Abuso di dipendenza economica Clausole campione

Abuso di dipendenza economica. 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti.
Abuso di dipendenza economica. 385 cui il divieto di abuso di dipendenza economica è stato applicato fuori del contratto o per sanzionare eccessivi squilibri originari (24).
Abuso di dipendenza economica. 393 forza delle quali un noto operatore di telefonia mobile aveva imposto la riduzione della commissione sulle attivazioni del servizio mobile prepaga- to. La riduzione della commissione era stata giustificata sul rilievo che, a distanza di diversi mesi dalla conclusione del contratto di affiliazione com- merciale, il mercato delle nuove attivazioni si era notevolmente ridotto. Il Tribunale non ha ritenuto la sussistenza di un abuso di dipendenza eco- nomica. Nel secondo caso (50) l’attore deduce la nullità delle modifiche unila- terali operate da un vettore aereo, in conformità a quanto previsto nell’ac- cordo quadro che regola i rapporti con le agenzie di vendita, in forza delle quali, nel corso del tempo, la percentuale di riconosciuta all’agente sulla vendita dei biglietti si era ridotta dapprima dal 9% al 7% e, successivamen- te, dal 7% all’1%; l’agente chiedeva, dunque, la corresponsione — accertata la nullità dell’atto di esercizio del potere unilaterale di modifica delle condizioni contrattuali per abuso di dipendenza economica — delle diffe- renze percentuali non percepite rispetto all’originario accordo. Il Tribu- nale milanese ha rigettato tale domanda negando che, in concreto, sussi- stessero gli estremi di un abuso di dipendenza economica. Le modificazio- ni unilaterali delle provvigioni avevano infatti assunto « una funzione equilibrante dei diversi interessi dei partecipanti al mercato, funzione finalizzata certamente a dare omogeneità di posizione tra i vettori, ma che di riflesso ha svolto un evidente ruolo di garanzia per tutti gli operatori del settore anche diversi dai vettori ». Anche in questo caso è dunque evidente che l’abuso di dipendenza economica non è stato ravvisato perché l’atto attraverso il quale si sarebbe realizzato rispondeva a una legittima decisio- ne imprenditoriale. La differenza tra i due casi è questa: nel primo la modifica delle condizioni contrattuali è formalmente concordata tra le parti; nel secondo è invece conseguenza dell’esercizio di un potere di variazione unilaterale convenzionalmente pattuito. Dal punto di vista dell’art. 9 l. subf. cambia poco: anche una modifica formalmente concordata tra le parti può essere conseguenza di un abuso di dipendenza economica (51). In nessuno dei (50) T. Milano 9.4.2013, in Pluris Utet Cedam.
Abuso di dipendenza economica. 399 xxxxxxx l’insegnamento per cui nel nostro ordinamento non sussiste un principio di necessaria corrispondenza tra condanna ed esecuzione forza- ta. Si è così osservato che anche un provvedimento ineseguibile è idoneo a produrre effetti utili alla parte che lo richiede, sotto molteplici aspetti: dalla possibilità di un adempimento spontaneo dell’impresa condannata alla domanda di risarcimento per inadempimento del dictum giudiziale, ovve- ro, ancora, alla possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale ex art. 2818 (66). Si aggiunga, infine, che — dopo l’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c., operata dalla l. 69/2009 — il quesito non dovrebbe probabilmente più porsi poiché la condanna a un facere infungibile trova ulteriore utilità nella possibilità che il giudice commini, per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo rispetto all’esecuzione del provvedimento, una condanna pecuniaria a carico del soccombente. Ciò premesso, nella generalità dei casi, il perpetrarsi di un abuso di dipendenza economica provoca danni all’impresa dipendente. La natura della responsabilità da abuso di dipendenza economica contrattuale, coe- rentemente con l’esistenza di una relazione tra le parti (67), non potrà che essere contrattuale (68), come peraltro affermato dalle sezioni unite della Cassazione. L’opzione per la natura contrattuale della responsabilità, oltre a essere la più corretta sistematicamente, è anche gravida di riflessi pratici, che vanno ben oltre il diverso termine prescrizionale (69). Si pensi, tra tutte, alle conseguenze in punto di diritto internazionale privato, dove la quali- ficazione della responsabilità come contrattuale importa, come già osser- vato, la validità delle clausole di proroga della giurisdizione e l’inapplica- bilità dell’art. 62 l. 218/1995 (70). Sotto altro profilo, nella quantificazione del danno assumeranno rilie- vo, nel caso di interruzione arbitraria della relazione commerciale, non solo i costi sostenuti per investimenti dedicati irrecuperabili, che rileveran- no sotto il profilo del danno emergente, ma anche il mancato utile che gli investimenti avrebbero prodotto ove la relazione fosse proseguita: in que- sto caso, infatti, la mancata reddittività dell’investimento è certamente una conseguenza immediata e diretta dell’illecito.
Abuso di dipendenza economica. Il legislatore si è preoccupato della possibilità che si determinino situazioni di dipendenza del subfornitore verso il committente. L’art. 9 della legge 192/1998 (sull’abuso di dipendenza economica) prevede che “è vietato l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subìto l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'istituto dell’abuso di dipendenza economica è stato studiato in dottrina ma ha trovato un limitato riscontro giurisprudenziale. Restano pertanto ancora irrisolte una serie di questioni, a partire da quella concernente l’applicabilità dell’istituto in questione a contratti diversi dalla subfornitura. Sul punto anche in giurisprudenza si rinvengono due orientamenti contrapposti. Il primo è nel senso di una soluzione restrittiva, secondo la quale il citato art. 9 "derogando al principio della libertà contrattuale, conferisce al giudice poteri di natura eccezionale qual è quello di riequilibrare l'assetto del contratto e può spingersi fino all'estremo di costituire veri e propri rapporti giuridici fra le parti, determinando in tal modo conseguenze che, ove se ne ritenesse l'applicazione al di fuori della ristretta cerchia delle subforniture, si rivelerebbero assolutamente dirompenti dei principi di comune applicazione in materia contrattuale"18.
Abuso di dipendenza economica. 1. E' vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La l’agenzia o la concessione di vendita. Cass. 30057/08: Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale in difetto di ragioni economiche apprezzabili, in forza di un generale principio antielusivo desumibile dalle norme costituzionali della capacità contributiva (art. 53 comma 1) e della progressività dell’imposizione (art. 53 comma 2). Si osserva in dottrina23 che l’abuso racchiude giudizi, criteri e regole diverse fra loro: reprime contegni illeciti e richiama la teoria del torto aquliano, reprime intenti elusivi attraverso la sanzione della nullità, sanziona distorsioni della concorrenza, si sovrappone alla buona fede duplicando il contenuto precettivo della clausola. Il principio generale è quello per cui l’abuso di una posizione di forza e la debolezza di una parte non sono sufficienti per l’elimanzione dell’atto, salvo espresse disposizioni (artt. 33 e 34 cod. cons.)

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