Servizio Di Asilo Nido Clausole campione

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  • Corrispettivo del servizio Per l’attuazione del progetto socio – educativo verrà funzionalmente affidata alla Cooperativa aggiudicataria la gestione del Parco “Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx” e le strutture e le attività in esso comprese, il cui valore è stimato in € 38.507,00 annui, come risulta da relazione resa del Servizio Patrimonio del Comune di Latina, agli atti dell’Ente comunale. Tenuto conto del valore economico della gestione in via esclusiva del chiosco – punto bar/ristoro, i ricavi derivanti dall’attività commerciale svolta presso il medesimo punto bar/ristoro nonché da eventuali altre iniziative organizzate a pagamento, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, sono da considerarsi in luogo del pagamento del corrispettivo per la realizzazione del progetto socio –educativo oggetto dell’appalto nonché per l’esecuzione delle prestazioni ad esso collegati, indicati all’art. 6 del del presente capitolato. Con i ricavi di cui sopra si intendono integralmente compensati dal Comune tutti i servizi, le attività e le prestazioni anche se non specificamente indicati dal presente capitolato, necessari per la perfetta esecuzione dell’appalto. Pertanto, la Cooperativa aggiudicataria non potrà richiedere al Comune compensi ulteriori e aggiuntivi. La Cooperativa aggiudicataria provvederà a trasmettere al Comune di Latina un rendiconto annuale di gestione per la verifica dei costi e dei ricavi relativi alla gestione del Parco e del chiosco. Nel caso in cui i predetti ricavi fossero di importo inferiore al corrispettivo del servizio pattuito, la Cooperativa Aggiudicataria si intenderà comunque compensata di qualsiasi avere connesso o conseguente al servizio svolto. Nel caso di avanzo della gestione del chiosco- punto ristoro , la Cooperativa Aggiudicataria ha l’obbligo di reinvestire le risorse finanziarie aggiuntive nel miglioramento del servizio e/o nel potenziamento delle strutture presenti nel Parco, nella misura percentuale offerta in sede di gara. Tale destinazione potrà essere realizzata anche mediante l’accantonamento degli avanzi di gestione in appositi fondi di bilancio della Cooperativa, da utilizzarsi entro il secondo esercizio successivo a quello di formazione dell’avanzo di gestione. La Cooperativa Aggiudicataria è tenuta a fornire annualmente dettagliato rendiconto sia della formazione di avanzi di gestione che del loro utilizzo.

  • Anzianità di servizio L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore inizia di fatto la prestazione lavorativa nell'Istituto, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Le frazioni di anno saranno considerate a tutti gli effetti contrattuali per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno considerate mese intero.

  • Attivazione del Servizio Lo sgombero neve sarà attivato a seguito di ordine dell'Ufficio Tecnico Comunale (a mezzo telefonico, fax, email, sms) in qualsiasi ora del giorno e della notte con la tolleranza di 40 minuti per la preparazione del mezzo. Nel caso di improvvise precipitazioni notturne la Ditta dovrà, attivare il servizio di sgombero neve allorquando la neve abbia raggiunto 8 cm. di altezza (salvo diverse disposizioni del servizio attivante), nel qual caso dovrà provvedere obbligatoriamente ai fini della contabilizzazione ad informare preventivamente il servizio tecnico comunale. Durante il periodo 01 Novembre - 30 Aprile la ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione del Comune di Barge un recapito telefonico fisso, un recapito di telefono mobile, un fax e un indirizzo email e PEC presso il quale dovrà essere reperibile permanentemente, nelle ore diurne e notturne, feriali e festive, personale idoneo a ricevere le disposizioni dell’ufficio tecnico comunale e ad impartire gli opportuni ordini per il corretto espletamento del servizio. Nel caso in cui la Ditta sia affidataria del servizio su più lotti, l’inizio delle operazioni di sgombero neve dovrà avvenire obbligatoriamente contemporaneamente per tutti i lotti (se attivati), ad iniziare dalla viabilità a maggiore traffico se non diversamente indicato dall’Amministrazione in fase di attivazione. L’Appaltatore dovrà disporre di strutture (in proprietà od in uso) per il ricovero dei mezzi di servizio, depositi e/o piazzali non su area pubblica. Detti depositi e/o piazzali dovranno essere obbligatoriamente ubicati a distanza, in linea d’aria, non superiore a km 10 dai tronchi di strada lungo i quali dovrà svolgersi il servizio, al fine di garantire l’effettiva e pronta operatività dei mezzi impiegati in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. La Ditta in fase di offerta dovrà dichiarare di avere in disponibilità detta area in locazione per la detenzione dei mezzi d'opera che dovranno stazionarvi per l’intera durata del servizio 15/11 – 30/4, tale disponibilità dovrà essere verificata annualmente prima dell'inizio del servizio, pena decadenza dell’affidamento.

  • Esecuzione del servizio L’Affidatario si impegna ad eseguire le attività affidate con provata capacità e competenza ai fini della perfetta esecuzione delle attività richieste dalla Sogesid S.p.A. nonchè a garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro. L’Affidatario sarà ritenuto responsabile di ogni danno o pregiudizio correlato alla non corretta e/o intempestiva e/o negligente esecuzione dei compiti demandati allo stesso nell’ambito dello svolgimento del presente incarico nonchè per ogni fatto, negligenza o colpa per infortuni o danni a terzi o a cose di terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività. Pertanto, la Sogesid S.p.A. è manlevata da ogni responsabilità per danni che possono derivare al proprio personale, all’Affidatario, a terzi o a cose, in dipendenza delle predette attività. Le attività dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto dalla normativa vigente ed in conformità alle prescrizioni contenute nel presente contratto. L’Affidatario si impegna, su richiesta della Sogesid S.p.A. ed entro il congruo termine dalla medesima fissato, ad adempiere alle disposizioni della Direzione Lavori, restando salvo il diritto della stessa al risarcimento degli eventuali danni. Nel caso in cui l’Affidatario ritenga che le disposizioni impartite dalla Sogesid S.p.A. siano difformi ai patti contrattuali o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal contratto, tali da comportare un compenso aggiuntivo, dovrà formulare, con comunicazione scritta, le proprie eccezioni prima di dar corso all’esecuzione del servizio cui le eccezioni si riferiscono. Qualsiasi divergenza o contestazione fra l’Affidatario e la Sogesid S.p.A. nell’applicazione del contratto non Le conferisce alcun diritto a sospendere o ritardare l’esecuzione del servizio, né costituisce titolo per giustificare i ritardi nell’ultimazione dello stesso.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?:

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila. - dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. - dichiarazione attestante:

  • Secondo livello di contrattazione I contratti di secondo livello di cui all’art.1, secondo xxxxxx, primo comma hanno durata triennale, sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collet- tivo nazionale di lavoro e intervengono a livello aziendale o di gruppo nel rispetto delle disposizioni contrattuali e di legge in materia. Le XX.XX. firmatarie del presente accordo dichiarano che intendono sottoporre ad un percorso di Assemblee dei lavoratori, chiamate ad esprimersi con voto certificato, le ipotesi di piattaforma e i contratti di cui al comma che precede. I contratti di secondo livello esplicano efficacia nei confronti di tutto il personale dipendente dell’azienda/e interessata/e e vincolano tutte le Organizzazioni sindacali, ad ogni livello, presenti aziendalmente se gli Organismi sindacali – legittimati a trat- tare ai sensi delle norme vigenti – che li sottoscrivono rappresentano la maggioranza dei lavoratori ivi iscritti. La rappresentatività di ciascuna Organizzazione sindacale si determina conside- rando il numero dei lavoratori iscritti presso l’azienda/e interessata/e rilevati ai sensi dell’art. 4 dell’accordo 7 luglio 2010. Le richieste di rinnovo dei contratti di cui all’art. 1, secondo alinea, primo comma, devono essere presentate in tempo utile a consentire l’apertura delle trattati- ve 2 mesi prima della scadenza dei contratti stessi. Durante 2 mesi dalla data di presentazione della piattaforma per i contratti di cui all’alinea che precede e per il mese successivo alla scadenza dei contratti di secondo livello e, comunque, per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilate- rali né procederanno ad azioni dirette. Per le ipotesi in cui il contratto di cui sopra non sia stato ancora rinnovato dopo cinque mesi dalla scadenza dello stesso, o dopo cinque mesi dalla data di presenta- zione della piattaforma se successiva, ABI e le Segreterie nazionali dei sindacati interessati si incontreranno entro il mese successivo, in presenza dei rappresentanti dell’impresa interessata e delle relative strutture sindacali, per la ricerca di soluzioni condivise. Per quanto concerne la Delegazione sindacale per la contrattazione di secondo livello resta fermo quanto previsto nell’accordo 7 luglio 2010 in materia di libertà sindacali. In sede di rinnovo del contratto nazionale di lavoro potrà stabilirsi il riconoscimen- to di un importo, nella misura e alle condizioni concordate nel medesimo contratto con particolare riguardo per le situazioni di difficoltà economico-produttiva, a titolo di ele- mento di garanzia retributiva, a favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello e che non percepiscono altri trattamenti economici collettivi oltre a quanto spettante per contratto collettivo nazionale di categoria. L’adozione di premi aziendali di produttività effettivamente correlati ai risultati dell’impresa in termini di reali incrementi di produttività e/o redditività, risultato, efficienza, qualità riscontrabili oggettivamente sulla base di risultanze di bilancio e/o organizzative, deve permanere e la predetta correlazione deve essere ulteriormente rafforzata. Le Parti confermano espressamente il proprio impegno affinché il premio azienda- le sia di prioritario riferimento per la misura della produttività aziendale, riassumen- do le caratteristiche di elemento realmente variabile della retribuzione, in stretta cor- relazione con i risultati conseguiti in sede aziendale. Le Parti ribadiscono la necessità che tutti i soggetti coinvolti siano richiamati al rispetto delle regole e in particolare dei demandi alla contrattazione di secondo livel- lo previsti dal contratto nazionale. Le Parti confermano la necessità che il Governo decida di incrementare, rendere strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in ter- mini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega aumenti di retribuzione al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia e altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imprese, con- cordati fra le Parti. Conseguentemente, le Parti auspicano che sia data pronta attuazione all’art. 26 del DL n. 98 del 2011.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Servizio indica il servizio oggetto del Contratto di Appalto.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.