CASH POOLING Clausole campione
CASH POOLING. Un servizio rivolto alle aziende che presentano più divisioni, ognuna con propria autonomia contabile e amministrativa, e alle aziende tra loro collegate. Favorisce un migliore controllo della tesoreria aziendale, oltre ad ottimizzare la gestione dei flussi di cassa. Attraverso le funzioni di Cash Pooling la disponibilità giornaliera dei saldi di uno o più conti correnti, viene accentrata automaticamente, con pari valuta, su un unico conto (definito “conto master”).
CASH POOLING. I flussi finanziari tra soggetti facenti parte della stessa filiera possono riguardare anche imprese appartenenti ad un medesimo gruppo. Anche in questo caso deve essere assicurata la tracciabilità dei pagamenti tramite il CIG/CUP e l'utilizzo di conti bancari/postali dedicati. Nel caso in cui, per il regolamento delle transazioni e la gestione della liquidità all'interno di un gruppo, siano utilizzati sistemi di tesoreria accentrata (cash pooling), che prevedono l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti su conti bancari di ciascuna società del gruppo con azzeramento e trasferimento dei saldi a fine giornata sui conti della capogruppo, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari da e verso soggetti esterni al gruppo è assolto con riferimento alle registrazioni dei pagamenti effettuate sui conti delle singole società. Nel caso di rapporti infragruppo, qualora il cash pooling costituisca una mera facilitazione contabile interna al gruppo societario senza reale fuoriuscita di fondi, tale strumento non sembra essere in contrasto con la normativa sulla tracciabilità. Diversamente, e cioè qualora tale sistema implichi flussi finanziari effettivi a fronte di prestazioni che rientrano tra quelle incluse nella filiera, detto sistema deve costruito in modo da garantire la tracciabilità attraverso l'inserimento del CIG/CUP.
CASH POOLING. Trasporto di contante
CASH POOLING. Non costituisce servizio di pagamento ai sensi del Decreto la gestione della liquidità relativa a rapporti reciproci tra imprese commerciali e/o finanziarie appartenenti al medesimo gruppo (cd. cash-pooling) da parte di un soggetto che si interpone nei rapporti infragruppo per la mera ottimizzazione della gestione delle relative disponibilità finanziarie. L’esenzione presuppone che la suddetta gestione sia limitata all’interno del gruppo e non investa l’esecuzione di trasferimenti di fondi per conto di società del medesimo gruppo da e verso soggetti allo stesso esterni.
