Altre valorizzazioni Clausole campione

Altre valorizzazioni. Il processo ha l’obiettivo di rendere evidente l’aumento del valore degli immobili ottenuto attraverso interventi edilizi interamente a carico di investitori, diversi dallo Stato, nell’ambito dei procedimenti di cui al DPR n. 296/2005, come modificato dalla Finanziaria 2007. Per poter rendere economicamente sostenibile l’iniziativa, il valore degli investimenti eseguiti dai terzi (pubblici e privati) sui beni è progressivamente scontato dai canoni di concessione/locazione, in ragione della durata della concessione/locazione che, per i beneficiari a canone di mercato (da individuarsi con gara di evidenza pubblica) rimane entro il limite massimo di 19 anni, mentre per i beneficiari a canone agevolato (Regioni ed Enti Locali) può spingersi fino a 50 anni. Operativamente, il processo è articolato sulla base delle seguenti fasi:
Altre valorizzazioni. Il processo ha l’obiettivo di rendere evidente l’aumento del valore degli immobili ottenuto attraverso interventi edilizi interamente a carico di investitori, diversi dallo Stato, nell’ambito dei procedimenti di cui al DPR n. 296/2005, come modificato dalla Finanziaria 2007. Per poter rendere economicamente sostenibile l’iniziativa, il valore degli investimenti eseguiti dai terzi (pubblici e privati) sui beni è progressivamente scontato dai canoni di concessione/locazione, in ragione della durata della concessione/locazione che, per i beneficiari a canone di mercato (da individuarsi con gara di evidenza pubblica) rimane entro il limite massimo di 19 anni, mentre per i beneficiari a canone agevolato (Regioni ed Enti Locali) può spingersi fino a 50 anni. Operativamente, il processo è articolato sulla base delle seguenti fasi: • identificazione di immobili che, per caratteristiche intrinseche e/o localizzazione, siano caratterizzati dalla capacità di attrarre potenzialmente fondi di terzi • ricerca su base territoriale dei soggetti pubblici e privati interessati all’immobile ed in grado di sostenere l’investimento correlato (mediante evidenza pubblica in caso di soggetti privati) • analisi del progetto di intervento sull’immobile proposto dai soggetti interessati. • acquisizione presso gli Enti competenti (esempio: Ministero per i Beni e le Attività Culturali) dei necessari pareri e nulla osta in merito alle modalità di intervento e/o condizioni di utilizzo dell’immobile • quantificazione, sulla base del piano di investimento indicato nel progetto e delle norme vigenti, dell’importo del canone di locazione (o concessione) e della durata di utilizzo del bene • sottoscrizione del contratto di locazione, o dell’atto di concessione, del quale sono parte integrante gli impegni economici da parte dell’utilizzatore in termini di investimenti edilizi obbligatori • vigilanza, da parte delle Strutture Territoriali, sul rispetto da parte dell’utilizzatore degli impegni concordati L’attuazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, riguardante il trasferimento gratuito agli Enti territoriali di immobili statali appartenenti al patrimonio culturale, può per molti versi essere equiparato ai processi di valorizzazione immobiliare sopra descritti e, in virtù delle più recenti modifiche normative, può ad essi ricongiungersi, attraverso i nuovi strumenti di partenariato e concertazione Stato-Enti territoriali e di finanza immobiliare. In particolare, il processo ex art. ...
Altre valorizzazioni. Il processo ha l’obiettivo di rendere evidente l’aumento del valore degli immobili ottenuto attraverso interventi edilizi interamente a carico di investitori, diversi dallo Stato, nell’ambito dei procedimenti di cui al DPR n. 296/2005, come modificato dalla Finanziaria 2007. Per poter rendere economicamente sostenibile l’iniziativa, il valore degli investimenti eseguiti dai terzi (pubblici e privati) sui beni è progressivamente scontato dai canoni di concessione/locazione, in ragione della durata della concessione/locazione che, per i beneficiari a canone di mercato (da individuarsi con gara di evidenza pubblica) rimane entro il limite massimo di 19 anni, mentre per i beneficiari a canone agevolato (Regioni ed Enti Locali) può spingersi fino a 50 anni. Operativamente, il processo è articolato sulla base delle seguenti fasi:  identificazione di immobili che, per caratteristiche intrinseche e/o localizzazione, siano caratterizzati dalla capacità di attrarre potenzialmente fondi di terzi  ricerca su base territoriale dei soggetti pubblici e privati interessati all’immobile ed in grado di sostenere l’investimento correlato (mediante evidenza pubblica in caso di soggetti privati)  analisi del progetto di intervento sull’immobile proposto dai soggetti interessati.  acquisizione presso gli Enti competenti (esempio: Ministero per i Beni e le Attività Culturali) dei necessari pareri e nulla osta in merito alle modalità di intervento e/o condizioni di utilizzo dell’immobile  quantificazione, sulla base del piano di investimento indicato nel progetto e delle norme vigenti, dell’importo del canone di locazione (o concessione) e della durata di utilizzo del bene  sottoscrizione del contratto di locazione, o dell’atto di concessione, del quale sono parte integrante gli impegni economici da parte dell’utilizzatore in termini di investimenti edilizi obbligatori  vigilanza, da parte delle Strutture Territoriali, sul rispetto da parte dell’utilizzatore degli impegni concordati L’attuazione dell’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 85/2010, riguardante il trasferimento gratuito agli Enti territoriali di immobili statali appartenenti al patrimonio culturale, può per molti versi essere equiparato ai processi di valorizzazione immobiliare sopra descritti e, in virtù delle più recenti modifiche normative, può ad essi ricongiungersi, attraverso i nuovi strumenti di partenariato e concertazione Stato-Enti territoriali e di finanza immobiliare. In particolare, il processo ex art. ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).