Convenzione
Testo originale
Convenzione
0.422.10
relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
Conclusa il 30 novembre 2009
Applicata provvisoriamente dal 30 novembre 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° dicembre 20181
(Stato 1° dicembre 2018)
I Governi
del Regno di Danimarca, della Repubblica Ellenica2, della Repubblica Francese,
della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica Italiana,
della Repubblica di Polonia,
del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Federazione Russa,
della Repubblica Slovacca, del Regno di Spagna,
del Regno di Svezia,
della Confederazione Svizzera, della Repubblica di Ungheria,
di seguito denominati «Parti contraenti»,
nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell’Europa e dei Paesi delle Parti contraenti nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica oltre i confini disciplinari e nazionali;
avendo deciso di promuovere la costruzione e l’esercizio di un Impianto laser euro- peo a elettroni liberi a raggi X dotato di un acceleratore lineare superconduttivo, linee di fasci di radiazione e di stazioni sperimentali ad uso della comunità scienti- fica, sulla base di criteri di eccellenza scientifica;
riconoscendo che questo nuovo tipo di impianto con una qualità della radiazione X senza precedenti in termini di coerenza, brillanza spettrale e risoluzione temporale acquisterà in futuro una grande importanza in molti campi della scienza di base ed applicata nonché nell’ambito delle applicazioni industriali;
sulla scia del successo della collaborazione internazionale TESLA (TESLA Collabo- ration), del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (European Strategy Forum on Research Infrastructures) e del Protocollo d’intesa concernente la
RU 2010 1529
1 RU 2019 1591
2 Il 17 ott. 2018 il Governo xxxxx ha comunicato al depositario che la Grecia non
ha intenzione di diventare Parte della Conv. La firma della Grecia in calce alla Conv. è quindi considerata ritirata
fase preparatoria dell’Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (Memoran- dum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free- Electron Laser Facility) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;
auspicando la partecipazione di altri Stati alle attività oggetto della presente Con- venzione;
convengono quanto segue:
Art. 1 Realizzazione dell’Impianto europeo XFEL
(1) La costruzione e l’esercizio dell’Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, secondo quanto descritto in dettaglio nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (XFEL Technical Design Report), il cui Riassunto esecutivo è accluso come Parte A del Documento tecnico 1, sono affidati ad una Società a responsabilità limitata, di seguito denominata «Società», soggetta alla legge tedesca salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione. Lo Statuto della Società è acclu- so alla presente Convenzione come Allegato3. La Società svolge esclusivamente attività a scopi pacifici.
(2) I Soci della Società sono enti competenti designati a tale scopo dalle Parti con- traenti. Le Parti contraenti designano i propri Soci tramite comunicazione scritta che dovrà pervenire alle altre Parti contraenti.
(3) La Società e il DESY di Amburgo collaboreranno alla costruzione, alla messa in servizio e all’esercizio dell’Impianto XFEL sulla base di un accordo a lungo ter- mine.
Art. 2 Denominazione
La Società è denominata «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH).
Art. 3 Organi
(1) Sono organi della Società l’Assemblea dei Soci, di seguito denominata «Assem- blea», e il Consiglio di Amministrazione.
(2) I delegati dell’Assemblea sono nominati e revocati dalla carica secondo una procedura determinata dalle Parti contraenti interessate.
Art. 4 Finanziamento
(1) Ciascuna Parte contraente si impegna a mettere a disposizione dei Soci per i quali è responsabile i fondi a copertura delle quote annuali di contribuzione che i Soci stessi sono tenuti a versare al bilancio della Società secondo quanto stabilito nell’articolo 5.
3 L’All. contiene lo Statuto della Società senza i nomi dei Soci.
(2) I costi di costruzione di cui ai successivi commi 4 e 5 si riferiscono ad un impianto dotato di cinque ondulatori e di dieci stazioni sperimentali (di seguito denominato «Impianto europeo XFEL»). Tuttavia, la costruzione dell’Impianto europeo XFEL verrà avviata sulla base degli impegni finanziari definiti all’arti- colo 5, secondo il disposto dello Scenario per il rapido avviamento della costruzione dell’Impianto europeo XFEL (Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility), accluso come Parte B del Documento tecnico 1. Ciò nondimeno, il fine ultimo rimane la realizzazione dell’Impianto europeo XFEL così come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, il cui Riassunto esecutivo è accluso come Parte A del Documento tecnico 1.
(3) Il periodo di costruzione si articola in due fasi:
a. durante la fase I la Società costruisce e mette in servizio l’acceleratore e un ondulatore, ivi compresa la strumentazione necessaria per gli esperimenti iniziali. Contemporaneamente, la Società procede alla costruzione dei rima- nenti ondulatori. La fase I si dovrà concludere entro otto anni dalla data d’inizio della costruzione. Essa termina alla data decisa dall’Assemblea, rispettando gli obiettivi intermedi di messa in esercizio specificati nel Rias- sunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1;
b. durante la fase II la Società gestirà l’acceleratore e il primo ondulatore effet- tuando i primi esperimenti. Contemporaneamente, la Società ultima la costruzione dei restanti ondulatori, mettendoli progressivamente in servizio unitamente alle stazioni sperimentali. La fase II, al termine della quale è previsto il raggiungimento degli obiettivi finali (specificati nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1) non dovrà durare oltre tre anni dalla con- clusione della fase I. Conclusa la fase II, la Società gestisce l’esercizio dell’Impianto europeo XFEL e avvia un programma di ulteriore sviluppo dello stesso.
(4) Per «costi di costruzione» si intende la somma:
a. delle spese sostenute durante la fase preparatoria, così come specificato nel Documento tecnico 5;
b. di tutte le spese sostenute durante la fase I e
c. della quota di spesa della fase II stanziata per il completamento della costru- zione e della messa in servizio dei restanti ondulatori e stazioni sperimentali così come per le relative modifiche dell’acceleratore.
(5) I costi di costruzione dell’Impianto europeo XFEL, così come descritto nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL accluso come Parte A del Documento tecnico 1, non dovranno superare l’importo di 1.082 milioni di euro prezzi di riferimento 2005.
(6) L’accluso Documento tecnico 2 riporta una tabella di previsione dell’incidenza annuale della spesa.
(7) L’Assemblea riesamina almeno una volta l’anno i costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio) di consuntivo e di preventivo. Qualora dovesse ritenere in qualsiasi momento che l’acceleratore, gli ondulatori e le stazioni sperimentali rischiano di non essere portati a termine in modo soddisfacente, considerato il limite di costo di cui al precedente comma 5 e gli obiettivi specificati nel Documento tecnico 1, l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dispone le necessarie misure di contenimento delle spese atte a garantire il rispetto del limite imposto.
(8) L’Assemblea può, all’unanimità, approvare una modifica ai costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio).
(9) Il Documento tecnico 2 riporta una stima dei bilanci operativi annuali compren- sivi di uno stanziamento per lo sviluppo.
Art. 5 Contribuzioni
(1) La Parte contraente tedesca mette a disposizione della Società, gratuitamente e pronti per essere edificati, i siti di Amburgo e Schenefeld segnalati sulla mappa, acclusa come Documento tecnico 3.
(2) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) in denaro o in natura. I conferimenti in natura sono definiti e concordati secondo quanto disposto nel Documento tecnico 4.
(3) Firmando la presente Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a contri- buire ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) nella seguente misura (tutti gli importi si riferiscono ai prezzi del 2005):
11,0 M€ per il Regno di Danimarca, 4,0 M€ per la Repubblica Ellenica, 36,0 M€ per la Repubblica Francese,
580,0 M€ per la Repubblica Federale di Germania, 33,0 M€ per la Repubblica Italiana,
21,6 M€ per la Repubblica di Polonia,
30,0 M€ per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, 250,0 M€ per la Federazione Russa,
11,0 M€ per la Repubblica Slovacca, 21,6 M€ per il Regno di Spagna, 12,0 M€ per il Regno di Svezia,
15,0 M€ per la Confederazione Svizzera, 11,0 M€ per la Repubblica di Ungheria.
(4) Le Parti contraenti si attendono che, durante il periodo di costruzione, siano compiuti ulteriori sforzi atti a consentire il completamento dell’Impianto europeo XFEL, conformemente al Rapporto di progettazione tecnica di XFEL.
(5) L’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica di una Parte contraente presuppone che il Socio o i Soci di detta Parte contribuiscano in modo adeguato alla copertura dei costi di esercizio dell’Impianto europeo XFEL. Lo
schema di ripartizione corrispondente dovrà essere approvato dall’Assemblea entro e non oltre tre anni dall’inizio del periodo di costruzione.
(6) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di esercizio secondo lo schema concordato.
(7) Le variazioni delle quote di contribuzione relative ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e di esercizio, nonché il trasferimento di una quota, o di parti di essa, della Società di cui all’articolo 1 sono regolamentate dallo Statuto, accluso come Allegato, che conferisce all’Assemblea la facoltà di deliberare in materia.
Art. 6 Criteri per l’utilizzo scientifico dell’Impianto europeo XFEL
(1) L’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL deve seguire criteri di eccellenza scien- tifica e di utilità sociale.
(2) La valutazione e la raccomandazione di proposte per la realizzazione di esperi- menti e l’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL sono sottoposte alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Società (art. 16 dell’Allegato).
(3) L’Assemblea crea i presupposti per evitare uno squilibrio durevole e significa- tivo fra l’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica di un Paese Parte della Convenzione e la contribuzione del Socio o dei Soci di detta Parte all’Impianto europeo XFEL.
Art. 7 Circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche
(1) Nel rispetto della legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente facilita, nell’ambito della propria giurisdizione, la circolazione e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti contraenti, impiegati o distaccati presso la Società, ovvero che svolgono attività di ricerca utilizzando gli impianti della Società, nonché dei rispet- tivi familiari.
(2) Ciascuna Parte contraente facilita, sul proprio territorio e nel rispetto delle norme vigenti, il rilascio dei documenti di transito per importazioni ed esportazioni temporanee di attrezzature scientifiche e di campioni da impiegare nelle ricerche presso gli impianti della Società.
Art. 8 Copertura degli eventuali costi derivanti dall’IVA
(1) La Società è soggetta alle disposizioni generali sull’imposta sul valore aggiunto (IVA).
(2) Se le contribuzioni ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di prepara- zione e della messa in servizio) e ai costi di esercizio versate da un Socio sono soggette all’IVA, quest’ultima è a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo.
(3) Se le contribuzioni ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di prepara- zione e della messa in servizio) e ai costi di esercizio versate da un Socio non sono
soggette all’IVA e se questo esclude o limita il diritto della Società di dedurre l’IVA che versa a terzi o di chiederne il rimborso, l’IVA non deducibile è a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo.
Art. 9 Accordi con altri utenti
La Società, previa approvazione unanime dell’Assemblea, può stipulare accordi per l’utilizzo a lungo termine dell’Impianto europeo XFEL da parte di Governi o gruppi di Governi non aderenti alla presente Convenzione o da parte di istituzioni e orga- nizzazioni degli stessi.
Art. 10 Proprietà intellettuale
(1) Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione, il termine «proprietà intellettuale» è inteso ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione istitutiva dell’Orga- nizzazione mondiale della proprietà intellettuale del 14 luglio 19674.
(2) Per quanto concerne gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, i rapporti fra le Parti contraenti sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati Parte della Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunità europea e le Parti contraenti non apparte- nenti all’UE.
Art. 11 Scuole
La Parte contraente tedesca si impegna a favorire l’accesso alle scuole internazio- nali, pubbliche e private, della Repubblica Federale di Germania ai figli dei dipen- denti della Società, o di altro personale distaccato o che collabora con la stessa.
Art. 12 Controversie
(1) Le Parti contraenti si impegnano a comporre mediante soluzione negoziata ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione.
(2) Qualora le Parti contraenti non giungano ad un accordo in merito alla composi- zione della controversia, ciascuna delle Parti contraenti interessate può intentare una procedura presso un tribunale arbitrale.
(3) Ciascuna delle Parti contraenti coinvolte nella controversia nomina un arbitro; tuttavia, in caso di controversia tra una Parte contraente e due o più altre Parti, queste ultime nominano un arbitro comune. Gli arbitri così designati nominano un cittadino di uno Stato diverso dagli Stati di appartenenza delle parti contendenti, quale superarbitro e Presidente del tribunale arbitrale con potere di voto decisivo in caso di parità di voti degli arbitri. Gli arbitri sono nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitrato, il Presidente entro tre mesi a decorrere dalla stessa data.
4 RS 0.230
(4) Decorsi i termini di cui al precedente comma, e in assenza di un diverso accor- do, ciascuna parte contendente può chiedere al Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee o, eventualmente, della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le nomine necessarie.
(5) Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza semplice.
(6) Il tribunale arbitrale decide secondo le disposizioni dell’articolo 38 comma 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia del 26 giugno 10455. Le deci- sioni del tribunale sono vincolanti.
(7) Il tribunale stabilisce le norme di procedura ai sensi del Capitolo III del Tito- lo IV della Convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, fir- mata all’Aja il 18 ottobre 19076.
(8) Ciascuna delle parti contendenti si fa carico delle spese da essa sostenute e partecipa in quote uguali ai costi della procedura arbitrale.
(9) Le decisioni del tribunale arbitrale si basano sulle norme di diritto applicabili alla controversia in questione.
Art. 13 Stato depositario ed entrata in vigore
(1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari.
(2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania comunica tempestivamente a tutti i Governi firmatari la data di ciascuna notifica, di cui al precedente comma, nonché la data di entrata in vigore della presente Convenzione.
(3) Prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti contraenti possono decidere l’applicazione provvisoria di una parte o di tutti gli articoli della presente Convenzione.
Art. 14 Adesione
(1) Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, qualsivoglia Governo può aderire alla stessa previo consenso di tutte le Parti contraenti, secondo le condizioni pattuite. Le condizioni di adesione saranno oggetto di un accordo tra le Parti con- traenti e il Governo o gruppo di Governi in via di adesione.
(2) I Governi che aderiscono alla presente Convenzione entro un periodo di sei mesi dalla data della firma iniziale beneficiano delle stesse condizioni delle Parti con- traenti.
5 RS 0.193.501
6 RS 0.193.212
Art. 15 Durata
(1) La presente Convenzione ha una durata iniziale fino al 31 dicembre 2026. Dopo tale data la Convenzione resta in vigore per successivi periodi di cinque anni, con una riconferma dell’indirizzo scientifico e tecnico dell’Impianto europeo XFEL, accordata per ogni nuovo quinquennio sulla base di un documento di revisione approvato dall’Assemblea della Società.
(2) Una Parte contraente può recedere dalla presente Convenzione con preavviso di tre anni da notificarsi al Governo della Repubblica Federale di Germania. Il recesso può avere effetto esclusivamente alla data del 31 dicembre 2026 ovvero allo scadere di ogni successivo quinquennio.
(3) La Convenzione rimane in vigore per le restanti Parti contraenti. Le condizioni e gli effetti del recesso dalla Convenzione di una delle Parti contraenti, in particolare relativamente alla partecipazione della stessa ai costi di smantellamento dell’impian- to e degli edifici della Società e alla copertura di eventuali perdite, sono concordati dalle Parti contraenti prima che il recesso di detta Parte contraente abbia effetto.
Art. 16 Dismissione
La Parte contraente tedesca si fa carico dei costi di smantellamento dell’Impianto europeo XFEL eccedenti l’importo pari al doppio del bilancio operativo annuale, calcolato in base alla media degli ultimi cinque anni di esercizio.
Art. 17 Modifica dell’Allegato e dei Documenti tecnici
(1) Le Parti contraenti convengono che l’Allegato alla presente Convenzione così come i Documenti tecnici possono essere modificati su decisione dell’Assemblea della Società senza che ciò comporti una revisione della Convenzione, a condizione che dette modifiche non siano in contrasto con la Convenzione stessa. Le modifiche dell’Allegato richiedono l’unanimità dell’Assemblea della Società.
(2) Il seguente Allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione:
Statuto della «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (Euro- pean XFEL GmbH).
La Convenzione fa inoltre riferimento ai seguenti Documenti tecnici:
1. Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (Parte A) e Scenario per il rapido avviamento dell’Impianto europeo XFEL (Parte B) (Executive Summary of the XFEL Technical Design Report [Part A] and Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility [Part B]).
2. Previsione dell’incidenza annuale di spesa (Estimated annual incidence of expenditure).
3. Mappa dei siti (Site plan).
4. Regole e procedure di base per i conferimenti in natura (Basic rules and procedures for in-kind contributions).
5. Costi della fase preparatoria (Preparatory costs).
In fede di ciò, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto ad Amburgo il 30 novembre 2009 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, ad eccezione dei Documenti tecnici disponibili unicamente in lingua inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale che sarà depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutte le Parti contraenti nonché a tutti i Governi in via di adesione, notificando loro successivamente ogni modifica.
(Seguono le firme)
Allegato alla Convenzione XFEL
Statuto della «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH)
I sottoscritti, [enti finanziatori]
di seguito denominati «Soci» («Gesellschafter» ai sensi della legge tedesca sulle società a responsabilità limitata),
vista la Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, di seguito denominata «Convenzione», firmata ad Amburgo il 30 novembre 2009 dalle Parti contraenti elencate nel preambolo della Convenzione stessa e di seguito denominate «Parti contraenti»;
prendendo atto che l’organizzazione [Paese] e l’organizzazione [Paese] hanno costi- tuito un consorzio [denominazione] per la loro partecipazione alla Società e che le organizzazioni [numero e denominazione] hanno costituito un consorzio [denomina- zione] per la loro partecipazione alla Società e che, nonostante abbiano tutti sotto- scritto il presente Statuto, sono Soci della Società esclusivamente il consorzio [denominazione], rappresentato da [denominazione], e il consorzio [denomina- zione], rappresentato da [denominazione];
convengono di costituire una società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH), la «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH), di seguito denominata «Società», di diritto tede- sco e soggetta in particolare alla Legge tedesca sulle società a responsabilità limitata (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbHG).
Capitolo I – Disposizioni generali
Art. 1 Denominazione, sede legale, esercizio finanziario, definizione di QUOTA
(1) È costituita una società a responsabilità limitata (Gesellschaft mit beschränkter Haftung – GmbH) denominata
«European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH).
(2) La Società ha sede legale ad Amburgo, Repubblica Federale di Germania.
(3) L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il primo esercizio finanziario ha durata inferiore e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
(4) Nel presente documento il termine «QUOTA» (in lettere maiuscole) («Geschäf- tsanteil» ai sensi della GmbHG) rappresenta una frazione della società che un Socio acquisisce effettuando il deposito primario («Stammeinlage» ai sensi della GmbHG). Il valore della QUOTA è proporzionale alla frazione di capitale sociale (vedi art. 5) sottoscritta dal Socio.
Art. 2 Rapporti con il DESY
La Società e il DESY di Amburgo collaborano alla costruzione, alla messa in servi- zio e all’esercizio dell’Impianto XFEL sulla base di un accordo a lungo termine.
Art. 3 Finalità
La Società persegue esclusivamente e direttamente finalità senza scopo di lucro nel campo della scienza e della ricerca, disciplinate nella sezione intitolata «Finalità che beneficiano di agevolazioni fiscali» («Steuerbegünstigte Zwecke») del Codice tributario tedesco (Abgabenordnung – AO). La Società persegue le seguenti finalità:
a. progettare, costruire, gestire e sviluppare una sorgente laser a elettroni liberi basata su un acceleratore lineare e le relative strumentazioni (di seguito denominato «Impianto europeo XFEL»), a scopo di ricerca scientifica;
b. favorire l’utilizzo degli impianti della Società da parte delle comunità scien- tifiche, mettendo a loro disposizione stazioni sperimentali;
c. elaborare e realizzare programmi di ricerca scientifica che prevedano l’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL;
d. intraprendere ogni attività di ricerca e sviluppo necessaria all’acceleratore, al processo laser a elettroni liberi e alle tecniche sperimentali;
e. fare in modo che le nuove tecnologie e i nuovi metodi sviluppati dalla Socie- tà siano messi a disposizione degli organismi interessati negli Stati delle Par- ti contraenti;
f. promuovere la divulgazione al grande pubblico e il trasferimento delle cono- scenze.
Art. 4 Carattere non lucrativo
(1) La Società agisce senza scopo di lucro e non persegue precipuamente i propri interessi economici.
(2) I fondi e le risorse della Società sono destinati esclusivamente al raggiungimento delle finalità previste dall’articolo 3. I Soci non partecipano agli utili societari e non ricevono, in qualità di Soci, altre assegnazioni di fondi della Società.
(3) Non sono ammessi privilegi sotto forma di spese estranee agli scopi della Socie- tà o remunerazioni eccessivamente elevate.
Art. 5 Capitale sociale
Il capitale sociale («Stammkapital» ai sensi della GmbHG) è determinato in
€ 25 000 (venticinquemila euro).
Art. 6 Soci
(1) Conformemente alla Convenzione e alle contribuzioni delle rispettive Parti contraenti, ciascun Socio sottoscrive una o più QUOTE aventi complessivamente il
seguente valore nominale («Nennbetrag» ai sensi della GmbHG), sulla base del relativo contributo ai costi di costruzione:
Socio Valore nominale in euro e percento del capitale sociale totale
€ %
€ %
€ %
€ %
€ %
(2) Ciascun Socio deposita almeno l’1 % del capitale sociale. I depositi primari («Stammeinlagen» ai sensi della GmbHG) devono essere versati in contanti; l’intero importo è dovuto, seduta stante, all’atto della costituzione della Società.
Art. 7 Organi Sono organi della Società:
a. l’Assemblea dei Soci («Gesellschafterversammlung» ai sensi della GmbHG), di seguito denominata «Assemblea»;
b. il Consiglio di Amministrazione («Geschäftsführung»).
Capitolo II – L’Assemblea
Art. 8 Membri dell’Assemblea
I Soci di una Parte contraente possono essere rappresentati in seno all’Assemblea da un numero massimo di due delegati che rappresentano tutti i Soci di detta Parte contraente. La nomina e la revoca dei delegati in seno all’Assemblea avviene con il consenso di tutti i Soci di ogni Parte contraente. I Soci di ciascuna Parte contraente notificano al Presidente dell’Assemblea, tempestivamente e mediante comunica- zione scritta, qualsiasi nomina o revoca dei propri delegati in seno all’Assemblea.
Art. 9 Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea
L’Assemblea elegge tra i componenti delle delegazioni dei Soci di Parti contraenti diverse un Presidente e un Vicepresidente che durano in carica per un periodo massi- mo di due anni. Con la loro nomina, il Presidente e il Vicepresidente assumono un ruolo super partes e abbandonano le rispettive delegazioni. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, il secondo della durata massima di due anni.
Art. 10 Riunioni dell’Assemblea
(1) L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno.
(2) L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell’Assemblea.
(3) L’Assemblea viene altresì convocata quando lo richiedono almeno due Soci di Parti contraenti diverse. L’Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straor- dinaria, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta lo richieda l’interesse della Società.
Art. 11 Poteri dell’Assemblea
(1) L’Assemblea è responsabile in tutti i casi previsti per legge, salvo quanto diver- samente disposto dal presente Statuto. L’Assemblea può impartire istruzioni al Consiglio di Amministrazione.
(2) Le seguenti materie richiedono l’approvazione all’unanimità dell’Assemblea:
a. ammissione di nuovi Soci;
b. aumento del capitale sociale;
c. modifica del presente Statuto;
d. fusioni o scissioni della Società;
e. scioglimento della Società;
f. regolamento finanziario della Società;
g. accordi per l’utilizzo a lungo termine dell’Impianto europeo XFEL da parte di Governi o gruppi di Governi non aderenti alla Convenzione o da parte di istituzioni e organizzazioni degli stessi;
h. schema di ripartizione dei costi di esercizio ai sensi dell’articolo 5 (5) della Convenzione;
i. decisioni su questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.
(3) Le seguenti materie richiedono l’approvazione a maggioranza qualificata dell’Assemblea:
a. elezione del Presidente e del Vicepresidente dell’Assemblea;
b. programma scientifico a medio termine;
c. bilancio di previsione annuale e previsioni finanziarie a medio termine;
d. approvazione del bilancio di esercizio («Jahresabschluss» ai sensi della GmbHG);
e. nomina, incarico e revoca dei Direttori (ai sensi dell’art. 13 (1));
f. istituzione di comitati e relativi mandati;
g. regole per la ripartizione del tempo di utilizzo del laser;
h. accordi a breve e medio termine per l’utilizzo delle attrezzature scientifiche e degli impianti della Società da parte d’organismi scientifici nazionali o internazionali;
i. regolamento relativo agli acquisti;
j. regolamento interno dell’Assemblea;
k. trasferimento («Übertragung» ai sensi della GmbHG) di QUOTE o parti di esse tra Soci di Parti contraenti diverse; rimborso («Einziehung» ai sensi della GmbHG) o assegnazione di QUOTE o parti di esse;
l. istruzioni al Consiglio d’Amministrazione;
m. nomina o revoca di un procuratore («Prokurist» ai sensi del Codice commer- ciale tedesco [Handelsgesetzbuch – HGB]).
(4) Tutte le altre deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice, salvo quanto diversamente previsto dal diritto cogente o dal presente Statuto.
(5) Le decisioni su questioni inerenti ai requisiti della normativa della Repubblica Federale di Germania in materia di salute e sicurezza pubblica, permessi e prote- zione dell’ambiente non devono contravvenire alla legge tedesca.
Art. 12 Procedura di voto, deliberazioni
(1) Per ciascun euro (uno) di capitale sociale detenuto, il titolare ha diritto a un voto. Ciascun Socio può esprimere tutti i propri voti esclusivamente con voto unico e indivisibile, espresso dai delegati appositamente designati dal Socio in questione. I Soci nominati da una singola Parte contraente possono esprimere i propri voti esclu- sivamente in solido, con voto unico e indivisibile.
(2) Per «maggioranza semplice» si intende il 50 % del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti.
(3) Per «maggioranza qualificata» si intende almeno il 77 % del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti.
(4) Per «unanimità» si intende almeno il 90 % del capitale sociale e nessun voto contrario, a condizione che tutti i Soci abbiano avuto la possibilità di votare.
Capitolo III – Gestione della Società
Art. 13 Consiglio di Amministrazione
(1) Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da:
a. almeno due Amministratori («Geschäftsführer» ai sensi della GmbHG); e
b. se opportuno, ulteriori Direttori scientifici/tecnici, denominati collettivamente «Direttori» nel presente Statuto.
(2) Uno degli Amministratori è uno scienziato e, al contempo, riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; il secondo ricopre l’incarico di Diret- tore amministrativo. La ripartizione delle responsabilità tra i Direttori è definita dall’Assemblea nel regolamento interno del Consiglio di Amministrazione.
(3) I Direttori sono nominati per un periodo massimo di cinque anni. La nomina, l’incarico e la revoca dei Direttori, così come qualsiasi altra modifica o estensione del loro contratto di lavoro, sono approvati dall’Assemblea e firmati dal Presidente dell’Assemblea, che agisce per conto della Società.
Art. 14 Rappresentanza della Società
La rappresentanza della Società spetta ai due Amministratori che agiscono in solido ovvero ad un Amministratore che agisce in solido con un procuratore («Prokurist» ai sensi dell’HGB).
Art. 15 Compiti degli Amministratori
(1) Gli Amministratori sono tenuti a gestire la Società con coscienza e dovuta diligenza, nell’interesse della Società e in conformità con:
a. la Convenzione e le leggi vigenti della Repubblica Federale di Germania ove queste non siano in contrasto con la Convenzione;
b. la versione valida del presente Statuto;
c. il regolamento interno del Consiglio di Amministrazione emanato dall’Assemblea;
d. le istruzioni e le deliberazioni dell’Assemblea; e
e. gli accordi conclusi tra le Parti contraenti.
(2) La funzione di gestione include tutte le attività necessarie all’ordinaria ammini- strazione della Società. Le attività di gestione che esulino da tale ambito sono sotto- poste di volta in volta alla deliberazione dell’Assemblea.
Capitolo IV – Comitati
Art. 16 Comitato consultivo scientifico
(1) Il Comitato consultivo scientifico è composto da scienziati eminenti e fornisce consulenza all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione su questioni scienti- fiche di primaria importanza.
(2) Il Comitato consultivo scientifico si occupa di monitorare uno o più gruppi di esperti istituiti per valutare le proposte per la realizzazione di esperimenti e l’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL in conformità con l’articolo 6 della Convenzione.
(3) I membri del Comitato consultivo scientifico sono nominati dall’Assemblea che delibera a maggioranza qualificata. Il Comitato è costituito da un numero massimo di 15 componenti.
Art. 17 Comitato consultivo macchine
(1) Il Comitato consultivo macchine è composto da eminenti esperti del settore e fornisce consulenza all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione su questioni tecniche di primaria importanza relative ai macchinari.
(2) I membri del Comitato consultivo macchine sono nominati dall’Assemblea che delibera a maggioranza qualificata. Il Comitato è costituito da un numero massimo di 10 componenti.
Capitolo V – Questioni finanziarie
Art. 18 Bilancio di esercizio
(1) Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, il Consiglio di Amministra- zione predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione («Lagebericht» ai sensi della GmbHG). Per l’elaborazione e la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione delle grandi società di capitali si applicano mutatis mutandis le dispo- sizioni dell’HGB.
(2) La verifica del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione deve essere affidata ad un revisore abilitato e indipendente («Abschlussprüfer» ai sensi dell’HGB). Il revisore è nominato, con deliberazione dell’Assemblea, prima della fine dell’esercizio oggetto della verifica. Il revisore è nominato su base annua. Il suo incarico può essere riconfermato.
(3) Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, gli Amministratori presenta- no all’Assemblea una copia del bilancio di esercizio, il cui originale deve recare la firma giuridicamente vincolante degli Amministratori, nonché la relazione sulla gestione e la relazione del revisore («Prüfungsbericht» ai sensi dell’HGB) accompa- gnata da una dichiarazione scritta. L’Assemblea delibera in merito all’approvazione del bilancio entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario.
Art. 19 Diritto di verifica dei Soci
Ciascun Socio ha il diritto di verifica qualora sia previsto dalla legislazione nazio- nale in materia di finanziamento pubblico.
Art. 20 Variazione delle contribuzioni
(1) In caso di aumento delle contribuzioni dei Soci o in presenza di contribuzioni da parte di nuovi Soci designati dai Governi aderenti alla Convenzione, ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione stessa, detti importi sono destinati principalmente ai seguenti scopi:
a. garantire il finanziamento della configurazione iniziale dell’Impianto euro- peo XFEL, così come descritto nella Parte B del Documento tecnico 1 della Convenzione; e
b. sviluppare la configurazione iniziale con l’obiettivo di completare l’Im- pianto europeo XFEL, così come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (XFEL Technical Design Report).
(2) Una volta raggiunto quest’ultimo obiettivo, le contribuzioni aggiuntive saranno utilizzate per ridurre le quote di contribuzione degli altri Soci. Salvo diversa deci- sione dell’Assemblea, detta riduzione avviene in modo proporzionale alle contribu- zioni confermate fino a quel momento dai singoli Soci.
(3) Qualsiasi variazione delle contribuzioni finanziarie obbliga i Soci interessati ad effettuare il corrispondente trasferimento di QUOTE o parti di esse.
Capitolo VI – Cooperazione tra la Società e i Soci
Art. 21 Definizioni
Relativamente agli articoli 22 e 23 si applicano le seguenti definizioni:
a. Per «conoscenze» si intendono le informazioni, la documentazione tecnica, il know-how, il software e i materiali, indipendentemente dalla forma o dal mezzo in cui vengono diffusi o conservati, che siano protetti o meno.
b. Per «conoscenze preesistenti» si intendono le conoscenze generate prima della sottoscrizione del presente Statuto.
c. Per «conoscenze acquisite» si intendono le conoscenze generate dal lavoro svolto a decorrere dalla sottoscrizione del presente Statuto nell’ambito delle attività della Società.
d. Per «invenzione» si intendono le conoscenze relativamente alle quali è pos- sibile ottenere modelli di utilità o brevetti, ad esempio le conoscenze indu- strialmente applicabili, che presentano un elemento di novità o un’attività inventiva.
Art. 22 Proprietà intellettuale
(1) I Soci concedono alla Società, gratuitamente e senza restrizione alcuna, una licenza non esclusiva e non cedibile per l’uso delle loro conoscenze preesistenti, protette e non protette, su cui hanno legittima facoltà di disporre, e necessarie ai fini della loro cooperazione in seno alla Società.
(2) I Soci concedono altresì alla Società, gratuitamente e senza restrizione alcuna, una licenza non esclusiva e non cedibile per l’uso delle loro conoscenze acquisite e successivi sviluppi, protette o non protette, su cui hanno legittima facoltà di disporre e generate nell’ambito della loro cooperazione in seno alla Società.
(3) L’intera proprietà intellettuale generata dal personale impiegato presso la Socie- tà rimane di proprietà della Società, salvo diverso accordo stipulato con contratto separato.
(4) Su richiesta, la Società concede ai Soci e agli istituti di ricerca a finanziamento pubblico designati dagli stessi, gratuitamente, una licenza non esclusiva e non cedi- bile, per l’uso della proprietà intellettuale della Società per le loro attività di ricerca. Per scopi diversi dalla ricerca, detta licenza viene concessa ai Soci a condizioni più favorevoli rispetto alle licenze rilasciate a terzi. Previo consenso del Socio interessa- to, la Società può rilasciare a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato o negli Stati di detto Socio una licenza a condizioni eque e ragionevoli per scopi diversi dalla ricerca, salvo diversa decisione dell’Assemblea.
(5) Qualora la Società intenda richiedere una licenza per l’uso di proprietà intellet- tuale di terzi, essa farà quanto in suo potere per ottenere il diritto, nell’ambito di tale licenza, di concedere sottolicenze a qualsivoglia Socio, secondo quanto indicato nel precedente comma 4.
Art. 23 Invenzioni
(1) Per le invenzioni a opera del personale della Società, la Società applica la legge tedesca in materia di invenzioni dei dipendenti (Gesetz über Arbeitnehmererfindun- gen – ArbnErfG). Qualora la Società decida di non richiedere il brevetto in uno o più Stati, il dipendente autore dell’invenzione può, con il consenso della Società, presen- tare domanda di brevetto a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio.
(2) Per le invenzioni ad opera del personale distaccato da uno dei Soci presso la Società, nello svolgimento del proprio lavoro presso la stessa, si applicano le seguenti disposizioni:
a. Nel rispetto delle disposizioni di legge o contrattuali applicabili alle inven- zioni dei dipendenti, il Socio che ha distaccato il dipendente in questione è titolare di tutti i diritti sulle invenzioni ottenute esclusivamente dal dipen- dente distaccato. Il Socio che ha distaccato il dipendente in questione ha il diritto di depositare domanda di brevetto in qualsiasi Stato, a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio, al fine di proteggere tali invenzioni. La Società e gli altri Soci hanno il diritto di utilizzare le invenzioni gratuitamen- te, a scopo di ricerca, nonché quello di ottenere una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni più favorevoli rispetto alle licenze rilasciate a terzi. Inoltre, il Socio titolare dei diritti non può rifiutarsi, su richiesta di un altro Socio, di rilasciare a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato o negli Stati dei Soci una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni eque e ragionevoli. Tramite accordo contrattuale tra i Soci interessati e la Società ovvero su decisione dell’Assemblea, si potranno individuare talune inven- zioni rispetto alle quali il Socio non è obbligato a concedere una licenza alla Società, ad altri Soci o, su richiesta di un altro Socio, a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato di detto Socio.
b. La Società riceve una quota degli introiti netti derivanti da tutte le licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi diversi dalla ricerca, detta quota è
stabilita sulla base del contributo fornito, rispettivamente, dalla Società e dal dipendente distaccato alla realizzazione dell’invenzione.
c. All’atto di registrazione dei diritti di proprietà intellettuale o del rilascio del- le licenze, la Società e i Soci si consultano in caso di dubbio e si astengono dall’intraprendere azioni che potrebbero recare pregiudizio alla Società o ai Soci.
d. La Società è titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società congiuntamente con i dipendenti della Società o congiuntamene con i dipendenti distaccati da altri Soci a titolo di conferi- mento in natura per la creazione della Società.
e. Nel caso di invenzioni realizzate da un dipendente distaccato da un Socio congiuntamente con dipendenti distaccati da un altro Socio, sono titolari di dette invenzioni congiunte entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivisione e lo sfruttamento congiunto dell’invenzione. A tali invenzioni si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera a).
f. La Società è titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio congiuntamente con il personale della Società o congiuntamente con i dipendenti distaccati da un altro Socio a tito- lo di conferimento in natura per la creazione della Società, salvo quanto diversamente stabilito tramite accordo contrattuale.
(3) In caso di invenzioni realizzate dal personale della Società congiuntamente con il personale di un Socio non distaccato presso la Società, sono titolari di dette inven- zioni entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivi- sione e lo sfruttamento congiunto dell’invenzione. Tale accordo dovrebbe rispettare le disposizioni di cui al precedente comma 2.
Art. 24 Riservatezza
(1) I Soci sono tenuti a trattare con riservatezza nei confronti di terzi tutte le infor- mazioni e tutti gli oggetti non pubblicati e trasmessi in via confidenziale tramite un altro Socio o tramite la Società. Il Socio destinatario di tali informazioni o oggetti si impegna a non utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti dal presente Statuto o diversi da fini non commerciali. La divulgazione di informazioni o oggetti confiden- ziali richiede l’espresso consenso scritto del Socio o della Società che li hanno trasmessi.
(2) La clausola di riservatezza di cui sopra non si applica a oggetti o tipi di informa- zioni:
a. sviluppati o in corso di sviluppo da parte del Socio destinatario indipenden- temente dalle informazioni stesse;
b. che rientrino nello stato della tecnologia di pubblico dominio o che diventino tali senza che il Socio destinatario ne sia responsabile;
c. già in possesso del Socio destinatario al momento della loro rivelazione; ovvero
d. rivelati lecitamente a un Socio da una parte terza che ne era lecitamente in possesso senza alcun obbligo di riservatezza.
(3) La clausola di riservatezza di cui sopra decade al termine di un periodo di cin- que anni a decorrere dalla data di iscrizione dello scioglimento della Società presso il Registro delle imprese. I Soci impongono la stessa clausola di riservatezza a tutte le loro affiliate, ai loro subappaltatori e dipendenti, nonché a qualsiasi altra persona che lavori per un Socio che potrebbe avere accesso a informazioni confidenziali.
Capitolo VII – Modifica delle QUOTE di partecipazione
Art. 25 Ammissione di nuovi Soci e trasferimento di QUOTE
(1) La Società consente l’ammissione di nuovi Soci designati dalla/e relativa/e Parte/i contraente/i.
(2) Salvo diversa decisione dell’Assemblea, in sede di aumento del capitale sociale, il nuovo Socio acquisisce QUOTE o parti di esse da uno o più Soci esistenti.
(3) L’acquisizione di QUOTE o parti di esse da un Socio esistente è subordinata all’approvazione a maggioranza qualificata dell’Assemblea. Detta approvazione è considerata implicita qualora il Socio acquirente sia stato designato dalla stessa Parte contraente del Socio/i cedente/i.
(4) Qualunque decisione riguardante il trasferimento di QUOTE o parti di esse diventa esecutiva all’atto della registrazione della delibera dell’Assemblea, e la sua notifica spetta agli Amministratori.
Art. 26 Rimborso o assegnazione forzata di QUOTE
(1) Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio è consentito previo consenso del Socio interessato.
(2) Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio, in assenza del consenso dello stesso, è consentito nei seguenti casi:
a. il patrimonio del Socio è oggetto di una procedura di insolvenza ovvero l’istanza di apertura della procedura di insolvenza è stata respinta per insuf- ficienza di attivo;
b. la QUOTA/E del Socio è/sono oggetto di una procedura di esecuzione forzata, a condizione che detta procedura non sia stata sospesa entro un termine di tre mesi e/o che la QUOTA/E non sia/siano stata/e liquidata/e entro tale ter- mine;
c. il Socio è venuto meno agli obblighi fondamentali previsti dal presente Sta- tuto o da altri regolamenti relativi alla Società, incluso il caso in cui il Socio abbia accumulato un ritardo superiore ai tre anni nei conferimenti in denaro o in natura.
Nei casi elencati sopra, il Socio interessato non ha diritto di voto in merito alla decisione di rimborso e i suoi voti non verranno presi in considerazione nel determi- nare la maggioranza raggiunta. Egli è nondimeno autorizzato ad assistere alla riu- nione dell’Assemblea relativa al suo caso e ha il diritto di giustificarsi prima che l’Assemblea deliberi in merito al rimborso o all’assegnazione.
(3) In caso di rimborso, il Socio interessato riceve dalla Società un corrispettivo pari al valore nominale delle proprie QUOTE. Nei casi 2.a) e 2.b), un potenziale acqui- rente non diventa Socio, ma riceve un corrispettivo pari al valore nominale delle relative QUOTE.
(4) L’Assemblea può decidere, a maggioranza qualificata, che le QUOTE vengano assegnate, piuttosto che rimborsate:
a. ad uno o più Soci rimanenti che abbiano manifestato la volontà di rilevare le stesse, oltre alle QUOTE già in loro possesso; oppure
b. ad un nuovo Socio, ai sensi dell’articolo 25 (1)
dietro pagamento di un corrispettivo di pari importo, come previsto al precedente comma 3. Ciò è possibile anche rimborsando una parte della/e QUOTA/E e asse- gnando l’altra parte. Il corrispettivo viene versato dai Soci ai quali sono assegnate le QUOTE o parti di esse.
(5) La validità del rimborso o della assegnazione non è subordinata all’esecuzione del pagamento del corrispettivo.
(6) Qualunque decisione relativa al rimborso o all’assegnazione di QUOTE o parti di esse diventa esecutiva all’atto della registrazione della delibera dell’Assemblea, e la sua notifica spetta agli Amministratori.
Art. 27 Recesso di un Socio
Un socio che receda dalla Società senza che la Società sia in liquidazione ha diritto solo ad un rimborso non superiore al valore nominale delle proprie QUOTE.
Capitolo VIII – Scioglimento della Società
Art. 28 Liquidazione della Società o cambiamento delle sue finalità
(1) In caso di scioglimento della Società o qualora le finalità della stessa non rien- trino più nel regime di agevolazioni fiscali, i Soci non potranno esigere dai beni della Società un importo superiore alla somma del capitale sociale e dei loro confe- rimenti in denaro e in natura.
(2) In entrambi i casi, i beni della Società eccedenti il valore dell’importo pagato ai Soci saranno assegnati al DESY o, in consultazione con le competenti autorità fiscali della Germania, ad un altro ente a finanziamento pubblico che deve utilizzarli diret- tamente ed esclusivamente per fini non lucrativi.
Capitolo IX – Varie
Art. 29 Responsabilità
(1) I Soci accertano che la Società sia adeguatamente assicurata contro danni a persone o cose causati dal personale distaccato e da scienziati ed esperti invitati presso la Società, qualora tale copertura non sia già prevista da altre forme di assicu- razione. Sono esclusi i danni cagionati a seguito di condotta dolosa o colpa grave.
(2) Per le questioni in materia di responsabilità che non possono essere risolte ai sensi del precedente comma 1, i Soci si consultano tempestivamente tra loro per gestire la vertenza di danno.
Art. 30 Comunicazioni
Le comunicazioni della Società previste per legge sono pubblicate sulla Gazzetta federale elettronica tedesca (Elektronischer Bundesanzeiger), sul sito web della Società nonché sulla relativa Gazzetta ufficiale dell’UE.
Art. 31 Diritto applicabile
Il presente Statuto è soggetto alle leggi della Repubblica Federale di Germania.
Art. 32 Nullità parziale
(1) Qualora una delle disposizioni del presente Statuto risultasse o diventasse nulla o invalida interamente o in parte, ciò non pregiudica la validità delle altre disposi- zioni.
(2) La disposizione non valida è sostituita da una disposizione valida che, per quan- to possibile, ne riprenda pienamente lo spirito e lo scopo.
(3) Lo stesso principio si applica nel caso in cui nel presente Statuto sia stata omes- sa una questione che, invece, avrebbe dovuto esservi disciplinata.
Art. 33 Entrata in vigore
Il presente Xxxxxxx entra in vigore all’atto della firma dei Soci e relativa autentica- zione notarile.
Art. 34 Lingue
Il presente Statuto è redatto in francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco. La versione in lingua tedesca verrà presentata al competente Tribunale di Registro tedesco per l’iscrizione nel Registro delle imprese.
Atto finale
della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
(1) Nell’ottobre del 2002, il Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) ha pubbli- cato, a complemento del Rapporto di progettazione tecnica (Technical Design Report) per TESLA (TeV-Energy Superconducting Linear Accelerator), il Rapporto di progettazione tecnica di un laboratorio laser a elettroni liberi a raggi X con un acceleratore lineare dedicato in un tunnel separato.
Nel febbraio del 2003, il Ministero Federale dell’Educazione e della Ricerca della Repubblica Federale di Germania ha proposto di realizzare il laboratorio laser a raggi X presso il DESY (Amburgo) sotto forma di un progetto europeo, annunciando che la Repubblica Federale di Germania si sarebbe fatta carico approssimativamente della metà dei costi.
Alla fine del 2004, i Governi di otto Stati europei (Francia, Germania, Grecia, Italia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera) hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding), nel quale si impegnano a porre congiuntamente le basi per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e, in particolare, a preparare il terreno per un accordo intergovernativo relativo alla costru- zione e all’esercizio di detto impianto di ricerca entro la metà del 2006. Nel corso del 2005 hanno aderito al Protocollo d’intesa i Governi di altri cinque Stati (Cina, Dani- marca, Polonia, Russia e Ungheria). Il Governo della Repubblica Slovacca ha aderito alla fine del 2007. I Governi firmatari, insieme ai Paesi Bassi e all’Unione Europea che partecipano in qualità di osservatori, sono rappresentati in seno a un Comitato direttivo internazionale (International Steering Committee – ISC), che coordina i lavori preparatori in vista della costruzione dell’Impianto XFEL.
Sono stati istituiti due gruppi di lavoro, uno competente per le questioni scientifiche e tecniche, l’altro per le questioni amministrative e finanziarie. A metà del 2005, l’ISC ha iniziato a costituire un team di progetto europeo XFEL che, in stretta colla- borazione con il gruppo di progetto XFEL del DESY, ha elaborato una versione aggiornata del Rapporto di progettazione tecnica con una stima dettagliata dei costi e ha redatto i testi giuridici (Convenzione intergovernativa, Statuto della futura Socie- tà XFEL, regolamenti interni). L’ISC ha approvato il Rapporto di progettazione tecnica di XFEL nella versione definitiva il 25 luglio 2006 e i testi giuridici nella versione quasi definitiva il 22 settembre 2008.
Il 5 giugno 2007, i rappresentanti di dieci delle allora tredici Parti contraenti del Protocollo d’intesa hanno sottoscritto un Comunicato sul lancio ufficiale di XFEL (Communiqué on the Official Launch of the XFEL), nel quale annunciavano con- giuntamente l’avvio della realizzazione del progetto XFEL sulla base di una versio- ne iniziale, che prevedeva costi di costruzione per 850 milioni di euro.
(2) Su invito del Governo della Repubblica Federale di Germania, il 30 novembre 2009, presso il Municipio della Città Libera e Anseatica di Amburgo, si è riunita una Conferenza di plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.
(3) Erano presenti delegati in rappresentanza dei seguenti Governi: Regno di Dani- marca, Repubblica Ellenica, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germa- nia, Repubblica Italiana, Repubblica di Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Federazione Russa, Repubblica Slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione Svizzera e Repubblica di Ungheria.
(4) I Plenipotenziari hanno presentato i loro pieni poteri al Presidente della Confe- renza, il quale li ha riconosciuti in buona e debita forma.
(5) La Conferenza ha preso atto del testo della Convenzione e del suo Allegato nonché degli acclusi cinque Documenti tecnici elencati di seguito:
– Allegato: Statuto della «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (European XFEL GmbH),
– Documento tecnico 1: Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (Parte A) e Scenario per il rapido avviamento dell’Impianto europeo XFEL (Parte B) (Executive Summary of the XFEL Technical Design Report [Part A] and Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility [Part B]),
– Documento tecnico 2: Previsione dell’incidenza annuale di spesa (Estimated annual incidence of expenditure),
– Documento tecnico 3: Mappa dei siti (Site plan),
– Documento tecnico 4: Regole e procedure di base per i conferimenti in natu- ra (Basic rules and procedures for in-kind contributions),
– Documento tecnico 5: Costi della fase preparatoria (Preparatory costs).
(6) Su raccomandazione del Comitato direttivo internazionale XFEL, la Conferenza ha adottato il testo della Convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, incluso il suo Allegato che ne costituisce parte integrante.
(7) La Conferenza ha deciso di applicare la Convenzione in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore, a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti e, a tal fine, ha adottato la risoluzio- ne allegata al presente Atto finale.
(8) La Conferenza ha preso atto delle Dichiarazioni:
– del Governo del Regno di Danimarca
– del Governo della Repubblica Francese
– del Governo della Repubblica di Polonia
– del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
– del Governo della Federazione Russa
– del Governo del Regno di Spagna
– del Governo del Regno di Svezia
– della Confederazione Svizzera
– del Governo della Repubblica di Ungheria allegate al presente Atto finale.
(9) La Conferenza ha invitato tutti i Governi firmatari a espletare quanto prima le eventuali procedure costituzionali ai fini dell’entrata in vigore della Convenzione e a informarne il Governo depositario (Repubblica Federale di Germania).
(10) La Conferenza ha preso atto favorevolmente che altri firmatari del Protocollo d’intesa potrebbero aderire alla Convenzione alle stesse condizioni entro i prossimi sei mesi.
(11) La Conferenza ha invitato altri Governi ad aderire alla Convenzione.
In fede di ciò, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Atto finale.
Fatto ad Amburgo il 30 novembre 2009 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare origi- nale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germa- nia, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Atto finale nonché ai Governi che aderiranno alla Convenzione in qualità di Parti contraenti.
(Seguono le firme)
Risoluzione
della Conferenza dei plenipotenziari per la realizzazione di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
Applicazione provvisoria della Convenzione XFEL
La Conferenza
approva l’applicazione delle disposizioni della Convenzione in via provvisoria a decorrere dal 30 novembre 2009, restando inteso che la Convenzione entrerà in vigore in via definitiva subordinatamente all’adempimento delle necessarie proce- dure costituzionali da parte di ciascuno dei Paesi interessati;
prende atto che il Socio designato dal Governo della Repubblica Federale di Germa- nia, DESY, ha fondato in data 28 settembre 2009 la European XFEL GmbH;
invita i Soci designati dalle altre Parti contraenti ad aderire quanto prima alla Euro- pean XFEL GmbH. L’adesione avviene sulla base dello Statuto (allegato alla Convenzione).
Dichiarazione
del Governo del Regno di Danimarca in merito ai propri obblighi finanziari
La Conferenza
prende atto della Dichiarazione del Governo del Regno di Danimarca così formulata:
In qualità di Stato partecipante, la Danimarca intende contribuire alla realizzazione e all’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Danimarca contrae i seguenti obblighi:
(1) Nonostante gli articoli 4 (8) e 5 (7) della Convenzione, la Danimarca contribuirà ai costi di costruzione dell’Impianto europeo XFEL in ragione dell’1 % dei costi totali o per un massimo di 11 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). La contri- buzione danese sarà composta sia da contributi in denaro che da conferimenti in natura, privilegiando i conferimenti in natura.
(2) Relativamente alla procedura descritta all’articolo 5 (5) della Convenzione, la contribuzione della Danimarca ai costi di esercizio dell’Impianto europeo XFEL non dovrà superare l’1 % dei costi di esercizio complessivi.
Dichiarazione
del Governo della Repubblica Francese in merito ai propri obblighi finanziari
La Conferenza
prende atto della Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese così formu- lata:
In conformità con il paragrafo 7 dell’Atto finale, in cui le Parti contraenti ritengono che la Convenzione possa essere applicata in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, la Francia dichiara di non potere applicare la Con- venzione in via provvisoria a partire dalla data della firma. Secondo la Costituzione francese, segnatamente l’articolo 53 sui trattati internazionali che comportano oneri finanziari per lo Stato, l’autorizzazione all’applicazione provvisoria può essere rilasciata unicamente nell’atto giuridico che promulga la Convenzione.
Relativamente alla procedura descritta all’articolo 5 (5) della Convenzione, la Fran- cia dichiara che la quota francese relativa ai costi di esercizio dell’Impianto XFEL non dovrà superare il 2 %.
Dichiarazione
del Governo della Repubblica di Polonia in merito ai propri obblighi finanziari
La Conferenza
prende atto della Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia così formu- lata:
La Repubblica di Polonia parteciperà alla costruzione dell’Impianto europeo XFEL con un importo di 21,6 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). Tale importo sarà composto sia da conferimenti in natura sia da contribuzioni in denaro. Saranno privilegiati i conferimenti in natura; le contribuzioni in denaro non dovranno supera- re 10,8 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).
Dichiarazione
del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in merito ai propri obblighi finanziari
La Conferenza
prende atto della Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord così formulata:
In qualità di Stato partecipante, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intende contribuire alla realizzazione e all’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlan- da del Nord contrae i seguenti obblighi:
(1) Nonostante gli articoli 4 (8) e 5 (7), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord parteciperà alla fase di costruzione dell’Impianto europeo XFEL con un importo non superiore a 30 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).
(2) Nonostante l’articolo 15, la partecipazione del Regno Unito alla costruzione di XFEL si basa sul principio che il Regno Unito parteciperà alla fase operativa di XFEL per un periodo di almeno tre anni, ma che dopo i primi due anni riesaminerà l’ulteriore partecipazione alla fase operativa e che se in seguito a tale riesame deci- derà di ritirarsi potrà farlo con un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.
(3) In caso di esito favorevole del riesame, il Regno Unito potrà proporre di proro- gare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente allo stesso ciclo di riesame su base biennale, e continuare a partecipare per l’intera durata del progetto.
(4) Il Regno Unito è disposto a discutere le conseguenze finanziarie derivanti dall’interruzione della sua partecipazione.
Dichiarazione
del Governo della Federazione Russa in merito alla partecipazione della Federazione Russa al progetto di costruzione ed esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
La Conferenza
prende atto della Dichiarazione del Governo della Federazione Russa così formulata:
Il Governo della Federazione Russa dichiara la disponibilità della Federazione Russa a partecipare al progetto di costruzione ed esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (XFEL). In questo contesto:
(1) La persona giuridica russa che fungerà da Socio della Società a responsabilità limitata «European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH» (di seguito denomi- nata «Società») verserà un contributo di 250 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005) per la costruzione dell’Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; è da considerare tuttavia quanto segue:
la quota di capitale della Società del Socio russo deve assicurare un numero tale di diritti di voto che garantisca che l’Assemblea della Società, qualora manchi il con- senso di questo Socio, non possa adottare alcuna delibera necessitante, ai sensi dello Statuto della Società, della maggioranza qualificata;
l’elenco delle materie che possono venir approvate solo a maggioranza qualificata rimane ad ogni modo immutato.
(2) Relativamente alla procedura descritta all’articolo 5 (5) della Convenzione rela- tiva alla costruzione e all’esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, per la determinazione dell’ammontare della quota della Federazione Russa ai costi di esercizio dell’Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X è da considerare che questa va calcolata tenendo conto del principio della proporzionalità in base al tempo di utilizzo dell’Impianto da parte di scienziati di organismi di ricerca russi.
Dichiarazione
del Governo del Regno di Spagna in merito ai propri obblighi finanziari
La Conferenza
prende atto della Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna così formulata:
In qualità di Stato partecipante, la Spagna intende contribuire alla realizzazione e all’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Spagna contrae i seguenti obblighi:
(1) La Spagna riesaminerà la sua partecipazione attiva alla fase operativa due anni dopo l’inizio di detta fase e potrà decidere di ritirarsi dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.
(2) In caso di esito favorevole del riesame, la Spagna potrà prorogare la sua parteci- pazione per un ulteriore triennio, subordinatamente a un ciclo di riesame corrispon- dente, e continuare a partecipare per l’intera durata del progetto.
(3) Nel caso in cui, a seguito del primo riesame, la Spagna decidesse di continuare a partecipare al progetto, essa adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, la Spagna, in seguito al primo riesame, dovesse decidere di ritirarsi, essa si assumerà solo il 50 % della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.
Dichiarazione
del Governo del Regno di Svezia in merito ai propri obblighi finanziari e alla riservatezza
La Conferenza
prende atto della Dichiarazione del Governo del Regno di Svezia così formulata:
In qualità di Stato partecipante, la Svezia intende contribuire alla realizzazione e all’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL. Tuttavia:
(1) L’ente svedese che fungerà da Socio svedese nella Società XFEL e che contri- xxxxx ai costi di costruzione con un importo di 12 milioni di euro (prezzi di riferi- mento 2005), sarà designato dal Governo del Regno di Svezia a seguito di approva- zione parlamentare.
(2) La partecipazione della Svezia alla costruzione di XFEL si basa sul principio che la Svezia parteciperà alla fase operativa di XFEL per un periodo di almeno tre anni, ma che dopo i primi due anni riesaminerà l’ulteriore partecipazione alla fase operativa e che se, in seguito a tale riesame, deciderà di ritirarsi potrà farlo dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.
(3) In caso di esito favorevole del riesame, la Svezia potrà proporre di prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio (o quinquennio), subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l’intera durata del progetto.
(4) Nel caso in cui dal primo riesame della Svezia dovesse scaturire la raccomanda- zione di continuare a partecipare al progetto, la Svezia adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Se invece in seguito al primo rie- same dovesse decidere di ritirarsi, la Svezia si assumerà il 50 % della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.
(5) L’articolo 24 dello Statuto (Allegato alla Convenzione) concernente la riserva- tezza deve essere interpretato come indicato di seguito, al fine di rispettare il princi- pio di accesso pubblico ai documenti previsto dalla Costituzione svedese:
L’ente svedese che funge da Socio svedese nella Società XFEL (European XFEL GmbH, con sede nella Repubblica Federale di Germania) consulta sempre il Socio che trasmette le informazioni prima di decidere se consentire a terzi l’accesso a informazioni riservate di cui all’articolo 24 dello Statuto. La Svezia è consapevole del fatto che qualora, in seguito a tale consultazione obbligatoria, il Socio affermasse chiaramente di non acconsentire alla divulgazione delle informazioni e ciononostan- te un ente svedese divulgasse dette informazioni, tale comportamento della Svezia comprometterebbe le relazioni tra la Svezia e le Parti contraenti della presente Convenzione.
In proposito, la Svezia rinvia alla legge svedese del 1980 sulla segretezza, segnata- mente al capitolo 2 sezione 1 comma 1, che recita: «La segretezza si applica a qual- siasi informazione concernente le relazioni della Svezia con un altro Stato o a qual- siasi informazione che riguardi in altro modo un altro Stato, un’organizzazione internazionale oppure un ente, un cittadino o una persona giuridica in un altro Stato oppure una persona apolide, se è presumibile che la sua divulgazione compromette- rebbe le relazioni internazionali della Svezia o danneggerebbe in altro modo lo Stato».
Dichiarazione
della Confederazione Svizzera in merito ai propri obblighi finanziari e alla proprietà intellettuale
La Conferenza
prende atto della Dichiarazione della Confederazione Svizzera così formulata:
In qualità di Stato partecipante, la Svizzera intende contribuire a titolo permanente alla realizzazione e all’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL. Tuttavia, in ragione della vigente legislazione nazionale, la Convenzione XFEL, lo Statuto della Società e l’Atto finale (di seguito denominati «Accordi XFEL») saranno applicabili alla Svizzera provvisoriamente dalla data in cui sono stati firmati fino alla data in cui sarà stata completata la procedura di approvazione nazionale. Gli Accordi XFEL entrano in vigore alla data della loro firma, subordinatamente all’approvazione nazionale di cui sopra.
Firmando gli Accordi XFEL, la Svizzera contrae inoltre i seguenti obblighi:
(1) Subordinatamente all’approvazione di cui sopra, la Svizzera partecipa alla fase I della costruzione dell’Impianto europeo XFEL con un importo di 15 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).
(2) Se non è in grado di partecipare come previsto alla fase II dell’Impianto europeo XFEL in qualità di Stato partecipante, la Svizzera può recedere senza incorrere in penali, al termine della fase I, osservando un termine di preavviso di un anno.
(3) Dopo la fase II, la Svizzera può proporre di prorogare la propria partecipazione per successivi periodi di quattro anni.
(4) Se prosegue la propria partecipazione al progetto, la Svizzera si assume intera- mente i propri obblighi di dismissione ai sensi della Convenzione.
(5) In caso di controversia relativa alla proprietà intellettuale che vede coinvolta una parte svizzera, la Svizzera considera come vincolanti i seguenti testi giuridici nell’ordine indicato di seguito:
– in primo luogo: lo Statuto della Società XFEL
– in secondo luogo: la legislazione svizzera
– in terzo luogo: l’Accordo sulla cooperazione tra la Svizzera e le Comunità europee per il programma quadro in corso7.
Dichiarazione
del Governo della Repubblica di Ungheria in merito all’applicazione provvisoria
La Conferenza
prende atto della Dichiarazione del Governo della Repubblica di Ungheria così formulata:
In conformità con il paragrafo 7 dell’Atto finale, in cui le Parti contraenti ritengono che la Convenzione possa essere applicata in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, l’Ungheria dichiara di non potere applicare la Convenzione in via provvisoria a partire dalla data della firma. Secondo la legge ungherese L del 2005 relativa alle procedure concernenti i trattati internazionali, l’autorizzazione all’applicazione provvisoria può essere rilasciata unicamente nell’atto giuridico che promulga la Convenzione. Tale atto giuridico può essere pubblicato solo dopo la firma della Convenzione. L’espletamento della procedura di cui sopra è previsto entro un mese dalla firma.
7 «Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica, dall’altra», in vigore per la durata del Settimo programma quadro (1° gen. 2008–31 dic. 2012); dopo il 2013 dovrebbe essere concluso un nuovo accordo per il prossimo programma quadro in virtù dell’art. 7 dell’Acc. quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazio- ne Svizzera e le Comunità europee (in vigore dal 17 lug. 1987).
Campo d’applicazione il 1° maggio 20198
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | ||
Danimarca | 17 settembre | 2010 1° dicembre 2018 | ||
Francia | 7 ottobre | 2013 | 1° dicembre | 2018 |
Germania | 21 gennaio | 2011 | 1° dicembre | 2018 |
Italia | 13 marzo | 2018 | 1° dicembre | 2018 |
Polonia | 18 agosto | 2018 | 1° dicembre | 2018 |
Russia | 25 marzo | 2010 | 1° dicembre | 2018 |
Slovacchia | 8 aprile | 2014 | 1° dicembre | 2018 |
Svezia | 17 maggio | 2010 | 1° dicembre | 2018 |
Svizzera | 24 giugno | 2011 | 1° dicembre | 2018 |
Ungheria | 4 maggio | 2010 | 1° dicembre | 2018 |
8 RU 2019 1591.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).