STATUTO ASSOCIAZIONE
STATUTO ASSOCIAZIONE
ART. 1 (Denominazione, sede, durata e norme transitorie)
E’ costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore o CTS”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Livorno e con durata illimitata.
In attesa dell’istituzione del RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), previsto dal CTS, e fino al termine di cui all’art. 104, co. 2 dello stesso Codice, l’associazione è soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e rimane iscritta all’Anagrafe delle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale).
Le disposizioni del presente Statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto D.Lgs. n. 460/1997 sono inefficaci fino al termine di cui all’art. 104, co. 2 del CTS. In particolare, l’associazione:
a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all’art. 10, co. 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 460/1997 e può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;
b) continua ad utilizzare la denominazione di “Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS” in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico: a decorrere dal termine di cui all’art. 104, co. 2 del CTS, l’Associazione assumerà la denominazione di cui all’art. 1 del presente Statuto;
c) osserva i limiti previsti dall’art. 10, co. 6, lett. c) del D.Lgs. n. 460/1997;
d) in caso di scioglimento prima del termine di cui all’art. 104, co. 2 del CTS, il patrimonio residuo sarà destinato ad altri Enti del Terzo Settore o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, co. 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 2 (Scopo, finalità, attività e risorse)
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale - in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi - previste specificatamente nello Statuto, per soccorrere ed aiutare le popolazioni in difficoltà, in seguito a guerre, carestie e calamità naturali, attuando tutti i mezzi e le garanzie necessarie affinché l’utilizzo e la destinazione degli aiuti delle iniziative umanitarie avvengano in modo democratico, aconfessionale ed interetnico, al fine di promuovere i principi di pace, solidarietà ed uguaglianza tra cittadini delle località assistite.
L’associazione si propone anche di aiutare, con le modalità sopra descritte, tutte quelle persone, di diversa nazionalità, che all’interno del territorio nazionale abbiano bisogno di aiuto per le difficoltà incontrate in conseguenza del loro stato di immigrati, (in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari) , o componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari, in particolare e prioritariamente verso popolazioni del Kurdistan (anche adoperandosi per corridoi umanitari e di soccorso e alleviando le condizioni della popolazione sfollata).
Dialogare con tutte Le realtà civili, con tutti i Ministeri interessati, con gli Enti locali e gli Enti pubblici per il raggiungimento delle finalità statutarie.
L’associazione ha quindi come scopo di realizzare le predette finalità a mezzo di attività che:
1) arrechino beneficio ai soggetti in specifiche condizioni di bisogno o componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari;
2) consentano la realizzazione di corridoi umanitari;
3) allevino le condizioni della popolazione sfollata, in particolare verso le popolazioni del Kurdistan.
L’associazione intende svolgere le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 del CTS:
a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone indigenti/ svantaggiate o di componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari (mediante una raccolta fondi, anche a mezzo apertura c/c, compreso finanziamenti esteri e materiali per ogni tipo di aiuto
umanitario, compreso aiuti specifici verso orfani di guerra, verso famiglie che a seguito di eventi di guerra risultino prive di sostegno - morte di componenti della famiglia e/o altro - verso donne vittime di violenza e prive di sostegno; raccolta e distribuzione di medicinali) o quelle effettuate a favore di altri enti che operano verso gli stessi indigenti o verso altri Enti del terzo settore ed enti pubblici che operano nei settori dell’assistenza sociale, sanitaria, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, aiuti umanitari o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
b) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
d) attività di utilità sociale, (quali vendite di depliant, magliette ed oggetti di modico valore, organizzazione di eventi pubblici anche artistici e culturali atti alla sensibilizzazione da cui si possono ricavare fondi per sostenere l’attività principale dell’associazione), compresa la preparazione del personale necessario per svolgere le attività previste dallo Statuto, eventuali altre attività che saranno di volta in volta promosse dall’Associazione e comunque devono essere connesse a quelle sopra menzionate.
e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
h) istruzione: si intendono tutte quelle attività didattiche che consentano apprendimento della lingua italiana agli immigrati in difficoltà e dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari;
i) formazione svolta prevalentemente verso soggetti svantaggiati, in particolare immigrati Kurdi e/o di altri Paese. Si intendono quelle attività che hanno l'obiettivo di formare l'individuo nel modo del lavoro, come ad esempio l'insegnamento di un mestiere o di una professione, corsi di aggiornamento e di formazione extra- scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
j) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
k) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
l) Ospitalità ed accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;
n) tutela dei diritti civili e umanitari: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 appartengono a questa categoria anche le attività di tutela e promozione che riguardano il diritto all'autodeterminazione dei popoli, il diritto alla vita, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto a non essere sottoposto ad ingiuste forme di detenzione, schiavitù o servitù, la Libertà di movimento e residenza, il diritto all’eguaglianza davanti la legge, il diritto alla libertà di pensiero coscienza o religione, il diritto di riunione e associazione.
o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
In particolare così l’associazione, mediante l’invio di aiuti e contributi in denaro e in natura, si propone di:
- intervenire in Italia e all’estero, per soccorrere e aiutare le popolazioni in difficoltà a seguito di guerre, carestie e calamità naturali;
- fornire sostegno e assistenza a tutte le persone di diversa nazionalità le quali, all’interno del territorio italiano, incontrino ostacoli di aria natura in conseguenza del loro status di immigrati;
- adoperarsi, anche in collaborazione con le altre associazioni nazionali ed internazionali, per realizzare corridoi umanitari al fine di alleviare le condizioni di disagio e di sofferenza delle popolazioni sfollate, in particolare di quelle del Kurdistan.
L’aiuto umanitario (o complesso di azioni inerente il soccorso urgente o d’emergenza) ha come obiettivi il soccorso, l’assistenza e la protezione delle popolazioni (in particolare quelle più vulnerabili), vittime di eventi catastrofici, che siano tali eventi di origine naturale (uragani, terremoti) o umana (guerre, conflitti politici, crisi economiche o alterazione dell’ambiente). Compito dell’aiuto umanitario è la protezione o l’attenuazione della sofferenza umana, senza alcuna discriminazione razziale, etnica, religiosa, di sesso, di età, di nazionalità o di appartenenza politica.
L’azione umanitaria si sviluppa nei seguenti 4 settori:
1. l’aiuto umanitario generico (che prevede l’assistenza alle vittime di situazioni strutturali di penuria, successive a crisi economiche prolungate od a conflitti persistenti);
2. l’aiuto umanitario d’urgenza (che si attiva con forniture massicce di beni e servizi indispensabili a garantire la sopravvivenza della popolazione colpita dalla calamità);
3. l’aiuto alimentare urgente (che si attua con l’invio mirato di generi alimentari, destinati alle popolazioni minacciate dalle carestie o da gravi penurie, qualunque ne sia stata l’origine);
4. l’aiuto ai rifugiati ed ai profughi (inteso ad organizzare sia l’accoglienza nei paesi ospitanti che il rimpatrio delle persone sfollate).
Lo scopo degli aiuti internazionali quindi potrà essere fondamentalmente di due tipi:
Aiuti di emergenza: che vengono attuati in occasione di gravi eventi naturali, economici, sociali, di elevato impatto sulle condizioni di vita della popolazione; essi hanno una dimensione ed una durata predefinita in relazione al tipo di evento che ha colpito la popolazione.
Aiuti strutturali: che vengono attuati in relazione a problemi economici e sociali permanenti, per i quali gli aiuti devono tendenzialmente favorire una soluzione stabile e definitiva.
I mezzi con cui si attuano gli aiuti internazionali potranno essere:
- in natura: come derrate alimentari, indumenti e tutto ciò che può essere immediatamente utilizzato dai destinatari; si tratta di mezzi tipici degli aiuti di emergenza;
- tecnico-scientifici: come macchinari, impianti, personale tecnico e scientifico, istruttori, insegnanti, e tutto ciò che può essere utilizzato dai destinatari, da soli o insieme ai donatori, per avviare attività economiche; sono mezzi tipici degli aiuti strutturali finanziari prestiti (a titolo oneroso, con pagamento d’interessi agevolati, inferiori a quelli di mercato) allorché sia consentito dalla legge o donazioni (a titolo gratuito) in denaro, che i destinatari possono utilizzare per effettuare spese su progetti economici propri o concordati coi donatori; gli aiuti finanziari sono generalmente legati a problemi strutturali, ma possono intervenire anche in occasioni di emergenza.
L' associazione può inoltre in caso di necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
L’associazione può aderire ad Organismi ed Organizzazioni aventi gli stessi fini o fini analoghi.
ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato.
Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:
- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- eventuale indicazione bancaria: conto corrente ed IBAN;
- luogo e data del tesseramento;
- autorizzazione ai consensi privacy.
L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)
Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.
Gli associati hanno l’obbligo di:
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa annuale secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)
La qualifica di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa annuale.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione e per lo svolgimento di attività contrarie allo statuto, può essere escluso dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione.
Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
ART. 6 (Organi)
Sono organi dell’associazione:
- l’Assemblea;
- l’Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l’Organo di controllo, se nominato.
ART. 7 (Assemblea)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto.
Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni, compreso quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
- fissare l’importo della quota associativa annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Xxxxx, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne una copia.
ART. 8 (Organo di amministrazione)
L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e il Bilancio preventivo;
- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
ART. 9 (Presidente)
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 10 (Organo di controllo)
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 11 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 12 (Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 13 (Bilancio di esercizio)
L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.
L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
ART. 14 (Libri e Registri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, se nominato.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendo richiesta scritta presso l’Organo di amministrazione all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx e previa approvazione dello stesso, recarsi presso la sede dove potranno consultarli.
ART. 15 (Volontari)
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART. 16 (Lavoratori)
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche ricorrendo ai propri associati, ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, che svolga analoga attività istituzionale e/o Onlus e/o organizzazioni a fini di pubblica utilità.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati
ART. 18 (Rinvio)
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.