Common use of Assemblea Clause in Contracts

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri La Rappresentanza sindacale unitaria e le Organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993, così come le Organizzazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970propri dirigenti esterni, n. 300in ambienti messi a disposizione dall'azienda, i lavoratori hanno diritto fuori dell'orario di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette E' ammesso lo svolgimento delle riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché stesse anche durante l'orario di lavoro nei limiti entro il limite massimo di 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo In tale ambito, in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 così come delle Organizzazioni sindacali abilitate alla fine presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte II del Protocollo stesso, a condizione che abbiano espresso adesione formale ai contenuti del Protocollo, è fatto salvo il diritto ad indire singolarmente o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità congiuntamente l'assemblea dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/1970. Di norma l'assemblea avrà luogo al termine della giornata lavorativa o riducano la normale attività del turno, per i turnisti. Le Organizzazioni sindacali daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare una assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatanominativi dei dirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendaleper lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il Analogo diritto di assemblea viene esteso alle riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dieci dipendenti e per un numero nel limite massimo di otto ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al 2° comma, art. 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300. Tali assemblee saranno tenute, ove possibiledi norma, all'interno dell'aziendafuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili. Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente c.c.n.l., in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, per gli stessi titoli. UNIONMECCANICA ritiene che la presente disciplina abbia carattere contingente, in attesa della definizione organica dei criteri di rappresentatività sindacale.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità unita` produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. all'articolo 3 o delle Organizzazioni sindacali Sindacali firmatarie. La convocazione sarà sara` comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché nonche` durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà verra` corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità generalita` dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si di potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività attivita` dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità nell'unita` produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà potra` essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà dovra` avere luogo comunque con modalità modalita` che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità modalita` di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità nell'unita` produttiva, o, in caso di impossibilitàimpossibilita`, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà facolta` di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità unita` produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda. Forestazione e approvvigionamento L'UNIONLEGNO e` impegnata a sensibilizzare il mondo imprenditoriale e le altre forze sociali sulla necessita` di interventi concreti, supportati dai necessari provvedimenti degli Enti e delle Istituzioni preposti, volti a migliorare qualitativamente e quantitativamente il patrimonio forestale nazionale in relazione ai suoi riflessi sulle capacita` di approvvigionamento della materia prima. Resta inteso, altresi`, che saranno verificate le opportunita` di applicazione delle norme esistenti ed esaminata la necessita` di suggerimento per una loro modifica ed un loro aggiornamento.

Appears in 1 contract

Samples: www.fenealuil.it

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i in nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge L. 20 maggio Maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l’orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell’attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di comprovata impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri Nei singoli luoghi di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970lavoro potranno essere promosse dalle R.S.U., n. 300nonché dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il CCNL, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di assemblee del personale ivi in servizio, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e o del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie Per problemi comuni a tutto il personale della Filiale e degli Uffici Postali compresi nel territorio di pertinenza, può essere indetta un’unica assemblea, alla quale i predetti dipendenti possono partecipare. Tali assemblee saranno tenute in luoghi posti a disposizione dalla Società di norma fuori dagli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa. La convocazione, la sede e l’orario delle Rappresentanze assemblee e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali unitarie esterni alla categoria sono comunicati alla Società (unità produttiva di competenza) con preavviso scritto da notificarsi tre giorni prima e, in casi eccezionali, 24 ore prima. Gli Organismi Sindacali di cui all'artsopra provvederanno a dare comunicazione dell’assemblea ai lavoratori nei modi consentiti. 3 o Compete agli Organismi Sindacali promotori di curare il corretto andamento delle Organizzazioni sindacali firmatarieassemblee. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario partecipazione alle assemblee durante l’orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di è limitata a 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione; la durata dell’assenza dal lavoro comincia a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro nella sede di servizio. Tali riunioni dovranno normalmente aver A tal fine si terrà conto delle rilevazioni dei dispositivi di controllo automatici delle presenze nonché di quelle effettuate dal responsabile della singola unità produttiva ovvero del singolo luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare Viene rinviata alla contrattazione nazionale la generalità dei lavoratori possibile pattuizione di ulteriori ore retribuite di assemblea, nell’ anno di scadenza e rinnovo del CCNL. Nel pieno esercizio e nella piena attuazione del diritto di assemblea, lo svolgimento della medesima sarà teso ad evitare disagio all’utenza ed a tal fine verrà data alla stessa adeguata informativa preventiva. Negli uffici con servizio continuativo al pubblico le assemblee sul posto di lavoro verranno tenute di regola nelle prime o gruppi ultime due ore di essiservizio. In quest'ultimo caso di assemblea programmata per una durata superiore alle due ore, verrà assicurato un adeguato presidio; a tal fine in sede locale le Parti si potranno svolgere durante l'orario incontreranno per individuare le relative attività ed il numero degli addetti interessati. Il personale viaggiante e gli autisti dei circuiti nazionali a lungo percorso istituzionalmente e permanentemente assegnato all’attività al di fuori dalle sedi di lavoro quando che, non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori potendo partecipare, per motivi di servizio, a riunioni sul posto di lavoro, prendono parte ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario altra assemblea appositamente indetta fuori dell’orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, servizio o, comunque, fuori del proprio turno di lavoro, usufruiranno di riposo compensativo per la stessa durata dell’assemblea. La predetta disposizione può essere applicata anche al personale in caso servizio nell’ufficio postale con meno di impossibilità5 dipendenti. In tali casi sarà predisposto, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionalia cura del responsabile dell’unità produttiva nella quale si svolge l’assemblea, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegatil’elenco nominativo del personale che, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'aziendalibero dal servizio, ha partecipato alla riunione, con l’indicazione della durata della stessa. Il diritto responsabile dell’unità produttiva da cui dipende il personale in questione accrediterà, sulla base delle segnalazioni, il numero di assemblea viene esteso alle unità produttive ore, o frazione di ore, da compensare con almeno equivalente periodo di riposo, fino al limite massimo delle 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.annue.‌‌

Appears in 1 contract

Samples: www.slp-cisl.it

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge L. 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: www.fenealuil.it

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i I lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea, nei giorni di attività lavorativa, all'interno dell'unità produttiva nel luogo all'uopo indicato ovvero, in caso di impossibilità, in locale messo a disposizione dall'Azienda nelle immediate vicinanze dell'unità produttiva, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni Tali assemblee saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro e, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi retribuzione (ex premio di produzione compreso (l)), durante l'orario di lavoro. Le riunioni assemblee - che potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essiessi - saranno indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto o dalle R.S.U., con apposito ordine del giorno. In quest'ultimo caso si Alle assemblee potranno svolgere durante l'orario partecipare dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti, i cui nominativi e qualifiche - unitamente alla data e ora dell'assemblea nonché all'ordine del giorno della stessa - dovranno essere resi noti per iscritto alla Direzione aziendale con un preavviso di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornataalmeno 48 ore. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro assemblee dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità Nelle lavorazioni a turni o a ciclo continuo la partecipazione di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare tutti i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito lavoratori potrà essere assicurata articolando l'assemblea secondo la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi distribuzione dei quali saranno preventivamente comunicati all'aziendaturni. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendadella Azienda. Restano salve eventuali condizioni di miglior favore in atto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. all'articolo 3 o delle Organizzazioni sindacali Sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Del

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'artDi norma vengono effettuate ad inizio o fine turno (quella del 1° turno contigua a quella del 2°). 35 della legge 20 maggio 1970Per l’Acciaieria e gli altri eventuali impianti a 4^ squadra, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in via sperimentale per la trattazione di materie di interesse sindacale e durata del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni presente accordo, le assemblee della 4^ squadra saranno tenute fuori dall'orario orario di lavoro nonché durante l'orario e ai lavoratori di lavoro nei limiti quegli impianti sarà attribuita una ora aggiuntiva di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi assemblea da fruire anch’essa fuori orario di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi ore di essiassemblea effettuate fuori orario di lavoro saranno retribuite in misura ordinaria. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario ogni singola area saranno effettuati incontri con le specifiche RSU affinché vengano definiti in modo puntuale regole che consentano al personale comandato di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità effettuare le operazioni necessarie oltre che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la alla salvaguardia degli impiantiimpianti e dei prodotti, anche le operazioni opportune per minimizzare od annullare gli effetti amplificatori dell’interruzione della produzione conseguente all’assemblea. Le modalità Ad esempio si concorda che: • in Acciaieria il personale comandato, nella misura odierna e riverificato con le RSU, eseguirà operazioni quali aggiunte, travasi, sottovuoto e quanto opportuno per evitare perdite di cui ai tre precedenti commi saranno definite temperatura, ripercussioni negative sulla qualità ed alterazioni dei programmi operativi; • al laminatoio di FTM il numero di comandati passerà a livello aziendale9 unità per permettere lo svuotamento del forno del calibratore ed il corrispondente avanzamento dei tubi fino allo scarico della linea durante l’assemblea e quant’altro necessario per la pronta ripartenza alla fine della stessa: questo personale potrà partecipare fuori orario, retribuito come straordinario, all’assemblea del 2° turno. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttivaNumero 9 unità sul 2° turno eseguiranno le stesse operazioni trattenendosi, oretribuito come straordinario, in caso di impossibilitàoltre la conclusione del proprio turno, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà permettendo alla totalità del personale del 3° turno di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali all’assemblea da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendaeffettuare ad inizio turno.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri nelle quali siano occupati normalmente più di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 30015 dipendenti, i lavoratori in forza nell'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie problemi di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di Sindacali Aziendali costituite dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti. Nelle unità in cui all'artsiano costituite R.S.U. ai sensi dell'Accordo interconfederale 27.7.1994, le convocazioni avranno luogo in base a quanto previsto nell'ultimo comma del precedente art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie29. La convocazione sarà dovrà essere di norma comunicata alla Direzione con preavviso dell'azienda entro la fine dell'orario di norma lavoro del secondo giorno antecedente la data di 2 giorni effettuazione, e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno potranno essere tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro nonché lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro nei limiti lavoro, entro il limite massimo di 10 dodici ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzioneretribuzione di fatto di cui all'art. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro115, Seconda Parte. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori in forza nell'unità o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva lavoro, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatapresente contratto. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti. Le impianti e il servizio di vendita al pubblico; tali modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali concordate aziendalmente con l'intervento delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda Sindacali locali aderenti o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso facenti capo alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'aziendaOrganizzazioni Nazionali stipulanti.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da Aziende Del Terziario Della Distribuzione E Dei Servizi

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri Le Xx.Xx. stipulanti possono effettuare riunioni, anche con la partecipazione di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970propri dirigenti esterni, n. 300in ambienti messi a disposizione dall'azienda, i lavoratori hanno diritto fuori dell'orario di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette Qualora la richiesta di convocazione delle riunioni avranno luogo su convocazioni singole sia fatta congiuntamente dalle stipulanti Xx.Xx. Fim-Fiom-Uilm o unitarie sia fatta dalle stesse organizzazioni congiuntamente alle Rsu, è ammesso lo svolgimento delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario di lavoro nonché stesse anche durante l'orario di lavoro nei limiti entro il limite massimo di 10 ore annuecomplessive nell'anno solare, per le quali verrà sarà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver Di norma l'assemblea avrà luogo alla fine al termine della giornata lavorativa o all'inizio dei periodi di lavorodel turno, per i turnisti. Le riunioni potranno riguardare la generalità Xx.Xx. daranno preventiva comunicazione di almeno 48 ore della volontà di effettuare un'assemblea, del relativo ordine del giorno, e dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività nominativi dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornatadirigenti esterni qualora questi intendano partecipare. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere aver luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le ulteriori modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendaleper lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede provinciale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il Analogo diritto di assemblea viene esteso alle riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero nel limite massimo di otto 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, art. 35, legge 20.5.70 n. 300. Tali assemblee saranno tenute, ove possibiledi norma, all'interno dell'aziendafuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di cui sopra in quanto compatibili. Dichiarazione delle parti sulle norme afferenti i diritti sindacali Le parti si danno atto che quanto previsto dal presente Ccnl, in ordine ai diritti sindacali, comprende la disciplina di cui alla legge 20.5.70 n. 300 per gli stessi titoli.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 della 35, legge 20 maggio 1970, 20.5.70 n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse d'interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali XX.XX. firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre 3 precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, o, in caso di impossibilitàd'impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea d'assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto 8 ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri di cui all'art. 35 35, della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarie. La convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di norma di 2 giorni e lavorativi con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavorolavoro garantendo, ove l'orario di lavoro è svolto su più turni, la possibilità di partecipazione a tutti i lavoratori. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e persone, la salvaguardia degli impiantiimpianti e la piena e tempestiva ripresa dell'attività. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari Segretari nazionali, regionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria firmatarie del presente contratto che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda o dirigenti sindacali da essi delegati, i in nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali Le assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Assemblea. Nelle unità produttive identificate secondo i criteri nelle quali siano occupati normalrnente più di cui all'art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 30015 dipendenti, i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Rappresentanze sindacali unitarie Sindacali Unitarie di cui all'art. 3 o delle Organizzazioni sindacali firmatarieall'articolo 59 che precede. La richiesta di convocazione sarà comunicata inoltrata alla Direzione aziendale e alla competente Associazione dei datori di lavoro con un preavviso di norma di 2 almeno 3 giorni e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno. Le riunioni saranno tenute fuori dall'orario dell'orario di lavoro lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno normalmente aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro. Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati. Qualora nell'unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea la assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale. Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione di volta in volta dall'azienda nell'unità produttiva, produttiva o, in caso di impossibilità, in locali nelle immediate vicinanze di essa. Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i segretari nazionali, regionali nazionali e territoriali provinciali delle Organizzazioni di categoria che hanno costituito la Rappresentanza sindacale in azienda le rappresentanze sindacali aziendali o dirigenti sindacali da essi delegati, i nominativi dei quali saranno preventivamente comunicati all'azienda. Il diritto di assemblea viene esteso alle unità produttive con almeno 10 dipendenti e per un numero massimo di otto ore annue retribuite. Tali assemblee saranno tenute, ove possibile, all'interno dell'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Da