Verifiche di cassa Clausole campione

Verifiche di cassa. 1. L’Ente ed il suo organo di revisione possono procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie presso il Tesoriere, che è tenuto ad esibire, a richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
Verifiche di cassa. 1. In sede di ogni verifica, il Tesoriere ha il compito di comunicare le differenze di importi tra i documenti emessi dall’Ente e quelli effettivamente inseriti nella propria contabilità.
Verifiche di cassa. L'ASP e l’Organo di revisione della stessa hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve al bisogno esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria. L’Organo di revisione ha accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria; di conseguenza, previa comunicazione da parte dell'Ente del nominativo del suddetto soggetto, questi può effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile dell’Ente o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.
Verifiche di cassa. In sede di ogni verifica, il Tesoriere ha il compito di comunicare le differenze di importi tra i documenti emessi dall’Ente e quelli effettivamente inseriti nella propria contabilità. Il Tesoriere sarà tenuto a prestarsi per la verifica di cassa ogni qualvolta che il Comune ne faccia richiesta mettendo a disposizione tutti i documenti a ciò occorrenti. Dovrà inoltre rilasciare, a richiesta degli Enti e delle Autorità superiori, l’estratto dei registri contabili o di altri documenti.
Verifiche di cassa. Ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario l'Ente potrà procedere a verifiche di cassa o alla verifica della gestione del servizio di Xxxxx a mezzo di suoi funzionari o del suo organo di revisione economico-finanziaria. La Banca è tenuta ad esibire registri, bollettari e tutta la documentazione concernente la gestione del servizio di cassa. Della verifica è steso verbale in duplice copia di cui una è consegnata Banca.
Verifiche di cassa. Art. 17 – Responsabilità del Cassiere; Art. 18 – Gestione titoli e valori;
Verifiche di cassa. 1. Al Tesoriere comunale incombe l’obbligo di prestarsi alle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa.
Verifiche di cassa. 1. Il Tesoriere dovrà consentire le verifiche periodiche di cassa da parte degli organi previsti dalla normativa vigente.
Verifiche di cassa. 1.L’Ente ha diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267/2000 ed ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all’uopo esibire, ad ogni richiesta, le documentazioni necessarie inerenti la gestione della Tesoreria. 2.I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti di cui all’art. 234 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio reso dal Tesoriere, di conseguenza, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal Responsabile del Servizio Finanziario o da altro funzionario dell’Ente appositamente incaricato. 0.Xx Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente conserva in qualunque momento facoltà ispettive della documentazione e contabilità inerenti il servizio di tesoreria ed è il referente diretto del Tesoriere.
Verifiche di cassa. 1. Le verifiche ordinarie di cassa trimestrali (art. 223 T.U.E.L.) e quelle straordinarie (art. 224 T.U.E.L.) sono effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ente. Agli stessi, su loro richiesta, il Tesoriere esibirà registri, bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.