Azioni Sindacate verso gli altri Azionisti Sindacati, ai sensi della procedura descritta nella precedente clausola 2.4. In tal caso, si applicheranno le seguenti norme speciali: (i) l’operazione che comporta un mutamento di controllo deve essere garantita e subordinata esclusivamente al possibile esercizio dei diritti previsti nel presente Patto, fatta eccezione per condizioni relative alle autorizzazioni normative o dell'antitrust che dovranno essere ottenute da qualunque autorità competente; (ii) la Notifica di cui alla precedente clausola 2.4 comprenderà i dettagli dell’operazione che comporta un mutamento di controllo così come disponibili agli Azionisti Sindacati, nonché l'identità del(i) potenziale(i) cessionario(i); (iii) il prezzo delle Azioni Sindacate Offerte sarà l'importo minore tra (a) il prezzo implicito offerto dalla parte che assume il controllo dell'Azionista Sindacato ovvero (b) un importo equivalente al Prezzo maggiorato di un premio che non superi il venti per cento (20%) del Prezzo; (iv) gli altri Azionisti Sindacati potranno cedere il proprio diritto di prelazione ad una parte terza, che tali Azionisti Sindacati dovranno selezionare tra enti o istituzioni finanziarie o industriali affidabili e con una solida reputazione. Ai fini della presente clausola, si riterrà essersi verificato un "mutamento di controllo" laddove uno o più soggetti che alla data odierna non possono essere considerati entità di controllo, acquisisca/acquisiscano il controllo di ACS e/o di S28. Ai fini della presente clausola, il termine "controllo" sarà considerato (i) con riferimento ad ACS, così come previsto nella Legge sulla Borsa Valori spagnola; e (ii) con riferimento a S28, come la capacità e la facoltà di uno o più soggetti, diversi dagli azionisti esistenti, (singolarmente o collettivamente) di controllare, di volta in volta, gli organi amministrativi e le assemblee degli azionisti di S28, ai sensi della normativa e delle leggi italiane applicabili e dello statuto.
Cambio di Controllo. Se si verifica un Cambio di Controllo del Fornitore, l'Acquirente ha il diritto, a sua discrezione, di rescindere il presente Accordo o di richiedere la continuazione dell'esecuzione. In attesa della risoluzione o in sostituzione della risoluzione, l'Acquirente può richiedere al Fornitore di fornire adeguate garanzie di esecuzione, incluso, ma non limitato a, l'istituzione di controlli speciali riguardanti la protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni proprietarie. Ai fini della presente sezione, con il termine "Cambio di controllo" si intende quanto segue: (1) la vendita diretta o indiretta di azioni di partecipazione, inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fusione, la riorganizzazione, la ricapitalizzazione, la liquidazione, l'offerta pubblica d'acquisto o altre transazioni simili, che controllano il 20% o più dei diritti di voto del Fornitore o della sua controllante finale o (2) la vendita o altro trasferimento di tutti o sostanzialmente tutti le risorse del Fornitore o della sua controllante o delle risorse relative alle responsabilità del Fornitore ai sensi del presente Accordo.

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: