VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
Repertorio n. 115621 Raccolta n. 18607
VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA
CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - E.T.S
CON SEDE IN SAN PAOLO D'ARGON (BG)
REPUBBLICA ITALIANA
Il tredici ottobre duemilaventuno
13 ottobre 0000
XXXXX XX. XXXXXXX
NOTAIO
alle ore sedici,
in Darfo Boario Terme, nel mio studio sito in Via Albera, ci- vico numero diciotto,
avanti a me dottor XXXXXXX XXXXX, notaio residente in Xxxxx Xxxxxx Terme ed iscritto presso il Collegio Notarile di Bre- scia, è presente la signora:
REGISTRATO A BRESCIA 2
IL 18/10/2021 AL N. 54764 SERIE 1T
€. 200,00
XXXXXXX XXXXXX, nata a Forni di Sopra (UD) il 19 dicembre
1944, residente in Breno (BS), Via Cerreto Alto n.2,
Codice Fiscale XXX XXX 00X00 X000X.
Detta comparente, cittadina italiana, della cui identità per- sonale io notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa di cui infra, mi dichiara che è qui riunita, in questo luo- go, giorno e per questa ora, in seconda convocazione, essen- do andata deserta quella in prima convocazione, l'assemblea della società cooperativa sociale, costituita in Italia e de-
ISCRITTO PRESSO
IL REGISTRO IMPRESE DI BRESCIA
IL 27/10/2021
nominata:
"CORNUCOPIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" - E.T.S,
con sede in San Paolo d'Argon (Bg), Via Xxxxxxxxx Xxxxxxx n.
28, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Berga- mo, numero di Codice Fiscale e Partita IVA 03620590178,
R.E.A. n. BG-440785, iscritta nell'apposita sezione speciale in qualità di IMPRESA SOCIALE il 30 luglio 2018,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Modifica oggetto sociale (art.4)
2. Trasferimento della Sede sociale da San Paolo d'Argon (BG) a Breno (BS) - Via Mazzini n.82; delibere inerenti e conseguenti.",
e mi richiede di farne constare le risultanze da pubblico verbale.
A tale richiesta io notaio aderisco e dò atto di quanto se- gue:
- a norma dell'Articolo 31 dell'attuale statuto sociale, as- sume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consi- glio di Amministrazione, signora Xxxxxxx Xxxxxx, la quale, quindi, dichiara e constata:
- che l'assemblea è stata regolarmente convocata a termini di statuto;
- che sul totale dei sette soci sono presenti in assemblea, in proprio o per deleghe che vengono acquisite agli atti del- la società, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, i soci:
* XXXXXXX XXXXXX, sopra generalizzata;
* XXXXXX XXXXXXXX, nata a Esine (BS) il 5 febbraio 1994, re- sidente in Xxxxx (XX), Xxx xxx Xxxx x.00, Codice Fiscale XXX XXX 00X00 X000X;
* XXXXXXXX XXXXX, nato a Iseo (BS) il 20 maggio 1974, resi- dente in Xxxxx (XX), Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 0, Codice Fisca- le CVN CRL 74E20 E333R (per delega a XXXXXX XXXXXXXX);
* FONDAZIONE SCUOLA CATTOLICA DI VALLE CAMONICA, con sede in
Capo di Ponte (BS), Via Madre Annunciata Cocchetti n.5, Codi- ce Fiscale 03396340980, socio sovventore (qui rappresentata dal Consigliere Delegato Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx);
- che i predetti soci sono regolarmente iscritti nel Libro soci;
- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Presi- dente Xxxxxxx Xxxxxx; mentre sono assenti giustificati gli altri Consiglieri Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Car- lo;
- che non è stato costituito alcun organo di controllo in quanto non obbligatorio;
- che la società non è soggetta ad altrui attività di dire- zione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile.
Pertanto il Presidente, signora Xxxxxxx Xxxxxx, dichiarando- si certa dell'identità personale dei presenti e della loro legittimazione ad intervenire, dichiara che l'assemblea è va- lidamente costituita secondo le modalità previste dallo sta- tuto sociale e può discutere e deliberare sull'indicato ordi- ne del giorno.
°°°°
Prendendo la parola ed introducendo il primo argomento al- l'ordine del giorno, il Presidente, signora Xxxxxxx Xxxxxx, dichiara che, al fine di rispondere alle indicazioni emerse in sede di ispezione annuale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, si rende opportuno procedere ad una modi- fica dell'Articolo 4 dello statuto, relativo all'oggetto so- ciale, al fine di meglio specificare i servizi offerti dalla Cooperativa in tema di "lavoro", servizi che si propone di riformulare nel seguente modo: attività di accoglienza, di o- rientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro, di coaching, di tutoring e accompagnamento al tirocinio, di cer- tificazione delle competenze acquisite in ambito formale ed informale e di servizi per l'inserimento lavorativo.
Il Presidente ricorda che tale nuova formulazione dell'Arti- colo 4 dello statuto è stata predisposta dall'Organo ammini- strativo e già portata a conoscenza dei soci.
Indi l'assemblea dei soci della società cooperativa CORNUCO- PIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S., concordando con
l'illustrazione e le proposte del Presidente, all'unanimità dei voti espressi verbalmente, come accertato dal Presidente, d e l i b e r a
1° - di sostituire l'attuale Articolo 4 dello statuto socia- le, adottando per esso il seguente nuovo testo:
"Articolo 4 Oggetto sociale
La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, si prefigge di svolgere, attraverso una logica di integrazio- ne di rete, attività socio - sanitarie, educative ed assi- stenziali, di istruzione e formazione professionale, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), i), k), o), p), q), r), t) e v), del Decreto Le- gislativo 3 luglio 2017, n. 112, attraverso una logica di in- tegrazione di rete.
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:
— organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vi- gilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o si- mile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o so- ciali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
— gestire servizi territoriali a carattere residenziale, se- mi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si pro- pongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Provin- ce, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque de- nominate;
— fare prestazioni di trasporto di minori, di anziani, di ma- lati, feriti, o disabili psico-fisici con veicoli all'uopo e- quipaggiati;
— svolgere attività di promozione e mediazione culturale del- la diversità attraverso progetti rivolti all'età giovanile all'interno degli ordini scolastici e delle associazioni;
— orientare il cittadino nella scelta informata delle miglio- ri prestazioni socio sanitarie, in rapporto alla qualità, al costo e alla celerità dell'erogazione;
— promuovere interventi finalizzati di prevenzione delle ma- lattie con campagne mirate sulla base anche di obiettivi fis- sati dall'Azienda sanitaria locale;
— informare sull'educazione sanitaria alla popolazione, al fine di sensibilizzarla verso tutto ciò che può migliorare la qualità della vita:
— gestire attività ricreative, culturali e di animazione;
— organizzare nuovi canali di fornitura e di consulenza per l'acquisto e la vendita di presidi sanitari e medicinali;
— organizzare convegni e sessioni di formazione professiona- le per medici, paramedici e figure sanitarie, educatori, am-
ministratori di strutture socio sanitarie;
— gestire servizi socio assistenziali e sanitari direttamen- te ovvero in collaborazione con gli enti locali e ogni altre soggetto pubblico o privato presente sul territorio;
— gestire servizi poliambulatoriali volti alla tutela della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni for- ma di malattia, le cure odontoiatriche, gli interventi lega- ti all'estetica sanitaria nel rispetto delle vigenti leggi e senza svolgere direttamente alcuna attività riservata alle categorie professionali mediche e paramediche;
— sviluppare azioni specifiche volte all'accoglienza, all'in- tegrazione ed al sostegno anche legale dei cittadini stranie- ri, nonché organizzare attività di orientamento per coppie e famiglie italiane, straniere e miste;
— stabilire rapporti con mutue assicuratrici e società di mu- tuo soccorso, al fine di orientare il cittadino nella scelta di fondi integrativi, sanitari e previdenziali;
— monitorare i bisogni socio assistenziali della popolazione;
— predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da conce- dere in utilizzo, anche dietro corrispettivo, ai soci o a terzi, che dovranno impegnarsi a rispettare specifici obbli- ghi previsti da apposito regolamento;
— fornire consulenza per l'implementazione di servizi e pro- dotti;
— fornire consulenza riguardo ai programmi europei e ai pro- grammi di finanziamento per enti pubblici e privati, con par- ticolare attenzione al settore socio-assistenziale e cultura- le, al settore del turismo e del turismo sociale, in partico- lare nella difesa e valorizzazione dell'ambiente; studi e ri- cerche socio-economiche atte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro nell'ambito di progetti di carattere so- ciale; interventi di formazione e di orientamento per giova- ni, per soggetti in difficoltà, per operatori del settore So- cio-educativo e per operatori pubblici; gestione di progetti e servizi rivolti ai giovani ed alle fasce deboli e svantag- giate; ogni genere di servizio culturale, di animazione, ri- creativo ed educativo nell'ambito sociale;
— progettare, promuovere, organizzare, gestire seminari, con- vegni ed eventi formativi relativi alla promozione della cul- tura di impresa sociale e alle nuove tecnologie abilitanti e all’intelligenza artificiale;
— realizzare attività di diffusione delle informazioni e del- la documentazione, anche con la creazione e gestione di reti informative tecnologicamente avanzate, sia a livello naziona- le che extranazionale;
— ogni altra iniziativa che concorra al pieno riconoscimento del ruolo della "società cooperativa sociale" nel campo edu- cativo e formativo rivolto alle fasce dell'ambito sociale, con particolare riferimento agli indirizzi nazionali e comu-
nitari, promuovendo inoltre le forme più adeguate di collabo- razione con gli enti pubblici e privati, esteri, comunitari, nazionali, regionali e locali, con le esperienze su scala in- ternazionale, con il sistema scolastico, con le Università, con gli Istituti di ricerca, con gli organi competenti per l'orientamento e formazione professionale e gli osservatori sul mercato del lavoro anche tramite la partecipazione agli organi consultivi e tecnici;
— stipulare convenzioni e contratti con Enti, Società, Asso- ciazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, centri di ricerca italiani ed esteri, partecipare ad Enti ed Organizza- zioni italiani e stranieri aventi fini analoghi;
— promuovere una cultura europea ed internazionale attraver- so lo scambio e la diffusione di studi, ricerche, prodotti formativi e consulenziali con organismi appartenenti ai pae- si dell'Unione Europea ed extracomunitari;
— svolgere attività di turismo socio-culturale in genere con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, inte- sa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;
— fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di edu- cazione permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative cultu- rali di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografi- che, musicali ed editoriali;
— gestire strutture per minori in età prescolare con servi- zio di puericultura continuata e temporanea;
— svolgere, a scopo terapeutico nell'ambito dei programmi di assistenza a favore dei soggetti svantaggiati, attività di- verse, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di pub- blici esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzioni e riparazioni, manutenzione aree verdi;
— svolgere attività di disinfezione, sanificazione e pulizie in genere correlate allo svolgimento e alla gestione delle attività e delle strutture precedentemente elencate;
— attività di formazione continua in sanità e/o ECM;
— accoglienza e reperimento abitativo per rifugiati politici extracomunitari.
La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto te- nendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle perso- ne e le Istituzioni: l'intenzione è quella di favorire la di- sponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Asso-
ciazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili.
La Cooperativa potrà erogare i servizi del lavoro in genere tra cui in particolare:
— attività di accoglienza;
- orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro;
- coaching;
- tutoring e accompagnamento al tirocinio;
- certificazione delle competenze acquisite in ambito forma- le ed informale;
- servizi per l'inserimento lavorativo.
Secondo le possibilità e le esigenze di tutte le parti in causa, la volontà è quella di incidere positivamente anche sulla realtà sociale del territorio circostante, privilegian- do per quanto possibile le persone che vi risiedono, costi- tuendo in tal modo una presenza viva e benefica per le fami- glie.
Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:
— assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed og- getto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e se svolgono attività diret- te a consolidare il movimento cooperativo;
— partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla ge- stione di altre società cooperative ovvero di capitali, an- che azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;
— costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sov- ventori di cui al successivo TITOLO IV, finalizzati allo svi- luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten- ziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gen- naio 1992, n. 59;
— assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servi- zi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, azien- de o società di ogni genere;
— prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire, ristrutturare ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a ri- scatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente comma;
— dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economi- ci, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svilup- pare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
— concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra ga-
ranzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
— richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dallo Sta- to, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pub- blici, statali, parastatali o da privati;
— partecipare a iniziative internazionali, partnerariati e progetti promossi da istituzioni europee e internazionali, pubbliche e private;
— stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pub- bliche e con privati; assumere la concessione di servizi ine- renti l'oggetto sociale;
— assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere con- cessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività.
La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattua- li di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività ma solamente per il migliore conseguimento del- l'oggetto sociale.
La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ- denza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti di- sposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di at- tività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccol- ta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusi- vamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so- ci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo- sto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifica- zioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto- noma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazio- ne italiana."
°°°°
Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente dichiara che, per ragioni essenzial- mente riconducibili alle esigenze operative della società, è opportuno spostare la sede sociale da San Paolo D'Argon a Breno.
Indi l'assemblea dei soci della società cooperativa CORNUCO- PIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S., all'unanimità
dei voti espressi verbalmente, come accertato dal Presidente,
d e l i b e r a
2° - di spostare la sede sociale da San Paolo d'Argon (BG), Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx x. 00, x Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx x. 00, precisando che l'indicazione della Via non dovrà risulta- re nello statuto, ma viene qui indicata esclusivamente ai fi- ni dell'iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia.
3° - di modificare, in conseguenza di quanto ora deliberato, l'Articolo 1 dello statuto sociale adottando per esso il se- guente nuovo testo:
"Articolo 1 Costituzione e denominazione
È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comu- ne di Breno (BS) la Società Cooperativa denominata
"CORNUCOPIA - Società cooperativa sociale" – E.T.S
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo am- ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre- sentanze anche altrove.
Con delibera dell’Organo amministrativo, la cooperativa può aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentan- za e tutela del movimento cooperativistico di cui al
D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazio- ni periferiche territorialmente competenti."
4° - di approvare il testo aggiornato dello statuto sociale che, così modificato agli Articoli 1 e 4 e per il resto in tutto conforme al precedente, viene allegato al presente ver- bale sotto la lettera "A".
°°°°
Infine l'assemblea, sempre all'unanimità dei voti, come ac- certato dal Presidente,
d e l i b e r a
5° - di attribuire al Presidente dell'assemblea, signora Flo- xxxx Xxxxxx, ogni più ampio ed opportuno potere al fine di dare esecuzione alle sopra adottate deliberazioni, apportan- dovi quelle correzioni formali eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di deposito ed iscrizione presso il Registro delle Imprese di Brescia.
°°°°
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la pa- rola, alle ore diciassette il Presidente dichiara chiusa l'assemblea, dopo essere stato da questa delegato alla firma del presente verbale e del suo allegato statuto.
Xxxxxxxxx, io notaio ho ricevuto questo atto.
Di esso ho dato lettura alla parte richiedente che, a piena conferma, con me lo sottoscrive e firma ai sensi di legge, da me omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà e dispensa della parte medesima, d'accordo l'assemblea.
Consta di tre fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da me completati a mano su nove facciate fin qui.
X.xx Xxxxxx Xxxxxxx
" Xxxxxxx Xxxxx (L.s.)
° ° ° ° °
Statuto della società cooperativa
"CORNUCOPIA - Società cooperativa sociale" – E.T.S
° ° ° ° ° TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1 Costituzione e denominazione
È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel Comu- ne di Breno (BS) la Società Cooperativa denominata
"CORNUCOPIA - Società cooperativa sociale" – E.T.S
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’Organo am- ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre- sentanze anche altrove.
Con delibera dell’Organo amministrativo, la cooperativa può aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentan- za e tutela del movimento cooperativistico di cui al
D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazio- ni periferiche territorialmente competenti.
Articolo 2 Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazio- ne dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
CEMMI DR. XXXXXXX
NOTAIO
ALLEGATO "A" AL N.115621/18607 DI REPERTORIO
TITOLO II SCOPO - OGGETTO
Articolo 3 Scopo mutualistico
La Cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine è il persegui- mento dell’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini.
La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo- craticità, l’impegno, l’equilibrio delle responsabilità ri- spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istitu- zioni pubbliche.
La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli inte- ressi dei soci e della collettività, deve cooperare attiva- mente, in tutti i modi possibili, con altri enti cooperati- vi, imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
Nello svolgimento dell’attività produttiva la Cooperativa im- piega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occu-
xxxxxxx lavorativa ai soci alle migliori condizioni economi- che, sociali e professionali. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale o occasionale.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
Articolo 4 Oggetto sociale
La cooperativa, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, si prefigge di svolgere, attraverso una logica di integrazio- ne di rete, attività socio - sanitarie, educative ed assi- stenziali, di istruzione e formazione professionale, incluse le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), i), k), o), p), q), r), t) e v), del Decreto Le- gislativo 3 luglio 2017, n. 112, attraverso una logica di in- tegrazione di rete.
In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività:
— organizzare e gestire attività assistenziali, di cura e vi- gilanza, educative e ricreative a carattere domiciliare o si- mile, in strutture o centri residenziali o semiresidenziali, a favore dell'infanzia, di minori, di anziani, di infermi o disabili, di portatori di handicap, di malati psichiatrici e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche o so- ciali che determinano stati di bisogno o di emarginazione;
— gestire servizi territoriali a carattere residenziale, se- mi residenziale o in strutture protette pubbliche o private che eroghino prestazioni sanitarie e ospedaliere che si pro- pongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, sia direttamente che indirettamente o per conto di Enti pubblici e privati, dello Stato, Provin- ce, Comuni e di istituzioni pubbliche e private comunque de- nominate;
— fare prestazioni di trasporto di minori, di anziani, di ma- lati, feriti, o disabili psico-fisici con veicoli all'uopo e- quipaggiati;
— svolgere attività di promozione e mediazione culturale del- la diversità attraverso progetti rivolti all'età giovanile all'interno degli ordini scolastici e delle associazioni;
— orientare il cittadino nella scelta informata delle miglio- ri prestazioni socio sanitarie, in rapporto alla qualità, al costo e alla celerità dell'erogazione;
— promuovere interventi finalizzati di prevenzione delle ma- lattie con campagne mirate sulla base anche di obiettivi fis- sati dall'Azienda sanitaria locale;
— informare sull'educazione sanitaria alla popolazione, al fine di sensibilizzarla verso tutto ciò che può migliorare
la qualità della vita:
— gestire attività ricreative, culturali e di animazione;
— organizzare nuovi canali di fornitura e di consulenza per l'acquisto e la vendita di presidi sanitari e medicinali;
— organizzare convegni e sessioni di formazione professiona- le per medici, paramedici e figure sanitarie, educatori, am- ministratori di strutture socio sanitarie;
— gestire servizi socio assistenziali e sanitari direttamen- te ovvero in collaborazione con gli enti locali e ogni altre soggetto pubblico o privato presente sul territorio;
— gestire servizi poliambulatoriali volti alla tutela della salute, alla prevenzione e alla diagnosi precoce di ogni for- ma di malattia, le cure odontoiatriche, gli interventi lega- ti all'estetica sanitaria nel rispetto delle vigenti leggi e senza svolgere direttamente alcuna attività riservata alle categorie professionali mediche e paramediche;
— sviluppare azioni specifiche volte all'accoglienza, all'in- tegrazione ed al sostegno anche legale dei cittadini stranie- ri, nonché organizzare attività di orientamento per coppie e famiglie italiane, straniere e miste;
— stabilire rapporti con mutue assicuratrici e società di mu- tuo soccorso, al fine di orientare il cittadino nella scelta di fondi integrativi, sanitari e previdenziali;
— monitorare i bisogni socio assistenziali della popolazione;
— predisporre marchi e denominazioni sociali specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e prodotti, da conce- dere in utilizzo, anche dietro corrispettivo, ai soci o a terzi, che dovranno impegnarsi a rispettare specifici obbli- ghi previsti da apposito regolamento;
— fornire consulenza per l'implementazione di servizi e pro- dotti;
— fornire consulenza riguardo ai programmi europei e ai pro- grammi di finanziamento per enti pubblici e privati, con par- ticolare attenzione al settore socio-assistenziale e cultura- le, al settore del turismo e del turismo sociale, in partico- lare nella difesa e valorizzazione dell'ambiente; studi e ri- cerche socio-economiche atte a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro nell'ambito di progetti di carattere so- ciale; interventi di formazione e di orientamento per giova- ni, per soggetti in difficoltà, per operatori del settore So- cio-educativo e per operatori pubblici; gestione di progetti e servizi rivolti ai giovani ed alle fasce deboli e svantag- giate; ogni genere di servizio culturale, di animazione, ri- creativo ed educativo nell'ambito sociale;
— progettare, promuovere, organizzare, gestire seminari, con- vegni ed eventi formativi relativi alla promozione della cul- tura di impresa sociale e alle nuove tecnologie abilitanti e all’intelligenza artificiale;
— realizzare attività di diffusione delle informazioni e del- la documentazione, anche con la creazione e gestione di reti
informative tecnologicamente avanzate, sia a livello naziona- le che extranazionale;
— ogni altra iniziativa che concorra al pieno riconoscimento del ruolo della "società cooperativa sociale" nel campo edu- cativo e formativo rivolto alle fasce dell'ambito sociale, con particolare riferimento agli indirizzi nazionali e comu- nitari, promuovendo inoltre le forme più adeguate di collabo- razione con gli enti pubblici e privati, esteri, comunitari, nazionali, regionali e locali, con le esperienze su scala in- ternazionale, con il sistema scolastico, con le Università, con gli Istituti di ricerca, con gli organi competenti per l'orientamento e formazione professionale e gli osservatori sul mercato del lavoro anche tramite la partecipazione agli organi consultivi e tecnici;
— stipulare convenzioni e contratti con Enti, Società, Asso- ciazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, centri di ricerca italiani ed esteri, partecipare ad Enti ed Organizza- zioni italiani e stranieri aventi fini analoghi;
— promuovere una cultura europea ed internazionale attraver- so lo scambio e la diffusione di studi, ricerche, prodotti formativi e consulenziali con organismi appartenenti ai pae- si dell'Unione Europea ed extracomunitari;
— svolgere attività di turismo socio-culturale in genere con particolare riguardo all'organizzazione e alla promozione, mediante opportune iniziative, dell'attività turistica, inte- sa non solo come semplice gestione dell'attività stessa, ma come momento attivo di conoscenza ed aggregazione delle realtà di volta in volta scoperte;
— fornire servizi socio-culturali ed educativi nel settore dell'età evolutiva: scuola, tempo libero, vacanze, scambi culturali, servizi di rieducazione ed inserimento di ragazzi portatori di handicap, ragazzi difficili etc. operando sul territorio per qualsiasi livello di età in un'ottica di edu- cazione permanente, attraverso la produzione, l'allestimento e la rappresentazione in forma associata di iniziative cultu- rali di animazione, teatrali, radiotelevisive, cinematografi- che, musicali ed editoriali;
— gestire strutture per minori in età prescolare con servi- zio di puericultura continuata e temporanea;
— svolgere, a scopo terapeutico nell'ambito dei programmi di assistenza a favore dei soggetti svantaggiati, attività di- verse, quali, a titolo esemplificativo, la gestione di pub- blici esercizi, lavori di sartoria, stireria, manutenzioni e riparazioni, manutenzione aree verdi;
— svolgere attività di disinfezione, sanificazione e pulizie in genere correlate allo svolgimento e alla gestione delle attività e delle strutture precedentemente elencate;
— attività di formazione continua in sanità e/o ECM;
— accoglienza e reperimento abitativo per rifugiati politici extracomunitari.
La Cooperativa ritiene necessario mantenere un atteggiamento di costante attenzione al contesto territoriale nel quale si trovano le varie iniziative; essa si calerà nel contesto te- nendo in considerazione ogni realtà, il progetto sulle perso- ne e le Istituzioni: l'intenzione è quella di favorire la di- sponibilità da parte di Amministrazioni, Enti Locali, Asso- ciazionismo, Parrocchie etc. attraverso incontri, contatti preventivi e simili.
La Cooperativa potrà erogare i servizi del lavoro in genere tra cui in particolare:
— attività di accoglienza;
- orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro;
- coaching;
- tutoring e accompagnamento al tirocinio;
- certificazione delle competenze acquisite in ambito forma- le ed informale;
- servizi per l'inserimento lavorativo.
Secondo le possibilità e le esigenze di tutte le parti in causa, la volontà è quella di incidere positivamente anche sulla realtà sociale del territorio circostante, privilegian- do per quanto possibile le persone che vi risiedono, costi- tuendo in tal modo una presenza viva e benefica per le fami- glie.
Per la realizzazione del presente oggetto la cooperativa potrà anche e tra l'altro:
— assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese italiane ed estere di qualsiasi tipo ed og- getto, comprese quelle finanziarie e di garanzia, specie se ad esse aderiscono cooperative e se svolgono attività diret- te a consolidare il movimento cooperativo;
— partecipare in qualsiasi forma alla costituzione e alla ge- stione di altre società cooperative ovvero di capitali, an- che azionarie, compresa la sottoscrizione, il versamento, l'acquisto e la cessione di azioni o quote od obbligazioni delle predette società;
— costituire fondi formati con i conferimenti dei soci sov- ventori di cui al successivo TITOLO IV, finalizzati allo svi- luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten- ziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gen- naio 1992, n. 59;
— assumere la concessione in appalto di lavori, opere, servi- zi e forniture in Italia e all'Estero, sia da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti pubblici, azien- de o società di ogni genere;
— prendere a noleggio, in locazione, anche finanziaria, in affitto, in comodato, costruire, ricostruire, ristrutturare ed acquistare immobili anche come sede sociale, impianti, macchinari ed attrezzature; cedere a noleggio, in affitto, in proprietà, in comodato, in locazione, alienare anche a ri- scatto, ai soci, ed a terzi i beni descritti nel presente
comma;
— dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economi- ci, consortili e fidejussori diretti a consolidare e svilup- pare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
— concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra ga- ranzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti o società cui la Cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;
— richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dallo Sta- to, dalla Regione e da enti locali, oltre i finanziamenti e i contributi disposti da Ministeri, da altri organismi pub- blici, statali, parastatali o da privati;
— partecipare a iniziative internazionali, partnerariati e progetti promossi da istituzioni europee e internazionali, pubbliche e private;
— stipulare contratti e convenzioni con amministrazioni pub- bliche e con privati; assumere la concessione di servizi ine- renti l'oggetto sociale;
— assumere partecipazioni in cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 381/91, a cui potranno essere con- cessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività.
La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni contrattua- li di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, non come attività ma solamente per il migliore conseguimento del- l'oggetto sociale.
La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previ- denza e di risparmio dei soci, in conformità alle vigenti di- sposizioni di legge in materia, istituendo una sezione di at- tività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccol- ta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusi- vamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.
La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.
La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so- ci.
Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come dispo- sto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifica- zioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto- noma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazio- ne italiana.
TITOLO III SOCI COOPERATORI
Articolo 5
Soci cooperatori
Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in gra- do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
I soci cooperatori:
- concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al- la realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale, pre- vio pagamento di una quota di ammontare pari a 516,00 euro Possono essere soci cooperatori le persone fisiche apparte- nenti alle seguenti categorie:
1. soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedo- no i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità profes- sionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risulta- ti economici ed alle decisioni sulla loro disposizione;
2. soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti- vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge n. 381 del 1991. Tali soci verranno iscritti in un'apposita sezione del libro soci e non potranno superare il 50% del numero totale dei soci. Ai soci volontari:
non si applicano le disposizioni dei contratti collettivi e quelle riguardanti il lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di pa- rametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la tota- lità dei soci.
La qualifica di socio volontario presuppone il versamento di una quota associativa. Ogni socio volontario deve sottoscri- vere una quota del valore minimo di euro 25,00 (venticin- que/oo).
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro Soci in base all’appartenenza a ciascuna delle categorie suindica- te.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so- ci è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla rice- zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lette- ra raccomandata alla Cooperativa.
Articolo 6
Categoria speciale di soci
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di so- ci cooperatori ai sensi dell’art. 2527, terzo comma, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente arti- colo.
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co- operatori.
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragio- ne dell’interesse o al fine di completare la loro formazio- ne, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
La durata dell’appartenenza del socio a tale categoria spe- ciale, nei limiti di legge, viene fissata dall’Organo ammini- strativo al momento dell’ammissione e comunque per un termi- ne non superiore a 5 (cinque) anni.
I soci appartenenti alla categoria speciale, pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate- goria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Coo- perativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti agli stessi obblighi. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall’art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe- ciale può recedere in qualsiasi momento.
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente al- la speciale categoria, oltre a quelle individuate all’art.
11 del presente statuto:
a) l’inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
b) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
c) l’inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
d) la carente partecipazione alle assemblee sociali e ai mo- menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. Verificatasi una causa di esclusione, il Consiglio di Ammini- strazione potrà escludere il socio appartenente alla specia- le categoria anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.
Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio apparte- nente alla categoria speciale non abbia esercitato il dirit- to di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spetta- no ai soci di cui all’art. 5 del presente statuto.
Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all’interessato e annotato a cura dell’Organo amministrativo nel libro dei soci.
Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizio- ni dei soci cooperatori.
Articolo 7
Domanda di ammissione
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene- re:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con- dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto- scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su- periore ai limiti di legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal- mente adottate dagli organi sociali;
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione del- la clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto;
f) la categoria di soci in cui intende essere iscritto. L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualisti- co e con l’attività economica svolta.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’in- teressato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci.
L’Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, mo- tivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissio- ne e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del di- niego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamen- te convocata, in occasione della successiva convocazione.
L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle de- terminazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi so- ci.
Articolo 8 Obblighi del socio
Xxxxx restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal- lo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
- del capitale sottoscritto, in conformità ai limiti di leg- ge;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so- ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do- micilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.
Articolo 9
Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli- mento o per causa di morte del socio.
Articolo 10 Recesso del socio
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so- cio:
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi- mento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospe- so per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da speci- ficarsi in dettaglio in apposito regolamento;
d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l’attività di volontariato presso la stes- sa.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco- mandata alla Società. L’Organo amministrativo deve esaminar- la, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.
Se non sussistono i presupposti del recesso, l’Organo ammini- strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en- tro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 40 e seguenti.
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia- le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del- la domanda.
Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in cor- so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo am- ministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decor- rere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi- mento di accoglimento della domanda.
Articolo 11 Esclusione
L'esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrati- vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri- chiesti per l’ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che
derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i- neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazio- ni adottate dagli organi sociali;
c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia- li o le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguar- si;
d) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrati- vo, non adempia al versamento del valore delle quote sotto- scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qual- siasi titolo;
e) che in qualunque modo, anche nell’esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d’immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere comportamenti tali da compromettere il vincolo fidu- ciario su cui si basa il rapporto sociale;
f) per reiterata, mancata partecipazione alle iniziative so- ciali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società, disertando senza giustificato motivo espresso in forma scritta a quattro Assemblee consecutive;
g) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione agli organismi di conciliazione ed eventualmente al collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu- zione dei rapporti mutualistici pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.
Articolo 12
Delibere di recesso ed esclusione
Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot- tati dall’Organo amministrativo su tali materie sono demanda- te alla decisione degli organismi conciliativi e eventualmen- te del Collegio arbitrale regolati dagli artt. 39, 40 e se- guenti del presente statuto.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pe- na di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comuni- cazione dei provvedimenti stessi.
Articolo 13 Liquidazione della quota
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-
vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva- lutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui li- quidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamen- te al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai su- periore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez- zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So- cietà.
Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal- l'approvazione del bilancio stesso.
Articolo 14 Morte del socio
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in- teramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) me- si dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, se- condo e terzo comma, c.c..
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla So- cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre- via deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece- dente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La So- cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ- ste dall’art. 7.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 13.
Articolo 15
Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabi- lità dei soci cessati
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo- re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece- duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 (due) an- ni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto o- perativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim- borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 11, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre- dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen- to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for- nite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 c.c..
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno a- vuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV SOCI SOVVENTORI
Articolo 16 Soci sovventori
Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre- sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della Legge n. 59 del 31 xxxxx- io 1992.
Articolo 17
Conferimento e quote dei soci sovventori
I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21 lett a), n. 2 del presente Statuto.
I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di euro 100,00 (cen- to).
Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 1.000,00 (mille).
Articolo 18
Alienazione delle quote dei soci sovventori
Salvo che sia diversamente disposto dall’Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven- tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell’Organo amministrativo.
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica- to dal socio che intende trasferire i titoli, l’Organo ammi- nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-
canza, il socio potrà vendere a chiunque.
Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all’Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 19 Deliberazione di emissione
L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es- sere disciplinata con deliberazione dell’Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:
a) l'importo complessivo dell'emissione;
b) l’eventuale esclusione o limitazione, motivata dall’Orga- no amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperato- ri sulle quote emesse;
c) il termine minimo di durata del conferimento;
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previ- sto per i soci cooperatori;
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.
A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all’am- montare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall’Assem- blea nella delibera di emissione.
I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.
Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l’inci- denza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, ap- plicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.
Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimonia- li ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rap- porto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperato- ri.
La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all’Organo amministrativo ai fini del- l'emissione dei titoli.
Articolo 20 Recesso dei soci sovventori
Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sov- ventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall’As- semblea in sede di emissione delle quote a norma del prece-
dente articolo.
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer- nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi- lità previste per i soci cooperatori.
TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 21 Elementi costitutivi
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre- sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio- re ai limiti di legge;
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen- ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o previ- sta per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta- tuto ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono es- sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al- l'atto dello scioglimento della Società.
Articolo 22
Vincoli sulle quote e loro alienazione
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen- za l'autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, contro- firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquiren- te e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve es- sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice- vimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro- pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per di- venire socio.
Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve es- sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessan- ta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
opposizione al Collegio arbitrale.
Articolo 23 Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen- tottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolida- to, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Società, segnalate dall’Orga- no amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assen- za di questa, nella nota integrativa al bilancio.
L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina- zione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del- la cooperazione di cui all’art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi- ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re- stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu- zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di- stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.
Articolo 24 Ristorni
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser- cizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti econo- mici previsti dall’art. 3, comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito rego- lamento da approvarsi ai sensi dell’art. 2521, ultimo comma, c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri:
a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell’anno;
b) la tipologia del rapporto di lavoro.
TITOLO VI ORGANI SOCIALI
Articolo 25 Organi
Sono organi della Società:
a) l'Assemblea dei soci;
b) l'Organo amministrativo;
c) l’organo di controllo (collegiale o monocratico), se nomi- nato;
d) l’organo a cui è attribuita la revisione legale dei conti (revisore o società di revisione), se nominato
Articolo 26 Assemblea
La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del- l'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata A.R, o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’av- venuto ricevimento, quale raccomandata a mano, l’e-mail, po- sta elettronica certificata ordinaria, inviata o consegnata almeno 8 (otto) giorni prima dell’adunanza, contenente l’or- dine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della secon- da convocazione, che deve essere fissata in un giorno diver- so da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As- semblea si reputa validamente costituita quando ad essa par- tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini- stratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Articolo 27 Funzioni dell’Assemblea
L'Assemblea:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i con- ferimenti;
3) procede alla nomina dell’Organo amministrativo;
4) procede alla eventuale nomina dell’organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale) e in caso di collegio procede alla nomina del Presidente del Collegio sindacale
5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-
ministratori ed ai Sindaci;
6) approva i regolamenti interni, compreso il regolamento di cui all’art. 6 della Legge n. 142 del 2001;
7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan- ziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’at- to costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
8) provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo;
9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell’organo di controllo (sia esso monocratico o collegiale)
10) eroga, compatibilmente alla situazione economica dell’im- presa, i trattamenti economici ulteriori di cui alle lettere
a) e b) dell’art. 3 della Legge n. 142 del 2001;
11) definisce il piano di crisi aziendale e le misure per farvi fronte secondo quanto previsto dall’art. 6 lett. e) dalla Legge n. 142 del 2001;
12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone alla sua ap- provazione.
Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito al preceden- te punto 8 (otto) deve essere redatto da un notaio.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in- dicati all’art. 26.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al- meno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'Organo amministrativo
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo sen- za ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data del- la richiesta.
Articolo 28 Costituzione e quorum deliberativi
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei so- ci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui- ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen- tati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut- ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Articolo 29 Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran- za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.
Articolo 30
Voto
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i- scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit- te.
Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo xxxxx.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap- presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so- cio avente diritto al voto.
Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre- sentante in bianco.
Articolo 31 Presidenza dell’Assemblea
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo xxxxxx- xxxxxxxx ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen- za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re- datto da un notaio.
Articolo 32 Amministrazione
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undi- ci, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci che ne determi- na di volta in volta il numero.
Tutti gli amministratori, ad esclusione di quelli la cui e- ventuale nomina è riservata ai soci sovventori, debbono esse- re designati esclusivamente tra i soci cooperatori.
La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazio- ne è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone in- dicate dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei com- ponenti del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea straordinaria potrà approvare un apposito regola- mento per la nomina degli Amministratori, che ammetta crite- ri di designazione particolari ai sensi dell'art. 2368, 1° comma ultimo periodo del codice civile, idonei a valorizzare un miglior coordinamento del gruppo dei consiglieri da eleg- xxxx, attraverso l'adozione di accorgimenti diversi quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - il voto di lista o il voto cumulativo.
Gli Amministratori durano in carica per un periodo non supe- riore a tre esercizi, secondo quanto stabilito dall'Assem- blea all'atto della nomina. Essi decadono alla data dell'As- semblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo
all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.
Articolo 33
Competenze e poteri dell’Organo amministrativo
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’As- semblea dalla legge o dal presente statuto.
L’Organo amministrativo può delegare parte delle proprie at- tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art. 2381, quarto comma, c.c., dei poteri in materia di ammissio- ne, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che in- cidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
È nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrati- vo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e prov- vedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
Articolo 34 Convocazioni e deliberazioni
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini- stratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo raccomandata a mano, o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo sms, in modo che gli Amministratori ed l’organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In quest’ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
b) che sia effettivamente possibile al presidente della riu- nione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul- tati della votazione;
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché quando necessario di visiona- re, ricevere o trasmettere documenti.
Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono vali- de, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed l’organo di controllo (sia
esso collegiale o monocratico), ove nominato.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, non computandosi le astensioni.
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministrato- ri. La relativa documentazione è conservata dalla società per almeno cinque anni. In caso di richiesta di un ammini- stratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli ammini- stratori siano adeguatamente informati sulle materie da trat- tare.
Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti- colari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministrato- re il diritto di partecipare alla
decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adegua- ta informazione.
La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con chiarezza:
– l’argomento oggetto della decisione;
– il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua- li autorizzazioni alla stessa conseguenti;
– la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;
– la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenu- ti, e su richiesta degli stessi l’indicazione del motivo del- la loro contrarietà o astensione.
Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della deci- sione. La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddet- to viene considerata come voto contrario.
Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiara- zione resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro riferimento all’argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiari di essere sufficiente- mente informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicura- re la prova dell’avvenuto consenso.
La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto gior- ni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi del- la maggioranza degli amministratori.
Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli ammi- nistratori, all’organo di controllo e revisore, se nominati,
indicando:
– i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
– la data in cui si è formulata la decisione;
– eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all’argo- mento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.
Articolo 35 Integrazione del Consiglio
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato- ri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione ap- provata dall’organo di controllo, se nominato, nei modi pre- visti dall'art. 2386 c.c., purché la maggioranza resti costi- tuita da Amministratori nominati dall’assemblea.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministrato- ri, la convocazione dell’Assemblea deve essere fatta d’urgen- za dall’organo di controllo, se nominato, il quale può com- piere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell’organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea rimanen- do in carica fino alla sostituzione.
Articolo 36 Compensi agli Amministratori
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi- nistratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere dell’or- gano di controllo, se nominato, determinare il compenso dovu- to agli Amministratori investiti di particolari cariche
Articolo 37 Rappresentanza
Il Presidente dell'organo amministrativo ha la rappresentan- za della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se no- minati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori gene- rali, Institori e Procuratori speciali.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.
Il Presidente del consiglio di amministrazione, previa appo- sita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Articolo 38 Organo di controllo
L’Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via fa- coltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore lega- le dei conti. Nel caso di nomina dell’Organo di controllo, spetta all’Assemblea definire la sua composizione monocrati- ca o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all’art. 2409-bis c.c., è affidato anche l’incarico di revisione lega-
le dei conti, se non diversamente deliberato. Si applica l’art. 2477 c.c..
In particolare, in caso di scelta per l’organo di controllo collegiale, questo è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale designa altresì il presidente. L'Assemblea determina anche gli eventuali com- pensi e indennità dei Sindaci.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilan- cio relativo al terzo esercizio della loro carica.
I Sindaci devono avere i prescritti requisiti di legge. L’organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico) vi- gila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispet- to dei principi di corretta amministrazione ed in particola- re sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrati- vo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto fun- zionamento.
Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 0000-xxx, xxxxxx comma del codice civile, l'Assemblea può affidare al Colle- gio sindacale (o al sindaco unico) la revisione legale dei conti sulla società. In questo caso, i componenti del Colle- gio sindacale (o il sindaco unico) devono avere i prescritti requisiti di legge.
L’organo di controllo (sia esso collegiale o monocratico), in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, de- ve indicare specificatamente nella relazione prevista dal- l'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestio- ne sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico.
Al di fuori del caso di cui sia attribuita al Collegio sinda- cale (o al sindaco unico), la revisione legale dei conti è e- sercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'inca- rico di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza al- la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bi- lancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Si applica- no tutte le norme di legge vigenti in materia.
TITOLO VII CONTROVERSIE
Articolo 39 Clausola conciliativa
Le parti convengono che tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto, purché relative a diritti disponibili, dovranno essere oggetto di un tentati- vo di composizione tramite conciliazione, in base alla proce- dura di conciliazione della Camera di Commercio territorial- mente competente con riferimento alla sede della società, in vigore alla data in cui la controversia è deferita alla con- ciliazione, oppure, in base alla procedura di altro organi- smo di conciliazione iscritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, scelto su espressa e
concorde richiesta delle parti.
La controversia non risolta tramite conciliazione, entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio di questa procedura o nel di- verso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà de- voluta alla cognizione degli arbitri secondo le disposizioni contenute nel seguente art. 40 del presente statuto.
Articolo 40 Clausola arbitrale
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5 del 2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia pre- visto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e So- cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quan- do sia oggetto di controversia la qualità di socio;
b) le controversie relative alla validità delle deliberazio- ni assembleari;
c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua ac- cettazione espressa è condizione di proponibilità della do- manda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L’accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.
Articolo 41 Arbitri e procedimento
Gli Arbitri sono in numero di:
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro
30.000 (trentamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitra- to, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti c.p.c.;
b) tre, per le altre controversie.
Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set- tore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Centrale cooperativa cui sarà associata in quel momento.
In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto di- sposto dall’art. 35, primo comma, D.Lgs. n. 5 del 2003.
Gli Arbitri decidono secondo diritto.
Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall’art. 36, D.Lgs. n. 5 del 2003.
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi 3 (tre) dalla costi- tuzione dell’Organo arbitrale, salvo che essi proroghino det- to termine per non più di una sola volta nel caso di cui all’art. 35, secondo comma, D.Lgs n. 5 del 2003, nel caso in
cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completez- za dell’accertamento o al rispetto del principio del contrad- dittorio.
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedura- li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o- gni caso, devono fissare un’apposita udienza di trattazione.
Le spese di funzionamento dell’Organo arbitrale sono antici- pate dalla parte che promuove l’attivazione della procedura.
Articolo 42 Esecuzione della decisione
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e- sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull’osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all’attività sociale.
TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 43 Scioglimento anticipato
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi- nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.
Articolo 44 Devoluzione patrimonio finale
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se- guente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del- la cooperazione, di cui all’art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.
TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 45 Regolamenti
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti in- terni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normati- va vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disci- plinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all’approvazione dell’as- semblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.
Periodicamente l’Assemblea dovrà verificare la congruità del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Coope- rativa, in modo che possano essere adottate le eventuali mo-
difiche che si rendessero necessarie.
Articolo 46
Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devolu- zione
I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri- serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu- tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio- ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
In particolare ai sensi dell’art. 2514 la cooperativa:
a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta- to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi;
c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati- va, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita- le sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mu- tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio- ne.
Articolo 47 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi- genti norme di legge sulle società cooperative.
Per quanto non previsto dal titolo VI c.c. contenente la "di- sciplina delle società cooperative", a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.
X.xx Xxxxxx Xxxxxxx
" Xxxxxxx Xxxxx (L.s.)