Attività finanziarie deteriorate Clausole campione

Attività finanziarie deteriorate. La Banca è organizzata con strutture e procedure informatiche per la gestione, la classificazione e il controllo dei crediti. Coerentemente con quanto dettato dalla normativa IAS/IFRS, ad ogni data di bilancio viene verificata la presenza di elementi oggettivi di perdita di valore (impairment) su ogni strumento o gruppo di strumenti finanziari. Le posizioni che presentano un andamento anomalo sono classificate in differenti categorie di rischio. Sono classificate tra le sofferenze le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili; tra le partite incagliate le posizioni in una situazione di temporanea difficoltà che si prevede possa essere rimossa in un congruo periodo di tempo; come crediti ristrutturati le posizioni per la quali la banca acconsente, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, ad una modifica delle condizioni contrattuali di remunerazione originarie. In seguito alla modifica delle disposizioni di vigilanza prudenziale e dell’introduzione dei principi contabili internazionali, sono state incluse tra le esposizioni deteriorate anche le posizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90/180 giorni. Questa modifica ha comportato l’introduzione di una nuova categoria contabile nella quale vengono classificate le posizioni con tali caratteristiche e l’inclusione dello sconfinamento continuativo tra gli elementi da considerare ai fini del monitoraggio e della rilevazione dei crediti problematici, per favorire la sistemazione dell’anomalia anteriormente al raggiungimento dei giorni di sconfinamento previsti per la classificazione del nuovo stato. La responsabilità e la gestione complessiva dei crediti deteriorati, non classificati a “sofferenza”, è affidata al Servizio Crediti e al Risk Controller in base alle decisioni assunte dal Comitato Controllo Credito. Detta attività si estrinseca principalmente nel: – monitorare le citate posizioni in supporto alle agenzie di rete alle quali competono i controlli di primo livello; – concordare con il gestore della relazione gli interventi volti a ripristinare la regolarità andamentale o il rientro delle esposizioni oppure piani di ristrutturazione; – determinare le previsioni di perdite sulle posizioni; – proporre agli organi superiori competenti il passaggio a “sofferenza” di quelle posizioni che a causa di sopraggiunte difficoltà non lasciano prevedere alcuna possibilità di normalizzazione. La metodologia di valutaz...
Attività finanziarie deteriorate. Precontenzioso
Attività finanziarie deteriorate. Nella presente voce sono illustrate le procedure tecnico-organizzative e metodologiche utilizzate nella gestione e nel controllo delle attività finanziarie deteriorate. Tale informativa include le modalità di classificazione delle attività per qualità dei debitori, i fattori che consentono il passaggio da esposizioni deteriorate ad esposizioni in bonis, l’analisi delle esposizioni deteriorate per anzianità di scaduto, le modalità di valutazione dell’adeguatezza delle rettifiche di valore. Relativamente ai crediti deteriorati acquisiti (1) va fornita un’informativa su: a) l’andamento degli incassi e la coerenza di questi ultimi rispetto ai piani di rientro preventivati, distintamente per i singoli portafogli omogenei di crediti acquistati; b) i fattori considerati per l’applicazione delle rettifiche di valore; c) l’anzianità dei crediti acquistati e non ancora incassati. Va altresì indicato, per singoli portafogli acquistati, il valore nominale e il corrispettivo pagato per l’acquisto.
Attività finanziarie deteriorate. A.11.4 – Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 – 34° aggiornamento

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.