Agibilità sindacali Clausole campione

Agibilità sindacali. I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l’esercizio del proprio man- dato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumula- bili solo nell’ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, ec- cetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappre- sentate Regionale d’Agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l’esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo ca- poverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo articolo 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l’ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l’informazione all’Agenzia deve av- venire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi.
Agibilità sindacali. Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2002 per esaminare la materia delle agibilità sindacali nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti e di quanto verrà definito in sede ABI. Nel frattempo restano di fatto in vigore, sino al 31 dicembre 2002, le rappresentanze, i livelli di confronto e interlocuzione e le modalità attualmente in essere presso le singole aziende. Sino a tale data, ogni significativa informativa concernente le tematiche relative alla realizzazione del progetto che potranno avere ricadute sulle condizioni di lavoro del personale verrà fornita alla Delegazione Sindacale di Gruppo. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove esistenti, manterranno in via eccezionale, sino al 31.12.2002, le prerogative previste dalle vigenti norme di legge e dalle intese aziendali in essere presso le rispettive aziende, in riferimento agli originari ambiti di competenza delle divisioni corrispondenti alla realtà bancaria di provenienza.
Agibilità sindacali. 1) I componenti le R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24, legge n. 300/1970. Le parti, in ossequio al 4° capoverso, dell'art. 4, Parte prima, dell'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, garantiranno idonee soluzioni ai fini del mantenimento delle singole condizioni di miglior favore pattuite; dette ore sono inclusive di quelle previste dall'art. 23, L. n. 300/1970. I permessi verranno richiesti con almeno 24 ore di anticipo alla Direzione aziendale e verranno concessi compatibilmente con le esigenze tecnico-aziendali.
Agibilità sindacali. 1. Nel monte ore di permesso sindacale che gli accordi nazionali assegnano alla RSU rientrano le attività della medesima rappresentanza.
Agibilità sindacali. In materia di agibilità sindacali, l’eventuale personale distaccato, per tutta la durata del distacco, farà riferimento alle attuali RSA delle rispettive Aziende di provenienza.
Agibilità sindacali. Per l’effettuazione della prestazione in modalità agile troveranno applicazione tutte le previsioni di cui all’accordo sulle libertà sindacali del 7 luglio 2010 rinnovato con il verbale di accordo del 25 febbraio 2019, in analogia con quanto avviene quando la prestazione viene svolta presso le sedi aziendali. Milano, 14 dicembre 2021 La Società
Agibilità sindacali. La Deutsche Bank SpA e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle XX.XX. FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e XXX.XX si sono incontrate in occasione del rinnovo del C.I.A. e, preso atto che:
Agibilità sindacali. La Deutsche Bank SpA e la Segreteria dell’Organo di Coordinamento della O.S.
Agibilità sindacali. Si applicano le disposizioni previste dal CCNQ (pubblicato G.U. n. 207 del 5/9/98) all’art. 9, comma 2 con le seguenti aggiunte: ✓ Alla locale R.S.U. (fermo restando che alle Xx.Xx. firmatarie del CCNL, la suddivisione del monte ore come definito dall’art. 9 destina 51 minuti per dipendente) vengono destinati 30 minuti per dipendente. Si concorda inoltre che le ore utilizzate in orario di lavoro dai rappresentanti delle RSU per le riunioni di trattative, di incontro a qualsiasi titolo convocati, o per la partecipazione a Commissioni bilaterali (gruppi istruttori ecc.) saranno considerate attività di servizio e non afferenti al monte ore di agibilità sindacale. Deve essere garantita ai componenti di R.S.U. ed ai rappresentanti delle XX.XX. la partecipazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, agli incontri previsti per lo svolgimento dell’attività sindacale di loro competenza. Qualora le esigenze di servizio comportino il diniego del permesso il Responsabile è tenuto a motivarlo per iscritto. I delegati RSU possono utilizzare lo strumento della posta elettronica per l’espletamento del proprio mandato sindacale.
Agibilità sindacali. La saletta sindacale sarà dotata di PC con accesso ad Internet ed E-mail a ciascuna R.S.A. previa accettazione di apposito regolamento aziendale disciplinante gli utilizzi. Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono attribuiti permessi per complessive 60 ore annue (in luogo delle 50 attualmente previste) per lo svolgimento delle specifiche attività.