Common use of XXXXXXXXXX, Clause in Contracts

XXXXXXXXXX,. La posizione del figlio nato nel matrimonio, in C. M. XXXXXX, La riforma della filiazione, cit., p. 328. capacità di discernimento, ad essere ascoltato in tut- te le procedure che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passato, e non sol- tanto perché il legislatore ha enunciato, positiva- mente e in maniera esplicita, i diritti dei figli, mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bili, in via indiretta, dai corrispondenti doveri sussi- stenti in capo ai genitori. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figli, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’art. 000 x.x., xxxxx- xx la necessità che la formula “interesse del mino- re” ceda il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto un mero e generico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto di “interesse del minore”, cui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figlio, e nel minore, più un oggetto di poteri al- trui e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita a riproporre i noti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di ulterio- ri, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): il quale, di- sciplinando i diritti della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in quelli relati- vi ai figli nati al di fuori di esso, riconosce al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo con ciascuno dei genitori, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. Di qui l’interrogativo, in dottrina e già in giuri- sprudenza, sul significato che il legislatore della ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27.

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XXXXXXXXXX,. La posizione Uno dei casi disciplinati dalla S.C.88 discende dalla fattispecie prevista dall’art. 1588 c.c.89 secondo il quale la totale distruzione dell’immobile locato a seguito di incendio comporta, secondo i principi generali, l’estinzione del figlio nato nel matrimoniorapporto di locazione per la impossibilità del conduttore di continuare a godere del bene locato, ed inoltre l’obbligo del conduttore di risarcire il danno conseguente al perimento del bene, a meno che non riesca a provare che l’immobile sia perito per causa a lui non imputabile; il danno risarcibile è 85 Corte di Cassazione, sentenza 11-6-83, n. 4028 86 Corte di Cassazione, sentenza 19-11-99, n. 12838 87 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 00000 del 00-00-000 88 Corte di Cassazione, sentenza 9199 del 9-6-2003. Inoltre per altra cassazione l'art. 1588 cod. civ., in C. M. XXXXXXbase al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, La riforma della filiazionequalora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, cit.pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, p. 328. capacità di discernimentosuperabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, ad essere ascoltato identificata in tut- te le procedure che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passatomodo positivo e concreto, e non sol- tanto perché il legislatore ha enunciatosia a lui imputabile, positiva- mente e in maniera esplicita, i diritti dei figli, mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bilionde, in via indirettadifetto di tale prova, dai corrispondenti doveri sussi- stenti la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, a tal fine, non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in capo ai genitorisede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figliXxxxx xx Xxxxxxxxxx, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’artxxxxxxxx 00000 del 17-5-2010 89 Vedi pag. 000 x.x.81, xxxxx- xx xxx.xx 6, n. 4 – dare la necessità garanzia per il pagamento comprensivo sia del danno emergente derivante dalla perdita o dal deterioramento della cosa locata, sia del lucro cessante; in relazione all’ammontare del risarcimento dovrà aversi riguardo alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alla scadenza contrattuale, nel senso che tale limite potrà essere superato solo se la restituzione (ancora possibile) dell’immobile sia stata successiva alla scadenza, ovvero il risarcimento potrà essere inferiore se la restituzione sia avvenuta in epoca precedente alla scadenza stessa, tenuto conto del fatto che la formula “interesse del mino- re” ceda restituzione non necessariamente coincide con il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto un mero e generico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto di “interesse del minore”, limite temporale cui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figlio, e nel minore, più un oggetto di poteri al- trui e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita a riproporre i noti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di ulterio- ri, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti aversi riguardo ai figli”): fini della liquidazione del danno da lucro cessante, dovendo il quale, di- sciplinando i diritti giudice tener conto anche del tempo necessario al ripristino della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e cosa in quelli relati- vi ai figli nati modo che sia di nuovo idonea a fornire al di fuori di esso, riconosce locatore le utilità che poteva offrire prima che fosse danneggiata per fatto imputabile al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo con ciascuno dei genitori, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. Di qui l’interrogativo, in dottrina e già in giuri- sprudenza, sul significato che il legislatore della ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27conduttore.

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XXXXXXXXXX,. La posizione del figlio nato nel matrimonioL’apprendistato come ipotesi di contratto di lavoro prevalente, in C. M. XXXXXXLa nuova riforma del lavoro, La riforma della filiazionea cura di X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx, xxx., x. 000; G.M. XXXXX, Il contrat- to di apprendidtato, in Il nuovo mercato del lavoro, a cura di X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, cit., p. 328105. capacità gole di discernimentomaggior favore fissate in materia dall’art. 4 della legge n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato). Nel definire i nuovi limiti quantitativi e i connessi criteri di computo il legi- slatore coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti al fine di incentivare ulteriormente il ricorso all’apprendistato anche attraverso il contratto di som- ministrazione, eliminando possibili equivoci. Il nuovo comma 3 del t.u. sull’apprendistato, nella versione riscritta dalla legge n. 92/2012, risolve ogni possibile dubbio interpretativo, comunque rin- venibile nella originaria formulazione della norma 69, da una parte escludendo la somministrazione a tempo determinato come possibile canale per assumere apprendisti, dall’altro ammettendo espressamente quella a tempo indetermi- nato chiarendo che nel numero complessivo degli apprendisti devono essere computati anche quelli utilizzati in somministrazione, ma solo con contratto a tempo indeterminato. Più in generale deve osservarsi che il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato, come strumento per incentivare l’apprendistato viene suppor- tato anche da un’ulteriore integrazione, apportata sempre dalla legge n. 92/2012 alla disciplina della somministrazione, che ha aggiunto, all’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, una nuova ipotesi legale (lett. i-ter) per consentire l’utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato ora ammessa anche «in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato». Si tratta di «una norma di straordinario potenziale» 70 in quanto promuove, in ogni settore produttivo, una somministrazione a tempo indeterminato che, alla sola condizione che vengano utilizzati degli apprendisti, non necessita di alcuna ragione giustifica- tiva costituendo in tal modo un’opportunità di incremento dell’occupazione particolarmente appetibile per le imprese. All’innalzamento della soglia di utilizzo di personale con contratto di ap- prendistato si aggiunge, per scongiurare finalità elusive dello scopo formativo, la previsione di una sua durata minima: il periodo di formazione non può es- sere inferiore a sei mesi, fatta eccezione per i datori di lavoro che svolgono la loro attività in cicli stagionali. Le modifiche, che potremmo definire di sistema, si completano con una normativa di rilevante valore metodologico in quanto tesa a supportare la fina- lità ultima di questa tipologia contrattuale che, nell’ottica della riforma, vuole 69 L’originario testo del comma operava un generico rinvio all’art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 276/2003 nel quale viene menzionata sia la somministrazione a termine che quella a tempo de- terminato menzionate, vedi in proposito le osservazioni di X. XXXXXXXXXXX, Il nuovo apprendi- stato, cit., p. 702. 70 Così X. XXXXXXXXXXX, Il nuovo apprendistato, cit., p. 703. Sottolinea X. XXXX, Le oscilla- zione, cit., p. 684 che «in tal modo l’apprendistato assume chiaramente i contorni di una speci- fica causale di accesso allo staff leasing». essere quella di costituire un canale privilegiato per un accesso stabile al mer- cato del lavoro. Per la prima volta nel nostro ordinamento, per legge 71, la possibilità di con- tinuare ad essere ascoltato assumere apprendisti, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, è condizionata alla conferma in tut- te le procedure servizio, dopo il periodo di formazione, di una percentuale degli apprendisti assunti nei 36 mesi prece- denti nella misura del 50%, ridotta per il primo triennio di vigenza della nor- ma, al 30% 72. In caso di mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, della percentuale di conferma in parte o in tutto è lasciata la possibilità di assumere un solo nuovo apprendista. Sempre per volontà del legislatore non rientrano nel computo della pre- detta percentuale i lavoratori non confermati per non aver superato il periodo di prova, quelli che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passatosi sono dimessi e quelli licenziati per giusta causa 73 e, e non sol- tanto perché il legislatore ha enunciato, positiva- mente e in maniera esplicita, i diritti dei figli, mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bilideve ritenersi, in via indirettainterpretativa, dai corrispondenti doveri sussi- stenti anche gli apprendisti assunti con contratto di somministrazione in capo ai genitori. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figli, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’art. 000 x.x., xxxxx- xx ragione del chiaro ed inequivocabile dato letterale che riferisce la necessità che la formula “interesse del mino- re” ceda il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto un mero e generico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto di “interesse del minore”, cui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione percentuale per la situazione suscettibile conferma agli apprendisti ai soli «dipendenti dal- lo stesso datore di originare la dichia- razione lavoro». La previsione è dotata anche di adottabilitàun meccanismo sanzionatorio: il diritto gli appren- disti assunti in questioneviolazione dei limiti sopra indicati sono considerati «lavoratori subordinati a tempo indeterminato, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figlio, e nel minore, più un oggetto di poteri al- trui e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita a riproporre i noti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di ulterio- ri, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): il quale, di- sciplinando i diritti della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in quelli relati- vi ai figli nati al di fuori delle previsioni del presente de- creto, sin dalla data di essocostituzione del rapporto» e cioè con perdita, riconosce al mino- reper il dato- re di lavoro, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo con ciascuno dei genitoritutti i benefici connessi a questo tipo di assunzione e, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzionesoprat- 71 Sottolinea efficacemente X. XXXXXXX, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. Di qui l’interrogativoL’apprendistato, in dottrina e già in giuri- sprudenzaX. XXXXXXX-X. XXXXXXXX (a cura di), sul significato Commentario alla riforma Fornero, cit., p. 115 che il legislatore introduce «un onere di con- servazione in servizio»; si tratta di una regola già utilizzata per il contratto di formazione e lavo- ro e per quello di inserimento e comunque già presente in alcuni settori, con riferimento all’ap- prendistato, grazie alla contrattazione collettiva che, legittimata in tal senso dall’art. 2, comma 1, lett. i) del t.u., aveva già previsto una percentuale di conferma degli apprendisti, in alcuni casi con percentuali superiori a quelle fissate oggi dal legislatore, come riferisce sempre X. XXXXXXX, ff tu lavorerai come apprendista (l’apprendistato da contratto “speciale” a contratto quasi unico), in Quad. Arg. dir. lav., 2012, p. 78; cfr. anche X. XXXXX, Il nuovo apprendistato dopo la riforma del mercato del lavoro e gli accordi della ri- contrattazione collettiva, in X. XXXXXXXXX (a cura di), Ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27del lavoro, cit., p. 108.

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XXXXXXXXXX,. La posizione Xx rapporto di lavoro sportivo, 2004, Xxxxxxx Editore, Milano, 31. Un problema può essere visto nella valutazione della brevità temporale della manifestazione, dato che questo potrebbe dar luogo alla fattispecie di lavoro autonomo. Si è ritenuto , infatti, che la manifestazione sportiva per dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato, deve consistere in un evento completo ed unitario rispetto al risultato sportivo da conseguire, anche se ripartito in una molteplicità o successione di gare in uno o più giorni. In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare più volte la natura di lavoro autonomo delle prestazione atletica svolta dal calciatore in favore della propria squadra nazionale, non ritenendo la possibile configurazione in tale ipotesi, di un distacco o comando della società di appartenenza presso la federazione, ed escludendo il venir meno della natura lavorativa della prestazione sportiva in tale contesto62. Il secondo requisito rimpiazza al venir meno del figlio nato nel matrimoniocoordinamento spazio- temporale come tratto distintivo del lavoro subordinato sportivo, imponendo così, nei casi in cui l‟atleta si trovi in mancanza di un obbligo contrattuale di partecipare a sedute di allenamento e di preparazione, la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo63. Quanto fin qui detto , va letto unitamente con l‟art. 4 comma 1, il quale stabilisce che nella stipulazione del contratto tra società e sportivo 62 Cassazione 14 luglio 1999, n. 5866, in C. M. Xxxx xx., xxxx Xxxxx, x. 00; Cassazione 20 aprile 1990, n. 3303, in Dir. Lav., 1992, II, 14 con nota di X. XXXXXXX, Problemi di qualificazione della prestazione atletica degli “azzurri”, il quale propende per l’inquadramento della prestazione nel quadro del lavoro gratuito; Cassazione 20 aprile 1990, in Foro it., 1990, I, 3169, con nota di X. XXXXXXX X’XXXX e X. XXXXXX, La riforma Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali, secondo i quali la fattispecie in oggetto si articola in due momenti interdipendenti ossia quello della filiazionesospensione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza e quello della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la Figc. In dottrina X. XXXXXXXX, citAutonomia collettiva e diritto sportivo, in Dir. Lav., p. 328. capacità di discernimento1988, ad essere ascoltato in tut- te le procedure che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passato287, e non sol- tanto perché il legislatore ha enunciato, positiva- mente e in maniera esplicita, i diritti dei figli, mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bili, in via indiretta, dai corrispondenti doveri sussi- stenti in capo ai genitori. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figli, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’art. 000 x.x., xxxxx- xx la necessità ritiene invece che la formula “interesse del mino- re” ceda il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto un mero e generico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale artprestazione dei c.d. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto nazionali sia da configurare come di “interesse del minore”, cui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figlio, e nel minore, più un oggetto di poteri al- trui e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita a riproporre i noti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di ulterio- ri, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): il quale, di- sciplinando i diritti della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in quelli relati- vi ai figli nati al di fuori di esso, riconosce al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo natura subordinata con ciascuno dei genitori, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. Di qui l’interrogativo, in dottrina e già in giuri- sprudenza, sul significato che il legislatore della ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27.comando presso le Federazioni

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XXXXXXXXXX,. La posizione del figlio nato nel matrimonio, in C. M. XXXXXX, La riforma della filiazionecausa e le prestazioni isolate, cit., 321 ss. e spec. 371 ss. 39 X. XXXXXXXXX, Il contratto preliminare, cit., 152 ss., 159 ss. Per questo autore il controllo delle sopravve- nienze costituisce attività negoziale, che impedisce di ritenere il definitivo un mero atto giuridico (ivi, p. 328190 ss). capacità Xxxxx concorda sulla funzione di discernimentocontrollo, ma non sul fatto che sia causa del definitivo, dato che questo viene stipulato solo a controllo esaurito, sicché il controllo de quo costituirebbe res facti (X. XXXXX, in R. SAC- CO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., t. 2, 264 e 278; X. XXXXXXX, Contratto preliminare, cit., 575 e 577 s.). Non pare invece che X. Xxxxxxxxx in quest’opera cogliesse appieno la funzione del preliminare ad esecuzione antici- pata. Secondo l’a. in tale caso si blocca l’affare non tanto per il controllo delle sopravvenienze future, quanto per verifiche di vizi (in senso lato) concernenti i presupposti dell’affare e cioè di situazioni presenti o passate (ID., Il contratto preliminare, cit., 171 s. e 238-240). Però, così dicendo, da un lato si trascura che detta verifica può valere anche per i preliminari puri, dall’altro non si colgono altri importanti scopi, dotati di rilievo giuridi- co, come, ad essere ascoltato in tut- te le procedure che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passato, e non sol- tanto perché il legislatore ha enunciato, positiva- mente e in maniera esplicita, i diritti dei figli, mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bili, in via indiretta, dai corrispondenti doveri sussi- stenti in capo ai genitori. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figli, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’art. 000 x.xes., xxxxx- xx permettere al compratore medio tempore di reperire finanziamenti e/o soddisfare esigenze abi- tative immediate, e/o al venditore di restare proprietario e quindi garantito sino al versamento del prezzo oppu- re di regolarizzare il bene, con necessità di relativi controlli (ampiamente X. XX XXXXXXX, La contrattazione preliminare ad effetti anticipati, cit., 51 ss. e poi 130-143, passim, col condivisibile appello alla autonomia pri- vata per legittimare la necessità che la formula “interesse del mino- re” ceda dissociazione tra accordo e trasferimento). ralmente acquistare alla controparte il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento bene, non tuteli sol- tanto un mero e generico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto di “interesse del minore”, cui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma pare – in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce linea generale affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figlio, e nel minore, più un oggetto di poteri al- trui e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita a riproporre i noti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di ulterio- ri, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): il quale, di- sciplinando i diritti della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in quelli relati- vi ai figli nati al di fuori di esso, riconosce al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo con ciascuno dei genitori, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. Di qui l’interrogativo, in dottrina e già in giuri- sprudenza, sul significato che il legislatore della ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27coerente col pro- gramma negoziale 40.

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XXXXXXXXXX,. La posizione del figlio nato Le prestazioni isolate nel matrimonio, in C. M. XXXXXX, La riforma della filiazionedibattito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, cit., p. 328824. capacità espressa e rimane esterna 29 al negozio, radicata nel sistema di discernimentovita del soggetto che esegue la prestazione e nella dimensione socio-relazionale in cui si consuma il sacrificio patrimoniale 30. Ma, ad essere ascoltato nell’interesse della presente indagine rientrano anche quelle prestazioni eseguite o que- gli impegni assunti per ragioni e scopi che vengono esplicitati o che comunque si evincono in tut- te le procedure modo inequivocabile dall’atto, ma che lo riguardanosfuggono alle categorie della tradizione. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento Il riferimento è a quei casi in cui l’obbligazione è assunta in ragione – tutta interna al nego- zio e dunque non riconducibile ai meri motivi 31 – di prospettiva rispetto al passatoun interesse solidaristico, e che muove da istanze di carattere etico, religioso, politico, culturale, familiare, ecc.: un dare, un fare, un non fare che non tende a procurarsi un qualsivoglia vantaggio di carattere patrimoniale, anche sol- tanto perché eventuale, ma che esaurisce la sua funzione nella realizzazione di un interesse di natura lato sensu non patrimoniale, di solidarietà 32. Il bisogno sotteso a tali manifestazioni dell’autonomia privata non è quindi procurarsi un va- lore d’uso mediante un atto di scambio 33, o, come nella donazione, cedere un valore d’uso sol- tanto al fine di incrementare il legislatore ha enunciatopatrimonio dell’altra parte, positiva- mente per spirito di liberalità, senza ottenere alcunché in cambio; è, invece, conseguire l’attuazione di un valore non suscettibile di valuta- zione economica per il tramite della cessione di un valore d’uso, che soddisfi un interesse che eccede la sfera patrimoniale delle parti del rapporto 34. L’atto, dunque, è privo sia di una causa di scambio o comunque onerosa – poiché nessun 29 Cfr. X. XXXXXX, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, 184 ss.; X. XXXXX, voce Causa del negozio giuridico, cit., 34; X. XXXXXXX, Principio consensualistico, produzione e in maniera esplicita, i diritti dei figli, differimento dell’effetto reale. I diversi mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bilidelli, in via indirettaContratto e impresa, dai corrispondenti doveri sussi- stenti in capo ai genitori. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figli1998, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’art. I, 000 x.xxx.; X. XX XXXX, Xx xxxxx, cit., xxxxx- xx la necessità che la formula “interesse del mino- re” ceda il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto un mero e generico interesse del minore800-801. V. inoltre CASS., ma veri e propri diritti soggettivi della persona20 novembre 1992, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto di “interesse del minore”, cui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figlio, e nel minore, più un oggetto di poteri al- trui e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita a riproporre i noti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensìn. 12401, in maniera innovativaForo it., 1993, I, 1506, con nota di ulterio- riF. XXXXXXXXX, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): il quale, di- sciplinando i diritti Alla ricerca della prole causa nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in quelli relati- vi ai figli nati al di fuori di esso, riconosce al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo con ciascuno dei genitori, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. Di qui l’interrogativo, in dottrina e già in giuri- sprudenza, sul significato che il legislatore della ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27contratti gratuiti atipici.

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XXXXXXXXXX,. La posizione del figlio nato nel matrimonioIl rent to buy: un fenomeno sociale in cerca di definizione giuridica, in C. M. XXXXXXRiv. not., 2015, p. 49 precisa che il termine, tuttavia non dovrebbe essere superiore al decennio stante il termine massimo dell’efficacia prenotativa della trascrizione ex comma 3 dell’art. 23 d.l. n. 133 del 2014 che ha imposto una lettura correttiva dell’art. 2645bis cod. civ. Sulla rilevanza di tale innovazione cfr. F. XXXXXXX, La riforma nuova disciplina del rent to buy nel sistema delle alienazioni immobiliari, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, p. 822 ss.; X. XXXXX, I contratti di godimento in funzione della filiazionesuccessiva alienazione, cit., p. 328231 s. 9 Sul punto, per tutti, v. X. XXXXX, Rent to buy, contratto blindato. capacità Accordi anticipati sulle somme da restituire in caso di discernimento, ad essere ascoltato in tut- te le procedure che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passato, e non sol- tanto perché il legislatore ha enunciato, positiva- mente e in maniera esplicita, i diritti dei figli, mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bilimancato acquisto, in via indirettaIl Sole 24 Ore del 2 marzo 2015, dai corrispondenti doveri sussi- stenti p. 40; X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di godimento in capo ai genitorifunzione della successiva alienazione di immobili. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figliPrime considerazioni, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’art. 000 in Xxxxxxxxx, 2015, p. 190 ss.; X. XXXXXXXX, x.x., xxxxx- xx x. 000. 10 V., ad esempio, le considerazioni di X. XXXXXXX, o.c., p. 34. economica per porre in essere la necessità che la formula “compravendita o qualora non sia ancora determinato alla definitiva stipulazione. Fissando le relative condizioni economiche, l’aspirante venditore colloca l’immobile determinandone il prezzo sì da evitare oscillazioni negative del mercato; il conduttore, dal canto suo, riesce a diluire nel tempo l’impegno finanziario per l’acquisto, realizzando subito il suo interesse del mino- re” ceda a conseguire il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto bene senza necessariamente ricorrere ad un mero e generico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concretafinanziamento bancario. Il conduttore, inoltre, potrebbe avrebbe un ulteriore vantaggio qualora dovesse decidere per l’acquisto; in tal caso, infatti, dovrà corrispondere l’importo residuo del prezzo dell’immobile con conseguente agevolazione ad accedere al credito, potendo contare su un rating più vago concetto elevato rispetto a quello iniziale; ciò perché, al momento di “interesse richiedere un mutuo per l’acquisto dell’immobile, dovrà domandare una somma inferiore al valore del minore”bene e potrà dimostrare di non avere difficoltà nel saldarne le relative rate atteso che, cui numerose norme per tutta la durata del diritto rapporto locatizio, ha pagato puntualmente i relativi canoni11. L’introduzione di famiglia uno iato12 tra il momento della conclusione del contratto, con il quale si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: concede il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figliogodimento dietro corrispettivo, e quello del compimento dell’atto traslativo è funzionale alla composizione dei reciproci interessi dei contraenti. L’art. 23 d.l. n. 133 del 2014, nel minoresuo insieme, più un oggetto evidenzia la complessità dell’operazione negoziale e le funzioni svolte dalle varie articolazioni di poteri al- trui e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non cui si limita a riproporre i noti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di ulterio- ri, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali compone il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): il quale, di- sciplinando i diritti della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in quelli relati- vi ai figli nati al di fuori di esso, riconosce al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo con ciascuno dei genitori, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza moralecanone. Di qui l’interrogativol’essenzialità13 della previsione della quota destinata a remunerare il godimento, in dottrina della quota da imputare a corrispettivo qualora il conduttore opti per l’acquisto e, infine, della suddivisione di quest’ultima a norma del comma 1 bis per determinare quanto dovrà essere restituito qualora il conduttore decida di non acquistare la proprietà dell’immobile14. L’art. 23, commi 1 e già in giuri- sprudenza1 bis, sul significato che il legislatore della ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27d.l. 2014/133, operando le suddivisioni del canone così come sopra richiamate, pur contribuendo a definire la funzione del contratto15, non descrive, tuttavia, compiutamente gli istituti utilizzati per perseguire le complesse 1041.

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XXXXXXXXXX,. La posizione del figlio nato nel matrimonionuova responsabilità civile, Milano, 2006, 806 che riprende uno spunto di X. XXXXXXX, La responsabilità contrattuale, in C. M. XXXXXXJus, La riforma 1986, 88 e nel medesimo solco v. X. XXXXXXXXX, Le nuove frontiere della filiazioneresponsabilità contrattuale, in Eur. dir. priv., 2014, 739 ss. 65 Quest’ancoraggio del 1174 al 1225 non è molto diffuso. Accenni in tal senso possono comunque trovarsi in TRAVAGLINO, Sub. art. 1174, cit., p. 32863, in A. GNANI, Sistema di responsabilità e prevedibilità del danno, Torino, 2008, 174 e in XXXXXXX, Il rapporto obbligatorio, cit., 177-178. capacità Una certa commistione di discernimento, ad essere ascoltato in tut- te le procedure piani ci sembra presente anche nell’idea che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passatovuole la patrimonialità come “misurabilità”, e dunque la patrimonialità come strumento «posto a salvaguardia della cristallizzazione in un momento dato (quello della nascita dell’obbligazione) della trasformazione di un’entità […] in un quantum definito e non sol- tanto perché ‘ridiscutibile’» così LA ROCCA, Diritti e denaro, cit., 219. Sebbene per giungere a conclusioni opposte, già nel 1906 DE VINCENTIIS, Della patrimonialità della prestazione, cit., 362-363 e 000 xx. xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 0000 xxx. xxx. (xxxxxxxxxx il legislatore nostro 1223) per dare sostanza al concetto di patrimonialità. palesa come tale solo in riferimento ad uno specifico soggetto, il danno comune è invece il danno che a chi capita capita, ma comunque sempre lo stesso danno è. Se il danno contrattuale è, nei limiti di quanto si dirà e come già anticipato, all’oscuro di tale particolare utilità, sempre ex 1225, tale utilità sarà insignificante per la determinazione del danno risarcibile, ed è forse bene specificare che questa regola si riflette sia sul piano dell’an, sia sul piano del quantum, del danno contrattuale. Balza all’attenzione, dunque, che il danno “traduzione” | 126 è un interesse oggettivo, dietro al danno singolare vi è un interesse soggettivo. Se il creditore ha enunciatoun particolare interesse alla prestazione, positiva- mente e quest’interesse è solo suo – si pensi ad es. all’acquisto di un, insignificante per i più, cimelio di famiglia, o all’acquisto d’un bene che andrà a comporre un universalità, o alla particolare utilità che un bene può avere se inquadrato in una tecnica produttiva sperimentale67 – la traduzione economica di tale interesse, se ritenuta risarcibile, incarna un danno singolare. Lo snodo argomentativo centrale di queste pagine consiste nell’appurare che, tramite la regola della prevedibilità ex 1225, il danno contrattuale non può dirsi a priori né singolare, né comune. Se il debitore è a conoscenza – o meglio era a conoscenza nel momento della nascita del vincolo, che poi è il momento di cristallizzazione dell’equilibrio contrattuale68 – d’una determinata utilità che il creditore avrebbe potuto trarre dall’adempimento, ebbene ex 1225 tale utilità si riverserà nel risarcimento. Se invece il debitore era del contratto è in un certo senso singolare, poiché strutturato sull’interesse concreto del creditore e in maniera esplicitaun certo senso è comune, i diritti dei figlipoiché controparte deve condividere lo scopo di quest’ultimo69. Suggestivamente può affermarsi che il danno contrattuale risarcibile è – a priori – un danno comune, mo- strando ma comune solo alle parti del contratto che in sé possono considerarsi una comunità su scala minima, un «ordine giuridico particolare»70, precipitato del potere di autonormazione degli interessi, e si noti quanto tutto ciò calzi comodamente nel paradigma del “contratto ha forza di legge”, e si noti poi la coerenza di quest’impostazione con l’idea che traduce il 1225 in quella regola di delimitazione del danno nota come essi non siano più solamente desumi- bili“scopo della norma violata”71. Ecco, in via indiretta, dai corrispondenti doveri sussi- stenti in capo ai genitoritornando all’art. Ed 1174: il punto è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figli, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma che se l’ordinamento per il tramite dell’art. 000 x.x., xxxxx- xx la necessità che la formula “interesse 1225 riconosce e tutela questa comunità su scala minima sul fronte del mino- re” ceda il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto un mero e generico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto di “interesse del minore”, cui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figliorisarcimento, e nel minoreripetendo che il risarcimento non è che una proiezione del vincolo contrattuale, più un oggetto di poteri al- trui apparirebbe illogico che a tale comunità su scala I l p r o b l e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita m a riproporre i noti diritti dei figli d e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, istruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di ulterio- ri, sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i l l a p a t r i m o n i a l i t à d e l l ’ o b b l i g a z i o n e e d e l c o n t r a t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a ( T o m m a t i ? ( M a s o P e l l e g r i n a P i ) sul danno comune, senza ritrovare alcuna regola sensata e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): il qualeragionevole nella pratica applicazione», di- sciplinando i diritti della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in quelli relati- vi ai figli nati al di fuori di esso, riconosce al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e continuativo con ciascuno dei genitori, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. Di qui l’interrogativo, in dottrina e già in giuri- sprudenza, sul significato che il legislatore della ri- forma ha voluto imprimere alla formula “assistenza morale”27.tramite queste parole di

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