ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) Clausole campione

ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). L’Impresa risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a Xxxxx, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’attività svolta. L’assicurazione comprende altresì l’esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso, né eccettuato) e vale sia che l’Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, gestore o committente. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’obbligo di pagamento dell’indennizzo non compete all’Impresa ogni qualvolta il pregiudizio subito sia integralmente risarcito dal terzo e risulta ridotto proporzionalmente in caso di parziale risarcimento da parte del terzo.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Xxxxx, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. E’ altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti, compresi i lavoratori e collaboratori dell’Assicurato non aventi alcun rapporto di dipendenza con lo stesso, ma di cui opera questi si avvalga per l’esercizio della propria attività.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazio- ne ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. E’ altresì coperta la responsabilità personale di tutti i dipendenti (compreso il personale distaccato presso l’AUSL per l’espletamento di servizi delegati), compresi i lavoratori e collaboratori dell’Assicurato non aventi alcun rapporto di di- pendenza con lo stesso, ma di cui opera questi si avvalga per l’esercizio della propria attività.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’Assicurazione comprende anche la responsabilità civile dell’Assicurato nella sua qualità di:
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale. L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione: -­‐ ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL; -­‐ ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l’onere della prova circa l’inesatta o erronea interpretazione è a carico dell’Assicurato. L’assicurazione di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall’INPS ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti del massimale di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale....... (VARIANTE MIGLIORATIVA N. 1) : si intende depennata la parola “accidentale” .....verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per i seguenti rischi: ❑ La Responsabilità Civile derivante dal servizio di depurazione delle acque reflue mediante condotte di adduzione agli impianti di depurazione, nonché ai danni procurati a terzi da interventi sulla rete e da rottura accidentale di collettori, tubazioni e stazioni di pompaggio. ❑ La Responsabilità Civile per danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell’incolumità dei terzi, in occasione di svolgimento di lavori in aree aperte al pubblico. ❑ La Responsabilità Civile derivante dal servizio di captazione, trattamento e distribuzione di acqua mediante appositi impianti, condutture, serbatoi e stazioni di pompaggio, nonché i danni causati a terzi in conseguenza di interventi sulla rete. ❑ La Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e gestione della rete fognaria mediante appositi impianti, condutture, serbatoi e quant’altro necessario all’attività ivi compresi i danni causati a terzi in conseguenza di interventi sulla rete. ❑ Responsabilità Civile derivante dallo svolgimento delle seguenti attività complementari:
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dei locali adibiti a studio professionale. L’assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, per morte, lesioni personali e/o per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata, comprese le attività complementari ed accessorie. L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del codice civile per danni cagionati a terzi dai Prestatori di lavoro in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché non siano di proprietà o in usufrutto dell’Assicurato, ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. Tale estensione di garanzia è operante esclusivamente nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di X. Xxxxxx.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Società risponde delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, per morte, lesioni personali e/o per danni a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata, comprese le attività complementari ed accessorie. L’Assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.
ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali (morte e lesioni personali) e materiali (danneggiamento di beni tangibili) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni corporali e materiali imputabili a fatto doloso e/o colposo di persone addette all’attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali lo stesso debba rispondere ai sensi di legge.