REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI PUBBLICI
(approvato con Provvedimento del Direttore generale n. 128 in data 31 dicembre 2021)
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 2 Attività negoziale di ARPA 3
Art. 3 Il responsabile unico del procedimento 2
Art. 4 Il direttore dell’esecuzione del contratto 3
PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE 4
CAPO I - ACQUISIZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO 4
Art. 5 Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi 4
Art. 6 Redazione dei capitolati 5
Art. 7 Valutazione dei rischi da interferenza 5
Art. 8 Elaborazione documentazione di gara 5
CAPO II - ACQUISIZIONI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO 5
Art. 9 Formalizzazione della richiesta di attivazione della procedura di affidamento 5
PARTE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE 6
CAPO I - ACQUISIZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA 6
Art. 10 Determinazione a contrarre 6
Art. 11 Procedura di selezione del contraente 6
CAPO II - ACQUISIZIONI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000 EURO E LA SOGLIA
COMUNITARIA 6
Art. 12 Determinazione a contrattare 6
Art. 13 Procedura di selezione del contraente 7
Art. 14 Criteri di selezione degli operatori da invitare 7
CAPO III - ACQUISIZIONI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO 7
Art. 15 Individuazione del contraente, valutazione delle offerte 8
Art. 16 Determinazione a contrattare 8
PARTE IV - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E VIGILANZA SULLA SUA ESECUZIONE 8
Art. 17 Stipulazione del contratto 8
Art. 18 Vigilanza sull’esecuzione del contratto 8
Art. 19 Garanzie provvisoria e definitiva 9
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Oggetto
1. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA), con il presente regolamento, disciplina, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, i fabbisogni di approvvigionamento di beni e servizi funzionali allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, le modalità di selezione degli operatori economici, il controllo sull’esecuzione dei contratti.
Articolo 2 - Attività negoziale di ARPA
1. ARPA, nell’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi e forniture opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché del principio di rotazione nelle contrattazioni sotto soglia perfezionate tramite affidamenti diretti o procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando o avviso pubblici.
2. I dirigenti che attivano delle contrattazioni per l’acquisizione di beni e servizi funzionali alle attività dell’unità organizzativa di competenza danno atto, nella modulistica interna di riferimento, dell’ottemperanza delle procedure attivate agli obblighi normativi in materia di appalti verdi (GPP), previo raccordo con il referente tecnico per il GPP di ARPA. In quella sede forniscono all’ufficio competente all’istruttoria di affidamento del contratto, ogni elemento utile per configurare la procedura come appalto verde.
3. Le modalità di acquisizione di servizi e forniture sono definite in relazione all’importo stimato del contratto da perfezionare, nello specifico:
a) contratti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, che devono essere aggiudicati mediante procedura aperta, fatte salve le eccezioni previste dal Codice dei contratti pubblici;
b) contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e pari o superiore a
40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi, che possono essere aggiudicati anche 0con contrattazione sotto soglia - procedura negoziata con invito di almeno cinque operatori economici;
c) contratti d’importo stimato inferiore a 40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi, che possono essere aggiudicati anche mediante affidamento diretto.
La soglia di valore di cui ai punti b) e c), prevista dal Codice dei contratti pubblici, può essere rideterminata, anche in via temporanea, dalla legge1.
4. ARPA è obbligata, nelle specifiche categorie merceologiche di beni e servizi individuate dalla legge, ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione dalle centrali di committenza nazionali o regionali. ARPA può ricorrere, per le altre categorie merceologiche, alle convenzioni o gli accordi quadro ovvero ne utilizza i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l’affidamento, con autonoma procedura, dei relativi contratti.
5. In assenza delle convenzioni o degli accordi quadro di cui al comma 4, per acquisizione di beni e servizi di di importo inferiore alla soglia comunitaria, ARPA ricorre ai mercati elettronici, qualora non attivi apposita procedura aperta.
6. ARPA può affidare contratti in deroga all’obbligo di ricorso ai mercati elettronici ovvero di utilizzo di strumenti telematici di acquisizione messi a disposizione dalle centrali di committenza, per l’affidamento di contratti di importo inferiore a 5.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi.
1 Fino al 30 giugno 2023 la soglia di ammissione dell’affido diretto è innalzata a 139.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi (d.l. 77/2021)
Articolo 3 - Il responsabile unico del procedimento
1. Il responsabile unico del procedimento contrattuale (RUP) si identifica nella persona del dirigente competente, responsabile di spesa e delegato dal direttore generale ad aggiudicare e a gestire contratti pubblici. Al RUP spetta la responsabilità delle fasi di affidamento ed esecuzione del contratto, ovvero è individuato nel personale appartenente ad una categoria per l’accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea; la nomina di un responsabile del procedimento diverso dal dirigente competente spetta al direttore generale, su proposta del dirigente competente. In caso di proroga o di rinnovo contrattuali il RUP è confermato senza necessità di ulteriori formalizzazioni, fatta salva la motivata nomina di un diverso responsabile nel solo caso di rinnovo, su proposta del dirigente competente, da formalizzare 30 giorni prima del termine finale del contratto da rinnovare.
2. Il RUP, qualora appartenente al Servizio amministrativo, si avvale delle competenze e del supporto del dirigente della Sezione, dell’Area operativa, dell’Ufficio destinatari del bene o del servizio, ovvero del personale individuato dallo stesso dirigente:
a) nella fase di affidamento:
a1. per le indagini di mercato, con individuazione dei destinatari delle richieste di preventivo o di offerta, previa determinazione dei contenuti della prestazione, dei requisiti speciali da richiedere e degli eventuali criteri di valutazione delle offerte di natura tecnica;
a2. per l’attestazione della corrispondenza delle condizioni proposte alle esigenze dell’ente, nonché dell’equità e congruità dei prezzi offerti, in funzione del perfezionamento del contratto;
b) nella fase di esecuzione, per la vigilanza sulla regolare esecuzione delle prestazioni e all'assunzione di tutti gli accorgimenti a tale scopo occorrenti, ivi compresa la proposta di sospensioni e proroghe.
3. Il RUP, qualora appartenente al Servizio tecnico, si avvale delle competenze e del supporto del Servizio amministrativo, nelle fasi di affidamento ed esecuzione del contratto.
4. Il direttore generale, in sede di programmazione delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi, individua i RUP e le figure di supporto agli stessi responsabili, individuate prioritariamente tra le professionalità presenti nell’Agenzia.
5. Le funzioni del RUP sono disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.
6. Al RUP e ai dipendenti di ARPA individuati a supporto, non appartenenti alla qualifica dirigenziale, spetta l’incentivo previsto dal Codice dei contrati pubblici, secondo le modalità di cui all’apposito regolamento agenziale. L’incentivo é erogato solo nel caso in cui sia nominato un direttore dell'esecuzione diverso dal RUP.
Articolo 4 - Il direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il direttore dell'esecuzione del contratto coincide di norma con il RUP.
2. Il direttore dell’esecuzione é figura diversa dal RUP nei seguenti casi:
a) prestazioni di importo superiore a 500.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi;
b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
c) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
d) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
e) per ragioni organizzative, quando ritenuto opportuno e/o funzionale in relazione al coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato la fase di affidamento del contratto.
3. Il direttore dell’esecuzione è nominato, su proposta del RUP, dal direttore generale in sede di determinazione a contrattare e comunque prima dell’avvio del contratto, anche in via anticipata per ragioni di urgenza, previa acquisizione di apposita dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Codice di comportamento dei dipendenti di ARPA.
4. Il direttore dell’esecuzione del contratto vigila sulla corretta esecuzione del contratto. In caso di proroga o di rinnovo contrattuali é confermato il direttore dell’esecuzione senza necessità di ulteriori formalizzazioni, fatta salva la motivata nomina di un diverso direttore dell’esecuzione nel solo caso di rinnovo, da formalizzare 30 giorni prima del termine finale del contratto da rinnovare.
5. Il direttore dell’esecuzione in particolare redige verbali o atti analoghi, in occasione di:
a) eventuali contestazioni;
b) avvio dei contratti, anche in regime di urgenza, in via anticipata, per appalti ad oggetto servizi oppure forniture periodiche o continuative; per appalti ad oggetto prestazioni di fornitura, la data di avvio del contratto coincide di norma con la data di sottoscrizione del contratto stesso, fatta salva l’attivazione in via anticipata;
c) eventuali sospensioni - riprese delle prestazioni rispetto ai tempi dati;
d) verifica di conformità, sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto di condizioni, modalità e termini contrattuali, per gli appalti ad oggetto prestazioni di fornitura; il verbale, reso di norma in contradditorio con l’operatore aggiudicatario, è successivamente sottoposto all’approvazione del RUP, anche ai fini della liquidazione del corrispettivo dovuto;
e) stati periodici di avanzamento dell’esecuzione del contratto e regolare ultimazione dello stesso, per appalti ad oggetto servizi oppure forniture periodiche o continuative; il verbale è successivamente sottoposto all’approvazione del RUP anche ai fini della liquidazione del corrispettivo dovuto.
I verbali di cui alle lettere a), b), e c) devono essere inviati al RUP per il tramite del protocollo.
6. I compiti del direttore dell’esecuzione del contratto sono disciplinati dal Codice dei contratti pubblici.
7. Al direttore dell’esecuzione, se diverso dal RUP e se non appartenente alla qualifica dirigenziale, spetta l’incentivo previsto dal Codice dei contrati pubblici, secondo le modalità di cui all’apposito regolamento agenziale.
PARTE II - FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ A CONTRARRE CAPO I - ACQUISIZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000 EURO2
Articolo 5 - Obbligo di programmazione degli acquisti di beni e servizi
1. Il direttore generale approva annualmente il programma biennale delle procedure di acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi, da espletarsi o in forma autonoma o mediante la Centrale Unica di Committenza regionale, con individuazione dei RUP e delle figure di supporto agli stessi responsabili, individuate prioritariamente tra le professionalità presenti nell’Agenzia.
2. L’Ufficio Affari generali del Servizio amministrativo predispone lo schema di programma biennale e dei suoi aggiornamenti, previa rilevazione dei fabbisogni effettuata sulla scorta delle indicazioni utili fornite dai dirigenti, coerenti con la programmazione contabile- finanziaria e operativa dell’Agenzia. I dirigenti, ai fini dell’inserimento nella programmazione, devono fornire l’elenco dei beni e servizi da acquisire, di importo pari o superiore a 40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi e funzionali al perseguimento degli obiettivi di servizio e di sviluppo delle unità organizzative di cui sono responsabili, entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno per il biennio successivo.
3. E’ possibile procedere all’acquisizione di beni e servizi non inseriti nell’anzidetta programmazione in caso di necessità conseguenti a sopravvenute cause di forza maggiore ovvero circostanze urgenti e imprevedibili. La determinazione a contrattare reca puntuale motivazione delle ragioni che hanno reso obbligatorio l’acquisto con contestuale aggiornamento del programma.
2 Fino al 30 giugno 2023 la soglia per l’ammissione dell’affido diretto è innalzata a 139.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi (d.l. 77/2021)
Articolo 6 - Redazione dei capitolati
1. Le unità organizzative che hanno richiesto l’inserimento di un acquisto di forniture e/o servizi nella programmazione biennale, elaborano in dettaglio il relativo progetto, il cui contenuto viene inserito all’interno di un capitolato speciale descrittivo e prestazionale, denominato capitolato tecnico. La progettazione di servizi e forniture è articolata di regola in un unico livello.
2. Il capitolato tecnico descrive tutte le caratteristiche della prestazione o fornitura da richiedere, indica le modalità realizzative delle stesse e i requisiti ritenuti necessari per la corretta esecuzione della prestazione, nonché l’indicazione dei livelli minimi di servizio e gli inadempimenti o irregolarità da sanzionare mediante penali o che determinano presupposti per la risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere.
3. In caso di contrattazioni di importo inferiore a a 40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi, il capitolato può essere reso in forma semplificata, sostituito da una scheda tecnico prestazionale.
4. Nella predisposizione dei capitolati tecnici e delle schede tecnico-prestazionali, i dirigenti proponenti tengono conto di quanto prescritto dalla vigente normativa relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Articolo 7 - Valutazione dei rischi da interferenza
1. I dirigenti delle unità organizzative interessate alla prestazione, una volta definito l’importo posto a base di gara, trasmettono i c a p i t o l a t i al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ARPA per la valutazione dei rischi di natura interferenziale (RSPP), attenendosi a quanto previsto nella procedura operativa che regola i flussi interni per l’approvviggionamento di beni e servizi, nell’ambito del Sistema di Qualità vigente in ARPA. Gli stessi dirigenti trasmettono il capitolato tecnico e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), predisposto dall’RSPP, all’Ufficio Affari generali per la successiva elaborazione dei documenti di gara.
Articolo 8 - Elaborazione documentazione di gara
1. L’Ufficio Affari generali, dopo aver ricevuto il capitolato tecnico, elabora la modulistica da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza regionale, per l’avvio della procedura di affidamento di appalti di valore pari o superiore a 40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi, qualora la prestazione non si rinvenga sulle piattaforme dei mercati elettronici ovvero se attivata una procedura aperta. In caso di gestione autonoma della procedura, lo stesso ufficio elabora i documenti di gara.
2. I dirigenti devono trasmettere all’Ufficio Affari generali, unitamente ai capitolati o alle schede tecnico-prestazionali, ogni utile informazione concernente i requisiti tecnico professionali e di idoneità professionale che gli operatori devono possedere al fine di partecipare alla porcedura di gara, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica in caso di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vanataggiosa e le eventuali opzioni di rinnovo, proroga o aggiuntive-prestazionali in corso di esecuzione del contratto.
CAPO II - ACQUISIZIONI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO3
Articolo 9 - Formalizzazione della richiesta di attivazione della procedura di affidamento
1. I dirigenti delle unità organizzative interessate alla prestazione inviano all’Ufficio Affari generali una richiesta interna di attivazione della procedura di affidamento secondo quanto previsto dal Sistema di Qualità vigente in ARPA, a regolazione dei flussi informativi interni per l’approvvigionamento di bene e servizi, e in linea con la programmazione contabile-finanziaria e operativa dell’Agenzia.
3 Fino al 3000 giugno 2023 la soglia di ammissione dell’affido diretto è innalzata a 139.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi (d.l. 77/2021)
2. Alla richiesta è allegato di norma un capitolato tecnico ovvero una scheda tecnico prestazionale, ai sensi dell’articolo 6, e il DUVRI quando prescritto. In sede di richiesta i dirigenti forniscono le informazioni concernenti i requisiti tecnico professionali e di idoneità professionale che gli operatori devono possedere al fine di partecipare alla contrattazione, i criteri di valutazione dell’offerta tecnica in caso di aggiudicazione mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa e le eventuali opzioni di rinnovo, proroga o aggiuntive-prestazionali in corso di esecuzione del contratto.
3. Nella predisposizione dei capitolati tecnici e delle schede tecnico-prestazionali, i dirigenti proponenti tengono conto di quanto prescritto dalla vigente normativa relativamente ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
PARTE III - PROCEDURE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI E DELLE OFFERTE
CAPO I - ACQUISIZIONE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AL VALORE DELLA SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 10 - Determinazione a contrattare
1. L’avvio della procedura di affidamento di un contratto pubblico è preceduto dalla determinazione a contrattare a firma del dirigente competente.
2. La determinazione deve indicare:
a. l’interesse pubblico che si intende soddisfare;
b. le caratteristiche di massima del servizio o della fornitura da acquisire;
c. la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;
d. la motivazione del ricorso a procedura negoziata, ove consentita;
e. gli elementi essenziali del contratto da aggiudicare;
f. il quadro economico relativo al contratto dando conto della relativa copertura finanziaria;
g. il nominativo del responsabile del procedimento;
h. eventuale nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 3.
3. In sede di determinazione a contrattare viene approvato il capitolato speciale di appalto e ogni altro documento utile a configurare la prestazione da acquisire.
4. L’approvazione della determinazione a contrattare legittima l’iscrizione dell’importo stimato del contratto da affidare, nel fondo pluriennale vincolato di cui principio contabile 4.2 - d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con riferimento alla relativa spesa di investimento
Articolo 11 - Procedura di selezione del contraente
1. L’affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene, in conformità alla programmazione dell’Agenzia contenuta nel bilancio previsionale e nella pianificazione annuale degli investimenti nonché in coerenza con il Piano Operativo Annuale (POA).
2. ARPA ricorre, di norma, alla procedura di selezione del contraente aperta o ristretta, ai sensi del Codice dei contratti pubblici. Qualora ne ricorrano i presupposti, ARPA ricorre motivatamente alle ulteriori procedure previste Xxxxxx dei contratti pubblici.
3. La gestione della procedura di affidamento é in capo alla Centrale Unica di Committenza regionale alla quale spetta anche l’adozione dell’atto di aggiudicazione dell’appalto.
CAPO II - ACQUISIZIONI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000 EURO4 E LA SOGLIA COMUNITARIA
Articolo 12 - Determinazione a contrattare
1. La determinazione a contrattare, a firma del dirigente competente, contiene gli elementi di seguito indicati:
a. l’interesse pubblico da soddisfare;
b. le caratteristiche di massima del servizio o della fornitura da acquisire;
c. la procedura di aggiudicazione ed il criterio di scelta della migliore offerta;
d. gli elementi essenziali del contratto da aggiudicare;
e. il quadro economico relativo al contratto dando conto della relativa copertura finanziaria;
f. il nominativo del responsabile del procedimento;
g. il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 3.
2. In sede di determinazione a contrattare viene approvato il capitolato speciale di appalto e ogni altro documento utile a configurare la prestazione da acquisire.
3. L’approvazione della determinazione a contrattare legittima l’iscrizione dell’importo stimato del contratto da affidare, nel fondo pluriennale vincolato di cui principio contabile 4.2 - d.lgs 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, con riferimento alla relativa spesa di investimento.
Articolo 13 - Procedura di selezione del contraente
1. L’affidamento dei contratti di servizi e forniture avviene in conformità alla programmazione dell’Agenzia contenuta nel bilancio previsionale e nella pianificazione annuale degli investimenti nonché in coerenza con il Piano Operativo Annuale (POA).
2. ARPA ricorre alla procedura di selezione del contraente aperta o ristretta. In alternativa ARPA ricorre alla contrattazione sotto soglia - procedura negoziata per il tramite dei mercati elettronici oppure a seguito di pubblica indagine di mercato, ai sensi del Codice dei contratti pubblici.
3. La gestione della procedura di affidamento in caso di attivazione di procedura aperta o ristretta oppure di pubblica indagine di mercato é in capo alla Centrale Unica di Committenza regionale alla quale spetta anche l’adozione dell’atto di aggiudicazione dell’appalto.
4. In caso di ricorso ai mercati elettronici, l’Ufficio Affari generali elabora gli atti di gara sulla scorta delle informazioni e dei documenti forniti dai dirigenti ai sensi dell’articolo 9. In sede di richiesta interna di attivazione della procedura di affidamento, i dirigenti individuano, a seguito di indagine di mercato, gli operatori da invitare, nel rispetto del principio di rotazione.
Art. 14 - Criteri di selezione degli operatori da invitare
1. In caso di procedura negoziata l’invito è rivolto ad almeno cinque operatori, ove esistenti.
2. La selezione degli operatori da invitare è effettuata ai sensi degli articoli 3 comma 2 e 13 comma 4, sulla base di criteri oggettivi che consentano la rotazione degli soggetti da invitare. Tali criteri devono essere esplicitati nella determinazione a contrattare, correlate a situazioni quali l’oggettiva urgenza, specifici requisiti di idoneità professionale o tecnico- professionali, ragioni d’ordine tecnica-funzionale o logistico.
3. Gli operatori da invitare sono selezionati sulla base di indagini di mercato espletate attraverso pubblici avvisi o tramite la consultazione di cataloghi - elenchi dei mercati elettronici o di altre amministrazioni aggiudicatrici.
4 Fino al 30 giugno 2023 la soglia di ammissione dell’affido diretto è innalzata a 139.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi (d.l. 77/2021)
4. In caso di pubblica indagine di mercato, l’avviso riporta l’oggetto e il valore stimato del contratto, gli elementi descrittivi della prestazione richiesta, i requisiti di idoneità professionale e gli eventuali requisiti tecnico-professionali, l’eventuale numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura e relativa modalità di individuazione, il criterio di aggiudicazione che verrà seguito.
5. ARPA si riserva di istituire un proprio elenco di fornitori-prestatori di servizi qualora si renda necessario acquistare, in maniera continuativa o ripetuta, beni o servizi non standardizzabili e non reperibili facilmente mediante ricorso all’elenco degli iscritti ai mercati elettronici.
CAPO III - ACQUISIZIONI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO5
Articolo 15 - Individuazione del contraente, valutazione delle offerte
1. Le procedure di acquisizione di beni e servizi di cui al presente articolo costituiscono una forma di negoziazione caratterizzata da rapida esecuzione e da semplificazione procedurale.
2. L’individuazione del contraente avviene mediante:
a) affidamento diretto ad un operatore determinato;
b) a seguito di richiesta di preventivo a due o più operatori economici e successivo confronto tra le offerte pervenute. Il confronto può essere effettuato sulla base di diversi elementi, non solo economici.
Articolo 16 - Determinazione a contrattare
1. Il dirigente delegato a contrattare motiva in merito alla scelta dell’affidatario, una volta individuato ai sensi degli articoli 3 comma 2 e 13 comma 4, indicandone le ragioni nella determinazione a contrattare o in un atto equivalente, che riporta inoltre:
a) l’oggetto e l’importo del contratto;
b) il possesso dei requisiti di carattere generale per la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché il possesso di requisiti di idoneità professionale o tecnico- professionale, ove richiesti;
c) l’avvenuta verifica di congruità dell’offerta;
2. La determinazione può essere resa in forma semplificata, mediante la formalizzazione di buoni d’ordine, per affidamenti di importo inferiore a 2.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi6. Il buono d’ordine è titolo valido a comprovare la regolarità della pattuizione e la sua ricezione costituisce perfezionamento del contratto. Nel buono d’ordine deve risultare il fornitore, l’oggetto del contratto ed il relativo prezzo oltre agli estremi dell’imputazione della spesa al bilancio dell’ARPA e alle indicazioni utili per la fatturazione e la tracciabilità del relativo flusso finanziario. L’obbligo motivazionale deve risultare dal contenuto degli atti istruttori di cui alla relativa pratica ovvero, in forma sintetica, dal testo del buono d’ordine.
PARTE IV - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E VIGILANZA SULLA SUA ESECUZIONE
Articolo 17 - Stipulazione del contratto.
1. Il direttore generale, in qualità di rappresentante legale, stipula i contratti in nome e per conto di ARPA. Il direttore generale, con proprio atto, può delegare il potere di firma, di norma contestualmente alla delega a gestire le fasi di affidamento e di esecuzione dei contratti, ai sensi dell’articolo 3 comma 1.
5 Fino al 30 giugno 2023 la soglia di ammissione dell’affido diretto è innalzata a 139.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi (d.l. 77/2021).
6 In forza di direttive interne fino al 30 giugno 2023 la soglia è innalzata a 5.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi
2. I contratti sono perfezionati mediante scrittura privata tra le parti e sottoscritti con firma digitale; la scrittura privata viene sempre registrata se l’importo del contratto è pari o superiore alla soglia comunitaria.
3. I contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, aggiudicati a seguito di contrattazione sotto soglia - procedura negoziata, sono conclusi mediante corrispondenza commerciale per il tramite dei sistemi telematici di acquisto o di negoziazione disponibili sui mercati elettronici
4. I contratti di importo inferiore a 5.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi sono perfezionati tramite corrispondenza commerciale, per il tramite della posta elettronica.
Articolo 18 - Vigilanza sull’esecuzione del contratto
1. La vigilanza sull’esecuzione del contratto è svolta congiuntamente dal RUP e dal direttore dell’esecuzione del contratto, ove nominato, avvalendosi delle delle figure di supporto di cui all’articolo 3 commi 2, 3 e 4.
2. Il dirigente responsabile del contratto, in base alle verifiche effettuate sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del RUP, che attesta l’avvenuta verifica di conformità su proposta del direttore dell’esecuzione o con l’ausilio delle figure di supporto, procede alla liquidazione del corrispettivo secondo i termini e le condizioni contrattuali.
Articolo 19 - Garanzie provvisoria e definitiva
1. Per i contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi7, è richiesta la garanzia definitiva come disciplinata dal Codice dei contratti pubblici. La garanzia provvisoria può essere richiesta in base a valutazioni caso per caso, in relazione all’oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto; è di norma richiesta per le procedure di affidamento di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti di importo inferiore a 40.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi, di norma non sono richieste garanzie, che possono essere valutate caso per caso, in relazione all’oggetto ed alle modalità di esecuzione del contratto.
7 Fino al 30 giugno 2023 la soglia è innalzata a 139.000 euro oneri fiscali e contributivi esclusi