Common use of Ultimazione dei lavori Clause in Contracts

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavorilavori (di cui all’art. 172 del dpr 207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavorilavori (di cui all’art. 199 del D.P.R. 207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione dei lavoriultimazione; entro 30 (trenta) trenta giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatail direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore senza pregiudizio di procedere successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato all'eliminazione e con le modalità prescritte dal direttore dei difetti. Resta lavori, fatto salvo il diritto risarcimento del Committente danno alla risoluzione del ContrattoStazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, ai sensi dell'artsi applica la penale per i ritardi prevista nello SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 1668 c.c.La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti oppure nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla assegnato dalla direzione lavori. Dalla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del verbale certificato di collaudo definitivoprovvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici necessari; in tal casocaso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, con salvezza delle risultanze del qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo definitivoo accertamento della regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

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Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della de lla consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Samples: www.provincia.re.it

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavorilavori (di cui all’art. 172 del D.P.R. 207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate In seguito alla formale comunicazione, per iscritto, dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla Direzione formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescrittoaccerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Dalla data del certificato di ultimazione Il direttore dei lavori l'opera si intende consegnatapotrà sospendere, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore con redazione di procedere nel apposito verbale, la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della Amministrazione. Il termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel’amministrazione potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

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Samples: www.fortedibard.it

Ultimazione dei lavori. La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavorilavori (di cui all’art. 199 del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000); entro 30 xxxxx 00 (trentaxxxxxx) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Samples: Contratto D’appalto Per L’esecuzione Di

Ultimazione dei lavori. La durata delle I lavori appaltati devono essere ultimati entro il termine stabilito nei documenti contrattuali o negli ordini di esecuzione specifica, salve le proroghe eventualmente concesse dal Committente nei casi e con le modalità previste dall'art. 34. L'Appaltatore, quando ritiene di aver portato a compimento le opere appaltate, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei lavori per conto della Committenza o al Delegato della Committenza, precisando la data in cui è avvenuta l'ultimazione. L'accertamento dell'ultimazione dei lavori ha luogo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e nel giorno/i stabilito/i dal Direttore dei lavori per conto della Committenza o dal Delegato della Committenza. Questi ultimi, dopo l’effettiva accettazione, in CGA REV. 5 contradditorio, dei rilievi redatti dall’Appaltatore, redige il relativo verbale di ultimazione lavori, collaudo e accettazione provvisoria, che deve essere sottoscritto dalle Parti. Nel verbale devono essere specificati gli eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto. Qualora vengano richiesti all'Appaltatore completamenti, demolizioni e rifacimenti, a causa della non conformità dei Lavorilavori alle prescrizioni contrattuali e degli obiettivi prefissati, non è calcolata nel termine fissato il periodo di tempo necessario per tali interventi si aggiunge a quello già impiegato precedentemente dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato delle opere ottenendo così la data convenzionale di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla . Tale data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato deve risultare da regolare verbale di ultimazione lavori, redatto dal Delegato Committenza e la necessità sottoscritto dalle Parti, ed assume rilevanza a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso siano state concordate consegne parziali, per ognuna di una nuova verifica con conseguente redazione esse deve essere redatto verbale di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta regolare esecuzione in accordo alle prescrizioni di quanto prescrittocui sopra. Dalla data L’emissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e del certificato verbale di ultimazione lavori, collaudo e accettazione provvisoria da parte del Committente è subordinata alla ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnataed alla accettazione, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione in contraddittorio, dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.crilievi redatti dal Committente., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Samples: www.bresciainfrastrutture.it

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore , lo stato finale dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiutelavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17, verbalizzandocomma 2, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarlidella l.r. n. 12/96, e comunque entro e successive modifiche ed integrazioni. Il conto finale dovrà essere redatto dal direttore dei lavori nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori. L'opera e' da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché' le rifiniture accessorie mancanti non oltre i ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo capoverso del presente articolo riporta il termine non superiore ai 60 giorni dalla data della verificaentro il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescrittol’avvenuto completamento delle lavorazioni. Dalla data del certificato di ultimazione Il direttore dei lavori l'opera si intende consegnatapotrà sospendere la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della Amministrazione. Il termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel'Amministrazione regionale potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

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Samples: appweb.regione.vda.it

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e nei programmi di ciascuno affidamento che è parte integrante del presente contrattoverrà effettuato nell’arco della durata dell’accordo quadro. Al termine dei lavori di ciascun affidamento, l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatadi ciascun affidamento le opere s’intendono consegnate e i servizi e le forniture accettate, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera l’opera/servizio si intende consegnata consegnata/accettato alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Samples: Accordo Quadro Ex Art. 54 Del d.lgs. 50/2016

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore , lo stato finale dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiutelavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17, verbalizzandocomma 2, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarlidella l.r. n. 12/96, e comunque entro e successive modifiche ed integrazioni. Il conto finale dovrà essere redatto dal direttore dei lavori nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori. L'opera e' da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché' le rifiniture accessorie mancanti non oltre i ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo capoverso del presente articolo riporta il termine non superiore ai 60 giorni dalla data della verificaentro il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescrittol’avvenuto completamento delle lavorazioni. Dalla data del certificato di ultimazione Il direttore dei lavori l'opera si intende consegnatapotrà sospendere la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della Amministrazione. Il termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel'Amministrazione appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

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Samples: appweb.regione.vda.it

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto e in seguito al rilascio di un collaudo tecnico delle opere eseguite rilasciato da Professionista Abilitato di fiducia dell’Impresa, l Direttore dei lavori redigerà, entro 5 giorni dal ricevimento del suddetto collaudo tecnico, il certificato di ultimazione parziale, facendo decorrere da tale data il tempo consentito alla ASL per effettuare il Collaudo finale. In sede di accertamento in corso d’opera, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati dal Direttore lavori o dal Collaudatore e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che il Soggetto Realizzatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore in caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti lavori di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescrittoripristino. Dalla data del certificato verbale di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatadecorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore salvo eventuali vizi occulti, e decorre immediatamente la manutenzione ordinaria e straordinaria ventennale. Il certificato di procedere nel ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi dell'art. 1668 c.ce per gli effetti del Regolamento., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Samples: www.asl5.liguria.it

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore , lo stato finale dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti lavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarlicui all'art. 17 comma 2 della l.r. n. 12/96, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verificasuccessive modifiche ed integrazioni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato conto finale dovrà essere redatto nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatalavori. L'opera e' da considerarsi ultimata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contrattoqualche modesto dettaglio o particolare secondario, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero purché' le rifiniture accessorie mancanti non ne comunichi alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il risultato certificato di cui al primo capoverso del presente comma riporta il termine perentorio entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà, quindi, dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel'Amministrazione comunale potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

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Samples: appweb.regione.vda.it

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavorilavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato Certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

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Samples: www.tresinarosecchia.it

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni , lo stato finale dei lavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17 comma 2 della LR n. 12/96, come modificata dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verificaLR n. 29/99. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato conto finale dovrà essere redatto nei 90 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatalavori. L'opera e' da considerarsi ultimata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contrattoqualche modesto dettaglio o particolare secondario, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero purché' le rifiniture accessorie mancanti non ne comunichi alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il risultato certificato di cui al primo capoverso del presente comma riporta il termine perentorio entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà, quindi, dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel'Amministrazione appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

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Samples: www.grandcombin.vda.it

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine fissato per l'esecuzione in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. I lavori dovranno L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere condotti dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti contraddittorio e che è parte integrante alla redazione, entro 10 giorni dalla richiesta, del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta lavori il Direttore direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria lavori pro- cede all’accertamento sommario della regolarità delle opere compiuteeseguite L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, verbalizzandoper qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiega- to. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i ne- cessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatorel'esecutore e rilascia, gli eventuali difetti senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il cer- tificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'ese- cutore un giusto verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perché l'Appaltatore possa eliminarliperentorio, e comunque entro non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non oltre i 60 giorni dalla data della verificaincidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabileaccerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni so- praindicate. Nel caso in di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del Regolamento e il Committente, ovvero il Direttore termine assegnato dal direttore dei Lavori, non effettui lavori per compiere i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivolavori.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it