Common use of VIGILANZA E CONTROLLO Clause in Contracts

VIGILANZA E CONTROLLO. L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.castelsanpietroterme.bo.it

VIGILANZA E CONTROLLO. L'ente Il Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore dell’Esecuzione o loro delegati, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività l’esecuzione dello stesso avvenga nel rispetto del presente Capitolato e delle norme e regolamenti di legge vigenti. L’Amministrazione Comunale, al fine di esercitare il potere di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo potrà utilizzare le modalità previste nella convenzione di gestioneverifica e di ispezione ritenute più opportune e adeguate in riferimento alla specificità del servizio, anche avvalendosi si riserva inoltre la facoltà di ditte affidatarie attuare controlli congiunti con l’Appaltatore e/o società dal medesimo costituite o partecipatetecnici della AUSL. Tale attività Sarà altresì oggetto di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione verifica, l’attuazione delle reti fognarie Proposte Progettuali contenute nell’Offerta Tecnica presentata in sede di gara e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali valutate ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 dell’aggiudicazione del presente RegolamentoAppalto, la cui esecuzione dovrà avvenire nei modi e nei tempi come evidenziato nella Relazione. I soggetti delegati dal Gestore al controlloCon riferimento all’esito dei controlli, specificatamente individuatieventuali irregolarità o omissioni riscontrate, sono autorizzati saranno comunicate per iscritto all’Appaltatore che avrà la facoltà di formulare eventuali osservazioni in merito; tali difformità o inadempienze rispetto a effettuare le ispezioniquanto previsto nel presente Capitolato così come la mancata o incompleta o non rispondente attuazione delle Proposte Progettuali contenute nell’Offerta Tecnica presentata, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento saranno oggetto di applicazione di penali fino alla risoluzione, come specificate nei corrispondenti articoli del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acquapresente Capitolato. Il titolare dello scarico L’Appaltatore è tenuto a fornire al Responsabile Unico del Procedimento, al Direttore dell’Esecuzione o loro delegati, tutti i dati richiesti per le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli attività di verifica di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D citsopra., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto

VIGILANZA E CONTROLLO. L'ente L’Amministrazione comunale provvederà alla vigilanza e controllo dei servizi in appalto. I servizi del presente capitolato saranno sotto il controllo del Dirigente del servizio ecologia che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività provvederà alla vigilanza ed al controllo dei servizi attraverso gli uffici competenti, avvalendosi eventualmente anche della collaborazione del personale comunale. Il Dirigente sarà coadiuvato dal Direttore all’esecuzione del contratto. In caso d’urgenza, il dirigente del servizio ecologia e l’incaricato dalla ditta Affidataria potranno dare disposizioni verbali e/o scritte, via e-mail o via fax per la risoluzione della problematica in essere. Per l’esercizio della vigilanza e del controllo l’Amministrazione comunale e tramite i propri responsabili ha la facoltà di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno effettuare in qualsiasi momento – senza necessità di specifici programmi annuali preavviso di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio sorta - opportune verifiche volte ad accertare l’osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell’Affidatario; in particolare possono essere effettuati sopralluoghi, ispezioni, prelievi di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestionecampioni, anche avvalendosi con l’intervento di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie altre competenti Autorità, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamentol’Affidatario vi deve acconsentire. I soggetti delegati dal Gestore al controllopredetti controlli possono essere eseguiti nel territorio comunale e anche presso il cantiere dell’Affidatario e sui veicoli e sulle attrezzature dallo stesso utilizzati, specificatamente individuatinonché attraverso verifiche sulla documentazione presente negli uffici dell’Affidatario. L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di disporre pesate campione degli automezzi utilizzati per i servizi, sono autorizzati all’inizio e alla fine del giro di raccolta; i relativi oneri saranno a effettuare carico dell’Affidatario. L’Affidatario sarà tenuto all’osservanza di tutte le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto disposizioni che il comune potrà emanare nei riguardi dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acquaservizi affidati. Il titolare dello scarico L’Affidatario è tenuto a fornire collaborare con il dirigente del servizio ecologia e/o suoi incaricati, fornendo tutte le informazioni richieste che gli sono richieste. Per tutti quei servizi che non devono essere svolti giornalmente, ma periodicamente, l’Affidatario è obbligato a comunicare preventivamente, per iscritto, all'Ente i servizi che si intendono effettuare, ciò allo scopo di poter esercitare un costante controllo sull'osservanza e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scaricosul regolare espletamento di detti servizi. I controlli servizi previsti contrattualmente che l’Affidatario non potrà eseguire per cause di cui al presente articolo riguardanoforza maggiore potranno essere proporzionalmente quantificati in base alla loro natura e detratti in sede di liquidazione dei corrispettivi. In caso di eventi meteo straordinari, fra l’altroquali alluvioni, terremoti ecc., che comportino la sospensione di alcuni dei servizi in appalto, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione stessa dovrà essere tempestivamente comunicata via mail e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit/o PEC all’ufficio comunale competente., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate.

Appears in 1 contract

Samples: sangiuseppevesuviano.etrasparenza2.it

VIGILANZA E CONTROLLO. L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare il rispetto da parte del gestore delle obbligazioni contrattuali e di quanto dallo stesso dichiarato nella domanda di affidamento, nonché nelle relazioni consuntive quadrimestrali delle attività svolte redatte dall’aggiudicatario- sulla base del fac-simile e accompagnate dai report delle presenze tramite badge - all’emissione della fattura. Su tutte le attività svolte l’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, circa l’esecuzione e le modalità del servizio e dei lavori oltre a un controllo annuale dell’attività di gestione del parco per la verifica della qualità e quantità dei servizi prestati dall’aggiudicatario, con la massima cura e diligenza nonché della loro coerenza con gli obblighi contrattuali e conformemente alle prescrizioni del presente Capitolato speciale, in contradditorio con l’affidatario del servizio. L’aggiudicatario si impegna a collaborare e favorire le operazioni di vigilanza e di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno fine oltre agli strumenti già esistenti si potrà procedere all’individuazione, la costruzione e l’attivazione di specifici programmi annuali altri strumenti di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestioneverifica del lavoro svolto, anche avvalendosi in collaborazione con il soggetto affidatario . L'Amministrazione accerterà che il Responsabile del Parco ottemperi alle disposizioni contenute nel presente atto, riservandosi di ditte affidatarie o società intervenire per censurare eventuali irregolarità e qualora i suddetti servizi non fossero eseguiti in base a quanto richiesto, a seguito della contestazione scritta, l’aggiudicatario dovrà provvedere immediatamente alla loro corretta esecuzione; in caso contrario, l’Amministrazione potrà senz’altro farli eseguire da altri addebitando i costi all’affidatario incrementati delle spese, fatta salva l’applicazione delle penalità previste dal medesimo costituite o partecipatesuccessivo art. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 27 nonché il diritto alla risoluzione del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute contratto nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli casi previsti di cui all’art. 28 e al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo risarcimento di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D citeventuali danni., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara Informazioni Generali

VIGILANZA E CONTROLLO. L'ente Riteniamo sia compito obbligatorio dello Stato – attraverso le funzioni preposte – garantire un adeguato e un rigoroso controllo circa l’operato delle realtà di accoglienza e il mantenimento degli standard e dei criteri di qualità resi cogenti sull’intero territorio nazionale. La richiesta di controlli rigorosi e certi è la strada per rispondere seriamente alle richieste oggi avanzate sia dalle istituzioni che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività dalla società civile e per rifiutare definitivamente qualunque forma di controllostrumentalizzazione ideologica, superficialità, disinformazione che oggi invece caratterizza questa realtà (vedi servizi sulla stampa, in TV, ecc.). In diversi documenti prodotti anche dai componenti di questo gruppo di lavoro – promosso dalla Consulta delle Associazioni presso l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza – si chiede vengano resi operativi i luoghi e gli strumenti di controllo già previsti e vengano chiuse le comunità che non rispondono ai requisiti e al superiore interesse dei minorenni. Per questa ragione ci sembra utile rendere operativi ed efficienti, sull’intero territorio nazionale, le responsabilità istituzionali già previste per: - le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni - le Aziende Sanitarie Locali - gli Enti Locali (comuni singoli e/o Associati) titolari della competenza sui singoli casi. A tal scopo l'ente competente fine occorre che le responsabilità istituzionali sopra ricordate possano contare su adeguate risorse professionali ed economiche e che siano previste sanzioni laddove il controllo dovuto non sia regolarmente eseguito (Comune almeno ogni 6 mesi). Si richiama al riguardo quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 184/1983 (commi 2 e 3) e successive modificazioni.14 14 2. “Gli istituti di assistenza pubblici o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno privati e le comu- nità di specifici programmi annuali tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i mi- norenni collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informa- zioni, chiede al Tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adot- Per questa ragione, dunque, riteniamo non sia utile istituire altri e nuovi luoghi istituzionali deputati alla funzione di controllo delle comunità e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio ribadiamo ancora la necessità di “far funzionare” luoghi e responsabilità istituzionali già previsti al fine di dare concretezza all’importante funzione di controllo (2), secondo delle comunità residenziali così come di tutte le modalità previste nella convenzione realtà di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari accoglienza eterofamiliare come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D citfamiglie affidatarie., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate.

Appears in 1 contract

Samples: www.garanteinfanzia.org

VIGILANZA E CONTROLLO. L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali procedere, in qualsiasi momento, ad ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea od opportuna in ordine al rigoroso rispetto da parte del soggetto aggiudicatario degli obblighi derivanti dal presente capitolato e vigilanza degli scarichidal contratto. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio È demandato al Comando di controllo (2)Polizia Locale – Servizio Randagismo, secondo le modalità previste nella convenzione di gestionela sorveglianza e la verifica del servizio, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllomediante sopralluoghi, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite verifiche ed accertamenti al fine di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti accertare l’osservanza di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acquaquanto previsto dal presente capitolato. Il titolare dello scarico è soggetto aggiudicatario sarà tenuto a fornire al funzionario responsabile tutta la collaborazione e tutti i chiarimenti necessari, oltre la relativa eventuale documentazione. Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscono violazioni di un dovere del soggetto aggiudicatario per l’efficiente gestione del servizio e/o di ogni e qualsiasi altro dovere derivante allo stesso dal presente capitolato, nonché violazione di norme di legge o regolamenti che possano condurre a disservizi, il Dirigente responsabile contesterà gli addebiti prefiggendo un termine congruo e comunque non inferiore a 3 (tre) giorni per eventuali giustificazioni. Se il soggetto aggiudicatario non provvede a giustificarsi ovvero se le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, il Dirigente responsabile applicherà le penalità di cui al presente articolo riguardanosuccessivo articolo. La ditta aggiudicataria si impegna a risolvere con la massima celerità qualsiasi disfunzione accertata dai funzionari comunali o del servizio Veterinario, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, con interventi risolutivi totalmente a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scaricosuo carico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria il soggetto aggiudicatario non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativoottemperi al riguardo, il gestore provvederà la Stazione Appaltante potrà provvedere a notificare i valori rilevati farli eseguire ad altro soggetto, addebitando al Comune che ha emesso l’autorizzazione soggetto aggiudicatario oneri ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognariaeventuali maggiori spese, dal personale con diritto alla risoluzione del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente contratto ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevaterisarcimento di eventuali danni. La vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta al competente servizio veterinario ATS Sardegna.

Appears in 1 contract

Samples: sic.comunedisinnai.com

VIGILANZA E CONTROLLO. L'ente L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività il soggetto possa nulla eccepire, di controlloeffettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza di tutte le disposizioni previste dalle norme in materia nonché dagli atti inerenti la procedura di accreditamento. A tal scopo l'ente L’Ufficio competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di garantisce il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodici, sull’andamento dei comportamenti e del livello di prestazioni degli interventi assistenziali resi dagli operatori accreditati. In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti accreditati mantengano il possesso dei requisiti e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l’accettazione di tutte le prescrizioni contenute nell’Allegato 1 “Requisiti Minimi e Parametri di Qualità”. Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il livello quali-quantitativo degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), interventi e la loro rispondenza ai contenuti del PAI; esse sono svolte anche attraverso l’esame della documentazione che gli operatori accreditati sono tenuti a produrre secondo le modalità previste nella convenzione precedentemente indicate. Le valutazioni conseguenti al controllo vanno riferite, innanzitutto, al mantenimento di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie standard quanti-qualitativi predeterminati in relazione ai servizi da erogare e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 riguardano tutte le fasi del presente Regolamentoservizio erogato. I soggetti delegati dal Gestore al controlloCase Managers Home Care Premium provvederanno all’organizzazione di azioni di monitoraggio, specificatamente individuaticontrollo e ispezione. Al tal fine, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, tutti i controlli documenti e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e attinenti al servizio erogato dovranno essere immediatamente disponibili ed esibiti o comunicati a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scaricosemplice richiesta. I controlli Nessuna limitazione può essere opposta in relazione a questioni di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto garanzia della riservatezza dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dovedati personali, per gli scarichi contenenti le sostanze di il cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescrittotrattamento da parte dell’Amministrazione sarà acquisito il relativo consenso, a carico del titolarecura dell’accreditato. Qualora il servizio dovesse risultare non conforme, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché l’Ufficio Plus competente notificherà l’inadempimento e formulerà per iscritto le modalità di gestione degli stessi relative prescrizioni e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti le comunicherà con ogni mezzo al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per fornitore; quest’ultimo dovrà provvedere ad eliminare le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti disfunzioni rilevate con tempestività e comunque entro le sostanze della tabella D cit48 ore successive alla ricezione delle prescrizioni., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate.

Appears in 1 contract

Samples: www.regione.sardegna.it