Bilancio di esercizio Clausole campione

Bilancio di esercizio. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 codice civile indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi mutualistici. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
Bilancio di esercizio. L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Bilancio di esercizio. CAPITOLO 1
Bilancio di esercizio. (1) Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, il Consiglio di Amministra- zione predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione
Bilancio di esercizio. 1. Il Bilancio di esercizio previsto dal comma 8, lett. c) dell’art. 114 d.lgs. 267/2000 è disciplinato dall’art. 24 dello Statuto, in conformità al disposto dell’art. 42 del DPR 902/1986 e agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile.
Bilancio di esercizio. L’Emittente include nel Documento di Registrazione solo le informazioni finanziarie contenute nei bilanci consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020, in quanto i bilanci d’esercizio individuale di CAI non apportano informazioni aggiuntive rilevanti.
Bilancio di esercizio. 20.1 – L'Azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei ricavi e dei costi, ivi inclusi gli ammortamenti, compresi i trasferimenti comunali per compensazione. Entro il 28 febbraio il Direttore presenta al Consiglio di Amministrazione il Bilancio della gestione conclusasi il 31 dicembre precedente. Il Bilancio di esercizio si compone dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa, redatti in conformità allo schema tipo di bilancio approvato con D.M.T. del 26 aprile 1995 e successive modificazioni. Le risultanze di ogni voce di costo dovranno essere comparate con quelle del bilancio preventivo e dei due precedenti bilanci d'esercizio. Il Direttore dovrà preparare una relazione sulla gestione nella quale, fra l'altro, dovrà fare emergere le motivazioni degli scostamenti rispetto il Bilancio di Previsione, oltrechè evidenziare quanto è necessario a semplificare il controllo sulla gestione. Quest'ultimo dovrà essere realizzato dal servizio comunale preposto al fine di rendere tale controllo analogo a quello esercitato nei confronti degli uffici comunali.
Bilancio di esercizio. Art. 91.
Bilancio di esercizio. Art.91 Principi di redazione
Bilancio di esercizio. L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen- tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida- to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Orga- no amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assen- za di questa, nella nota integrativa al bilancio. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina- zione degli utili annuali destinandoli: