Ambito di applicazione oggettivo Clausole campione

Ambito di applicazione oggettivo. La Procedura si applica in particolare, alle Segnalazioni aventi ad oggetto: - illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; - condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 del Codice etico (Global Emp loyee’s Guidelines and Business Ethics) o delle procedure in essere presso CHEIL, a nche con riferimento alle attività e prestazioni di interesse di CHEIL (a titolo esempl ificativo e non esaustivo : inosservanza di clausole contrattuali, diffamazione, mina cce, violazione della privacy o di accordi di riservatezza, frodi, improprio utilizzo di dotazioni aziendali); - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione di atti comunitari o nazionali, indic ati nell'allegato al D. Lgs. 24/2023, oppure di atti nazionali che costituiscono attuaz ione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/19 37, seppur non indicati nell’allegato al D. Lgs. 24/2023, relativi ai seguenti settori: • appalti pubblici; • servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; • sicurezza e conformità dei prodotti; • sicurezza dei trasporti; • tutela dell’ambiente; • radioprotezione e sicurezza nucleare; • sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; • salute pubblica; • protezione dei consumatori; • tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art icolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea; - atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, d el Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle no rme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che viola no le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile i n materia di imposta sulle società; - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui a gli atti dell'Unione europea nei settori ut supra indicati. - sospetti attinenti a violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potr ebbero essere commesse all’interno dell’organizzazione aziendale, o riguar...
Ambito di applicazione oggettivo. 2.1 Servizi di pagamento: - Servizi di pagamento - Ai fini della presente disciplina si definiscono servizi di pagamento i servizi individuati dal combinato disposto: - dell’art. 1 del Decreto, che alla lettera b) fornisce un elenco dettagliato delle attività; - dell’art. 2 del Decreto, che al primo comma individua la valuta nella quale devono essere espressi i pagamenti e al 2° comma indica le attività che non costituiscono servizi di pagamento ai sensi del Decreto medesimo. Con riferimento ai servizi disciplinati dal Decreto si forniscono i seguenti chiarimenti: – Deposito di contante su un conto di pagamento: consiste nel versamento di contante su un conto e comprende il servizio di “cassa continua”, ossia di deposito di contante su un conto di pagamento eseguito presso uno sportello automatico. Ai fini del rispetto dei tempi di disponibilità delle somme versate di cui all’articolo 22 del Decreto, per tale ultimo servizio il versamento si intende effettuato dal cliente nel momento in cui il contante versato viene ritirato presso lo sportello automatico e le attività di controllo e contazione sono espletate dal prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento è tenuto ad informare l’utilizzatore sui tempi di esecuzione del servizio di cassa continua. Le attività di verifica e contazione devono essere completate entro la giornata operativa successiva al ritiro del contante. - Carte di pagamento: nell’ambito della definizione di servizi di pagamento prevista dal Decreto, il riferimento alle carte di pagamento deve intendersi operato alle carte di credito – che consentono l’effettuazione di transazioni e/o prelievi con regolamento successivo - e alle carte di debito, che consentono transazioni e/o prelievi con contestuale impegno dei fondi disponibili sul conto di pagamento. Non è inclusa nella definizione di servizi di pagamento contenuta nel Decreto la moneta elettronica. Caratteristiche specifiche degli strumenti di moneta elettronica sono le seguenti:
Ambito di applicazione oggettivo. 1. La presente normativa si applica a tutti i contratti pubblici ad esclu- xxxxx:
Ambito di applicazione oggettivo. All’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non
Ambito di applicazione oggettivo l’ordinanza riguarda:
Ambito di applicazione oggettivo. 1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di competenza del Consorzio finalizzati ai seguenti approvvigionamenti sotto soglia: conclusione di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitarie nei settori dei lavori, forniture di beni, prestazione di servizi, siano essi appalti o concessioni.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle guide di utilizzo che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile: