Common use of XXXXXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXXXXX,. Il diritto civile della legislazione nuova, cit., 38, il quale evidenzia la discrasia fra la suddetta autonomia tipologica ed il formale inserimento dell’attività di gestione fra le attività di intermediazione mobiliare. 93 Da quasi tre decenni in dottrina ed in giurisprudenza ci si interroga sulla natura di questo contratto. Propende decisamente per l’avvenuta conclusione di un processo di tipizzazione legale del contratto di gestione di portafogli, avente come epicentro la maturata autonomia dell’elemento causale, X. Xxxxx, Contratto di gestione di portafogli, cit., 705 s. Per tale ragione, la gestione di portafogli viene ritenuta un «contratto tipico e nominato». Di quest’avviso altresì X. Xxxxx-X. Xxxxxxxx, Il mercato mobiliare, cit., 373, secondo cui «la gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari è, fin dal 1991, un contratto tipico, del quale è pertanto superflua e anzi fuorviante la qualificazione in termini di contratto di mandato»; X. Xxxxxxxxxx, I contratti di intermediazione mobiliare, cit., 106 s. Il trend giurisprudenziale è in questa direzione: si veda Trib. Biella 5-4-2007, cit., 76 s., secondo cui «il contratto di gestione individuale di portafogli di investimento è un contratto nominato, caratterizzato dalla funzione gestoria, regolato espressamente dalle norme primarie e secondarie […] , e solo in xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx professionale»; App. Torino 8-7-2010, cit.: «la gestione di portafogli integra un contratto tipico strutturato sugli elementi del mandato, connotati dal carattere della discrezionalità». gestione di portafogli» è difatti assurto a contratto nominato, poiché così

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XXXXXXXXXX,. Il diritto civile della legislazione nuovadecreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276: alcune premesse e un percorso di lettura, citin X. Xxxxxxxxxx (a cura di), La riforma Biagi del mercato del lavoro, Milano, 2004, Xxxxxxx, pag. 3 e ss.. però ha delineato “una fattispecie dai contorni non molto nitidi”27 che poggia le sue basi sulle collaborazioni coordinate e continuative ex art. 409, n. 3, c.p.c., 38ma che in parte se ne discosta, dando così adito ad una intensa opera interpretativa da parte della dottrina che si è divisa su posizioni concettuali divergenti. Va pertanto precisato che la seguente ricostruzione potrebbe essere decisamente smentita da una giurisprudenza consolidata . “La legge 14 febbraio 2003, n. 30, ha delegato il quale evidenzia la discrasia fra la suddetta autonomia tipologica ed Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti a portare a compimento il formale inserimento dell’attività di gestione fra le attività di intermediazione mobiliaredisegno riformatore del mercato del lavoro in Italia (c.d. 93 Da quasi tre decenni in dottrina ed in giurisprudenza ci si interroga sulla natura di questo contrattoRiforma Biagi). Propende decisamente per l’avvenuta conclusione di un processo di tipizzazione legale del contratto di gestione di portafogliUn disegno nitidamente anticipato, avente come epicentro la maturata autonomia dell’elemento causalenoto, X. Xxxxx, Contratto di gestione di portafogli, cit., 705 s. Per tale ragione, la gestione di portafogli viene ritenuta un «contratto tipico e nominato». Di quest’avviso altresì X. Xxxxx-X. Xxxxxxxx, nel Libro Bianco dell’ottobre 2001 su Il mercato mobiliaredel lavoro in Italia”28. L’art. 4 di tale legge in particolare autorizza il governo ad adottare uno o più decreti legislativi, citrecanti “disposizioni volte alla disciplina o alla razionalizzazione” di alcune tipologie di lavoro, tra le quali il lavoro coordinato e continuativo29. 26 X. Xx Xxxxxxx, La morte apparente delle collaborazioni coordinate e continuative, in X. Xxxxxxx (a cura di), Diritto del lavoro on line, xxx.xxxxx.xx/xxxxxx/XXXXXXXXXXXXXXXXXX.xxx, pag. 2 del datt., 373, secondo cui «la gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari è, fin dal 1991, un contratto tipico, del quale è pertanto superflua e anzi fuorviante la qualificazione in termini di contratto di mandato»; X. Xxxxxxxxxx, I contratti di intermediazione mobiliare, cit., 106 s. Il trend giurisprudenziale è in questa direzione: si veda Trib. Biella 5-4-2007, cit., 76 s., secondo cui «il contratto di gestione individuale di portafogli di investimento è un contratto nominato, caratterizzato dalla funzione gestoria, regolato espressamente dalle norme primarie e secondarie […] , e solo in xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx professionale»; App. Torino 8-7-2010, cit.: «la gestione di portafogli integra un contratto tipico strutturato sugli elementi del mandato, connotati dal carattere della discrezionalità». gestione di portafogli» è difatti assurto a contratto nominato, poiché così

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XXXXXXXXXX,. Il La contrattualizzazione dell’attività amministrativa. Parabole gius- economiche del contratto nell’azione amministrativa, in X. Xxxxx – X. Xxxxxxxx (a cura di), I tre assi. L’Amministrazione tra Democratizzazione Efficientismo Responsabilità, Nel Diritto Editore, Roma, 2009, p. 115. Più in generale, in tema di costi di transazione v. In definitiva, quindi, deve prendersi atto che seppure l’ambiente in cui si svolgono tali vicende sia quello proprio delle obbligazioni contrattuali, regolato dalla disciplina privatistica quale disciplina di diritto civile comune, tuttavia permane l’incombenza di quel quid pluris che il perseguimento dell’interesse pubblico autorizza a pretendere, mettendo talora in crisi il tradizionale connotato di stabilità del contratto e della legislazione nuovasua insensibilità rispetto alle vicende dell’interesse delle parti100. Ed invero, citil dovere per la pubblica amministrazione di tendere alla migliore cura degli interessi pubblici si traduce nell’inesauribilità e nella relativa irrinunciabilità del potere amministrativo onde poter garantire la corrispondenza della sua azione al fine previsto dalle leggi: ciò che talora impone all’interprete di operare un bilanciamento tra il principio pacta sunt servanda e quello per cui tutta l’attività amministrativa, qualsiasi sia lo strumento usato, sia improntata a valutazioni riguardanti l’interesse pubblico rebus sic stantibus101. È ad alcune di tali fattispecie paradigmatiche che converrà, dunque, volgere lo sguardo. R.H. XXXXX, The Nature of the Firm, 4 Economica 386 (1937); XXXXXXXXXX, XXXXXX E., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, New York – Xxxxxx, 0000; trad. it., 38Le istituzioni economiche del capitalismo. Imprese, il quale evidenzia la discrasia fra la suddetta autonomia tipologica ed il formale inserimento dell’attività di gestione fra le attività di intermediazione mobiliaremercati, rapporti contrattuali, Milano, 1987. 93 Da quasi tre decenni Sulla dottrina dei contratti c.d. incompleti v. anche X. XXXXXXXX, Le teorie giuridiche dei contratti e i contratti incompleti, in dottrina ed in giurisprudenza ci si interroga sulla natura di questo contratto. Propende decisamente per l’avvenuta conclusione di un processo di tipizzazione legale L‘analisi economica del contratto di gestione di portafogli, avente come epicentro la maturata autonomia dell’elemento causalediritto, X. Xxxxx, Contratto di gestione di portafogli, cit., 705 s. Per tale ragione, la gestione di portafogli viene ritenuta un «contratto tipico e nominato». Di quest’avviso altresì Xxxxxx - X. Xxxxx-X. Xxxxxxxxxx - L.A. Xxxxxxxx, Il mercato mobiliareRoma, cit., 373, secondo cui «la gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari è, fin dal 1991, un contratto tipico, del quale è pertanto superflua e anzi fuorviante la qualificazione in termini di contratto di mandato»1997; X. XxxxxxxxxxXXXXXXXXXXX, I contratti di intermediazione mobiliareincompleti nel diritto e nell’economia, cit.Padova 2000, 106 s. Il trend giurisprudenziale è in questa direzione: si veda Trib. Biella 5-4-2007, cit., 76 p. 67 s., secondo cui «il contratto di gestione individuale di portafogli di investimento è un contratto nominato, caratterizzato dalla funzione gestoria, regolato espressamente dalle norme primarie e secondarie […] , e solo in xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx professionale»; App. Torino 8-7-2010, cit.: «la gestione di portafogli integra un contratto tipico strutturato sugli elementi del mandato, connotati dal carattere della discrezionalità». gestione di portafogli» è difatti assurto a contratto nominato, poiché così;

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XXXXXXXXXX,. Il rapporto di lavoro sporivo, p. 106 cause; esse sono regolate nel diritto civile dagli artt. 2110 x.x. x 0000 x.x. 00, xx xxxxxxx dei quali il prestatore potrebbe subire la perdita totale o parziale della legislazione nuova, cit., 38, il quale evidenzia la discrasia fra la suddetta autonomia tipologica ed il formale inserimento dell’attività di gestione fra le attività di intermediazione mobiliare. 93 Da quasi tre decenni in dottrina ed in giurisprudenza ci si interroga sulla natura di questo retribuzione o l’eventuale risoluzione del contratto. Propende decisamente L’art 2110 stabilisce che “In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per l’avvenuta conclusione di un processo di tipizzazione legale del contratto di gestione di portafogliil tempo determinati dalle leggi speciali, avente come epicentro la maturata autonomia dell’elemento causale, X. Xxxxx, Contratto di gestione di portafogli, cit., 705 s. Per tale ragione, la gestione di portafogli viene ritenuta un «contratto tipico e nominato». Di quest’avviso altresì X. Xxxxx-X. Xxxxxxxx, Il mercato mobiliare, cit., 373, secondo cui «la gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari è, fin dal 1991, un contratto tipico, del quale è pertanto superflua e anzi fuorviante la qualificazione in termini di contratto di mandato»; X. Xxxxxxxxxx, I contratti di intermediazione mobiliare, cit., 106 s. Il trend giurisprudenziale è in questa direzione: si veda Trib. Biella 5-4-2007, cit., 76 s., secondo cui «il contratto di gestione individuale di portafogli di investimento è un contratto nominato, caratterizzato dalla funzione gestoria, regolato espressamente dalle norme primarie e secondarie […] corporative, e solo dagli usi o secondo equità. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianità di servizio”. Con tale articolo il legislatore si è quindi preoccupato di tutelare il lavoratore nei casi in xxx xxxxxxxxxcui egli sarebbe soggetto alla perdita di retribuzione o alla risoluzione del contratto, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxlasciandolo così inerme in un momento di difficoltà propria, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx professionale»quale malattia, gravidanza ecc. A questi casi devono aggiungersi tutte quelle ipotesi in cui è la stessa Carta Costituzionale a stabilire il diritto alla conservazione del posto di lavoro; Appovvero nei casi di sciopero legittimamente esercitato (art. Torino 8-7-201040), citadempimento di funzioni pubbliche elettive (art 51, comma 3), servizio militare obbligatorio (art 52, comma 2).: «la gestione di portafogli integra un contratto tipico strutturato sugli elementi del mandato, connotati dal carattere della discrezionalità». gestione di portafogli» è difatti assurto a contratto nominato, poiché così

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XXXXXXXXXX,. Il diritto civile della legislazione nuovaleveraged buy out, cit., 38p. 88. semplice accettazione dell’eredità (c.dd. clausole di successione); oppure alle clausole che obbligano gli eredi a stipulare un successivo negozio con i soci superstiti, in virtú del quale subentrano nella compagine sociale (c.dd. clausole di continuazione obbligatoria); oppure, ancóra, ai patti statutari che lasciano gli eredi liberi di scegliere se entrare a far parte della società o chiedere la liquidazione della quota del loro dante causa (c.dd. clausole di continuazione facoltativa)64. Limitando l’esame ai profili di validità di tali clausole in relazione alla proibizione dei patti successori, può dirsi, innanzitutto, che nell’àmbito delle società personali esse rappresentano una deroga al principio della in trasmissibilità mortis causa della quota, che – è noto – trae fondamento dalle regole che sanciscono la responsabilità illimitata del socio e dal ca- rattere fiduciario che connota tali rapporti societari65. Tuttavia, la natura derogabile di siffatto principio fa sí che le predette clausole siano considerate valide anche sotto il profilo del divieto posto dall’art. 458 c.c.66. In particolare, per ciò che concerne le clausole di con- tinuazione a titolo oneroso, si è sottolineato come esse sanciscano il tra- sferimento delle quote agli eredi sulla base di un atto inter vivos; e pre- cisamente per effetto del contratto che i successori universali stipulano con gli altri soci (clausole di continuazione obbligatorie), oppure in forza del negozio attraverso il quale evidenzia la discrasia fra la suddetta autonomia tipologica ed i soci prestano il formale inserimento dell’attività consenso alla trasmissibilità mortis causa della partecipazione sociale (clausole di gestione fra le attività successione)67, e cioè 64 Per tale classificazione, vedi: X. Xxxxxxx, Clausole di intermediazione mobiliarecontinuazione delle società con l’e- rede del socio personalmente responsabile, in Riv. 93 Da quasi tre decenni in dottrina ed in giurisprudenza ci si interroga sulla natura di questo contratto. Propende decisamente per l’avvenuta conclusione di un processo di tipizzazione legale del contratto di gestione di portafoglitrim., avente come epicentro la maturata autonomia dell’elemento causale1953, X. Xxxxxp. 885 ss.; A. Palazzo, Contratto di gestione di portafogliAutono- mia contrattuale, cit., 705 s. Per tale ragionep. 168 ss.; M.V. Xx Xxxxxx, la gestione di portafogli viene ritenuta un «contratto tipico e nominato». Di quest’avviso altresì X. Xxxxx-X. Xxxxxxxx, Il mercato mobiliareI patti sulle successioni future, cit., 373, secondo cui «la gestione di portafogli di investimento in strumenti finanziari è, fin dal 1991, un contratto tipico, del quale è pertanto superflua e anzi fuorviante la qualificazione in termini di contratto di mandato»; X. Xxxxxxxxxx, I contratti di intermediazione mobiliare, citp. 146 ss., 106 s. Il trend giurisprudenziale è in questa direzione: si veda Trib. Biella 5-4-2007, cit., 76 s., secondo cui «il contratto di gestione individuale di portafogli di investimento è un contratto nominato, caratterizzato dalla funzione gestoria, regolato espressamente dalle norme primarie e secondarie […] , e solo in xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx professionale»; App. Torino 8-7-2010, cit.: «la gestione di portafogli integra un contratto tipico strutturato sugli elementi del mandato, connotati dal carattere della discrezionalità». gestione di portafogli» è difatti assurto a contratto nominato, poiché così;

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