VERIFICHE DI CONFORMITA’ Clausole campione

VERIFICHE DI CONFORMITA’. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto procede alla verifica di conformità ai sensi degli artt. 100 e ss. del D. Lgs n. 50/2016, trasmettendo gli atti al Responsabile dell’esecuzione del contratto. A seguito delle verifiche viene rilasciato apposito certificato di conformità.
VERIFICHE DI CONFORMITA’. Nel periodo di efficacia del presente Contratto esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle prestazioni oggetto di ciascun Contratto esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati.
VERIFICHE DI CONFORMITA’. Le verifiche di conformità sulla fornitura, finalizzate all’accertamento della corrispondenza del prodotto fornito con le caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico, ovvero alle caratteristiche tecniche aggiuntive dichiarate dal Fornitore in sede di gara, sarà effettuato dal personale dell'Azienda che respingerà, motivandolo, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti. I controlli quantitativi e qualitativi saranno così effettuati: – per la rispondenza dei quantitativi: le contestazioni potranno essere effettuate entro un massimo di 8 giorni solari sulla base di un confronto tra l’ordinativo di fornitura e il documento di trasporto; – il controllo quali/quantitativo della fornitura sarà effettuato in prima istanza dal Referente dell’Unità Operativa utilizzatrice o da persona da questi delegata. L'Azienda si riserva la facoltà di far analizzare la merce presso Laboratori ed Istituti di propria fiducia al fine di verificare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni di legge, a quelle previste dal Capitolato Tecnico ed alle caratteristiche dichiarate dal Fornitore in sede di gara. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi verrà, di norma, effettuato alla presenza del Fornitore o di un suo rappresentante e, in caso di ingiustificata assenza di quest'ultimo, anche del solo incaricato dell'Azienda. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti dalla legge, dall'Azienda ovvero a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, le analisi saranno ripetute, con spese a carico del Fornitore. Qualora, per la seconda volta, emergessero irregolarità, l'Azienda si riserva la facoltà di sospendere la fornitura, salva la risoluzione del rapporto contrattuale. Nel caso non fosse possibile verificare tutte le merci all'atto dell'arrivo, l'Azienda avrà diritto a sollevare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè all'apertura delle confezioni, ne sarà possibile il controllo. Nell'eventualità di discordanze qualitative, l'Azienda sanitaria respingerà la merce che dovrà essere sostituita immediatamente (entro 24 ore) con altra pienamente rispondente, in difetto della quale l'Azienda sanitaria si riterrà autorizzata a provvedere all'acquisto da terzi, addebitando al Fornitore le eventuali maggiori spese.
VERIFICHE DI CONFORMITA’. Nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo per la verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con le modalità e le specifiche stabilite nell’Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico Generale e Speciale ad esso allegati, <eventuale, in caso di Contratto Esecutivo a seguito di rilancio competitivo nonché nel Capitolato Tecnico relativo all’Appalto Specifico>.
VERIFICHE DI CONFORMITA’. Il servizio sarà soggetto a verifiche per accertare il rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate, ai sensi dell’art. 102 del Codice.
VERIFICHE DI CONFORMITA’. In caso di esito negativo della verifica di conformità ed in particolare per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine perentorio di 10 giorni lavorativi per “consentire l’accesso” e per “consegnare il nuovo software” di cui al par. 10.1.1. del Capitolato Tecnico, il Fornitore corrisponderà all’Amministrazione una penale pari a euro mille, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Con riguardo all’articolo 11 PENALI si precisa che per l’indicatore di qualità RTCCR – RISPETTO DEI TEMPI CONTRATTUALI DI CONSEGNA DELLA REPORTISTICA, l’azione contrattuale corrispondente è quella di cui all’articolo 11 comma 4.
VERIFICHE DI CONFORMITA’. 12.1 Le modalità per l’effettuazione delle verifiche di conformità della merce consegnata rispetto all’Ordinativo di fornitura, ivi compresa la regolarità dei lavori di montaggio ed installazione/collaudo, saranno definite dalle Amministrazioni contraenti, secondo il proprio ordinamento.
VERIFICHE DI CONFORMITA’. 6.2.7 SCIOPERI
VERIFICHE DI CONFORMITA’. In relazione ai servizi appaltati sono previste verifiche di conformità periodiche, ai sensi dell’art. 312 del DPR n. 207/2010, al fine di accertare la conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quelle dichiarate nel Verbale di esecuzione trimestrale prodotto dall’aggiudicatario di cui all’art.7
VERIFICHE DI CONFORMITA’. Con riferimento all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, in considerazione della tipologia del servizio oggetto del presente appalto, la verifica di conformità sarà eseguita in corso di esecuzione contrattuale con cadenza almeno semestrale sia per controllare la regolare esecuzione delle prestazioni nonché per valutare l’andamento globale del servizio e, qualora ritenuto necessario, chiedere all’Appaltatore l’introduzione di interventi correttivi/migliorativi. Alla scadenza del contratto, previa verifica finale, l’Ente Appaltante procederà al rilascio del certificato di verifica di conformità nei modi e nei termini previsti.