Uso dei segni distintivi Clausole campione

Uso dei segni distintivi. 12.1 Il marchio istituzionale dell'Università è di proprietà esclusiva dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Il Committente non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell’Università e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione descrittiva, purchè resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione all’Università.
Uso dei segni distintivi. Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.
Uso dei segni distintivi. Nessuna delle Parti può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte, del suo responsabile scientifico o dei suoi dipendenti, in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione senza l’espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria, in particolare, senza alcuna limitazione, l'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizzatrice nessun diritto o titolo connesso al logo
Uso dei segni distintivi. 1. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell’altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge della sola denominazione in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all’altra Parte.
Uso dei segni distintivi. Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunica- zione inerenti alla Convenzione, le Parti si impegnano a concordare l’uso dei segni distintivi nei singoli Accordi Attuativi. Fatto salvo quanto concordato negli Accordi Attuativi, l’utilizzo dei segni di- stintivi dell’altra Parte è consentito esclusivamente con la finalità di dare in- formativa della presente Convenzione, nell’ambito della comunicazione isti- tuzionale, in conformità alle linee guida per l’uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti. Per quanto concerne i vigili del fuoco, l’eventuale utilizzo dei relativi logo e denominazione dovrà previamente essere autorizzato dal Capo Dipartimen- to dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.
Uso dei segni distintivi. L’Affittuario si impegna ad utilizzare la ditta, la denomina- zione ed i segni distintivi dati in affitto con l’Azienda. L’Affittuario potrà utilizzare nella propria ragione sociale nonché quale segno distintivo il patronimico “Battistella”, eventualmente associato ad altri segni o nomi, per tutta la durata del presente Contratto. Alla conclusione del presente rapporto, l’Affittuario si obbliga a cessare l’utilizzo del predetto patronimico.
Uso dei segni distintivi. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano espressamente che ad una Parte è consentito l’uso dei segni distintivi dell’altra Parte unicamente per le finalità del Progetto e, in particolare, nelle informazioni e comunicazioni indicate nelle “Linee Guida per le azioni di informazione e comunicazione a cura dei soggetti attuatori” del 10/10/22 e successive modifiche. Nessun diverso utilizzo del marchio e della denominazione di una Parte è consentito all’altra se non a seguito di espressa autorizzazione della Parte che ne è titolare.
Uso dei segni distintivi. Le Parti non possono fare uso del marchio e/o della denominazione delle altre
Uso dei segni distintivi. L’eventuale utilizzo del nome e/o dei segni di ciascuna delle parti è consentito previa autorizzazione scritta dei rispettivi titolari. Bologna, lì Letto, approvato e sottoscritto digitalmente Il Presidente Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Uso dei segni distintivi. I segni distintivi delle Parti sono di proprietà esclusiva di ciascuna di esse. Fermo restando quanto sopra, per la durata dell’accordo, le Parti si autorizzano reciprocamente all'uso dei rispettivi segni distintivi, e in particolare dei loro loghi nelle sole attività di comunicazione che verranno svolte per realizzare le attività descritte all'art. 2 del presente accordo senza alterarne, modificarne o variarne l'aspetto grafico e concordandone di volta in volta le modalità grafiche. Le parti si riservano reciprocamente di valutare che l’utilizzo dei loghi non leda in alcun modo l’immagine e la reputazione delle stesse e, a propria assoluta discrezionalità, hanno diritto di ottenerne la rimozione immediata dai siti web e dai materiali promozionali e da ogni pubblicazione o prodotto frutto delle attività oggetto della presente convenzione. Restano escluse dal presente accordo le attività di merchandising che dovranno seguire specifiche disposizioni