Verifiche e monitoraggio Clausole campione

Verifiche e monitoraggio. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Accordo quadro. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattualiil presente Accordo quadro. Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà comunque a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari del presente Accordo quadro ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Accordo quadro. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.X...
Verifiche e monitoraggio. Con riferimento al singolo Contratto Specifico, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei beni e servizi oggetto dell’Appalto Specifico; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto nelle Linee Guida dell’ANAC. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche abbiano dato esito positivo ed i beni e servizi siano risultati conformi alle prescrizioni dell’Accordo Quadro, del Capitolato Tecnico e dell’Offerta Tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità effettuata in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Le Amministrazioni Contraenti e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'Amministrazione Contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso dall'Amministrazione contraente solo a seguito della verifica di conformità delle prestazioni rese, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. In caso di inadempimenti contrattuali che abbiano determinato l’applicazione di penali, le Amministrazioni dovranno dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui agli articoli successivi. La Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, eseguirà per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei relativi Appalti Specifici le attività di monitoraggio come previste all’art.15 del Capitolato Tecnico.
Verifiche e monitoraggio. 1. Con riferimento al singolo Contratto Specifico, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei beni e servizi oggetto dell’Appalto Specifico; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel presente Accordo Quadro e nei Contratti Specifici.
Verifiche e monitoraggio. 1. il Fornitore si obbliga a consentire all'INVALSI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli specifici contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Verifiche e monitoraggio. 1. Ai sensi dell’art. 312 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alla Soresa, per quanto di sua competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Verifiche e monitoraggio. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la So.Re.Sa. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d D.l.gs. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione alla So.Re.Sa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. Ove in relazione al singolo contratto di fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, So.Re.Sa. S.p.A. potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la presente Convenzione. La So.Re.Sa. S.p.A. potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo della fornitura erogata dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzione e a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a So.Re.Sa. S.p.A., con periodicità almeno trimestrale, alcuni dati ai fini reportistici con ...
Verifiche e monitoraggio. Anche ai sensi dell art. 312 del D.P.R. n. 207/ 2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. Il Fornitore dovrà trasmettere a Soresa con cadenza trimestrale i dati delle forniture effettuate previsti all art. 14 del capitolato; Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/ 2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. In conformità a quanto previsto all art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/ 2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione ai singoli contratti di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Accordo quadro.
Verifiche e monitoraggio. La Regione Lazio ha la facoltà di effettuare controlli e se necessario può richiedere ulteriore documentazione e il Dirigente Scolastico è il responsabile delle dichiarazioni presenti in progetto. La Regione Lazio verifica il regolare andamento della gestione finanziaria e amministrativa del progetto di assistenza specialistica da parte delle istituzioni scolastiche e formative e fornisce, qualora necessario, il supporto per gli aspetti di competenza. Fermo restando le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci o falsità negli atti, qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decade dal diritto al servizio e deve rimborsare i costi del servizio già sostenuti. Qualsiasi modifica al progetto che avvenga nel corso dell’anno scolastico dovrà essere comunicata agli uffici dell’Amministrazione regionale Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario”. Il monitoraggio si porrà come strumento per la condivisione dei bisogni, delle criticità, delle buone prassi contribuendo a trovare nuove strategie di intervento. Inoltre, sarà uno strumento di supporto per l’eventuale rimodulazione dei progetti in relazione ai bisogni rilevati e alle effettive disponibilità delle risorse economiche destinate. In particolare, nel monitoraggio si porrà particolare attenzione alle azioni messe in atto dalle istituzioni scolastiche e formative che siano in linea ed abbiamo una ricaduta concreta sul progetto di vita complessivo dell’alunno. Gli Istituti dovranno inviare la comunicazione della convocazione del GLI al personale tecnico dell’Area “Programmazione, Organizzazione e Attuazione dell’offerta di Istruzione, Diritto allo Studio Scolastico e Universitario” all’indirizzo pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx
Verifiche e monitoraggio. 1. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire a Venis S.p.A., in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Verifiche e monitoraggio. La Direzione regionale Sicilia vigilerà sull’efficacia del servizio fornito, per il tramite del datore di lavoro competente. Sulla scorta delle relazioni periodiche a cura del datore di lavoro, la medesima Direzione regionale eseguirà il monitoraggio sul buon andamento delle attività.