REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
IN MATERIA DI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE
I N D I C E
TITOLO I : DEFINIZIONI
1. Definizioni di carattere generale
TITOLO II : COSTITUZIONE DELLE SIM E OPERATIVITÀ ALL’ESTERO
CAPITOLO 1
CAPITALE MINIMO
1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Disciplina del capitale minimo
1. Fonti normative
2. Definizioni
CAPITOLO 2
NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
3. Nozione di gruppo
1. Fonti normative
2. Definizioni
CAPITOLO 3
PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM
1. Ambito di applicazione
Sezione I. Obblighi di comunicazione
2. Comunicazione preventiva per l’acquisizione della partecipazione
3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione
4. Comunicazioni successive
Sezione II. Adempimenti delle SIM
1. Adempimenti delle SIM in materia di partecipanti al capitale
CAPITOLO 4
APERTURA DI SUCCURSALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL’ESTERO
Sezione I. Disposizioni di carattere generale
1. Fonti normative
2. Definizioni
Sezione II.
Stabilimento di succursali per la prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento
1. Succursali in Paesi dell’UE
2. Succursali in Paesi extracomunitari
3. Uffici di rappresentanza all’estero
Sezione III. Prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilimento
1. Libera prestazione di servizi da parte delle SIM in Stati membri dell’UE
2. Prestazione di servizi senza stabilimento in Paesi extracomunitari
Sezione IV. Svolgimento all’estero di attività non ammesse al mutuo riconoscimento
1. Attività in Stati membri dell’UE
2. Attività in Paesi extracomunitari
1. Premessa
2. Fonti normative
3. Definizioni
TITOLO III : VIGILANZA
CAPITOLO 1
PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM
4. Ambito di applicazione
5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale
6. Partecipazioni di natura non finanziaria
7. Limite all’assunzione di partecipazioni
8. Partecipazioni acquisite nell’ambito dell’adesione a consorzi di garanzia e collocamento
9. Comunicazione preventiva alla Banca d’Italia
10. Informativa alla Banca d’Italia
CAPITOLO 2
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DEGLI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE
1. Fonti normative
2. Disposizioni di carattere generale
3. Gestione del rischio
4. Regole di organizzazione amministrativa e contabile
5. Delega di funzioni aziendali a soggetti esterni
CAPITOLO 3
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO
Sezione I Disposizioni Generali
1. Fonti normative
2. Definizioni
3. Ambito di applicazione
4. Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio
Sezione II Rischio di Posizione
1. Premessa
2. Definizioni e regole di carattere generale
3. Rilevazione del rischio di posizione su titoli di debito e di capitale
4. Rischio generico su titoli di debito
5. Rischio specifico sui titoli di debito
6. Rischio generico su titoli di capitale
7. Rischio specifico su titoli di capitale
8. Contratti derivati su indici di borsa
9. Rischio di posizione su parti di o.i.c.r
Sezione III Rischio di Regolamento
1. Premessa
2. Copertura patrimoniale per il rischio di regolamento
Sezione IV Rischio di Controparte
1. Premessa
2. Esposizione per il rischio di controparte
3. Copertura patrimoniale per il rischio di controparte
Sezione V Rischio di Credito
1. Premessa
2. Copertura patrimoniale per il rischio di credito
3. Attività di rischio
Sezione VI Rischio di Cambio
1. Premessa
2. Posizione netta aperta in cambi
3. Copertura patrimoniale per il rischio di cambio
Sezione VII Concentrazione dei rischi
1. Premessa
2. Definizioni
3. Calcolo dell’esposizione totale e della posizione di rischio
4. Disciplina dei grandi rischi
5. Disciplina delle esposizioni “fuori portafoglio non immobilizzato”
6. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale aggiuntiva
Sezione VIII Rischio sulle posizioni in merci
1. Premessa e definizioni
2. Regole di carattere generale
3. Calcolo del requisito patrimoniale
Sezione IX Altri rischi
1. Copertura patrimoniale a fronte degli “altri rischi”
Sezione X Trattamento delle opzioni
1. Premessa
2. Approccio semplificato
3. Metodo delta-plus
Sezione XI Patrimonio di Vigilanza
1. Premessa
2. Struttura del patrimonio di vigilanza
3. Trattamento di alcuni elementi utili ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza
TITOLO IV : BILANCIO DI ESERCIZIO
CAPITOLO 1
I BILANCI DELLE SIM SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE
Sezione I. Principi generali
1. Destinatari delle disposizioni
2. Contenuto del bilancio
3. Schemi del bilancio
4. Collegamento fra contabilità e bilancio
5. Definizioni
Sezione II. Il bilancio dell’impresa
1. Disposizioni generali
2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni
3. Lo stato patrimoniale
4. Il conto economico
5. La nota integrativa
6. La relazione sulla gestione
Sezione III. Il bilancio consolidato
1. Disposizioni generali
2. I metodi di consolidamento
3. Lo stato patrimoniale consolidato
4. Il conto economico consolidato
5. La nota integrativa al bilancio consolidato
TITOLO I DEFINIZIONI
1. Definizioni di carattere generale
Ai fini del presente provvedimento, si intendono per:
– “Testo Unico”, il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
– “T.U. bancario”, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
– “Consob”, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;
– “UE”, l’Unione Europea;
– “società di intermediazione mobiliare” o “SIM”, le imprese, diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario, autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia, ivi comprese le società fiduciarie che, ai sensi dell’art. 60, comma 4 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, prestano il servizio di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria;
– “impresa di investimento comunitaria”, l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all’UE, diverso dall'Italia;
– “impresa di investimento extracomunitaria”, l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi di investimento, avente sede legale in uno Stato non appartenente all’UE.
TITOLO II
COSTITUZIONE DELLE SIM E OPERATIVITÀ ALL’ESTERO CAPITOLO 1
CAPITALE MINIMO
1. Fonti normative
Art. 19, comma 1, lett. d) del Testo Unico.
2. Definizioni
Ai fini del presente capitolo si definisce “capitale versato” l’ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale.
3. Disciplina del capitale minimo
Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:
I) 385.000 euro per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi di:
a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;
c) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione a condizione che:
1. le SIM non detengano, neanche in via temporanea, le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari della clientela;
2. le attività di cui ai precedenti punti siano svolte senza assunzione di rischi da parte delle SIM.
Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM;
II) 1 milione di euro per le SIM che intendono svolgere, anche congiuntamente, i servizi:
a) previsti dal precedente paragrafo I), in mancanza delle condizioni indicate ai precedenti punti 1 o 2;
b) di collocamento con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
c) di negoziazione per conto proprio o per conto terzi.
Nelle ipotesi di società già operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM già autorizzate che intendano svolgere servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati si tiene conto anche delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.
Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro.
CAPITOLO 2
NOZIONE DI GRUPPO RILEVANTE AI FINI DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Fonti normative
Art. 11, comma 1, lett. a) del Testo Unico.
2. Definizioni
Ai fini del presente capitolo si definisce “controllo” il rapporto indicato nell’art. 23 del T.U. bancario.
3. Nozione di gruppo
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione alla prestazione di servizi di investimento fanno parte del gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:
a) controllano la SIM;
b) sono controllati dalla SIM;
c) sono controllati dallo stesso soggetto che controlla la SIM.
Si considerano altresì appartenenti al gruppo della SIM i soggetti italiani ed esteri che:
a) partecipano al capitale della SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto;
b) sono partecipati dalla SIM in misura almeno pari al 20% del capitale con diritto di voto.
Per la verifica di tali condizioni si computano anche le partecipazioni possedute indirettamente, per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona.
CAPITOLO 3 PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE SIM
1. Fonti normative
Artt. 14, 15 e 16 del Testo Unico e decreto del Ministro del tesoro n.
469 dell'11 novembre 1998.
2 Definizioni
Ai fini del presente capitolo si definisce:
– “controllo”, il rapporto indicato nell’art. 23 del T.U. bancario;
– “partecipazione indiretta”, la partecipazione detenuta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
– “partecipazione qualificata”, una partecipazione superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto.
SEZIONE I OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
1. Ambito di applicazione
1.1 Soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni
Sono tenuti a effettuare alla Banca d’Italia le comunicazioni previste dal presente capitolo i soggetti che intendono:
a) acquisire, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
– a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
– al controllo della SIM, indipendentemente dall’entità della partecipazione;
b) cedere, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l’ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall’entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.
A dette comunicazioni sono tenute anche, ove si verifichino i presupposti, le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché le società di gestione del risparmio con riferimento ai diritti di voto detenuti per conto dei patrimoni gestiti.
Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, gli obblighi di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fanno capo sia al riportato sia al riportatore.
Le comunicazioni devono essere effettuate sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione al capitale della SIM in via diretta, sia quando si intende acquisire o cedere una partecipazione in via indiretta (1). In quest’ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa a condizione che le stesse siano sottoscritte dal soggetto che intende acquisire o cedere direttamente le azioni della SIM (quando la partecipazione in capo a quest’ultimo soggetto comporti il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti).
Non è tenuto ad effettuare le comunicazioni il Ministero del Tesoro.
1.2 Modalità di calcolo della percentuale
Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell’assemblea straordinaria.
Si adottano le seguenti modalità di calcolo:
– al numeratore si considerano: a) le azioni in proprietà, quelle che si intendono acquistare o cedere, quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
– al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.
Gli obblighi di comunicazione non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisto di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all’acquisto di azioni nel capitale delle SIM (warrants). È invece soggetta alle comunicazioni la sottoscrizione di azioni successiva alla conversione delle obbligazioni o all’esercizio dei diritti di opzione
1 Per le operazioni che comportino una modifica della catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo qualora tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena partecipativa o ai diretti titolari delle azioni. Nel caso di modifiche della catena partecipativa che comportino il superamento delle soglie rilevanti solo in capo a soggetti interposti, andrà effettuata esclusivamente la comunicazione successiva prevista al paragrafo 4.
qualora in conseguenza della partecipazione che si intende acquisire vengano superate le soglie rilevanti.
1.3 Accordi di voto
Ogni accordo che regola l’esercizio del voto in una SIM inerente ad azioni che, complessivamente considerate, superano le soglie rilevanti ai fini della presente disciplina è comunicato dai partecipanti alla Banca d’Italia entro 5 giorni dalla data della stipulazione.
È parimenti oggetto di comunicazione nei termini sopra indicati ogni accordo dal quale derivi il controllo di una società interposta alla SIM.
Per semplificare gli adempimenti a carico dei singoli partecipanti all’accordo di voto, può essere prodotta un’unica comunicazione da parte del soggetto a ciò delegato dagli aderenti al patto.
2. Comunicazione preventiva per l’acquisizione della partecipazione
2.1 Principio della sana e prudente gestione e della idoneità a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza
I soggetti che intendono acquisire una partecipazione superiore alle soglie rilevanti devono inviare alla Banca d’Italia una comunicazione preventiva corredata della documentazione appresso indicata, atta a comprovare l’idoneità del potenziale acquirente ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM e a non pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla stessa.
A tal fine rilevano i requisiti di onorabilità, la correttezza nelle relazioni di affari e l’affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che effettuano la comunicazione, nonché l’esistenza di legami di qualsiasi natura – anche familiari o associativi – tra il richiedente e altri soggetti capaci di influire sulla sana e prudente gestione della SIM.
Assume inoltre rilievo il grado di trasparenza nei confronti dell’Autorità di vigilanza della struttura del gruppo che può determinarsi a seguito dell’operazione, nonché l’idoneità del medesimo, anche in relazione alla localizzazione territoriale delle società estere che lo compongono, a non ostacolare l’effettivo esercizio della vigilanza.
2.2 Modalità di effettuazione della comunicazione e documentazione da produrre
La comunicazione deve essere effettuata secondo lo schema indicato nell’allegato A e inviata in duplice copia alla Filiale della Banca d’Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l’operazione. Essa deve essere corredata dalla documentazione – a data recente – di seguito elencata.
1. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una persona fisica:
a) il “curriculum vitae” e, ove ritenuto necessario, le attestazioni relative all’esercizio di attività professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali) ovvero le certificazioni degli enti o società di provenienza;
b) riferimenti circa le relazioni di affari (servizi prestati o ricevuti, rapporti di debito/credito, ecc.) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con la SIM cui si riferisce la partecipazione, altre SIM, banche e altri intermediari finanziari e con i partecipanti al capitale della SIM interessata;
c) indicazione delle fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell’operazione di acquisizione della partecipazione, con l’indicazione dei soggetti finanziatori;
d) nel caso in cui eserciti attività d’impresa in via diretta, informazioni concernenti la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa esercitata;
e) documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.3.
2. Se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione è una società:
a) bilancio dell’ultimo esercizio, corredato dalla relazione degli amministratori e del collegio sindacale e, ove esistente, dalla relazione della società di revisione;
b) i “curriculum vitae” dei membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del direttore generale e, ove ritenuto necessario, le attestazioni professionali (ad esempio, iscrizione ad albi o ordini professionali);
c) le medesime informazioni richieste alle lettere b) e c) del punto precedente riferite alla società, nonché alla lettera e) del medesimo punto riferite agli esponenti aziendali della società stessa;
d) elenco dei soci che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentata da azioni con diritto di voto nella società tenuta ad effettuare la comunicazione ovvero che esercitano il controllo congiunto sulla società stessa.
Ove si tratti di una società estera soggetta a forme di vigilanza, in aggiunta alla documentazione sopra indicata dovranno essere inviate lettere di “good standing” o altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del paese di origine. Dalle società estere dovrà inoltre essere prodotta una dichiarazione della società con la quale la stessa attesti l’inesistenza di limitazioni, derivanti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative dell’ordinamento di appartenenza, a fornire informazioni alle Autorità di Vigilanza italiane.
In caso di partecipazione indiretta, se i soggetti interessati intendono avvalersi della facoltà di inviare un’unica comunicazione, le informazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 dovranno essere riferite sia al soggetto posto al vertice della catena partecipativa, sia alla società che intende assumere in via diretta la partecipazione nella SIM.
In ogni caso, ove il soggetto che effettua la comunicazione faccia parte di un gruppo (1), oltre ai riferimenti indicati ai precedenti punti dovranno essere inviati:
a) la mappa del gruppo con l’indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti;
b) il bilancio consolidato del gruppo relativo all’ultimo esercizio;
c) riferimenti in ordine ai rapporti finanziari e operativi in essere tra:
– la SIM di cui si intende assumere la partecipazione e i soggetti appartenenti al gruppo;
– gli enti finanziari del gruppo di appartenenza (SIM e altri intermediari) e le altre società ricomprese nel gruppo medesimo.
La documentazione prevista dal presente paragrafo 2.2 non è richiesta se il soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione appartiene a un gruppo bancario italiano o è una banca o un’impresa di investimento o una società di gestione di o.i.c.v.m. comunitaria. Non è richiesto l’invio della documentazione già prodotta alla Banca d'Italia anche ad altro titolo.
2.3 Requisiti di onorabilità
I requisiti di onorabilità richiesti per i partecipanti al capitale sono disciplinati, ai sensi dell’articolo 14 del Testo Unico, dal decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998.
In caso di partecipazione indiretta, i requisiti di onorabilità devono essere comprovati solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che intende acquisire direttamente azioni della SIM (quando la partecipazione comporti il superamento delle soglie rilevanti).
Qualora il soggetto che effettua la comunicazione sia una società o un ente, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti
1 Le informazioni prodotte devono riguardare esclusivamente i soggetti che, direttamente o indirettamente:
– sono controllati da chi intende assumere la partecipazione nella SIM;
– controllano il soggetto che intende assumere la partecipazione nella SIM;
– sono controllati dallo stesso soggetto che controlla chi intende assumere la partecipazione nella SIM.
che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi, la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione (1) e alla comunicazione preventiva va allegato il verbale della relativa delibera consiliare, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.
È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell’organo con funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria della documentazione.
L’esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione.
In caso di variazione del consiglio di amministrazione o del direttore generale o di coloro che ricoprono cariche equivalenti nella società partecipante, il consiglio di amministrazione di quest’ultima:
– verifica il possesso dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti subentranti;
– invia tempestivamente alla Banca d’Italia il verbale della delibera consiliare di accertamento dei predetti requisiti, unitamente ai documenti presi a base delle valutazioni effettuate.
Nell'ipotesi di conferma delle cariche dei soggetti sopra menzionati non occorrerà procedere a una nuova verifica.
Qualora il possesso dei requisiti di onorabilità venga meno in capo ad uno dei soggetti sopra richiamati, il partecipante deve comunicare immediatamente tale circostanza alla Banca d’Italia e alla SIM partecipata.
Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità, oltre ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti o società sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, anche i soggetti che svolgono analoghe funzioni in:
– banche e imprese di investimento comunitarie;
– banche e imprese di investimento extracomunitarie, società di gestione del risparmio e SICAV estere nei casi in cui gli esponenti aziendali siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d’origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell’Autorità di vigilanza del Paese di origine;
– società di gestione dei mercati regolamentati di cui all’art. 61 del Testo Unico;
1 In caso di amministratore unico la verifica dei requisiti è effettuata dal collegio sindacale o dall’organo con funzioni equivalenti.
– imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995;
– enti pubblici anche economici.
Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi l’esistenza di requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli previsti per i soggetti di nazionalità italiana. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni sopra indicate in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.
Nell’allegato B è indicata la documentazione minimale richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale.
2.4 Procedura e termini
La Banca d’Italia, nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, può vietare l’acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale acquirente non sia idoneo ad assicurare una gestione sana e prudente della SIM o l’effettivo esercizio della vigilanza. Il termine di 90 giorni è interrotto:
a) nel caso di richiesta di ulteriori informazioni. Dalla data di ricezione delle medesime comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni;
b) qualora il potenziale acquirente sia un soggetto estero e la Banca d’Italia debba interessare l’Autorità di vigilanza estera. In tali casi, il termine è interrotto dal momento in cui la Banca d’Italia comunica tale circostanza all’interessato. La Banca d’Italia comunica altresì al potenziale acquirente la data di ricezione della risposta da parte dell’Autorità del Paese estero; da tale data comincia a decorrere un nuovo termine di 90 giorni.
È opportuno che l’efficacia dei contratti da cui derivi l’acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina sia subordinata alla condizione che la Banca d’Italia non vieti l’operazione.
Nel caso in cui l’acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l’esercizio del diritto di voto è sospeso fino al decorso del termine di 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte della Banca d’Italia o delle informazioni integrative eventualmente richieste.
Nell’ipotesi in cui la Banca d’Italia vieti l’acquisizione della partecipazione, copia del relativo provvedimento è trasmessa anche alla SIM.
Nel caso in cui la Banca d’Italia abbia fissato un termine massimo per l’acquisizione della partecipazione, l’esercizio del diritto di voto inerente alle azioni acquistate oltre il termine prescritto è sospeso. Il diritto di voto è inoltre sospeso quando non siano state effettuate le prescritte comunicazioni, quando sia intervenuto espresso divieto della Banca d’Italia ovvero non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione.
Nell’ipotesi in cui non si intenda più concludere l’operazione se ne dovrà dare apposita comunicazione alla Banca d’Italia.
2.5 Offerte pubbliche di acquisto e aumenti di capitale riguardanti una SIM
Nel caso di offerte pubbliche di acquisto o di scambio riguardanti una SIM il soggetto che promuove l’offerta deve effettuare la comunicazione preventiva alla Banca d’Italia contestualmente alla comunicazione alla Consob prevista dall’art. 102, comma 1 del T.U. La Banca d’Italia rende nota, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, l’assenza di condizioni ostative all’acquisizione della partecipazione.
Nelle operazioni di aumento di capitale o altre operazioni che comportino variazioni nelle partecipazioni azionarie, la comunicazione può essere effettuata anche al termine dell’operazione nel caso in cui si venga a detenere, in conseguenza dell’esito complessivo dell’operazione medesima, una partecipazione superiore alle soglie rilevanti; in tal caso il diritto di voto inerente alle azioni che eccedono le predette soglie è sospeso fino al decorso del suindicato termine di 90 giorni.
3. Comunicazione preventiva per la cessione della partecipazione
I soggetti indicati al precedente paragrafo 1.1 che intendono cedere una partecipazione - anche a seguito di adesione ad offerte pubbliche di acquisto o di scambio - possono procedere al compimento dell’operazione solo dopo aver effettuato la comunicazione preventiva alla Banca d’Italia. La comunicazione in questione dovrà, tra l’altro, indicare la presumibile data di conclusione dell’operazione, i nominativi dei soggetti acquirenti e la percentuale del capitale della SIM oggetto di cessione.
4. Comunicazioni successive
I soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni preventive ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 3 inviano alla Banca d’Italia e alla SIM entro il termine di 30 giorni dall’avvenuto perfezionamento dell’operazione, il modello 19/L (cfr. allegato C), da compilare secondo le modalità indicate in dettaglio nelle istruzioni al modello stesso.
I soggetti che partecipano in misura superiore al 5% in una SIM che chiede l’autorizzazione all’esercizio dei servizi di investimento ai sensi dell’art. 19, comma 1 del Testo Unico sono tenuti ad inviare il modello 19/L alla Banca d'Italia entro 30 giorni dal rilascio dell’autorizzazione medesima.
Il modello è inviato in duplice copia alla Filiale della Banca d’Italia ove ha sede legale la SIM cui si riferisce l’operazione.
SEZIONE II ADEMPIMENTI DELLE SIM
1. Adempimenti delle SIM in materia di partecipanti al capitale
Le SIM forniscono ai soggetti interessati ogni utile informazione – in particolare in occasione di complesse operazioni, quali quelle di aumento del capitale – nonché i modelli già stampati nella parte riguardante i dati delle SIM stesse.
L’articolo 16 del Testo Unico prevede che il diritto di voto inerente alle azioni acquisite non può essere esercitato in caso di omissione delle comunicazioni prescritte, di acquisizione della partecipazione in violazione del divieto della Banca d’Italia ovvero prima che sia decorso il termine entro il quale la Banca d’Italia può vietare l’acquisizione o oltre il termine massimo dalla stessa eventualmente fissato.
Spetta al presidente dell’assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell’assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di comunicazione.
Dai verbali assembleari deve risultare:
a) la dichiarazione del presidente che ai partecipanti all’assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;
b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l’ammissione al voto;
c) l’indicazione (1) per le singole delibere:
– dei nominativi partecipanti all’assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;
– dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, eccezion fatta ovviamente per le votazioni effettuate, ai sensi dello statuto, a scrutinio segreto.
La Banca d’Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni; in relazione a ciò le SIM conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare
1 Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente
Allegato A
Alla
Banca d’Italia Filiale di
Oggetto: Comunicazione preventiva di acquisizione di partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentata da azioni con diritto di voto in Società di Intermediazione Mobiliare ai sensi dell’art. 15, comma 1 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
DICHIARANTE | |
Se persona fisica: | Se persona giuridica: |
Cognome | Denominazione sociale |
Nome | Eventuale sigla sociale |
Luogo di nascita | Codice fiscale |
Data di nascita | Comune sede legale |
Codice fiscale | Indirizzo |
Comune di residenza | Stato |
Indirizzo | |
Stato |
SIM DI CUI SI INTENDE ACQUISIRE UNA PARTECIPAZIONE |
Denominazione della SIM di cui si intende assumere la partecipazione Percentuale di azioni con diritto di voto che si intende acquisire (specificando se si tratta di partecipazione di controllo) di cui: – direttamente % – indirettamente % (indicare la denominazione e la sede sociale del soggetto che intende acquisire direttamente la partecipazione nella SIM nonché dei soggetti interposti): |
Percentuale di azioni con diritto di voto già possedute nella SIM % di cui: – direttamente % – indirettamente % |
Si trasmette allegata la seguente documentazione:
(data) (firma del dichiarante)
(nell’ipotesi di partecipazione indiretta, firma degli eventuali soggetti che verrebbero a detenere direttamente partecipazioni superiori alle soglie rilevanti)
Allegato B
DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DI ONORABILITA’ DEI PARTECIPANTI AL CAPITALE
A) per i soggetti italiani o aventi cittadinanza in uno Stato dell’ U.E.
1. certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero certificato della Prefettura attestante l’insussistenza delle misure di prevenzione di cui all’articolo 10, L. 575/65 e successive modifiche e integrazioni. Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l’insussistenza delle misure di prevenzione antimafia deve risultare da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni, del soggetto interessato;
2. casellario giudiziale ovvero dichiarazione (1) dell’interessato attestante l’insussistenza di una delle situazioni previste dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del decreto del Ministro del tesoro n. 469 dell'11 novembre 1998;
3. dichiarazione dell’interessato (2) attestante di non essere stato destinatario in Stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n. 469/98.
B) per i soggetti extracomunitari non residenti in Italia:
1. certificazione rilasciata dalla competente Autorità dello stato di residenza dalla quale risulti che gli interessati non sono stati destinatari di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 469/98. I certificati devono essere corredati da un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nello stato di residenza, che suffraghi l’idoneità dei certificati all’attestazione in questione. Qualora l’ordinamento dello stato di residenza non preveda il rilascio dei certificati di cui si tratta, ciascun interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva e il citato parere legale deve confermare la circostanza che in detto Stato non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione medesima;
2. una dichiarazione nella quale attestano di non essere stati destinatari in stati diversi da quello di residenza di provvedimenti corrispondenti a quelli che comporterebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro n. 469/98.
C) per i soggetti extracomunitari residenti in Italia :
1. i documenti sub A)
2. i documenti sub B) limitatamente al punto 1). In tali casi la certificazione è rilasciata dalla competente Autorità dello stato di cittadinanza .
1 Nel caso in cui il partecipante al capitale di una SIM sia una persona fisica la dichiarazione è resa ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche e integrazioni.
2 Cfr. nota precedente.
Allegato C
PARTECIPANTI AL CAPITALE DI SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
Istruzioni per la compilazione del modello 19/L
AMBITO DI APPLICAZIONE
a) Soggetti tenuti all’invio del modello 19/L
Sono tenuti a trasmettere il modello 19/L alla Banca d’Italia e alla SIM partecipata i soggetti che hanno:
1) acquisito, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto che, tenuto conto di quelle già possedute, danno luogo:
– a una partecipazione superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto della SIM o al superamento delle soglie del 10%, 20%, 33% e 50%;
– al controllo della SIM, indipendentemente dall’entità della partecipazione (1);
2) ceduto, a qualsiasi titolo, azioni con diritto di voto in modo tale che l’ammontare della partecipazione detenuta si riduca al di sotto di ciascuna delle soglie sopra fissate ovvero che, indipendentemente dall’entità della partecipazione, si verifichi la perdita del controllo.
L’inoltro del modello è dovuto anche, ove si verifichino i presupposti, dalle società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento ai complessivi investimenti effettuati con i patrimoni gestiti.
La comunicazione deve essere effettuata sia quando la partecipazione al capitale della SIM è acquisita o ceduta in via diretta, sia quando essa è acquisita o ceduta in via indiretta. In quest’ultimo caso le comunicazioni possono essere effettuate solo dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa, a condizione che il modello sia sottoscritto anche da chi ha acquisito o ceduto direttamente le azioni della SIM (cfr. parte superiore del quadro F), quando la partecipazione diretta abbia superato, in aumento o in diminuzione, le soglie rilevanti (2).
Non è tenuto ad effettuare la comunicazione il Ministero del Tesoro.
b) Modalità di calcolo della percentuale
Nel calcolo della percentuale non si tiene conto delle azioni di risparmio; si tiene invece conto delle azioni privilegiate che attribuiscono il diritto di voto nell’assemblea straordinaria.
Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, l’obbligo di comunicazione, ove ne sussistano i presupposti, fa capo sia al riportato sia al riportatore.
Si adottano le seguenti modalità di calcolo:
– al numeratore si considerano: a) le azioni in proprietà e quelle oggetto di contratto di riporto, anche se il soggetto sia privato del diritto di voto; b) le azioni per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto, come nel caso di usufrutto, pegno, ecc.;
– al denominatore si considerano tutte le azioni con diritto di voto rappresentanti il capitale della SIM.
Nel caso di aumenti di capitale, dovrà farsi riferimento: al numeratore, al numero di azioni sottoscritte, cumulate con quelle già eventualmente possedute; al denominatore, all’ammontare complessivo delle azioni con diritto di voto che rappresentano il capitale della SIM al termine dell’operazione di aumento.
Le comunicazioni si considerano effettuate nel giorno in cui sono state consegnate direttamente o spedite per lettera raccomandata A.R..
1 Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell’art. 23 del D.Lgs. 385/93.
2 Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa, ai soggetti interposti o ai titolari diretti delle azioni (cfr. quadro F).
Si precisa che l’obbligo di comunicazione si considera assolto esclusivamente mediante l’invio del modello 19/L.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE
Quadro A: DICHIARANTE
Andranno riportate con precisione oltre al codice fiscale, per le persone fisiche, le generalità del dichiarante (omettendo eventuali titoli) e, per le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura, la ragione o denominazione sociale, nonché l’eventuale sigla sociale.
Qualora il dichiarante sia un’istituzione creditizia o una SIM andrà indicato anche il relativo codice. Per la specie, andranno riempite le relative caselle con uno dei seguenti codici:
SPECIE
08 Società semplice
41 Società in accomandita per azioni 42 Società in accomandita semplice 43 Società in nome collettivo
51 Società per azioni
52 Società a responsabilità limitata
61 Società cooperativa a responsabilità limitata 62 Società cooperativa a responsabilità illimitata 14 Enti vari
74 Enti e Società non residenti
– Causale della dichiarazione: andrà indicata nell’apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento ad una delle ipotesi seguenti:
1. Dichiarazione da effettuare nei casi di superamento del limite del 5% di possesso di azioni per le quali il soggetto dichiarante è, in via diretta o per il tramite di altri soggetti, titolare della partecipazione o del diritto di voto, sempreché tale superamento non comporti l’ipotesi di cui alla successiva causale 4.
2. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie del 10%, 20% e 33%, sempreché la variazione non comporti l’ipotesi di cui alle successive causali 3 e 4.
3. Dichiarazione da effettuare per la riduzione della percentuale entro il limite previsto del 5%. Tale causale dovrà essere indicata anche nei casi di modifiche del contenuto informativo di cui al quadro A (ad es. cambiamento della titolarità della partecipazione per successione mortis causa, cambio di residenza ovvero variazione della denominazione sociale, trasformazione, fusione, trasferimento della sede legale).
In ipotesi di successione mortis causa o di fusione, i nuovi soggetti titolari della partecipazione, oltre ad effettuare una segnalazione a proprio nome (con causale 1 o 2), dovranno comunicare la riduzione della percentuale entro il limite previsto in capo al precedente soggetto dichiarante utilizzando la causale 3.
4. Dichiarazione da effettuare per variazioni che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, della soglia del 50% e in ogni altro caso di acquisto o di perdita del controllo sulla SIM ai sensi dell’art. 23 del T.U. bancario.
5. Dichiarazione da effettuare nei casi in cui, non essendosi verificata una delle ipotesi precedenti, siano intervenute modificazioni nel contenuto informativo del quadro F, come precisato nelle relative istruzioni.
Qualunque sia la causale della dichiarazione, il modello andrà compilato in tutte le sue parti, indicando la situazione relativa sia al dichiarante sia agli altri soggetti di cui al quadro F, aggiornata al momento di invio della dichiarazione.
– Data dell’acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione: andrà indicata la data dell’acquisto, della cessione o della variazione della partecipazione. Da tale data decorre il termine di 30 giorni entro il quale deve essere effettuata la comunicazione.
Quadro B: SOCIETÀ PARTECIPATA
Andranno indicati, negli appositi spazi:
– la denominazione della società partecipata, il codice fiscale e il codice identificativo;
– il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto, quale risulta dall’atto costitutivo e dalle successive modificazioni;
– il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE
– X. Xxxxxx possedute: il dichiarante dovrà indicare il numero di azioni aventi diritto di voto possedute direttamente, suddivise secondo il titolo del possesso; per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro dovrà essere compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto.
– X. Xxxxxx per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: in questo riquadro – che dovrà essere compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero relativamente ad azioni oggetto di contratto di riporto – va indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.
– X. Xxxxxx con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: andrà indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante è titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.
– Di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
N.B. Nell’ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alla partecipazione posseduta direttamente dal dichiarante facciano capo ai soggetti del quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone), le relative azioni non vanno indicate nel quadro C (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali il dichiarante abbia ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto ad una propria società controllata). Al fine di evitare duplicazioni, tali partecipazioni andranno indicate esclusivamente nel quadro D, secondo le relative istruzioni.
Quadro D: AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA
– X. Xxxxxx possedute: andrà riportato il numero di azioni aventi diritto di voto possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per titolo di possesso. Per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, il riquadro andrà compilato indipendentemente dalla circostanza che i soggetti interposti siano titolari o meno del diritto di voto. L’indicazione dei soggetti interposti andrà riportata nel quadro F secondo le relative istruzioni.
Nell’ipotesi in cui le azioni facciano capo, a diverso titolo, a uno o più soggetti (rientranti nelle categorie delle società controllate o fiduciarie od interposte persone), le stesse andranno indicate secondo il titolo di possesso.
– X. Xxxxxx per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone sono private del diritto di voto: in questo riquadro, che dovrà essere compilato solo per le azioni in proprietà e per le azioni oggetto di contratto di riporto, dovrà essere indicato il numero di azioni per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto, a meno che il voto stesso spetti ad altra società controllata, fiduciaria o interposta persona.
– X. Xxxxxx con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone: andrà riportato il numero complessivo delle azioni per le quali i predetti soggetti siano titolari del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali tali soggetti siano privati del voto.
– Di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
N.B. Nelle ipotesi in cui i diritti di voto inerenti alle azioni possedute dai soggetti di cui al quadro D (società controllate, fiduciarie e interposte persone) facciano capo al soggetto dichiarante (quadro C), le relative azioni non vanno indicate nel quadro D (ad esempio, nel caso di azioni in nuda proprietà per le quali le società controllate abbiano ceduto in usufrutto i relativi diritti di voto al proprio controllante). Al fine di evitare duplicazioni, tali azioni o quote andranno indicate esclusivamente nel quadro C, secondo le relative istruzioni.
Quadro E: AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI DA SOCIETÀ FIDUCIARIE O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DI FONDI COMUNI
Tale quadro andrà compilato dalle società fiduciarie che posseggano a qualunque titolo azioni per conto di altri soggetti nonché dalle società di gestione di fondi comuni con riferimento all’ammontare complessivo delle azioni possedute dall’insieme dei patrimoni gestiti (2).
– X. Xxxxxx possedute: andrà indicato il numero complessivo di azioni con diritto al voto possedute dalla società fiduciaria o dalla società di gestione dichiarante per conto di altri soggetti.
– X. Xxxxxx per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto: andrà riportato il numero delle azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria o dalla società di gestione.
– X. Xxxxxx con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e le azioni per le quali la società fiduciaria o la società di gestione sia privata del diritto di voto.
1 Ai fini della definizione del rapporto di controllo si fa riferimento al disposto dell’art. 23 del T.U. bancario.
2 In ogni caso, l’obbligo di comunicazione non sussiste per i controllanti le fiduciarie e le società di gestione con riferimento alle azioni detenute per conto dei fiducianti e dei fondi.
– Di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria: andrà indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria, anche ove detto numero coincida con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.
– Numero dei fiducianti: ove il dichiarante sia una società fiduciaria, andrà indicato il numero dei fiducianti come segue:
1. caselle 1: andrà indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale posseduta da tale soggetto;
2. caselle 2: andrà indicato il numero dei fiducianti con azioni in misura superiore al 5% e fino al 50%, specificando nella seconda casella la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.
Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie o dalle società di gestione che posseggano azioni per conto di terzi.
Riepilogo
– X. Xxxxxx totali possedute: andrà indicato il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
Di tale percentuale dovrà tenersi conto al fine di verificare la sussistenza o meno dell’obbligo di segnalazione.
– Di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria: andrà indicato il numero totale delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria possedute dal dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
– X. Xxxxxx con diritto di voto possedute: andrà riportato il numero delle azioni calcolato effettuando la somma dei quadri C, D, ed E per il quale il dichiarante, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare di diritti di voto. Andrà indicato inoltre il rapporto percentuale tra le azioni possedute ed il capitale rappresentato da azioni con diritto di voto di cui al quadro B.
– Di cui con diritto di voto nell’assemblea ordinaria: andrà indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante, in proprio o per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione di fondi comuni, sia titolare del diritto di voto. Andrà inoltre indicato il rapporto percentuale tra tali azioni ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria.
– N° Azioni totali possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte “Riepilogo” della precedente comunicazione, tra il numero totale delle azioni possedute dal dichiarante ed il capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.
– N° Azioni con diritto di voto possedute alla data della precedente comunicazione (rapporto percentuale): ove il dichiarante abbia in precedenza inviato una analoga comunicazione andrà indicato il rapporto percentuale, già segnalato nella parte “Riepilogo” della precedente
comunicazione, tra il numero delle azioni per il quale il dichiarante sia titolare di diritti di voto e il capitale con diritto di voto.
– Numero fogli complessivi: andrà indicato il numero complessivo dei fogli che compongono la comunicazione.
La prima pagina del modello andrà completata con la data della dichiarazione, la firma del dichiarante, il relativo indirizzo (con la specifica del Codice di Avviamento Postale), ed il numero telefonico.
Quadro F: DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE PER IL TRAMITE DELLE QUALI SONO POSSEDUTE LE AZIONI
Tale quadro, da compilarsi da parte di coloro che hanno compilato il quadro D, deve riportare l’indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte per il tramite delle quali il dichiarante possiede partecipazioni in SIM.
Per le operazioni che comportino una modifica nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando tali modifiche comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, delle soglie rilevanti in capo al soggetto posto al vertice della catena stessa o ai titolari diretti delle azioni. Negli altri casi di modifiche nella catena partecipativa, va effettuata una nuova comunicazione solo quando il soggetto interposto venga a detenere una partecipazione superiore alle soglie rilevanti.
Non vanno in alcun caso segnalate le modifiche riguardanti:
– l’ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
– il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto.
Per ciascun soggetto titolare in via diretta della partecipazione andrà riempito un quadro F su separati fogli secondo le seguenti modalità:
– Società controllata, fiduciaria o interposta persona titolare delle azioni con diritto di voto: il riquadro andrà completato per ciascun titolare in via diretta di tali azioni riportando le generalità del soggetto secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro A. Andrà poi riportata la partecipazione posseduta dal soggetto suddivisa per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D. Il riquadro andrà sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della società qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.
– Rapporto con il soggetto dichiarante: andrà barrata la casella A ove il titolare sia intestatario fiduciario delle azioni della società per conto del dichiarante.
Nel caso di rapporto di controllo andrà barrata rispettivamente la casella B o la casella C se la posizione di controllo è assicurata al dichiarante dalla partecipazione detenuta in via diretta ovvero in via indiretta per il tramite di altri soggetti. Andranno invece barrate:
• la casella D, se il rapporto di controllo è determinato dall’esistenza di sindacati di voto;
• la casella E, se il rapporto di controllo derivi dal diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o da altre ipotesi previste dall’art. 23 del T.U. bancario.
Ove la situazione di controllo si determini per effetto del cumulo delle partecipazioni possedute in via diretta e indiretta si dovrà tener conto, ai fini dell’eventuale compilazione dei successivi riquadri relativi ai soggetti interposti (F1, F2, ecc.), del soggetto (dichiarante o singolo soggetto interposto) che detiene la maggiore partecipazione nella società controllata. Pertanto, i riquadri dei soggetti interposti non andranno compilati ove la maggiore partecipazione nella società controllata sia detenuta direttamente dal dichiarante.
– Xxxxxxxx interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto: nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno riportati nella seconda parte del foglio (riquadri F1 e segg.) i soggetti interposti tra il dichiarante ed il soggetto titolare della partecipazione. Nel caso in cui tra il dichiarante ed il titolare della partecipazione si frappongano più società controllate andrà segnalata una unica catena partecipativa tenendo conto, in assenza di rapporti di controllo diretto, della società che, nell’ambito del gruppo, detiene la maggiore partecipazione nel soggetto interposto controllato.
Ove per la segnalazione dei soggetti interposti non fosse sufficiente un unico foglio, la catena andrà descritta in fogli successivi numerati progressivamente.
CAPITOLO 4
APERTURA DI SUCCURSALI E PRESTAZIONE DI SERVIZI ALL’ESTERO
SEZIONE I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Fonti normative
Art. 26 del Testo Unico.
2. Definizioni
Ai fini del presente capitolo si definiscono:
– “servizi ammessi al mutuo riconoscimento”, i servizi di cui alle sezioni A e C della tabella allegata al Testo Unico, autorizzati nello Stato comunitario di origine (art. 1, comma 1, lett. s);
– “servizi di investimento” e “servizi accessori”, i servizi previsti all’art. 1, rispettivamente commi 5 e 6 del Testo Unico;
– “succursale”, una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una SIM e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività della SIM;
– “prestazione di servizi senza stabilimento”, la prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.
Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l’attività pubblicitaria realizzata nel rispetto dell’art. 32 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;
– “libera prestazione di servizi”, lo svolgimento dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all’UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento;
– “ufficio di rappresentanza”, una struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte da una SIM.
SEZIONE II
STABILIMENTO DI SUCCURSALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMESSI AL MUTUO RICONOSCIMENTO
1. Succursali in Paesi dell’UE
1.1 Primo insediamento di una succursale in un Paese dell’UE
Condizione necessaria perché una SIM possa stabilire una propria succursale in un altro Paese membro dell’UE per la prestazione di servizi ammessi al mutuo riconoscimento, è il ricevimento da parte della Banca d’Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato membro dell’UE nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
2) un programma di attività, nel quale sono indicati il tipo di operazioni che la SIM intende effettuare nel Paese ospitante e la struttura organizzativa della succursale;
3) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, dove possono essere richiesti i documenti;
4) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.
Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia provvede a effettuare la relativa notifica all’Autorità competente del Paese ospitante. La Banca d’Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.
La Banca d’Italia comunica altresì all’Autorità del Paese ospitante precisazioni in ordine al sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del Testo Unico che garantisce i diritti dei clienti della succursale.
Dell’avvenuta notifica all’autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata.
La Banca d’Italia può rifiutare di effettuare la notifica all’Autorità competente dello Stato membro ospitante per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM (1). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero.
Entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione preventiva, la Banca d’Italia comunica alla SIM le ragioni del rifiuto di notifica all’Autorità competente del Paese ospitante, chiarendo gli aspetti tecnici che lo motivano e illustrando i problemi che la SIM deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.
1 Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.
La succursale può stabilirsi e operare quando riceve apposita comunicazione da parte dell’Autorità competente del Paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale Autorità ha ricevuto la notifica della Banca d’Italia riguardante lo stabilimento della succursale.
Le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia l’effettivo inizio dell’attività della succursale.
1.2 Modifiche delle informazioni comunicate
La SIM comunica alla Banca d’Italia e alla competente Autorità del Paese ospitante ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3) e
4) della presente sezione almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.
La Banca d’Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a effettuare la relativa notifica all’Autorità competente del Paese ospitante e ne informa la SIM.
Qualora la Banca d’Italia rifiuti di effettuare la notifica di cui al precedente capoverso, la stessa comunica – entro 30 giorni dalla ricezione della richiamata comunicazione – le motivazioni del rifiuto alla SIM interessata.
2. Succursali in Paesi extracomunitari
2.1 Richiesta di autorizzazione
Le SIM possono stabilire succursali in Paesi extracomunitari previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob.
Le SIM presentano alla Banca d’Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
2) l’inquadramento dell’iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull’estero della SIM;
3) l’attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante e la struttura organizzativa che assumerà la succursale;
4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, dove possono essere richiesti i documenti;
5) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
6) l’ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d’Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.
La Banca d’Italia può richiedere un parere sull’iniziativa all’Autorità competente del paese estero. In tal caso il termine di 90 giorni è interrotto. La Banca d’Italia comunica alla SIM interessata l’interruzione dei termini.
Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia è subordinato alle seguenti condizioni:
a) esistenza, nel Paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e la Consob e le competenti Autorità dello Stato estero volte, tra l’altro, ad agevolare l’accesso alle informazioni da parte della Banca d’Italia e della Consob anche attraverso l’espletamento di controlli in “loco”;
c) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale.
La Banca d’Italia, inoltre, può non rilasciare l’autorizzazione allo stabilimento di succursali in Stati extracomunitari per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM (1). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l’efficacia dei controlli interni su una succursale all’estero.
La Banca d’Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell’autorizzazione e illustra i problemi che la SIM deve risolvere per poter procedere allo stabilimento di succursali.
Le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia l’effettivo inizio dell’attività della succursale.
3. Uffici di rappresentanza all’estero
Le SIM possono aprire in altri Stati dell’UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.
L’apertura di uffici di rappresentanza all’estero è sottoposta alle procedure previste dall’autorità competente del Paese ospitante.
Le SIM comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia l’inizio dell’attività dell’ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell’ufficio e l’attività svolta dallo stesso.
1 Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativa del gruppo di appartenenza.
SEZIONE III
PRESTAZIONE DI SERVIZI AMMESSI AL MUTUO RICONOSCIMENTO SENZA STABILIMENTO
1. Libera prestazione di servizi da parte delle SIM in Stati membri dell’UE
1.1 Comunicazione preventiva
Le SIM che intendono operare per la prima volta in un altro Paese membro dell’UE in regime di libera prestazione di servizi inviano alla Banca d’Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
3) le modalità con le quali la SIM intende operare.
La predetta comunicazione è inviata alla Banca d’Italia almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia provvede a effettuare la relativa notifica all’Autorità competente del Paese ospitante. La Banca d’Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.
Dell’avvenuta notifica all’Autorità competente del Paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata.
1.2 Modifiche delle informazioni comunicate
La SIM comunica alla Banca d’Italia e all’Autorità competente del Paese ospitante ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2) e 3) della presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.
2. Prestazione di servizi senza stabilimento in Paesi extracomunitari
2.1 Richiesta di autorizzazione
Le SIM possono operare in un Paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d’Italia, sentita la Consob, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell’ordinamento del Paese ospitante.
Le SIM presentano alla Banca d’Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
3) le modalità con le quali la SIM intende operare.
La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d’Italia può chiedere informazioni aggiuntive; tale richiesta sospende il termine, che riprende a decorrere dalla ricezione di tali informazioni.
La Banca d’Italia può richiedere un parere sull’iniziativa all’Autorità competente del paese estero. In tale caso il termine di 60 giorni è interrotto. La Banca d’Italia comunica alla SIM interessata l’interruzione dei termini.
Il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia è subordinato alle seguenti condizioni:
a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero.
La Banca d’Italia non rilascia l’autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari quando non ricorrano le condizioni richiamate al precedente capoverso e per motivi attinenti all’adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM (1).
La Banca d’Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell’autorizzazione.
1 Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico – organizzativa del gruppo di appartenenza.
SEZIONE IV SVOLGIMENTO ALL’ESTERO DI ATTIVITÀ
NON AMMESSE AL MUTUO RICONOSCIMENTO
Le SIM possono svolgere all’estero attività non ammesse al mutuo riconoscimento con o senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d’Italia, sentita la Consob. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell’ordinamento del Paese ospitante.
1. Attività in Stati membri dell’U.E.
Il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di attività in altri Stati membri dell’U.E. è subordinato alle seguenti condizioni:
a) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d’Italia e la Consob e le competenti autorità dello Stato estero;
b) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.
L’autorizzazione è rilasciata secondo le procedure indicate:
– nella Sezione II, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere le attività con stabilimento di succursali;
– nella Sezione III, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere le attività senza stabilimento.
2. Attività in Paesi extracomunitari
Per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di attività in Paesi extracomunitari si applicano le disposizioni previste nella Sezione II, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere attività attraverso succursali, e nella Sezione III, paragrafo 2 ove la SIM intenda svolgere attività senza stabilimento.
TITOLO III: VIGILANZA CAPITOLO 1
PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE SIM
1. Premessa
Attraverso l’acquisizione di partecipazioni nel capitale di altre imprese, le SIM possono sviluppare la propria posizione strategica, assumere un assetto organizzativo configurato in forma di gruppo, entrare in nuovi settori operativi senza modificare la propria struttura aziendale, rafforzare i legami di collaborazione strategica o commerciale con altri soggetti.
In tale quadro, le partecipazioni nel settore bancario, finanziario e assicurativo, nonché quelle di natura strumentale, sono liberamente assumibili da tutte le SIM.
Avuto presente che alle SIM non è consentito svolgere attività diverse da quelle finanziarie nonché connesse e strumentali, è invece previsto un limite pari al quindici per cento del capitale della società partecipata all’assunzione di interessenze in società che operano prevalentemente in settori non finanziari.
Nell’acquisire partecipazioni le SIM dovranno porre particolare attenzione al fine di evitare un grado eccessivo di immobilizzo dell’attivo, salvaguardare l’equilibrio della struttura finanziaria e osservare un adeguato frazionamento delle posizioni.
L’acquisizione di partecipazioni comporta infatti l’assunzione di rischi connessi non solo con la circostanza che il rimborso dei diritti patrimoniali avviene in via residuale rispetto ai creditori ordinari, ma anche con la possibile fluttuazione del valore delle azioni o delle quote in relazione alle prospettive economiche dell’impresa partecipata e con i rischi di illiquidità di tali investimenti.
Ove l’attività in questione assuma carattere rilevante, è opportuno che le SIM si dotino di strutture e procedure interne idonee a presidiare adeguatamente i rischi insiti in tale forma di finanza di impresa.
2. Fonti normative
Art. 6, comma 1, lett. a) del Testo Unico.
3. Definizioni
Ai fini del presente capitolo, si definiscono:
– “partecipazione”, il possesso di azioni o quote nel capitale di altre imprese, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
– “controllo”, il rapporto indicato nell’art. 23 del T. U. bancario;
– “società finanziarie”:
• le SIM e le imprese di investimento;
• gli intermediari finanziari di cui al Titolo V del T.U. bancario;
• le società di gestione del risparmio;
• le società, con sede in Italia o all’estero, esercenti, in via esclusiva o prevalente, altre attività finanziarie indicate nell’art. 59, comma 1, lett. b) del T.U. bancario.
Rientrano tra le società finanziarie le “società di partecipazione” che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di “merchant banking” e quindi si caratterizza per l’attività di consulenza e assistenza finanziaria all’impresa.
Le “società di partecipazione” che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l’attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di “impresa non finanziaria”;
– “imprese di assicurazione”, l’impresa italiana autorizzata ai sensi dei decreti legislativi nn. 174 e 175 del 17 marzo 1995 nonché quelle estere ritenute tali dal rispettivo ordinamento;
– “società strumentali”, le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività non finanziarie che hanno carattere ausiliario dell’attività della SIM, quali ad esempio la gestione di immobili o di servizi anche informatici;
– “società non finanziarie”, le società che svolgono attività diversa da quella bancaria, finanziaria o assicurativa, ovvero non siano società strumentali;
– “patrimonio rettificato di secondo livello”, l’aggregato come definito ai sensi della disciplina sul patrimonio di vigilanza (cfr. Cap.3, Sez.XI).
4. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano a tutte le SIM.
5. Partecipazioni di natura finanziaria e strumentale
Ferma restando la disciplina di settore in materia di partecipazioni al capitale applicabile ai soggetti partecipati, le SIM possono assumere partecipazioni anche di maggioranza in banche, società finanziarie e imprese di assicurazione nonché in società strumentali, con sede legale in Italia o all’estero.
L’acquisizione di interessenze della specie, qualora comporti l’assunzione del controllo sulla società partecipata, è preventivamente comunicata alla Banca d’Italia secondo quanto indicato al successivo paragrafo 9.
6. Partecipazioni di natura non finanziaria
Le SIM non possono detenere, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione in società non finanziarie:
a) superiori al 15 per cento del capitale con diritto di voto;
b) tali che consentano di esercitare il controllo dell’impresa, anche attraverso la partecipazione ad accordi di voto.
7. Limite all’assunzione di partecipazioni
Le SIM non possono assumere partecipazioni per un ammontare complessivo superiore al “patrimonio rettificato di secondo livello”.
8. Partecipazioni acquisite nell’ambito dell’adesione a consorzi di garanzia e collocamento
Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti non si applicano ai titoli di capitale detenuti nell’ambito dell’adesione a consorzi di garanzia e collocamento da parte delle SIM autorizzate a prestare il servizio di cui all’art. 1, comma 5, lett. c) del Testo Unico, fino al giorno di chiusura del collocamento stesso.
A partire da tale data, i titoli rimasti nel portafoglio di proprietà delle SIM sono da imputare – secondo i termini stabiliti dal Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 2.5 – nel portafoglio non immobilizzato ovvero, qualora ne presentino le caratteristiche, tra le partecipazioni. In quest’ultimo caso, i titoli in questione ricadono nella disciplina di cui al presente capitolo.
9. Comunicazione preventiva alla Banca d’Italia
Le SIM che intendono assumere partecipazioni di controllo in società finanziarie, imprese di assicurazione, banche o società strumentali effettuano almeno 60 giorni prima dell’acquisizione dell’interessenza apposita comunicazione alla Banca d’Italia.
La comunicazione deve essere effettuata sia in caso di assunzione diretta o indiretta del controllo sia in caso di adesione a sindacati di voto.
La comunicazione è corredata dello statuto e degli ultimi due bilanci approvati della società di cui si intende assumere la partecipazione nonché di ogni notizia utile a inquadrare l’operazione nell’ambito della complessiva strategia aziendale.
Sono, inoltre, fornite informazioni concernenti l’impatto dell’operazione sulla situazione finanziaria attuale e prospettica del partecipante nonché sul rispetto dei coefficienti di adeguatezza patrimoniale.
La Banca d’Italia, nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione esprime il proprio parere sull’operazione, valutando gli effetti della stessa sulla situazione tecnica della SIM.
10. Informativa alla Banca d’Italia
Le SIM comunicano alla Banca d’Italia entro dieci giorni dall’acquisto le partecipazioni assunte.
CAPITOLO 2
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE E CONTROLLI INTERNI DEGLI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE
1. Fonti normative
La materia è disciplinata dall’art. 6, comma 1, lett. a) del Testo Unico.
2. Disposizioni di carattere generale
Lo sviluppo dei mercati finanziari, l’elevato ritmo cui procede l’innovazione e la variabilità del contesto ambientale in cui si muovono gli intermediari in valori mobiliari rendono il fattore organizzativo sempre più importante nel determinare il grado di competitività dei medesimi e la loro capacità di operare in modo efficiente e secondo criteri di sana e prudente gestione.
La Banca d’Italia xxxxxxx particolare rilevanza ai profili organizzativi degli intermediari – esigenza confermata anche dagli orientamenti emersi nelle sedi internazionali – e sollecita l’attenzione delle SIM sulla necessità che si dotino di strutture e sistemi organizzativi adeguati in relazione all’attività svolta e ai rischi assunti.
Le disposizioni che seguono costituiscono, pertanto, requisiti organizzativi minimali e non esauriscono gli interventi che possono essere adottati dai competenti organi aziendali.
2.1 Sistemi informativo-contabili
La disponibilità di informazioni complete, affidabili e tempestive rappresenta una condizione essenziale per il buon funzionamento degli intermediari del mercato mobiliare e consente alle varie componenti della struttura aziendale di assumere decisioni consapevoli e idonee al conseguimento degli obiettivi assegnati.
A tal fine, le SIM devono dotarsi di sistemi informativi adeguati alla complessità del contesto operativo in cui agiscono, alla varietà e alla natura dei servizi da svolgere, nonché alla dimensione e all’articolazione territoriale dell’impresa.
Il sistema delle rilevazioni contabili e gestionali interne deve avere un elevato grado di attendibilità, registrare correttamente e con tempestività i fatti di gestione e fornire una rappresentazione fedele della situazione economico- patrimoniale, finanziaria e di rischio dell’impresa. Va inoltre assicurata la congruità delle caratteristiche quali-quantitative delle risorse tecniche e umane destinate alla gestione e al funzionamento del sistema stesso.
Si raccomanda l’adozione di strumenti di pianificazione e di controllo della gestione (budget, piani di spesa, ecc.) in grado di orientare i comportamenti nei diversi comparti dell’operatività aziendale attraverso la fissazione di obiettivi, la
misurazione degli scostamenti e la valutazione dei livelli di economicità conseguiti.
Particolare rilevanza assume l’idoneità delle procedure volte ad assicurare il raccordo tra le evidenze contabili ed extra-contabili, il bilancio di esercizio e le segnalazioni da rendere alle autorità di vigilanza.
I sistemi informativo-contabili devono inoltre essere strutturati tenendo conto dell’esigenza di:
1) attuare le norme in materia di separazione patrimoniale, predisponendo le misure necessarie affinché sia possibile distinguere, in ogni momento, gli strumenti finanziari e il denaro dei singoli clienti da quelli della SIM;
2) ricostruire il complesso delle operazioni poste in essere per conto di ciascun cliente e la posizione globale dello stesso;
3) conoscere il volume di attività sviluppato con riferimento a ciascuno dei servizi di investimento prestati, nonché i costi e i ricavi specifici di pertinenza di ciascuno di essi.
I sistemi informativi adottati devono infine essere caratterizzati da elevati livelli di sicurezza; sotto questo profilo rilevano l’idoneità dei presidi tecnico- organizzativi posti a tutela del patrimonio informativo aziendale, tra i quali:
– la correttezza delle procedure e l’adeguata documentazione delle stesse;
– il buon funzionamento delle apparecchiature e la continuità delle prestazioni elaborative;
– la possibilità di ripristino delle condizioni antecedenti un evento accidentale e l’esistenza di apposite procedure di back up e di recovery;
– la riservatezza e l’integrità delle informazioni, che va assicurata mediante misure sia di tipo fisico (previsione di criteri di accesso alle apparecchiature e ai documenti, modalità di conservazione e distribuzione dei supporti, ecc.) sia di tipo logico (livelli di abilitazione degli utenti, assegnazione di passwords, eventuale uso di codici crittografici, tecniche di autenticazione delle informazioni teletrasmesse, ecc.).
2.2 Controlli interni
Le SIM devono dotarsi di strutture di controllo interno autonome, anche gerarchicamente, rispetto a quelle operative; i compiti ad esse attribuiti devono essere definiti in modo puntuale e approvati dal consiglio di amministrazione della SIM, facendo riferimento almeno ai seguenti criteri:
1) alla funzione di controllo interno devono essere attribuiti compiti di verifica del rispetto della normativa applicabile ai servizi prestati, sia per conto proprio che per conto degli investitori. In particolare, il controllo deve riguardare:
– il rispetto delle regole prudenziali;
– il rispetto delle regole di comportamento nei confronti della clientela;
– il rispetto delle procedure stabilite per lo svolgimento dei servizi;
– il rispetto delle disposizioni in materia di separatezza amministrativa e contabile;
– la corretta applicazione del principio della separazione patrimoniale;
– la corretta tenuta delle evidenze contabili;
– l’efficacia delle procedure che disciplinano i flussi informativi tra i settori aziendali;
– l’adeguatezza dei sistemi informativi rispetto ai servizi prestati e della loro affidabilità.
In particolare, al fine di garantire la funzionalità e l’efficienza del complessivo “apparato informativo” aziendale è opportuno che il processo di produzione, trattamento e distribuzione delle informazioni sia oggetto di periodiche verifiche da parte degli organi di controllo interno, volte a:
• individuare e rimuovere eventuali inefficienze e/o ridondanze;
• verificare l’adeguatezza degli output, per qualità e tempestività, alle necessità degli utenti;
• valutare la rispondenza dell’iter amministrativo-contabile a criteri di correttezza e di ordine nella tenuta della contabilità;
2) qualora la SIM svolga attività che comportino l’assunzione di rischi in proprio, alla funzione di controllo interno deve essere attribuito anche il compito di verificare l’efficacia dei sistemi di controllo dei rischi.
Deve inoltre essere previsto l’obbligo di riferire periodicamente al consiglio di amministrazione sui risultati delle verifiche effettuate.
La Banca d’Italia si riserva di valutare - alla luce di criteri di tempestività, affidabilità ed efficienza - ipotesi di affidamento a terzi della funzione di controllo interno delle SIM, sentita la Consob per gli aspetti di competenza.
3. Gestione del rischio
3.1 Procedure di gestione dei rischi e ruolo dei vertici aziendali
Le SIM devono disporre di procedure per la gestione dei rischi e definire con chiarezza i limiti alla loro assunzione, nonché le competenze e le responsabilità aziendali in ordine a tali profili. Le procedure in questione devono riguardare l’attività complessivamente svolta dalla SIM ed essere approvate dal consiglio di amministrazione della SIM stessa.
L’alta direzione della SIM deve accertare che siano chiaramente definite le linee di responsabilità nella gestione del rischio e che siano previsti adeguati sistemi di misurazione del rischio stesso, limiti di esposizione opportunamente strutturati, efficaci controlli interni e un processo analitico di segnalazione, anche mediante adeguati reports periodici, dell’esposizione al rischio da parte delle strutture operative della SIM all’alta direzione e al consiglio di amministrazione.
3.2 Misurazione e controllo del rischio
Per le SIM che assumono rischi in proprio è essenziale che i sistemi informativi siano in grado di determinare con continuità l’ammontare del patrimonio di vigilanza e dei requisiti patrimoniali richiesti dai coefficienti prudenziali nonché il rispetto degli altri limiti posti all’operatività aziendale, in particolare per quanto riguarda la concentrazione dei rischi.
Ove l’ambito operativo delle SIM si estenda ai comparti più complessi e innovativi (strumenti derivati, operazioni strutturate, ecc.), è opportuno che i sistemi informativi siano integrati da adeguati sistemi di monitoraggio e segnalazione dei rischi, i quali devono essere misurati secondo le tecniche più appropriate alla natura di ciascuno di essi (ad esempio mediante modelli del tipo “value at risk”).
La metodologia di misurazione dell’esposizione deve essere condivisa dai settori operativi della SIM e da quelli che si occupano del controllo.
La presenza di un sistema dettagliato di limiti, criteri e altri parametri per regolare l’assunzione dei rischi da parte delle singole unità operative costituisce una componente essenziale per garantire una prudente gestione dei rischi assunti dalla SIM.
Nelle organizzazioni più complesse, una prudente gestione dei rischi presuppone, inoltre, l’esistenza di un’“unità di controllo del rischio”, autonoma rispetto alle strutture operative della SIM, che risponda direttamente all’alta direzione e al consiglio di amministrazione dell’intermediario.
4. Regole di organizzazione amministrativa e contabile
Il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi (di seguito denominato, per brevità, “servizio di gestione”) deve essere tenuto separato dagli altri servizi di investimento esercitati dalla SIM nonché dalle altre attività svolte dalla SIM medesima.
Il servizio di gestione può essere prestato congiuntamente con quello di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari.
A tal fine la SIM si attiene alle seguenti regole:
a) regole amministrative:
– gli addetti al servizio di gestione devono operare in modo indipendente e senza vincoli di subordinazione rispetto agli altri settori aziendali;
– il servizio di gestione non deve essere posto in posizione di subordinazione – in termini di autonomia funzionale, decisionale e operativa – rispetto alle altre strutture aziendali, comprese quelle previste per l’esercizio degli altri servizi di investimento;
– i rapporti tra il servizio di gestione e gli altri servizi devono prendere avvio ad esclusiva iniziativa e sotto la responsabilità del primo;
b) regole contabili:
– gli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione devono essere protetti per evitare l’accesso di operatori appartenenti ad altri settori;
– le operazioni in valori mobiliari concluse tra la struttura addetta al servizio di gestione e le altre strutture aziendali devono trovare evidenza in specifiche rilevazioni interne.
Gli obblighi di separatezza sopra descritti non si applicano alle strutture operative dell’intermediario deputate unicamente al contatto con la clientela, sempreché l’attività svolta dalle medesime sia tale da escludere l’esistenza di un potere discrezionale in capo a tale struttura.
Il rispetto delle regole di separatezza amministrativa e contabile sopra individuate lascia comunque impregiudicata la facoltà di accentrare l’organizzazione amministrativa dei servizi generali (quali, ad esempio, i servizi di back-office) e la funzione di contabilità generale.
5. Delega di funzioni aziendali a soggetti esterni
Per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali di tipo accessorio o strumentale (quali ad esempio, elaborazione dati, studio ed analisi dei mercati, analisi fiscale e finanziaria, archiviazione e trattamento della documentazione cartacea ecc..) le SIM possono avvalersi delle prestazioni fornite da soggetti esterni, ferma restando la responsabilità dei competenti organi della SIM in ordine alla regolare esecuzione degli incarichi affidati.
CAPITOLO 3
ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO
Sezione I Disposizioni Generali
1. Fonti normative
La materia è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
– art. 6, comma 1, lett. a) del Testo Unico;
– direttiva comunitaria 93/6/CEE.
2. Definizioni
Ai fini del presente Capitolo, si intende:
– per “portafoglio non immobilizzato”, gli strumenti finanziari non destinati a stabile investimento aziendale. Nel portafoglio non immobilizzato rientrano in particolare:
• i contratti derivati e le altre operazioni “fuori bilancio” – ivi comprese quelle su valute e su merci – stipulati a fini di negoziazione o di copertura di rischi relativi al portafoglio non immobilizzato;
• l’intero portafoglio titoli – ad esclusione delle partecipazioni – delle SIM autorizzate a prestare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;
• i titoli assunti nell’ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dalle SIM autorizzate a prestare il servizio di collocamento di strumenti finanziari, fermo restando quanto previsto nel successivo alinea;
– per “portafoglio immobilizzato”, le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo, nonché gli altri strumenti finanziari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall’impresa, cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento. Nel portafoglio immobilizzato rientrano altresì i contratti derivati e le altre operazioni “fuori bilancio” stipulati a copertura di rischi relativi al portafoglio immobilizzato;
– per “patrimonio di vigilanza” e per “patrimonio rettificato di secondo livello”, gli aggregati individuati ai sensi della Sezione XI;
– per “Paesi della Zona A”, i Paesi che sono membri a pieno titolo dell’O.C.S.E. e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale e sono associati agli accordi generali di prestito del Fondo;
– per “Paesi della zona B”, i Paesi che non fanno parte della Zona A;
– per “mercati ufficiali”, i mercati regolamentati di cui agli artt. 61 e seguenti del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, nonché gli altri mercati che:
• funzionano regolarmente;
• sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle competenti autorità del paese d’origine del mercato, che definiscono le condizioni operative, di accesso nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;
• hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che le operazioni su strumenti finanziari derivati siano soggette alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata;
– per “Amministrazioni pubbliche centrali”:
• governi e banche centrali di Paesi della Zona A;
• istituzioni dell’Unione Europea;
– per “soggetti qualificati”:
• banche di Paesi della Zona A;
• banche multilaterali di sviluppo;
• imprese di investimento di Paesi dell’Unione Europea o del “Gruppo dei Dieci” o di altri Paesi della Zona A dove sussistono regole di vigilanza prudenziale equivalenti a quelle vigenti nell’UE;
• mercati ufficiali e stanze di compensazione riconosciute;
• enti del settore pubblico (centrali e locali) di Paesi della Zona A.
3. Ambito di applicazione
Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SIM, secondo i criteri indicati nel paragrafo seguente.
4. Adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio
Nello svolgimento dei servizi autorizzati, le SIM rispettano i coefficienti patrimoniali e i limiti alla concentrazione come definiti dalle Sezioni da II a X del presente Capitolo.
I coefficienti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio:
– rischio di posizione su titoli di debito e di capitale come definito alla Sezione II;
– rischio di regolamento come definito alla Sezione III;
– rischio di controparte come definito alla Sezione IV;
– rischio di credito come definito alla Sezione V;
– rischio di cambio come definito alla Sezione VI;
– rischio di concentrazione come definito alla Sezione VII;
– rischio sulle posizioni in merci come definito alla Sezione VIII;
– altri rischi come definiti alla Sezione IX.
Le SIM autorizzate all’esercizio, anche disgiunto, dei servizi di negoziazione per conto proprio e di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra:
a) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei coefficienti di cui alle Sezioni da II a VIII;
b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi” di cui alla Sezione IX.
Le altre SIM devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra:
c) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei coefficienti di cui alle Sezioni V, VI e VII;
d) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente “altri rischi” di cui alla Sezione IX.
Tutte le SIM che effettuano operazioni in opzioni sono inoltre tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla Sezione X, nella quale vengono fornite istruzioni specifiche concernenti il calcolo dei requisiti patrimoniali relativi a tali strumenti. La valutazione dell’esposizione ai rischi derivante dall’operatività in opzioni riveste infatti un’importanza particolare, in considerazione del loro peculiare profilo di rischio. La relativa disciplina prevede due metodologie alternative, caratterizzate da tecniche con gradi di sofisticazione crescente, a seconda della tipologia di operatività in opzioni del singolo intermediario.
Inoltre, le SIM devono disporre di un ammontare del “patrimonio rettificato di secondo livello” uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di credito di cui alla Sezione V.
Le SIM verificano quotidianamente il rispetto dei coefficienti minimi di patrimonio e dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui alla Sezione VII.
In ogni caso il patrimonio di vigilanza di una SIM non può essere inferiore al livello del capitale minimo iniziale richiesto.
I requisiti patrimoniali previsti dalla presente disciplina costituiscono una prescrizione prudenziale avente carattere minimale, data l'impossibilità di prevedere appieno le variazioni dei corsi dei titoli e delle valute e, in generale, l'evoluzione dei mercati.
Il rispetto di tali requisiti non è quindi sufficiente: è necessario che all'osservanza delle regole prudenziali si affianchino procedure e sistemi di controllo che assicurino una gestione sana e prudente dei rischi di mercato.
Per uno schema di sintesi relativo all’applicazione delle regole di adeguatezza patrimoniale si veda l’Allegato A.
Sezione II Rischio di posizione
1. Premessa
Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all’intermediario dall’oscillazione del corso degli strumenti finanziari per fattori attinenti all’andamento dei mercati e alla situazione dell’ente emittente.
Il rischio di posizione riguarda le posizioni relative al portafoglio non immobilizzato e si calcola separatamente per:
a) titoli di debito;
b) titoli di capitale;
c) parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (o.i.c.r.).
2. Definizioni e regole di carattere generale
Ai fini della presente sezione, si definiscono:
– posizioni creditorie lorde, i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici;
– posizioni debitorie lorde, i titoli da consegnare per operazioni non regolate e le altre operazioni “fuori bilancio” che comportano l’obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici;
– posizioni compensate, il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria;
– posizioni creditorie o debitorie nette, le posizioni che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde;
2.1. Posizioni in titoli
Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonché le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti.
Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non è consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante.
2.2. Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di debito e tassi
I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli.
I futures su titoli e tassi di interesse, i “forward rate agreements” (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito e le altre operazioni “fuori bilancio” che producono effetti analoghi danno luogo, per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte (“metodo della doppia entrata”) di cui una relativa all’attività negoziata con durata pari a
quella dell’attività stessa, incrementata – per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio – del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l’altra di segno opposto, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell’operazione.
In particolare:
a) un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:
• una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
• una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
b) un acquisto (vendita) di futures su titoli di xxxxxx xxxxxxx determina:
• una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più la durata del titolo fittizio oggetto del contratto;
• una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
c) la negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina:
• una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto più il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi;
• una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto;
d) un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina:
• una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
• una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione;
e) un’operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell’operazione;
f) l’acquisto (vendita) di una opzione call o di un warrant o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano:
• una posizione creditoria (debitoria) sull’attività sottostante;
• una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto;
g) i “cap” ed i “floor” sono assimilati ad una serie di opzioni ciascuna imputata secondo quanto previsto alla precedente lettera f);
h) uno swap su tassi di interesse in cui la SIM riceve (paga) un tasso d’interesse variabile e paga (riceve) un tasso d’interesse fisso è equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla prossima data di revisione del tasso e ad una
posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.
2.3. Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di capitale e indici
Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento.
L’acquisto di una opzione call (o di un warrant) o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call (o di un warrant) o l’acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento.
Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.
L’acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l’acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie.
2.4. Criteri di valutazione delle attività
I titoli di debito e di capitale quotati in mercati ufficiali sono valutati al valore di mercato.
I titoli di debito e di capitale non quotati in mercati ufficiali sono valutati al loro presumibile valore di realizzo, tenendo conto per i primi anche dell’andamento dei tassi di interesse.
I Fras e gli Interest rate swaps sono valutati ad un valore pari al valore nominale del capitale di riferimento.
2.5. Operazioni di collocamento
Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell’ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati – al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale – per importi ridotti delle seguenti percentuali:
– giorno di chiusura del collocamento 100 per cento
– 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del
collocamento 90 per cento
– 2°–3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del
collocamento 75 per cento
– 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del
collocamento 50 per cento
– 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del
collocamento 25 per cento
– dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l’intero importo.
3. Rilevazione del rischio di posizione su titoli di debito e di capitale
Il rischio di posizione relativo a titoli di debito e di capitale si articola in:
a) rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causato da un andamento sfavorevole dei prezzi della generalità degli strumenti finanziari negoziati.
Per i titoli di debito questo rischio dipende da un’avversa variazione del livello dei tassi di interesse; per i titoli di capitale da uno sfavorevole movimento generale del mercato;
b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell’emittente.
La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui ai paragrafi 4 e 5 della presente Sezione.
La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale è pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui ai paragrafi da 6 a 9 della presente Sezione.
La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su parti di
o.i.c.r. è pari alla copertura patrimoniale di cui al paragrafo 10 della presente Sezione.
4. Rischio generico su titoli di debito
Le SIM possono utilizzare al fine del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo è basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (duration).
L’adozione del metodo basato sulla durata finanziaria è subordinata a una autorizzazione della Banca d’Italia. L’autorizzazione si intende concessa qualora la Banca d’Italia non sollevi obiezioni nei trenta giorni successivi la ricezione della richiesta.
Le SIM sono tenute a utilizzare il metodo prescelto in via continuativa; una volta autorizzate a utilizzare il metodo basato sulla durata finanziaria, le SIM non possono più utilizzare, salvo casi eccezionali, il metodo basato sulla scadenza.
Ciascuna SIM determina la posizione netta debitoria o creditoria in ciascun titolo o contratto. Occorre inoltre rilevare anche le posizioni lunghe o corte relative alla data di regolamento delle operazioni di acquisto o vendita a termine di titoli di capitale, valute, metalli preziosi (incluso l’oro) e altre merci.
Le posizioni in contratti a termine e strumenti derivati dello stesso tipo possono essere compensate, a condizione che:
1. siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta;
2. il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato;
3. la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso:
• cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
• differiscano per non più di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno;
• differiscano per non più di trenta giorni, se superiori ad un anno.
La SIM suddivide quindi le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito separatamente per ciascuna valuta, secondo le modalità seguenti.
4.1 Metodo basato sulla scadenza
Ciascuna posizione creditoria o debitoria netta viene imputata ad una delle fasce di vita residua di cui all’Allegato B – Tavola 1, tenendo presente che:
a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento;
b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;
c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;
d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d’interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto nel paragrafo 2.2;
e) le operazioni “fuori bilancio” su valute danno luogo a posizioni che rilevano ai fini della determinazione della copertura patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito per entrambe le valute interessate. Ad esempio, un acquisto (vendita) a termine di valuta contro un’altra valuta determina una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare, con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto.
La copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio generico su titoli di debito si determina secondo quanto previsto nell’Allegato B – Tavola 2 e nelle relative istruzioni di compilazione.
4.2. Metodo basato sulla durata finanziaria
Il procedimento da seguire per l’utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (duration) è descritto nell’Allegato B.
5. Rischio specifico sui titoli di debito
Le posizioni nette sono determinate con riferimento a ciascun titolo di debito e aggregate per categorie di emittenti sulla base dei criteri che seguono:
I) titoli emessi o garantiti da Amministrazioni centrali pubbliche;
II) titoli qualificati:
a) titoli emessi o garantiti da soggetti qualificati;
b) titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A e quotati in un mercato ufficiale del paese d’origine, che siano giudicati di qualità adeguata dalla SIM subordinatamente alle seguenti condizioni:
– per i titoli quotati in Italia, l’emittente non abbia chiuso il bilancio di esercizio in perdita negli ultimi 12 mesi (requisito di adeguatezza economica) e il titolo non sia stato sospeso dalle quotazioni negli ultimi 3 mesi per eccesso di ribasso o di rialzo (requisito di liquidità);
– per i titoli quotati all’estero, se questi rispondano ai requisiti di adeguatezza economica e di liquidità previsti dalle autorità competenti del Paese in cui il titolo è quotato. In mancanza di questi ultimi, si fa riferimento ai criteri del paese di residenza dell’emittente o, in mancanza anche di questi, a criteri analoghi a quelli fissati per i titoli quotati in Italia;
c) titoli emessi da soggetti residenti in un Paese della zona A che siano classificati di qualità adeguata (investment grade) da almeno due agenzie di rating riconosciute (l’elenco delle agenzie di rating riconosciute è contenuto nell’Allegato C) oppure da almeno una agenzia di rating riconosciuta a condizione che nessun’altra agenzia di rating riconosciuta abbia attribuito una valutazione inferiore;
III) altri titoli: titoli diversi da quelli di cui ai precedenti punti I) e II).
I futures e le opzioni con titolo sottostante reale sono imputati nella categoria emittente pertinente al titolo cui fanno riferimento. Non vanno computati gli swaps, i futures e le opzioni senza titolo sottostante o con titolo fittizio nonché i Fras.
Le posizioni relative alle operazioni che prevedono l’applicazione del “metodo della doppia entrata” (cfr. paragrafo 2.2), di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell’operazione non sono computate.
Le posizioni nette in titoli ricompresi nella categoria II sono ripartite nelle seguenti fasce di vita residua:
– fino a 6 mesi;
– da oltre 6 mesi a 24 mesi;
– oltre 24 mesi.
Sulle posizioni determinate come sopra indicato si applicano i coefficienti di cui alla Tavola 1 in relazione alla categoria di riferimento ed alla vita residua e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna g). La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna g della Tavola 1.
Tavola 1 – Rischio specifico su titoli di debito
CATEGORIA (a) | VITA RESIDUA (b) | POSIZIONI | COEFFICIENTE PATRIMONIALE (f) | COPERTURA PATRIMONIALE (g)=(e)x(f) | ||
CORTE (c) | LUNGHE (d) | TOTALE (e)=(c)+(d) | ||||
TITOLI DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI PUBBLICHE | 0,00 | |||||
TITOLI QUALIFICATI | 0 – 6 mesi | 0,0025 | ||||
> 6 – 24 mesi | 0,01 | |||||
> 24 mesi | 0,016 | |||||
ALTRI TITOLI | 0,08 | |||||
TOTALE |
6. Rischio generico su titoli di capitale
Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono:
1) per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria;
2) si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale;
3) sulla posizione netta generale si applica il coefficiente dell’otto per cento (cfr. Tavola 2) e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale (riga d della Tavola 2).
Tavola 2 – Rischio generico e specifico su titoli di capitale
TIPO DI RISCHIO | ||||
RISCHIO GENERICO | RISCHIO SPECIFICO | |||
PORTAFOGLIO ORDINARIO | PORTAFOGLIO QUALIFICATO | |||
TITOLI DI PROPRIETA’ corte lunghe OPERAZIONI corte “FUORI BILANCIO” lunghe | ||||
POSIZIONE NETTA GENERALE (a) | ||||
POSIZIONE LORDA GENERALE (b) | ||||
COEFFICIENTI (c) | 0,08 | 0,08 | 0,04 | TOTALE |
COPERTURA (d) = (a) x (c) PATRIMONIALE (d) = (b) x (c) | ||||
ULTERIORE COPERTURA PATRIMONIALE PER CONTRATTI (e) DERIVATI SU INDICI | ||||
COPERTURA PATRIMONIALE GLOBALE (f) = (d) + (e) |
7. Rischio specifico su titoli di capitale
Ai fini della misurazione del rischio specifico, si procede nel modo seguente:
1) per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria;
2) al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina così la posizione lorda generale;
3) sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente dell’otto per cento (cfr. Tavola 2) e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale (riga d, colonna “portafoglio ordinario”, della Tavola 2).
Il coefficiente di cui al punto 3) è ridotto al quattro per cento nel caso dei titoli quotati in un mercato ufficiale per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni (“portafoglio qualificato”):
a) ove l’emittente abbia emesso anche titoli di debito quotati, questi non siano ricompresi nella categoria “altri titoli” ai fini del rischio specifico su titoli di debito;
b) presentino un elevato grado di liquidità, secondo quanto riportato nell’Allegato D;
c) nessuna posizione rappresenti più del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM. Sono ammesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purché il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM.
8. Contratti derivati su indici di borsa
Ai fini del calcolo del rischio generico e specifico su titoli di capitale quotati, le SIM possono – in alternativa a quanto previsto al paragrafo 2.3 – scomporre i contratti derivati su indici di borsa (futures su indici di borsa e opzioni su indici di borsa e su futures su indici di borsa) in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell’indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell’indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette.
E’ ammessa la compensazione anche se l’insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproducono la composizione dell’indice oggetto del contratto, purché il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell’indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria.
Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.
Qualora le SIM scelgano di scomporre i contratti derivati su indici, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate (cfr. Tavola 2, riga e).
Inoltre, ai fini della determinazione della posizione lorda generale, le SIM possono non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa qualora essi
siano negoziati su mercati ufficiali e riguardino indici ampiamente diversificati (cfr. Allegato D, paragrafo 2).
9. Rischio di posizione su parti di o.i.c.r.
Ai fini della misurazione del rischio su parti di o.i.c.r. vengono considerate le sole posizioni creditorie.
Le SIM aggregano le posizioni su quote di o.i.c.r. nelle seguenti categorie facendo riferimento al tipo di titoli più rischiosi acquisibili dagli o.i.c.r. sulla base dei relativi regolamenti di gestione o dei documenti costitutivi della società di investimento:
– categoria A: titoli di cui al paragrafo 5, punto I;
– categoria B: titoli di cui al paragrafo 5, punto II;
– categoria C: altri titoli nonchè beni diversi dagli strumenti finanziari.
Sulle posizioni determinate come indicato al comma precedente si applicano i coefficienti della Tavola 3 in relazione alla categoria di riferimento e si determina così la copertura patrimoniale richiesta per ciascuna categoria (colonna d).
La copertura patrimoniale richiesta è pari alla somma degli importi della colonna d) della Tavola 3.
Tavola 3 – Rischio su parti di O.I.C.R.
CATEGORIA (a) | POSIZIONI (b) | COEFFICIENTE PATRIMONIALE (c) | COPERTURA PATRIMONIALE (d) = (b) x (c) |
Categoria A | 0,00 | ||
Categoria B | 0,016 | ||
Categoria C | 0,08 | ||
TOTALE |
Sezione III Rischio di regolamento
1. Premessa
Il rischio di regolamento esprime il rischio connesso con la mancata consegna alla scadenza del contratto dei titoli, degli importi di denaro o delle merci dovuti, da parte della controparte, per operazioni relative al portafoglio non immobilizzato.
Sono ricomprese le operazioni relative a contratti derivati su titoli, tassi di interesse e merci nonché a contratti su tassi di cambio conclusi a fini di negoziazione o per coprire componenti del portafoglio non immobilizzato.
Sono invece esclusi i contratti di riporto e assimilati nonché quelli di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito.
2. Copertura patrimoniale per il rischio di regolamento
Sulle operazioni indicate in premessa non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il valore convenuto alla scadenza ed il valore corrente degli strumenti finanziari o delle merci.
Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per la SIM, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza sopra indicata per i coefficienti riportati nella colonna (1) della Tavola 4.
In alternativa è possibile, per il periodo compreso tra il 5° ed il 45° giorno lavorativo successivo alla data di scadenza dell’operazione, determinare la copertura patrimoniale moltiplicando il prezzo della negoziazione per i coefficienti indicati nella colonna (2) della Tavola 4.
Il ricorso a tale ultima opzione deve avere carattere continuativo e deve essere comunicato alla Banca d’Italia.
Tavola 4 – Rischio di regolamento
METODO STANDARD (1) | METODO OPZIONALE (2) | ||||
NUMERO GIORNI LAVORATIVI SUCCESSIVI ALLA DATA DI SCADENZA DELLA NEGOZIAZIONE | IMPORTO (differenza tra valore convenuto e valore corrente) (a) | COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b) | IMPORTO (prezzo di negoziazione) (a) | COEFFICIENTE PATRIMONIALE (b) | COPERTURA PATRIMONIALE (c) = (a) x (b) |
dal 5° al 15° giorno | 0,08 | 0,005 | |||
dal 16° al 30° giorno | 0,5 | 0,04 | |||
dal 31° al 45° giorno | 0,75 | 0,09 | |||
dal 46° giorno in poi | 1 | APPLICARE IL METODO STANDARD | |||
TOTALE |
Sezione IV Rischio di controparte
1. Premessa
Il rischio di controparte esprime il rischio dell’eventuale inadempimento della controparte in operazioni relative al portafoglio non immobilizzato.
Esso riguarda:
a) le negoziazioni di titoli per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, nel caso in cui sia stato versato il corrispettivo senza ricevere i titoli ovvero consegnati i titoli senza ricevere il corrispettivo;
b) le negoziazioni in merci per le quali non è ancora decorso il termine di liquidazione, nel caso in cui sia stato versato il corrispettivo senza ricevere le merci ovvero consegnate le merci senza ricevere il corrispettivo;
c) le operazioni di riporto passivo, di vendita di titoli o merci con patto di riacquisto e di concessione di titoli o merci in prestito, a meno che i titoli o le merci oggetto di tali operazioni non siano costituiti a garanzia reale delle operazioni medesime e lasciati in deposito dalla controparte per tutta la durata del contratto presso la SIM;
d) le operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli o merci con patto di rivendita e di assunzione di titoli o merci in prestito;
e) le esposizioni – in forma di diritti, commissioni, interessi, crediti, dividendi e depositi di garanzia inerenti contratti futures o a premio trattati su mercati ufficiali – connesse a voci comprese nel portafoglio non immobilizzato;
f) gli strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati ufficiali (OTC).
Si escludono dalla determinazione del rischio di controparte le operazioni di cui alle lettere c) e d) ove siano effettuate su mercati ufficiali in cui sono operanti meccanismi di compensazione e garanzia.
2. Esposizione per il rischio di controparte
L’esposizione per il rischio di controparte è pari:
1) per le negoziazioni di cui alla lettera a) e b) della premessa, al corrispettivo versato ovvero al valore corrente dei titoli o delle merci consegnate;
2) per le operazioni di riporto passivo e assimilate di cui alla lettera c) della premessa, alla differenza – se positiva – tra il prezzo di mercato dei titoli e l’importo del finanziamento ottenuto o il valore della garanzia ricevuta
3) per le operazioni di riporto attivo e assimilate di cui alla lettera d) della premessa, alla differenza – se positiva – tra il finanziamento concesso o il valore della garanzia rilasciata ed il prezzo di mercato dei titoli ricevuti;
4) per le esposizioni di cui alla lettera e) della premessa, all’ammontare delle posizioni creditorie stesse;