Consenso dell’ASSICURATO Clausole campione

Consenso dell’ASSICURATO. L’ASSICURATORE potrà definire nel modo che ritiene opportuno qualsiasi RICHIESTA DI RISARCIMENTO presentata nei confronti dell’ASSICURATO, a condizione che lo stesso vi acconsenta. Qualora l’ASSICURATO non dovesse acconsentire a quanto sopra indicato, l’ASSICURATORE potrà offrire allo stesso il versamento una somma pari al VALORE DELL’ACCORDO al netto della FRANCHIGIA. L’accettazione da parte dell’ASSICURATO farà venire meno qualsiasi ulteriore obbligo dell’ASSICURATORE relativamente alla medesima RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Consenso dell’ASSICURATO. AXA potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità di AXA per tutte le Perdite patrimoniali riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale AXA avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto da AXA e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.
Consenso dell’ASSICURATO. L’Assicurato non deve ammettere né assumersi alcuna responsabilità, stipulare alcun accordo per una composizione stragiudiziale, fare acquiescenza alcuna decisione di condanna al risarcimento dei danni, accollarsi Xxxxx di Difesa o sostenere altri esborsi soggetti ad approvazione in base a una qualsiasi Garanzia senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Assicuratore (che non potrà essere negata senza ragione, purché all’Assicuratore sia concesso di esercitare tutti i diritti derivanti dalla Polizza). Saranno indennizzabili a titolo di Perdite Pecuniarie in base alla presente Polizza soltanto le passività, gli importi riconosciuti in via transattiva, i risarcimenti riconosciuti da sentenze di condanna e i Xxxxx di Difesa che siano stati accettati dall’Assicuratore, nonché i danni riconosciuti da sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali è stata predisposta la difesa in conformità della presente Polizza o da altri Eventi Assicurati gestiti in conformità della presente Polizza. L’assolvimento dell’eventuale obbligo giuridico di denunciare una violazione effettiva o potenziale della Normativa in Materia di Protezione dei Dati non costituisce un’ammissione di responsabilità ai fini del presente punto 2.4 – Consenso dell’Assicuratore.
Consenso dell’ASSICURATO. L'Assicuratore potrà stipulare qualsiasi transazione relativa ad una richiesta di risarcimento o evento assicurato che esso ritenga utile con riferimento ad un Assicurato, previo ottenimento di un consenso scritto da parte dell'Assicurato (che non potrà essere irragionevolmente negato o procrastinato). Se un Assicurato rifiuta il consenso alla transazione proposta, la responsabilità dell'Assicuratore per l'intera perdita imputata a ciascuna richiesta di risarcimento o evento assicurato non potrà eccedere l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto transigere la richiesta di risarcimento o evento assicurato, più i costi di difesa sostenuti fino al momento in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore, meno la franchigia applicabile.
Consenso dell’ASSICURATO. La Compagnia potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento nel modo che ritiene più vantaggioso per l’Assicurato, a condizione che lo stesso vi acconsenta.
Consenso dell’ASSICURATO. La Società potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi Richiesta di risarcimento qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità della Società per tutte le Perdite pecuniarie riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale la Società avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dalla Società e al netto dell’eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.