Common use of Verifiche e monitoraggio Clause in Contracts

Verifiche e monitoraggio. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. In conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione. L’attività di monitoraggio dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere svolta da Soresa utilizzando i seguenti strumenti: I.verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;

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Verifiche e monitoraggio. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso dei Contratti di Fornitura, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture apparecchiature in ragione di quanto stabilito dal Capitolato TecnicoSpeciale. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzioneconvenzione. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell’esecuzione contrattuale del contratto di fornitura, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ssxx. del D.P.R. n. 207/2010xxx x.X.X. x. 000/0000, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. In conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del D.P.R. d.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la presente Convenzioneconvenzione. L’attività Il monitoraggio del livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari di convenzioni da parte della centrale di committenza e la verifica periodica della rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in convenzione assume un rilievo determinante. Per tali ragioni Soresa, nella riferita qualità ed onde assicurare il perseguimento degli interessi pubblici che ne costituiscono la mission aziendale, intende dare luogo ad un sistema integrato di monitoraggio dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere svolta da Soresa utilizzando i seguenti convenzioni aggiudicate all’esito di rituali procedure ad evidenza pubblica sulla base di tre specifici strumenti: I.verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;:

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Verifiche e monitoraggio. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, Amministrazioni procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la XxSo.XxRe.XxSa. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione. Le Amministrazioni Contraenti provvederannoprovvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ssai sensi dell’art. del D.P.R. 102, comma 2, d D.l.gs. n. 207/201050/2016, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di alla verifica di conformitàconformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e funzionalecaratteristiche tecniche, in conformità economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle condizioni, modalità, termini previsioni contrattuali e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi pattuizioni concordate in sede di settoreaggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione esecuzione, la singola Amministrazione contraente Contraente provvederà a dare comunicazione a Xxalla So.XxRe.XxSa. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. In conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove abbia Ove in relazione al singolo contratto di fornitura sia stato accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, So.Re.Sa. S.p.A. potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - la presente Convenzione. L’attività di monitoraggio dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla La So.Re.Sa. S.p.A. potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo della fornitura erogata dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzione potrà e a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione. In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a So.Re.Sa. S.p.A., con periodicità almeno trimestrale, alcuni dati ai fini reportistici con riguardo agli ordini emessi ed evasi ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere svolta da Soresa utilizzando i seguenti strumenti: I.verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere forniti nelle forme e modalità specificate nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;Capitolato Tecnico, all’art. 12; La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali per l’importo determinato all’art. 14 del Capitolato Tecnico.

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Verifiche e monitoraggio. Anche ai sensi dell’artdell art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, nel corso degli Appalti Specifici, procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la l Accordo quadro/Convenzione. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell esecuzione contrattuale dell appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte d arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. In conformità a quanto previsto all’artall art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo appalto specifico, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte d arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la - il presente Accordo quadro/Convenzione. L’attività Il monitoraggio del livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari di convenzioni da parte della centrale di committenza e la verifica periodica della rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione assume un rilievo determinante. Per tali ragioni Xx.Xx.Xx, nella riferita qualità ed onde assicurare il perseguimento degli interessi pubblici che ne costituiscono la mission aziendale, intende dare luogo ad un sistema integrato di monitoraggio dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere svolta da Soresa utilizzando i seguenti convenzioni aggiudicate all esito di rituali procedure ad evidenza pubblica sulla base di tre specifici strumenti: I.verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;:

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Verifiche e monitoraggio. Anche ai sensi dell’artdell art. 312 del D.P.R. n. 207/2010207/ 2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria rispettiva competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e Il Fornitore dovrà trasmettere a Soresa con cadenza trimestrale i dati delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnicoeffettuate previsti all art. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione. 14 del capitolato; Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, nel corso dell esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010207/ 2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte d arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. In conformità a quanto previsto all’artall art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010207/ 2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione ai singoli contratti di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte d arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la - il presente Convenzione. L’attività di monitoraggio dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere svolta da Soresa utilizzando i seguenti strumenti: I.verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;Accordo quadro.

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Verifiche e monitoraggio. Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed alla Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria rispettiva competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni. In ogni caso, le Amministrazioni, procederanno alle verifiche dei servizi e Il Fornitore dovrà trasmettere a Soresa con cadenza trimestrale i dati delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnicoeffettuate previsti all’art. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno, in 13 del Capitolato; conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola Amministrazione contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo. In conformità a quanto previsto all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione ai singoli contratti di fornitura, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d’arte dalle singole Amministrazioni potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la - il presente Convenzione. L’attività di monitoraggio dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione potrà essere svolta da Soresa utilizzando i seguenti strumenti: I.verifiche ispettive presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere nel cui interesse vengono indette le procedure di gara;Accordo quadro.

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Samples: Accordo Quadro