VERIFICHE E ISPEZIONI Clausole campione

VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli art. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione del servizio.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. L'Ente e l'organo di revisione economico finanziario dell'Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli articoli 223 e 224 del D.Lgs., n. 267/2000 e ogni qualvolta lo ritengano necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo, hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della Tesoreria.
VERIFICHE E ISPEZIONI. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli articoli 223 e 224 del d.lgs n. 267 del 2000 e ogni qualvolta lo ritenga necessario e opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, a ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. --------------------------------------- Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all’art. 234 del d.lgs n. 267/2000 hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici dove si svolge il Servizio di Tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario o da suo delegato.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie o straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve esibi- re, ad ogni richiesta, i documenti relativi alla gestione di tesoreria. I componenti del Colle- gio dei Revisori dell'Ente hanno diritto di accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria, previa comunicazione dei nominativi da parte dell'Ente.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1. Ciascuna Parte si impegna a consentire all’altra di effettuare, anche mediante accesso diretto nei propri locali e nei locali dei Prestatori di Servizi di cui si avvale, le verifiche sullo svolgimento dell’Incarico e sulle procedure operative utilizzate, secondo le modalità e i termini specificati nella Sezione 9 del Documento Tecnico.
VERIFICHE E ISPEZIONI. L'Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie o straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutti i documenti relativi alla gestione di tesoreria. I membri dell'Organo di Revisione dell'Ente hanno diritto di accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria, previa comunicazione dei nominativi da parte dell'Ente, e possono effettuare sopralluoghi presso le sedi ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente o da altro funzionario incaricato.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 1 L’Ente e l’Organo di revisione economico - finanziaria dell’Ente hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e a verifiche relativamente ai valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritengano necessario od opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di Tesoreria.
VERIFICHE E ISPEZIONI. 10.1 L’Ente avrà diritto di procedere a verifiche di cassa e di valori dati in custodia.
VERIFICHE E ISPEZIONI. Lo statuto dell’ente, all’art. 1, prevede che la Cassa svolga “attività di accertamento, verificando la correttezza formale e di merito delle dichiarazioni trasmesse dagli operatori dei settori regolati ed esercitando i necessari poteri di controllo, anche tramite lo svolgimento di ispezioni”.7 Il procedimento ispettivo consiste in una preliminare attività istruttoria di acquisizione diretta di notizie volte sia all’accertamento della conformità a legge dell’operato dei soggetti verificati, sia al controllo dell’esattezza di dati trasmessi documentalmente. La finalità degli accertamenti ispettivi è la verifica della veridicità e rispondenza degli elementi riportati dalle imprese regolate nelle dichiarazioni inviate alla Cassa, all’analisi dei bilanci energetici, alla verifica della modalità di applicazione delle componenti tariffarie. Oltre alle verifiche ispettive interne, l’ARERA conferisce alla C.S.E.A. specifici incarichi da eseguire congiuntamente con l’Autorità e il Nucleo speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza. Tra i compiti ispettivi affidati alla Cassa dal legislatore vi è anche il controllo dei progetti finanziati dalla Ricerca di sistema nel settore elettrico per accertare l’ammissibilità, la pertinenza e la congruità delle spese documentate e il conseguimento dei risultati intermedi e finali. Nel corso dell’anno 2018, sulla base del Piano delle attività ispettive approvato dal Comitato di gestione della C.S.E.A., sono state svolte 16 verifiche ispettive con sopralluoghi presso le imprese interessate, di cui 7 in collaborazione con XXXXX e Guardia di Finanza. I risultati hanno permesso di riscontrare alcune discrepanze tra i dati dichiarati e quelli emersi dall’esame dei sistemi di fatturazione delle aziende; l’errata attribuzione della competenza dei volumi dichiarati; nel settore idrico, l’invio delle dichiarazioni a C.S.E.A. sulla base delle somme derivanti dai volumi incassati anziché sulla base dei volumi fatturati; dichiarazioni