CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO AMMINISTRATIVO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO AMMINISTRATIVO
Progetto:
RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DI PIAZZA ROMA IN CAMPAGNOLA EMILIA
Committente: COMUNE DI CAMPAGNOLA XXXXXX (RE)
Ente appaltante: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - SERVIZIO INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA
Progettisti: ARTEAS PROGETTI STUDIO ASSOCIATO
Architettonico e Coordinamento: arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx/arch. Xxxxxxx Xxxxx – ARTEAS PROGETTI
Consulenti: arch. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx – arch. Xxxx Xxxxxxxxx consulente ambito verde: arch. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
consulente progetto imp. elettrici: p.i. Xxxx Xxxxxxxx - XXXXXXX
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Xxxxxx Xxxxx – Comune di Campagnola Emilia (RE)
INDICE PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO
CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 – Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 3 bis - Modalità di esecuzione delle opere e cronoprogramma Art. 4 - Dichiarazione impegnativa per l'appaltatore
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P
Art. 7 - Direzione dei lavori
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale Direttore Operativo Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale Ispettore di Cantiere
Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione
Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori
Art. 13 - Riservatezza del contratto Art. 14 - Difesa ambientale
Art. 15 - Trattamento dei dati personali
Art. 16 - Protocollo d'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
Art. 17 - Protocollo d'Intesa contro il lavoro nero
CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO
Art. 18 - Metodo di gara Art. 19 - Norme di gara
Art. 20 - Aggiudicazione dei lavori
Art. 21 - Documenti da presentare per la stipula del contratto Art. 22 - Stipulazione del contratto
Art. 23 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto Art. 24 - Documenti estranei al rapporto negoziale
CAPO 3 - ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 25 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori
Art. 27 - Riconoscimenti a favore dell'Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori Art. 28 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 29 - Subappalto Art. 30 - Penali
Art. 31 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
CAPO 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI
Art. 32 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori Art. 33 - Varianti in corso d'opera
Art. 34 - Sospensione illegittima
CAPO 5 - CONTABILITA' DEI LAVORI
Art. 35 - Accertamento e registrazione dei lavori Art. 36 - Contabilità dei lavori
Art. 37 - Pagamenti
Art. 38 - Conto finale pagamento a saldo Art. 39 - Eccezioni dell'appaltatore
CAPO 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 40 - Norme di sicurezza generali Art. 41 - Sicurezza sul luogo di lavoro
Art. 42 - Modifiche e integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento Art. 43 - Piano operativo di sicurezza
Art. 44 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
Art. 45 - Personale dell'appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto
Art. 46 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore Art. 47 - Durata giornaliera dei lavori
CAPO 7- ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE
Art. 48 - Ultimazione dei lavori
Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 50 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata Art. 51 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione
Art. 50 - Oggetto del collaudo Art. 51 - Avviso ai creditori
Art. 52 – Ulteriori provvedimenti amministrativi Art. 53 – Svincolo della cauzione
CAPO 8 - RISOLUZIONE CONTRATTO E MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 54 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Art. 55 – Danni alle opere
Art. 56 – Cause di forza maggiore
Art. 57 – Vicende soggettive dell’esecutore del contratto e cessione del contratto Art. 58 – Forma e contenuto delle riserve
Art. 58 bis – Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità Art. 58 ter – Forma e contenuto delle riserve
Art. 59 – Controversie
Art. 60 – Risoluzione del contratto Art. 61 – Recesso
Art. 62 – Disposizioni finali e rinvio
PARTE PRIMA
DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'.
ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO
Il progetto riguarda: la riqualificazione complessiva dell’intero ambito di P.zza Roma. Il progetto prevede un sistema di interventi volti a migliorare la qualità spaziale e funzionale mediante la completa ripavimentazione delle superfici della piazza in materiali lapidei, il rifacimento dell’illuminazione pubblica e delle reti di alimentazione elettrica per mercati ed eventi, la creazione di nuovi ambiti pedonali con l’introduzione di alberature ombreggianti ed arredo urbano.
Le caratteristiche specifiche dell’intervento riprendono quanto definito nel Progetto Esecutivo qui allegato
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere edili, impiantistiche, idriche ed elettriche nonché quelle relative all’implementazione degli elementi arborei.
ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo dei lavori ammonta a € 1.552.430,01l’importo dovrebbe essere euro 1.553.377,97 (IVA esclusa), di cui € 33.022,04 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso secondo il seguente quadro economico:
CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI | ||||
A | Descrizione dei lavori | Totale | Finanziamento ReR Voce 7210.000.24 | Totale Finanziamento Comunale (somma voce 7210,000,25 e 7210,000,26) |
A.1.1 | OS26 - Pavimentazioni e sovrastrutture speciali | 644.997,79 € | 162.420,79 € | 482.577,00 € |
A.1.2 | OG3 - Opere stradali | 650.196,70 € | - € | 650.196,70 € |
A.1.3 | OG10 - Impianti elettrici e illuminazione pubblica | 225.161,44 € | - € | 225.161,44 € |
A.2 | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso rientranti nella categoria prevalente OS26 | 33.022,04 € | - € | 33.022,04 € |
A | Totale opere - CAPO A | 1.553.377,97 € | 162.420,79 € | 1.390.957,18 € |
CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE |
B | Descrizione | Totale | Finanziamento ReR Voce 7210.000.24 | Totale Finanziamento Comunale (somma voce 7210,000,25 e 7210,000,26) |
B.1 | IVA sui lavori 10% | 155.337,79 € | 16.242,08 € | 139.095,71 € |
B.2 | Somme a disposizione per allacciamenti (compr. IVA 22%) | |||
B.2.1 | Telecom | 19.725,51 € | - € | 19.725,51 € |
B.2.2.1 | E distribuzione ** | 7.788,94 € | - € | 7.788,94 € |
B.2.2.2 | Anticipazione per preventivo E distribuzione ** | 122,00 € | - € | 122,00 € |
B.3 | Somme a disposizione per imprevisti (compr. IVA 22%) | 14.946,49 € | 1.675,50 € | 13.270,99 € |
B.4 | Indagini | |||
B.4.1 | Indagini pavimentazione esistente ** | 1.522,56 € | - € | 1.522,56 € |
B.4.2 | Video ispezioni reti fognarie ** | 3.564,12 € | - € | 3.564,12 € |
B.5 | Spese tecniche esterne | |||
B.5.1 | Progettazione preliminare conclusa prima del 2019 (contributi e IVA inclusi) * | 24.969,60 € | - € | 24.969,60 € |
B.5.2 | Progettazione definitiva conclusa prima del 2019 (contributi e IVA inclusi) * | 58.040,34 € | - € | 58.040,34 € |
B.5.3 | Progettazione esecutiva conclusa prima del 2019 (contributi e IVA inclusi) * | 21.910,46 € | - € | 21.910,46 € |
B.5.4 | Progettazione esecutiva e direzione lavori (contributi e IVA inclusi) ** | 109.628,17 € | 12.289,31 € | 97.338,86 € |
B.5.5 | Coordinamento Sicurezza (contributi e IVA inclusi) * | 1.542,24 € | - € | 1.542,24 € |
B.5.6 | Coordinamento Sicurezza progettazione ed esecuzione (contributi e IVA inclusi) ** | 22.229,38 € | 2.491,92 € | 19.737,46 € |
B.5.7 | Verifica e validazione (contributi e IVA inclusi) ** | 15.432,20 € | 1.729,95 € | 13.702,25 € |
B.5.8 | Collaudo Tecnico-Amminstrativo (contributi e IVA inclusi) ** | 11.355,76 € | 1.272,98 € | 10.082,78 € |
B.5.9 | Comunicazione (contributi e IVA inclusi) ** | 9.984,00 € | - € | 9.984,00 € |
B.5.10 | Analisi bioclimatiche e supporto tecnico (contributi e IVA inclusi) ** | 16.748,16 € | 1.877,47 € | 14.870,69 € |
B.6 | Spese tecniche interne | |||
B.6.1 | Spese di cui agli articoli 113, comma 2,D.Lgs 50/2016 (Incentivi pubbliche amministrazioni) | 27.960,80 € | - € | 27.960,80 € |
B.6.2 | Spese SUA | 6.213,51 € | - € | 6.213,51 € |
B.7 | Spese per Incarico Commissione giudicatrice gara d'appalto | 4.000,00 € | - € | 4.000,00 € |
B.8 | Spese di gara ANAC | 600,00 € | - € | 600,00 € |
B9 | Pubblicazioni | 3.000,00 € | - € | 3.000,00 € |
B | Totale opere a disposizione dell'amministrazione - Capo B | 536.622,03 € | 37.579,21 € | 499.042,82 € |
RIEPILOGO CAPO A + CAPO B | ||||
CAPO | Descrizione dei lavori | |||
A | CAPO A - SOMME RELATIVE AI LAVORI | 1.553.377,97 € | 162.420,79 € | 1.390.957,18 € |
B | CAPO B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | 536.622,03 € | 37.579,21 € | 499.042,82 € |
TOTALE GENERALE DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO | 2.090.000,00 € | 200.000,00 € | 1.890.000,00 € | |
VOCI B5.1 + B5.2 + B5.3 +B5.5 già pagate in anni precedenti il 2019 | 106.462,64 € | |||
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA DAL 2019 | 1.983.537,36 € | 200.000,00 € | 1.783.537,36 € |
Categorie delle opere
Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori ai sensi del D.P.R. 25/01/2000 n. 34, le lavorazioni che costituiscono l’opera sono riconducibili alle categorie riportate nel seguente prospetto:
Categoria Prevalente:
OS26 - PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI
I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavori sono indicate nella seguente tabella:
Lavorazione | Categ oria | Qualifica obbligatoria | Importo [euro] | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | Subappalt abile |
PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI | OS26 | SI | 678.019,83 € | 43,6% | PREVALENTE | NO |
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. | OG 3 | SI | 650.196,70 € | 41,9% | NO | |
IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONEE PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE | OG 10 | SI | 225.161,44 € | 14,5% | SCORPORABILE | SI |
TOTALE IMPORTI | 1.553.377,97 € | 100% |
Percentuale di incidenza presunta della manodopera: 28,438 % (ventotto/438 percento), per un importo pari a € 432.357,25 (quattrocentotrentaduemilatrecentocinquantasette/25 EURO )
Nel Presente appalto sono previste lavorazioni maggiormente esposte a rischio di cui all’art. 1, comma 53. della Legge 190/2012, e precisamente:
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardanìa dei cantieri.
ART. 3 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 365 giorni (in lettere trecentosentacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo utile per l’ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali e delle lavorazioni suddivise in più fasi e stralci operativi.
3. L’appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l’approntamento delle opere
necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.
NB1 - Al fine di garantire durante il periodo scolastico (qui stabilito essere dal 01/09 al 20/06 dell’anno successivo) la transitabilità da xxx Xxxxxxxxx xxxxx X.xxx, Xxxx, via Vettigano e via Xxx Xxxxxxx, i lavori della fase 1, potranno essere realizzati esclusivamente durante il periodo di chiusura delle scuole, qui stabilito dal 20/06 al 01/09 di ogni anno.
NB2 – Nel periodo delle festività Natalizie che viene qui stabilito ed indicato essere dal 22/12 al 07/01, tutte le lavorazioni dovranno essere sospese su tutta l’area e garantito l’uso dei parcheggi e la fruizione delle aree ultimate o non oggetto di lavorazioni in corso.
ART. 3 BIS MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE OPERE E CRONOPROGRAMMA
I lavori in oggetto al presente capitolato dovranno necessariamente essere realizzati secondo gli stralci (e sotto-stralci) previsti. Essi delineano un sistema complesso di fasi di lavoro, la cui scansione temporale risulta necessaria al fine di consentire comunque e sempre l’accessibilità al sistema commerciale e ai servizi pubblici presenti e accessibili dalla piazza, nonché di avere sempre e comunque a disposizione spazi per la sosta degli autoveicoli in numero adeguato.
La ditta sottoscrivendo l’offerta accetta e intende la consegna dei lavori come unitaria e complessiva di tutta l’area e di tutti i lavori ma che le lavorazioni dovranno essere effettuate per fasi successive e consecutive come indicato nel cronoprogramma, al fine di garantire in ogni momento la continuità delle attività presenti sulla piazza nonché la presenza della viabilità e degli spazi di sosta.
L’allestimento degli stralci di cantiere dovrà pertanto essere realizzato in considerazione di tali tempistiche, e previa consultazione della D.L., del Responsabile della Sicurezza e degli organi preposti al controllo. Considerata la posizione centrale e la durata dei lavori, dovranno inoltre essere previsti standard qualitativi adeguati per le recinzioni di delimitazione del cantiere e per i teli di protezione, per le condizioni di benessere acustico secondo quanto prevede il Piano di Coordinamento allegato al contratto.
Le lavorazioni dovranno quindi seguire le diverse fasi individuate dal progetto allegato.
Il Piano di sicurezza ed il relativo cronoprogramma forniscono un dettaglio delle soluzioni di gestione delle lavorazioni. Soluzioni diverse dovranno essere esplicitamente accettate dalla Direzione Lavori, dalla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento.
Il cronoprogramma delle fasi attuative delle lavorazioni inerenti l’appalto è inserito nel PSC allegato al presente progetto.
ART. 4 - DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA PER L’APPALTATORE
Costituiscono parte integrante del presente “Capitolato speciale d’Appalto”, i seguenti documenti, che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai quali si fa espresso rinvio:
- elaborati grafici progettuali, coerenti con quanto indicato all’art. 34 del D.Lgs.vo n. 50/2016 “Codice”;
- specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- l’elenco dei prezzi unitari o il computo metrico dell’intervento;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ex art. 100 del d.lgs. 81/08 e il piano operativo di sicurezza;
- cronoprogramma
- computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza;
- il programma integrato dei lavori;
- il fascicolo conforme all’art. 91 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/08;
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei disegni di progetto, del cronoprogramma e delle fasi di lavorazione in cui è articolata la condotta del cantiere e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell’Appalto.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Tutte le opere indicate nel progetto e descritte nel presente capitolato e qualunque altra opera prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari devono essere eseguite dall’appaltatore. Si intende perciò fin d’ora che l’appaltatore è obbligato ad eseguire, senza per questo pretendere maggiori compensi, anche quelle opere che risultassero indispensabili alla funzionalità del progetto a giudizio della direzione lavori. Di conseguenza l’appaltatore, nel formulare la propria offerta in base a calcoli di sua convenienza, ed a tutto suo rischio, deve tener conto, oltre che di tutti gli oneri sopraindicati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture ed eventuali rifiniture non presenti negli atti e nei documenti del presente appalto ma necessarie per rendere funzionale l’opera in ogni suo particolare e nel suo complesso. L’appaltatore, con il fatto stesso di partecipare alla gara, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente capitolato, nel contratto e in tutti i documenti che nel contratto formano parte integrante hanno carattere di essenzialità.
In caso di discordanza tra le documentazioni di progetto è facoltà della DL scegliere tra le varie indicazioni quelle più vantaggiose per l’Amministrazione, più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, senza nulla dovere all’Appaltatore
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni contrattuali.
ART. 5 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l’intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.
Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell’art. 89 del d.lgs.81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:
• provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
• provvedere alla stesura dei capitolati tecnici e in genere degli allegati al contratto di appalto;
• svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l’ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
• nominare i Progettisti;
• nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
• nominare il Collaudatore delle opere;
• individuare il Responsabile Unico del Procedimento;
• nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall’art. 90 del d.lgs.81/08 e ne verifica i requisiti minimi richiesti;
• verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
• provvedere a comunicare all’Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
• sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;
• chiedere all’Appaltatore una dichiarazione contenente l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
• chiedere all’Appaltatore un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
• chiedere all’Appaltatore di attestare parimenti l’idoneità professionale delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;
• trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs.81/08.
ART. 6 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL R.U.P.
Il Responsabile Unico del Procedimento è incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera.
Il Responsabile Unico del procedimento è individuato ai sensi dell’art. 31 del Codice.
Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il Codice sopra richiamato, l’art. 2, comma 5 del DL 76/2020 convertito nella legge 120/2020 e la Linea Guida Anac n. 3.
ART. 7 - DIREZIONE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori, individuato dalla stazione appaltante riceve dallo stesso le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.
Nell'ambito delle disposizioni di servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta di competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento.
ART. 8 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI
I compiti e le funzioni del direttore dei lavori sono definiti dagli artt. da 1 a 15 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: "Approvazione
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".
Il Direttore dei lavori si relaziona al RUP nelle casistiche e con le modalità specificate nel decreto citato.
ART. 9 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'EVENTUALE DIRETTORE OPERATIVO
Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.
Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:
• verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture, per i lavori edili;
• programmare e coordinare le attività dell’eventuale Ispettore di cantiere;
• verificare e controllare l’aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
• assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
• individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
• assistere ai collaudi;
• esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
• collaborare alla tenuta dei libri contabili.
ART. 10 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL’EVENTUALE ISPETTORE DI CANTIERE
L’Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all’attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto.
All’Ispettore di cantiere competono le funzioni indicate dall’art. 101 del Codice con le conseguenti responsabilità.
ART. 11 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE
Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 D.Lgs.81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 D.Lgs.81/08.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell’art. 100 D.Lgs.81/08 e del capo II del D.P.R. 222/03;
• la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera.
ART. 12 - FUNZIONI, COMPITI E RESPONSABILITA' DEL COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 dello stesso decreto.
Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
• la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
• la verifica dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
• l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
• la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
• segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione dell’inadempienza all’ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
• la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
ART. 13 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti.
Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell’esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.
In particolare l’Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell’Appalto né autorizzare terzi a farlo.
ART. 14- DIFESA AMBIENTALE
L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.
In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a:
• evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
• effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
• segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.
ART. 15- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) il Committente si riserva il diritto di
inserire il nominativo dell’Impresa appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali.
L’Appaltatore potrà in ogni momento chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
ART. 16 - PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
È fatto obbligo all'Impresa di osservare e fare osservare nell'esecuzione delle opere il vigente “Protocollo di intesa per prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto tra la Prefettura U.T.G. di Reggio Emilia ed i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo e San Xxxxxxx in Rio in data 9 dicembre 2011, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi:
a) Il Comune di Campagnola Xxxxxx, si impegna a richiedere alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'xxx.XX D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contempiati , anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000 ,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le seguenti forniture e servizi "sensibili", indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti , fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere.
b) Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti acquisiranno tutti i dati delle imprese partecipanti alle gare e delle eventuali imprese sub-contraenti con riferimento anche al legale rappresentante ed agli assetti societari, nonché i relativi certificati camerali con dicitura antimafia. Esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei sub-contratti o dei sub- affidamenti, i dati suddetti e i relativi certificati camerali dovranno essere comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, le stazioni appaltanti procederanno anche in assenza dell'informativa, previa acquisizione del certificato camerale con dicitura antimafia. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, le stazioni appaltanti non procedono alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocano l 'aggiudicazione o negano l'autorizzazione al subappalto, e intimano all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere rilasciate le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, le stazioni appaltanti inoltreranno la richiesta alla Prefettura - U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura di Reggio Xxxxxx e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, che le stesse vengono acquisite in attuazione del presente Protocollo.
c) Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:
1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n.
252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
2. l'obbligo per l 'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo ;
3. l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell 'altro subcontraente ; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;
d) Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l 'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico .
La Stazione appaltante riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell’evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 28 maggio 2011 presso la Prefettura di Reggio Xxxxxx, tra l 'altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx /reggioemilia, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l 'e/enco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli arti. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura , successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R.252198, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d 'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more de/l 'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell 'impresa, ' oggetto dell 'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica
detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all 'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale Clausola n. 7 (facoltativa in relazione alla previsione di cui all'art. 8 del Protocollo)
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 8
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 13612010 e successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all 'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l 'obbligo di effettuare gli incassi e ipagamenti , relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale , ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l 'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
ART. 17 - PROTOCOLLO D’INTESA CONTRO IL LAVORO NERO
Sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 17/02/2007, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:
a) Le imprese che si aggiudicano l’appalto, le imprese esecutrici in caso l’appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici – se tenute ai sensi del CCNL applicato – dovranno iscriversi sin dall’inizio dei lavori ad una cassa edile della provincia di Reggio Xxxxxx, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi.
Per tutti i casi di lavori specialistici, individuati dal CCNL applicato o da altri accordi collettivi in materia di trasferta, per i quali non è prevista l’iscrizione dei lavoratori alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere, le imprese interessate sono tenute, anche ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006, a fornire alla locale cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti.
b) Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:
a – estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro;
b – registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
c – fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
d – copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
e – estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti;
f – attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
g – copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
c) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti:
- nome e cognome,
- fotografia,
- impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa,
- numero di iscrizione al libro matricola aziendale,
- numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA.
Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge.
Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone l'espressa specifica sottoscrizione.
d) Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante e comunicato alle locali casse edili a cura dell’appaltatore stesso. Copia del contratto di subappalto dovrà essere presente in cantiere.
e) Per le opere di particolare rilevanza o complessità ed in ogni cantiere di importo superiore a
€ 750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura, tenuta delle registrazioni sono a carico dell'appaltatore che metterà a disposizione della Stazione Appaltante una procedura telematica che consenta di verificare in tempo reale tramite collegamento da remoto il personale presente in cantiere e fornisca settimanalmente un report di riepilogo dei dati rilevati in cantiere.
f) Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l’impresa o le imprese irregolari.
g) In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all’impresa nella fase di esecuzione del contratto si procederà all’applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione dovuta, nella misura:
- da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell’art.6 e per ogni violazione degli obblighi di cui all’art.8, 1° comma.
- € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento.
- da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni relative al mancato o erroneo utilizzo della procedura di rilevazione automatica delle presenze. La gradualità della penale è commisurata al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere, e/ o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall’impresa sul cantiere.
I compiti di verifica sono affidati al responsabile del procedimento che potrà esercitarli tramite propri delegati. In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante invierà segnalazione agli organi competenti.
Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera c), nonchè di quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento, dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all’ articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l’indicazione del committente.
CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO
Art. 18 – METODO DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, tenuto conto della tempistica indicata all’art. 1, comma 1 del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020 per le procedure negoziate, termini di presentazione delle offerte sono fissati in giorni 25 ex art. 8, comma 1, lett. c) del DL 76/2020, con contratto a misura e aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 e seguenti del citato Codice, con l'applicazione dei seguenti parametri di valutazione:
Elemento | Punteggio massimo | Ambito | Elemento |
A Migliorie gratuite - Qualitativi | 80 | Offerta tecnica | Qualità |
B QuantitativO | 20 | Offerta economica | Quantità |
TOTALE | 100 |
Punteggio complessivo assegnato P(i) (punti max 100), è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:
P(i) = A(i)+ B(i) + C(i)
dove:
P(i)= punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima.
A(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il pregio tecnico delle migliorie gratuite A
calcolato in base alle indicazioni e alla formula di seguito indicata.
B(i)= punteggio assegnato all’offerta i-esima per il prezzo C, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto C) seguente.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato. Si precisa quanto segue:
- l’offerta economica relativa all’elemento prezzo è da intendersi al ribasso rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
- la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e tempo relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla offerta tecnica, di cui al criterio A, almeno il punteggio di 45 su 80, dopo l’unica riparametrazione limitata a ciascun sub criterio
Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 95, comma 3 del Codice).
A) Pregio tecnico delle migliorie gratuite A(i) (punti max 80)
Prendendo in esame il progetto, ogni commissario valuterà secondo i criteri sotto elencati, il valore tecnico del progetto formulato, attribuendo i giudizi come di seguito indicati: indi si farà le media dei giudizi attribuiti.
Tabella A)
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO | SUB - PUNTEGGIO | |
A | MIGLIORIE GRATUITE – QUALITATIVE | 80 | |
1 | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PAVIMENTAZIONI | 60 | |
1.1 | Proposte migliorative riguardanti le lastre in pietra di Luserna | 25 | |
1.2 | Proposte migliorative riguardanti i binderi in pietra di Luserna | 15 | |
1.3 | Proposte migliorative riguardanti le lastre in granito bianco Sardo Fiore | 12 | |
1.4 | Proposte migliorative riguardanti le prestazioni strutturali del sistema pavimentazione | 8 | |
2 | CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ALBERATURE | 12 | |
2.1 | Implementazione del periodo di garanzia di attecchimento delle nuove piantumazioni arboree ed arbustive | 4 | |
2.2 | Miglioramento alle caratteristiche funzionali e tecniche delle fioriere previste a base di gara | 8 | |
3 | SICUREZZA E IMPATTO DEL CANTIERE | 8 | |
3.1 | Proposte migliorative riguardanti l’abbattimento acustico delle attività rumorose di cantiere | 2 | |
3.2 | Proposte migliorative riguardanti la gestione delle delimitazioni perimetrali del cantiere | 3 | |
3.3 | Proposte migliorative riguardanti l’illuminazione diurna e la protezione dalle polveri dei porticati | 3 | |
B | QUANTITATIVO – OFFERTA ECONOMICA | 20 | |
TOTALE A + B | 100 |
Le proposte dovranno essere conformi alle direttive stabilite negli elaborati di progetto esecutivo e non dovranno comportare varianti ai pareri acquisiti, non dovranno implicare varianti urbanistiche, e acquisizione di ulteriori pareri o nulla-osta da enti terzi.
La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A(i), in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.
Verrà attribuito, da ogni membro della Commissione, un punteggio variabile da 0 a 1, da valutare in base alla documentazione presentata indi si farà la media dei giudizi attribuiti.
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:
GIUDIZIO | PUNTEGGIO |
Ottimo | 1 |
Più che Buono | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Più che sufficiente | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Non completamente adeguato | 0,5 |
Limitato | 0,4 |
Molto limitato | 0,3 |
Minimo | 0,2 |
Appena valutabile | 0,1 |
Non valutabile | 0 |
Una volta definite le medie delle valutazioni dei commissari per ciascun criterio/sotto criterio (criterio 2, sottoscriteri: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 3.2, 3.3 saranno attribuiti i punteggi sulla base della seguente formula. Si precisa che saranno utilizzati 3 decimali, l’ultimo dei quali arrotondato per difetto o per eccesso all’unità inferiore o superiore:
La formula di attribuzione dei punteggi è fatta con il metodo aggregativo – compensatore ed è la seguente:
X(i) = p*subcrit(i)/subcrit(max);
X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio/sub criterio oggetto di valutazione;
p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei criteri/sub criteri sopra indicati;
subcrit(i): punteggio attribuito (media) a ciascun concorrente per ogni criterio/sub criterio;
subcrit (max): punteggio massimo (media) fra quelli attribuiti per ciascun criterio/sub criterio.
Si procede alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun dei criteri/sub criteri; si darà luogo ad una sola riparametrazione
B) Prezzo C(i) (punti max 20)
Il punteggio relativo al “Prezzo”, relativamente all’elemento di tipo quantitativo, offerto sarà determinato sulla base della formula seguente:
C(i) = 20*i(i)/i(max) dove:
i(i) è il ribasso indicato nell’i-esima offerta;
i(max) è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante)
Quindi al ribasso massimo saranno attribuiti punti 20; alle altre offerte economiche, saranno attribuiti i punteggi in modo proporzionale, secondo la formula soprariportata.
Art. 19 - NORME DI GARA
Le norme di gara sono contenute nel Disciplinare. Il sopralluogo non è obbligatorio.
BUSTA B: OFFERTA TECNICA – ELEMENTI DI VALUTAZIONE MIGLIORIE GRATUITE – QUALITATIVE MAX 80 PUNTI
Si precisa che le migliorie offerte non dovranno essere quantificate economicamente.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI:
1_ CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PAVIMENTAZIONI MAX 60 PUNTI suddivise nei
seguenti sotto-criteri:
1.1 Proposte migliorative riguardanti le lastre in pietra di Luserna: max 25 punti
L’aspetto fondamentale per la resa del progetto sarà la cura nella selezione e scelta del materiale lapideo da utilizzare nelle pavimentazioni previste in lastre di Luserna.
L’elemento che sarà valutato consisterà nell’aumento della resistenza del materiale derivante, ad esempio, dalla fornitura di pietra di Luserna con le seguenti caratteristiche:
a) aumento dello spessore rispetto a quanto previsto da progetto (minimo 6/8 cm);
b) pietra da taglio di prima qualità, perfettamente sana, non sfaldabile o geliva, senza vene, punti di ruggine, macchie, scaglie, immasticature, tasselli o altri difetti e corrispondente nella misura, forma e lavorazione alle prescrizioni per ciascun genere di lavoro indicato;
c) in lastre a correre di tonalità mista di colore uniforme;
d) con superficie a piano naturale di cava a coste segate ortogonali al piano e a squadra tra di loro, posate a correre con larghezza variabile 00-00-00-00 cm nel rispetto delle percentuali previste da progetto:
lastre di sezione 20cm a correre 40% al mq lastre di sezione 30cm a correre 25% al mq lastre di sezione 40cm a correre 25% al mq lastre di sezione 50cm a correre 10% al mq
(dimensioni diverse potranno essere ammesse solo previa accettazione da parte della D.L.)
e) le pietre per lastricati o marciapiedi con superficie a vista perfettamente piana e regolare, la faccia inferiore preparata in modo da avere appoggio in ogni punto e la posa correlata da qualsiasi opera da scalpellino occorrente per il preciso adattamento delle lastre al sottofondo e/o ad altri manufatti presenti.
La ditta offrendo questa miglioria, accetta al contempo come congruo il prezzo unitario previsto per la posa delle lastre (V. 18 – Posa Lastre Luserna – NP.PV.06) e le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale d’appalto – prescrizioni tecniche.
Prima della fornitura in cantiere dovrà esser presentato alla D.L. un campione per accettazione significativo per la colorazione e la lavorazione superficiale finale della pietra.
1.2 Proposte migliorative riguardanti i binderi in pietra di Luserna: max 15 punti
Saranno valutate le proposte di incremento della resistenza dell’elemento di pavimentazione a bindero in pietra di Luserna come ad esempio:
a) aumento dello spessore medio rispetto a quanto previsto da progetto (almeno 6/8 cm);
b) fornitura di pietra di prima scelta perfettamente sana, non sfaldabile o geliva, senza vene, punti di ruggine, macchie, scaglie, immasticature, tasselli o altri difetti e corrispondente nella misura, forma e lavorazione alle prescrizioni per ciascun genere di lavoro indicato;
c) larghezza circa 10 cm, lunghezza a correre 15/40 cm (dimensioni diverse potranno essere ammesse solo previa accettazione da parte della D.L.);
La ditta offrendo questa miglioria, accetta al contempo come congruo il prezzo unitario previsto per la posa dei binderi e le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale d’appalto – prescrizioni tecniche.
Prima della fornitura in cantiere dovrà esser presentato alla D.L. un campione per accettazione significativo per la colorazione e la lavorazione superficiale finale della pietra.
1.3 Proposte migliorative riguardanti le lastre in granito bianco Sardo Fiore: max 12 punti
La presente miglioria prestazionale inerente alla resistenza della pavimentazione consiste nella fornitura di lastre in granito bianco Sardo Fiore prima scelta per zone carrabili piano sega telaio lavato a coste segate, di sezione 60x10 cm a correre da 120/180cm, con aumento spessore da 6 cm a 8 cm. Le lastre dovranno presentare la forma, le caratteristiche mineralogiche del progetto, essere lavorate a norma delle prescrizioni che verranno impartite dalla D.L. all'atto esecutivo.
La ditta offrendo questa miglioria, accetta al contempo come congruo il prezzo unitario previsto per la posa delle lastre e le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale d’appalto – prescrizioni tecniche.
1.4 Proposte migliorative riguardanti le prestazioni strutturali del sistema pavimentazione: max 8 punti
Miglioramento delle prestazioni strutturali della pavimentazione da ottenersi mettendo in atto azioni di miglioramento delle prestazioni del piano di posa della pavimentazione, modifiche alla struttura della pavimentazione di progetto, anche con l’inserimento di rinforzi di varia natura, in modo tale che la deformazione verticale complessiva della pavimentazione sotto il carico veicolare, calcolata alla quota inferiore del massetto armato in corrispondenza dell’impronta del pneumatico, sia inferiore a 2mm.
Il risultato dovrà essere dimostrato da opportuna relazione di calcolo a firma di un esperto in calcolo di pavimentazioni stradali
I requisiti minimi coincidono con gli elementi definiti nel progetto a base di gara, ricavabili dagli elaborati tecnici illustrativi e descrittivi del progetto esecutivo, individuabili in particolare alla Tavola B14 – Stato di Progetto. Dettagli Materici e Sezioni Tipo e alla Tavola B15 – Stato di Progetto. Dettagli e Schemi di Posa.
2_ CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI ALBERATURE E FIORIERE MAX 12 PUNTI
suddivise nei seguenti sotto-criteri:
2.1 Implementazione del periodo di garanzia di attecchimento delle nuove piantumazioni arboree ed arbustive: max 4 punti
La presente miglioria consiste nell’implementazione del periodo di garanzia di attecchimento e di manutenzione delle nuove piantumazioni arboree, arbustive ed erbacee, mediante l’estensione di ulteriori tre anni della garanzia e della manutenzione dei nuovi impianti vegetali a partire dal termine del periodo di garanzia previsto nel Capitolato Speciale d’appalto – prescrizioni tecniche, ovvero trascorsi 90 gg dalla ripresa vegetativa
della seconda stagione vegetativa dopo l’impianto.
Tale garanzia dovrà ricomprendere la gestione della irrigazione mediante impianto realizzato col progetto, controlli dei tutoraggi, mantenimento dei tornelli di coltivazione, potature, concimazioni, altre operazioni di cura di eventuali patologie insorte, fino alla sostituzione della pianta in caso di morte.
La ditta offrendo questa miglioria, accetta di rispettare tutte le caratteristiche prescritte nel Capitolato Speciale d’appalto – prescrizioni tecniche.
2.2 Miglioramento alle caratteristiche funzionali e tecniche delle fioriere previste a base di gara: max 8 punti
La presente miglioria consiste nel miglioramento delle caratteristiche funzionali e tecniche delle n. 4 fioriere poste a base di gara con altrettanti n. 4 elementi che oltre alla funzione di fioriera diventino all’occorrenza anche barriera mobile alla viabilità carrabile mediante apertura scorrevole a funzionamento elettromeccanico, mediante sistemi approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del decreto n. 769 del 13.02.2012.
Requisiti minimi: Fornitura e posa con cablaggio e quant’altro occorra per dare l’opera funzionante e certificata di n. 4 barriere mobili ad apertura scorrevole tipo "Stop&Go Mid. Multipla Slide Big" 235cm ad apertura singola (ditta Alfieri Raffaelli) o similare, ad apertura automatica, funzionante con radiocomando, totalmente cablata ed assemblata, dotata di sistema autonomo di sicurezza e sblocco manuale, con sistemi e certificazioni approvate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del decreto n. 769 del 13.02.2012, composti da una fioriera con struttura metallica, realizzata in acciaio zincato e verniciato grigio standard, al cui interno è collocata una parete scorrevole (separata dalla vasca di contenimento della terra) che trasla lateralmente di 170cm, comprensiva di motore elettrico da 24V per uso intenso, ad apertura automatica in caso di mancanza energia elettrica, ed inoltre compreso di:
-dispositivo di comando monocanale con programmazione orario giornaliero/settimanale con orologio digitale;
-dispositivo di comando con rilevatore acustico per l’apertura automatica della barriera al passaggio nelle immediate vicinanze dei mezzi d’emergenza a sirene azionate.
3_ SICUREZZA E IMPATTO DEL CANTIERE MAX 8 PUNTI suddivisi nei seguenti sotto-criteri:
3.1 Proposte migliorative riguardanti l’abbattimento acustico delle attività rumorose di cantiere: max 2 punti
Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, al fine di ridurre l’impatto acustico delle operazioni di cantiere verso l’esterno, è stata prescritta l’integrazione di pannelli fonoassorbenti, con grado di isolamento acustico minimo di 16dB, da applicare alla delimitazione perimetrale di cantiere prospiciente i porticati in cui risiedono le attività lavorative dei “frontisti”.
Saranno valutate proposte per incrementare la riduzione dell’impatto acustico verso le aree esterne di cantiere e in particolare:
a) migliore prestazione fonoassorbente del pannello;
b) migliore estetica del pannello mediante personalizzazione del tessuto / colorazione / stampe di immagini.
L’isolamento acustico dovrà rispettare i requisiti delle Norme serie UNI EN ISO 10140.
3.2 Proposte migliorative riguardanti la gestione delle delimitazioni perimetrali del cantiere: max 3 punti
Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, al fine di consentire la separazione al centro di x.xx Roma tra l’area di cantiere fissa e la viabilità veicolare esterna, è stata prevista l’installazione di delimitazione di cantiere costituita da new-jersey in cls con sovrastante recinzione metallica e telo antipolvere.
Saranno valutate:
a) la procedura dettagliata per la gestione di tale recinzione descrivendo modalità di trasporto, posa in opera e gestione durante i diversi stralci esecutivi;
b) la proposta di soluzione tecnica-operativa sostitutiva che evidenzi un’evoluzione e miglioramento funzionale, organizzativo ed estetico.
Dovranno essere comunque sempre garantiti i seguenti requisiti minimi:
- Protezione fisica delle maestranze dal traffico veicolare e rischio di investimento;
- Resistenza contro l’azione del vento;
- Protezione contro l’emissione di polveri verso l’esterno;
- Protezione antintrusione;
- Supporto idoneo per la cartellonistica verticale e segnaletica luminosa;
- Altezza minima di m. 2,00.
3.3 Proposte migliorative riguardanti l’illuminazione diurna e la protezione dalle polveri dei porticati: max 3 punti
Come previsto da Piano di Sicurezza e Coordinamento, durante le attività di cantiere in prossimità dei porticati, sarà predisposta una recinzione di cantiere con rivestimento antipolvere integrativo.
Questo sarà costituito, per il 30% della sua estensione, da pannelli trasparenti in policarbonato al fine di favorire il mantenimento dell’illuminazione naturale ai porticati in cui risiedono le attività dei “frontisti”.
È richiesto di fornire una soluzione che consenta una maggiore luminosità e protezione dalle polveri per i portici nel rispetto dei requisiti minimi indicati di seguito:
- min 15 Lux a pavimento;
- estensione tamponamento di protezione contro l’emissione di polveri verso i portici (altezza superiore a m. 2,00);
- garanzia di stabilità del tamponamento per tutta la durata delle lavorazioni interessate.
Nel caso in cui alcune delle proposte migliorative/integrative presentate dall’offerente siano valutate dalla Commissione, a suo insindacabile giudizio, peggiorative o comunque non migliorative e, quindi, non accettabili o irrilevanti, non si proceder à all’esclusione dell’offerente, ma sarà attribuito il punteggio pari a zero per il criterio specifico.
In caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire l’opera, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
La Commissione comunque motiverà in ordine alle proposte ritenute non accettabili.
BUSTA B: CONTENUTO DELLA BUSTA B “OFFERTA TECNICA”
1. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI PAVIMENTAZIONI MAX 60 PUNTI suddivise nelle seguenti relazioni descrittive sotto-criteri:
1.1 RELAZIONE DESCRITTIVA inerente le Proposte migliorative riguardanti le lastre in pietra di Luserna: max 25 punti
Questa relazione descrive le proposte per l’aumento della resistenza del materiale derivante dalla fornitura di lastre in pietra di Luserna come ad esempio:
a) aumento dello spessore rispetto a quanto previsto da progetto (minimo 6/8 cm);
b) pietra da taglio di prima qualità, perfettamente sana, non sfaldabile o geliva, senza vene, punti di ruggine, macchie, scaglie, immasticature, tasselli o altri difetti e corrispondente nella misura, forma e lavorazione alle prescrizioni per ciascun genere di lavoro indicato;
c) in lastre a correre di tonalità mista di colore uniforme;
d) con superficie a piano naturale di cava a coste segate ortogonali al piano e a squadra tra di loro, posate a correre con larghezza variabile 00-00-00-00 cm nel rispetto delle percentuali previste da progetto:
e) le pietre per lastricati o marciapiedi con superficie a vista perfettamente piana e regolare, la faccia inferiore preparata in modo da avere appoggio in ogni punto e la posa correlata da qualsiasi opera da scalpellino occorrente per il preciso adattamento delle lastre al sottofondo e/o ad altri manufatti presenti.
La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.
È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.
1.2 RELAZIONE DESCRITTIVA inerente le proposte migliorative riguardanti i binderi in pietra di Luserna: max 15 punti
Questa relazione descrive le proposte di incremento della resistenza dell’elemento di pavimentazione a bindero in pietra di Luserna come ad esempio:
a) aumento dello spessore medio rispetto a quanto previsto da progetto (almeno 6/8 cm);
b) fornitura di pietra di prima scelta perfettamente sana, non sfaldabile o geliva, senza vene, punti di ruggine, macchie, scaglie, immasticature, tasselli o altri difetti e corrispondente nella misura, forma e lavorazione alle prescrizioni per ciascun genere di lavoro indicato;
c) larghezza circa 10 cm, lunghezza a correre 15/40 cm (dimensioni diverse potranno essere ammesse solo previa accettazione da parte della D.L.);
La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.
È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.
1.3 RELAZIONE DESCRITTIVA inerente le proposte migliorative riguardanti le lastre in granito bianco Sardo Fiore: max 12 punti
Questa relazione descrive le proposte di miglioria prestazionale inerente alla resistenza della pavimentazione consiste nella fornitura di lastre in granito bianco Sardo Fiore prima scelta per zone carrabili piano sega telaio lavato a coste segate, di sezione 60x10 cm a correre da 120/180cm, con aumento spessore da 6 cm a 8 cm.
La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.
È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.
1.4 RELAZIONE DESCRITTIVA inerente le proposte migliorative riguardanti le prestazioni strutturali del sistema pavimentazione: max 8 punti
Questa relazione descrive le proposte di miglioramento delle prestazioni strutturali della pavimentazione da ottenersi mettendo in atto azioni di miglioramento delle prestazioni del piano di posa della pavimentazione, modifiche alla struttura della pavimentazione di progetto, anche con l’inserimento di rinforzi di varia natura, in modo tale che la deformazione verticale complessiva della pavimentazione sotto il carico veicolare, calcolata alla quota inferiore del massetto armato in corrispondenza dell’impronta del pneumatico, sia inferiore a 2mm.
Il risultato dovrà essere dimostrato da opportuna relazione di calcolo a firma di un esperto in calcolo di pavimentazioni stradali
La relazione deve essere composta da max 6 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.
È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.
2. IMPLEMENTAZIONE MANUTENZIONE ALBERATURE E CARATTERISTICHE FUNZIONALI FIORIERE MAX 12 PUNTI suddivise nelle seguenti relazioni descrittive sotto-criteri:
2.1 RELAZIONE DESCRITTIVA inerente l’implementazione del periodo di manutenzione a garanzia dell’attecchimento: max 8 punti
Questa relazione descrive la miglioria che consiste nell’implementazione del periodo di garanzia di attecchimento e di manutenzione delle nuove piantumazioni arboree, arbustive ed erbacee, mediante l’estensione di ulteriori tre anni della garanzia e della manutenzione dei nuovi impianti vegetali a partire dal termine del periodo di garanzia previsto nel Capitolato Speciale d’appalto – prescrizioni tecniche, ovvero trascorsi 90 gg dalla ripresa vegetativa della seconda stagione vegetativa dopo l’impianto.
Tale garanzia dovrà ricomprendere la gestione della irrigazione mediante impianto realizzato col progetto, controlli dei tutoraggi, mantenimento dei tornelli di coltivazione, potature, concimazioni, altre operazioni di cura di eventuali patologie insorte, fino alla sostituzione della pianta in caso di morte.
La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.
È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.
2.2 RELAZIONE DESCRITTIVA inerente il miglioramento delle caratteristiche funzionali e tecniche delle fioriere previste a base di gara: max 8 punti
Questa relazione descrive la miglioria che consiste nel miglioramento delle caratteristiche funzionali e tecniche delle n. 4 fioriere poste a base di gara con altrettanti n. 4 elementi che oltre alla funzione di fioriera diventino all’occorrenza anche barriera mobile alla viabilità carrabile mediante apertura scorrevole a funzionamento elettromeccanico, mediante sistemi approvati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi del decreto
n. 769 del 13.02.2012, dotati ad apertura automatica funzionante con radiocomando, sistema autonomo di sicurezza e sblocco manuale, apertura automatica in caso di mancanza energia elettrica, comando monocanale con programmazione orario giornaliero/settimanale con orologio digitale, comando con rilevatore acustico per l’apertura automatica della barriera al passaggio nelle immediate vicinanze dei mezzi d’emergenza a sirene azionate.
La relazione deve essere composta da max 4 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.
È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.
3. SICUREZZA E IMPATTO DEL CANTIERE MAX 12 PUNTI suddivisi nei seguenti sotto- criteri:
3.1 RELAZIONE DESCRITTIVA inerente le proposte migliorative riguardanti l’abbattimento acustico delle attività rumorose di cantiere: max 4 punti
Questa relazione descrive le proposte per incrementare la riduzione dell’impatto acustico delle operazioni di cantiere verso le aree esterne e in particolare:
a) migliore prestazione fonoassorbente del pannello;
b) migliore estetica del pannello mediante personalizzazione del tessuto / colorazione / stampe di immagini.
La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.
È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.
3.2 RELAZIONE DESCRITTIVA inerente le proposte migliorative riguardanti la gestione delle delimitazioni perimetrali del cantiere: max 4 punti
Questa relazione descrive le proposte migliorative riguardanti la gestione della separazione al centro di x.xx Roma tra l’area di cantiere fissa e la viabilità veicolare esterna e per esempio:
a) la procedura dettagliata per la gestione di tale recinzione descrivendo modalità di trasporto, posa in opera e gestione durante i diversi stralci esecutivi;
b) la proposta di soluzione tecnica-operativa sostitutiva che evidenzi un’evoluzione e miglioramento funzionale, organizzativo ed estetico.
La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.
È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.
3.3 RELAZIONE DESCRITTIVA inerente le proposte migliorative riguardanti l’illuminazione diurna e la protezione dalle polveri dei porticati: max 4 punti
Questa relazione descrive le proposte migliorative riguardanti l’illuminazione diurna e la protezione dalle polveri dei porticati in cui risiedono le attività dei “frontisti”.
La relazione deve essere composta da max 2 pagine, copertine escluse, solo fronte in formato A4 con carattere Arial o Times New Roman, corpo 11 e interlinea singola; eventuali pagine A3 verranno conteggiate doppie.
È consentito allegare fino a un max di 1 elaborato grafico, in qualsiasi formato, purché con piegatura in formato A4.
Non saranno valutate migliorie che modifichino le impostazioni progettuali salienti dei lavori da realizzare, o che richiedano nuove approvazioni.
Tutti gli elaborati da inserire nella busta B) devono essere sottoscritti in calce dal legale rappresentante del concorrente e non possono presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli elaborati devono essere sottoscritti in calce, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Imprese che lo costituiranno.
ART. 20 - AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
La proposta di aggiudicazione formulata dal RUP non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato allorchè sua sia diventata efficace l'aggiudicazione e sia decorso il termine dello stand still.
ART. 21 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione definitiva, disposta dal Dirigente competente, viene comunicata all’impresa con la trasmissione via fax o via pec, appositamente autorizzate dalle Imprese partecipanti come forme di comunicazione. Unitamente a tale comunicazione, in una delle due forme sopra indicate, viene presentata la richiesta dei documenti da trasmettere, entro un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:
a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici. Tale fideiussione deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di un notaio, con l'indicazione del Repertorio. Sia l'autenticazione della sottoscrizione che la certificazione dei poteri dovranno, a cura del notaio, essere riferiti e direttamente collegati alla specifica cauzione presentata.
La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:
- a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
Si applica l'art. 103 del Codice e l'art. 123 del DPR 207/2010.
Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev’essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Nel testo della garanzia fidejussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora per l’aggiudicatario ricorra la fattispecie di cui all’art. 103, comma 1, del Codice, che richiama l’art. 93, comma 7 del codice stesso, l’importo della cauzione è ridotto come in esso disposto purché l’aggiudicatario indiche specificamente in quale fattispecie rientra per ottenere la riduzione;
b) n. 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/20, dove l’Impresa dichiara l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
c) n. 1 polizza, ex art. 103, comma 7 del Codice sottoscritta “ad hoc” per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)". Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del D.M.123/04. Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla Comune di Campagnola Xxxxxx a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta appaltatrice. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, per la sezione A, Partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore ad Euro 776.688,00 per la Sezione A, Partita 3, "demolizione e sgombero" non deve essere inferiore ad Euro 155.337,80. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore ad Euro 3.000.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
- la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell’Impresa;
- la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.
L’Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza.
Gli importi dei danni non coperti a seguito dell’inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell’Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.
d) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività con un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00). Tale polizza: potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- R.C.O possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l’impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
e) in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio 1991, ed inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto".
Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub-appaltatrici;
f) piano operativo di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs.vo n. 81/2008;
g) crono-programma;
h) in caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all'Impresa mandataria, in originale o copia autenticata. La procura, da rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
i) (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto;
j) obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni
modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione al Comune di Campagnola Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Xxxxxx.
Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.
ART. 22 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di appalto a misura, deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.
Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico amministrativo in modalità digitale ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Le spese di bollo e di registro sono a carico dell’appaltatore.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla stazione appaltante, l’impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non spetta alcun indennizzo.
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisionali.
Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
ART. 23 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL CONTRATTO D’APPALTO
Fanno parte del contratto d’appalto:
a) il presente Capitolato speciale d’appalto;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
c) l’elenco dei prezzi unitari;
d) il crono-programma;
e) il piano di sicurezza e coordinamento nonché l'eventuale piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatti dall'appaltatore ai sensi dell’art.100 del D.Lgs. n. 81/2008;
f) Stima dei costi della sicurezza per l’emergenza Covid-19;
g) le polizze di garanzia;
h) il capitolato tecnico.
ART. 24 - DOCUMENTI ESTRANEI AL RAPPORTO NEGOZIALE
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.
Si precisa che nel caso di discordanze fra elaborati grafici ed elaborati scritti (capitolati speciali, elenco prezzi unitari, relazione) prevale la descrizione più ampia nell’interesse dell’Amministrazione, tenuto conto che l’Appaltatore è tenuto a consegnare l’opera completa e funzionante in ogni sua parte. In ogni caso l’Appaltatore è tenuto ad informare la D.L. e ad uniformarsi alle eventuali disposizioni della stessa.
E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI
ART. 25 - CONSEGNA, INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI
La ditta sottoscrivendo l’offerta accetta e intende la consegna dei lavori come complessiva e unitaria di tutta l’area e di tutti i lavori ma che le lavorazioni debbano essere effettuate per fasi consecutive come indicato nel cronoprogramma del PSC, al fine di garantire in ogni momento la continuità delle attività presenti sulla piazza nonché la presenza della viabilità e degli spazi di sosta. La consegna lavori del Direttore dei Lavori avverrà quindi in modo unitario ma con lavorazioni e delimitazioni suddivise per fasi successive, come indicato nel cronoprogramma.
La consegna sarà certificata mediante apposito processo di verbale, redatto in contraddittorio dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore.
L’Appaltatore durante i lavori dovrà garantire l’accessibilità alle attività presenti nella piazza (civiche, religiose, commerciali, sociali, residenziali, ecc), limitando le attività impattanti e rumorose dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 eseguite sempre secondo specifiche modalità presenti nel PSC.
Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.
Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all’atto della sua redazione.
Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.
Il direttore dei lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l’esecutore, deve contenere:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori;
d) le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo prevedendo anche i casi in cui il direttore dei lavori può procedere alla consegna dei lavori parziale o alla consegna d’urgenza. In tale ultimo caso il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l’esecutore deve immediatamente eseguire e, in caso di mancata stipula del contratto, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.
In considerazione della necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale sulle strade provinciali oggetto del presente appalto, è facoltà dell’Amministrazione Committente procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Prima della consegna dei lavori si terrà una o più riunioni di coordinamento nel corso della quale l’Appaltatore dovrà presentare alla Amministrazione Committente, a norma dell’art. 43, comma 10, del DPR n. 207/2010, il programma esecutivo dei lavori redatto nel rispetto dello schema e delle priorità previste dal Cronoprogramma e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Tale programma dovrà rispettare i termini parziali per l’esecuzione delle opere riportati nel Cronoprogramma.
Il programma esecutivo e di dettaglio dovrà essere aggiornato in base all’effettivo andamento dei lavori e/o modificato su richiesta del Direttore Lavori e/o del Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori, in base alle esigenze della Amministrazione Committente.
Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà vantare alcun titolo per richieste di risarcimenti. La Direzione Lavori si riserva la facoltà di modificare il programma dei lavori esecutivo e di dettaglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per proprie insindacabili necessità, senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi di sorta o avanzare richieste di qualunque genere.
Il programma esecutivo dei lavori dovrà altresì contenere le modalità e le tempistiche con cui l’Appaltatore si impegna alla realizzazione di due prove di carico per ciascuno stralcio, volte a verificare la qualità della fondazione stradale esistente. Una volta ottenuti i risultati delle prove, la Direzione Lavori, previa consultazione del R.U.P., darà il via libera alla realizzazione del massetto armato e dei successivi lavori di pavimentazione, così come descritti negli elaborati di progetto esecutivo allegati.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dall’amministrazione committente, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell’amministrazione committente;
c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall’amministrazione committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
A fronte di ordine di servizio della Direzione Lavori, l’Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutti o parte dei lavori in più turni, anche notturni, festivi o in avverse condizioni meteorologiche, prendendo tutti gli accorgimenti necessari per assicurare il buon esito dell’opera e l’esecuzione dei lavori in piena sicurezza. In ogni caso l’Appaltatore, al di fuori di quanto riconosciuto dalla legislazione e dalla normativa vigente, non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzo contrattuale.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall’amministrazione committente e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dal committente al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo.
In caso di consegne parziali l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.
Subito dopo la consegna dei lavori l’Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.
ART. 26 - IMPIANTO DEL CANTIERE E PROGRAMMA DEI LAVORI
La ditta sottoscrivendo l’offerta accetta, intende la consegna dei lavori come complessiva di tutta l’area e di tutti i lavori ma che le lavorazioni debbano essere effettuate per fasi consecutive come indicato nel cronoprogramma del PSC, al fine di garantire in ogni momento la continuità delle attività presenti sulla piazza nonché la presenza della viabilità e degli spazi di sosta.
La consegna lavori del Direttore dei Lavori avverrà quindi in modo unitario ma con lavorazioni e delimitazioni suddivise per fasi successive, come indicato nel cronoprogramma.
L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.
Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.
Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi
necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.
In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto:
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
2. L’Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore può essere legittimamente avanzata all’Amministrazione Committente qualora, durante l’esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d’arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:
- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
- i dissesti del corpo stradale;
- gli interramenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.
ART. 27 - RICONOSCIMENTI A FAVORE DELL'APPALTATORE IN CASO DI RITARDATA CONSEGNA DEI LAVORI
La ditta sottoscrivendo l’offerta accetta, intende la consegna dei lavori come complessiva di tutta l’area e di tutti i lavori ma che le lavorazioni debbano essere effettuate per fasi consecutive come indicato nel cronoprogramma del PSC, al fine di garantire in ogni momento la continuità delle attività presenti sulla piazza nonché la presenza della viabilità e degli spazi di sosta.
La consegna lavori del Direttore dei Lavori avverrà quindi in modo unitario ma con lavorazioni e delimitazioni suddivise per fasi successive, come indicato nel cronoprogramma.
La consegna sarà certificata mediante apposito processo di verbale, redatto in contraddittorio dal Direttore dei lavori e dall’Appaltatore.
L’Appaltatore durante i lavori dovrà garantire la continuità di tutte le attività presenti nella piazza (civiche, religiose, commerciali, sociali, residenziali, ecc), limitando le attività impattanti e rumorose dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30 eseguite sempre secondo specifiche modalità presenti nel PSC.
Appena ultimate le lavorazioni nelle varie fasi in successione operativa, si procederà alle necessarie verifiche per la Consegna Anticipata e il successivo utilizzo.
Per ulteriori precisazioni si rimanda al piano della sicurezza.
Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'art. 153, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 207/2010 l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 207/2010 nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alla percentuale del 1,00 per cento, calcolata sull'importo netto dell'appalto.
ART. 28 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
I lavori devono essere ultimati entro il numero di giorni 365 naturali consecutivi come indicato all’art. 3 del presente Xxxxxxxxxx.
XX0 - Al fine di garantire durante il periodo scolastico (qui stabilito essere dal 01/09 al 20/06 dell’anno successivo) la transitabilità da xxx Xxxxxxxxx xxxxx X.xxx, Xxxx, via Vettigano e via Xxx Xxxxxxx, i lavori della fase 1, potranno essere realizzati esclusivamente durante il periodo di chiusura delle scuole, qui stabilito dal 20/06 al 01/09 di ogni anno.
NB2 – Nel periodo delle festività Natalizie che viene qui stabilito ed indicato essere dal 22/12 al 07/01, tutte le lavorazioni dovranno essere sospese su tutta l’area e garantito l’uso dei parcheggi e la fruizione delle aree ultimate o non oggetto di lavorazioni in corso..
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto;
e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
g) le sospensioni disposte dall’amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
i) Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali
con l’amministrazione committente, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all’amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
ART. 29 – SUBAPPALTO
Per il subappalto si applica la disciplina di cui all’art. 105 del Codice, come modificato dall’art. 49 del DL 77/2021. Il sub appalto è consentito nella misura massima del 50% dell’importo del contratto.
L’aggiudicatario, a dimostrazione del pagamento dei sub appaltatori deve fornire alla stazione appaltate entro dieci dal pagamento le fatture quietanziate, che vanno consegnate al Responsabile Unico del Procedimento. Per la ritardata consegna, dopo il decimo giorno si applica, per ciascun giorno di ritardo la penale del 0,5 per mille fino al ventesimo giorno, e dell’1 per mille dal ventunesimo al trentesimo giorno. Per l’incasso delle penali si applica l’ultimo capoverso dell’articolo successivo.
ART. 30 – PENALI
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo.
- Altre Penali:
a) nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata, a discrezione del RUP, una penale giornaliera di 0,50 per mille per i primi 10 giorni di ritardo e pari all’1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ognuno dei successivi giorni di ritardo;
b) a discrezione del Responsabile del procedimento, possono essere applicate penali pari al 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di singole fasi dei lavori, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma consegnato dall’impresa aggiudicataria. Per l’applicazione della penale di cui al punto c, il Responsabile del procedimento deve comunque inviare una diffida, prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione;
c) dallo 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale al 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le violazioni di cui alla lettera c) dell’Art. 17 del presente Capitolato;
d) pari al 1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le violazioni di cui alla lettera d) dell’ Art. 17 del presente Capitolato, per ogni lavoratore sprovvisto;
e) dallo 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale al 2,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale per le violazioni di cui alla lettera d) dell’ Art. 17 del presente Capitolato, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.
L'importo delle penali è commisurato alla gravità dell'inadempimento. La concreta irrogazione delle penali, da parte del Responsabile del Procedimento su circostanziate indicazioni fornite dal Direttore dei lavori, sarà valutata con criterio di gradualità ed in funzione del preminente interesse di tutela dell’Amministrazione.
Per l’incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
ART. 31 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:
- nell’ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
- il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
- al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
- al fine limitare gli impatti dovuti all’attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
- dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d’acqua attraversati;
- durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
- dovrà essere garantito l’uso della rete irrigua e la funzionalità dei canali di scolo delle acque anche durante la fase di realizzazione dell’opera principale e delle opere complementari, a tal fine si manterrà costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;
- per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
- durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l’aerazione dell’apparato radicale;
- per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
- per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
- per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
- gli inerti necessari alla realizzazione dell’opera andranno reperiti da cave regolarmente autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive provinciali e comunali, privilegiando, a parità di idoneità dei materiali, i siti più prossimi all’area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico;
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità
risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
4. L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato;
5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
16. L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
17. L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
19. La predisposizione di 1 esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. Dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.
20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
21. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
22. Xxxxxxxx, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.
Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.
23. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
24. L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
25. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
26. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell’opera.
27. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.
28. Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisionali eventuali in corso d'opera.
29. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.
30. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
31. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
32. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le autorizzazioni già ottenute).
33. Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d’acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l’esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
34. Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l’adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).
35. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l’autorizzazione all’accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell’Appaltatore.
36. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all’ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
37. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all’avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
38. Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell’impresa l’attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;
39. Per l’esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisionali tali da permettere lo scavo in verticale. E’ fatto onere all’impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli
scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
40. A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico comprese riprese aeree che illustrino lo stato dei lavori.
41. Si ritiene a carico dell’Appaltatore, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di gara, la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta l'area e la bonifica della zona di intervento fino ad un massimo del 20% dell’area indagata, oltre tale limite il costo di bonifica sarà posto a carico della provincia.
I tempi necessari all’ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la bonifica sono compresi nel tempo contrattuale di cui all’art.4.
42. Staff dell’Impresa per la direzione tecnica del cantiere”: Si specifica che, vista la complessità dell’Opera, per quanto riguarda il personale della Ditta impegnato nell’attività di Direzione Tecnica del cantiere si richiede:
- la presenza di un referente unico per i rapporti con committenza e DL
- la presenza di ulteriore personale operativo con specifiche specializzazioni in ambito strutturale (specialmente per le lavorazioni di ancoraggio della carpenteria metallica alla struttura in cemento armato esistente)
Tale Staff dovrà essere presentato alla DL e alla Provincia in fase di consegna lavori ed essere dalla DL espressamente accettato.
43. Accorgimenti atti a limitare le interferenze con l'attività scolastica: è a carico dell'appaltatore l'organizzazione tecnica (più turni giornalieri, giornate di sospensione dell'attività didattica, etc..) e delle attrezzature (limitazioni rumore...) al fine di garantire uniformità ed omogeneità organizzativa di cantiere e di contestuale tutela delle attività didattiche, puntando pertanto sulla pianificazione delle attività mediante cronoprogramma per ambiti definiti e protetti da concordare con la DL e l'Istituto scolastico dove siano evidenziate le porzioni oggetto di cantiere e le relative tempistiche.
44. Sono a carico dell’appaltatore eventuali spostamenti di arredi ed attrezzature necessari allo svolgimento del cantiere, ed eventuali sospensioni di breve durata di lavorazioni rumorose.
Capo 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI
ART. 32 - SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI
Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.
L’Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l’approvazione dell’atto di collaudo.
Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l’Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale. Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione
parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.
Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:
_ al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
_ al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
_ al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.
Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.
Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
Il Direttore dei Lavori, potrà disporre eventuali sospensioni dei lavori, oltre nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche nell'eventualità in cui, seppur in presenza di adeguata copertura finanziaria, non ci fossero le condizioni per poter liquidare le somme dovute, a causa dei vincoli prescrittivi introdotti dalla normativa sugli equilibri di bilancio, senza che l'Impresa possa vantare alcunché per lucro cessante o danno emergente.
Su richiesta della Ditta, per casi eccezionali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori; la concessione di proroga non determina comunque il diritto dell’esecutore a maggiori compensi.
ART. 33 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA
Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti, secondo la disciplina dell’art. 106 del Codice
ART. 34 - SOSPENSIONE
Il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 5 del DL 76/2020, convertito nella legge 120/2020.
Capo 5 - CONTABILITA’ DEI LAVORI
ART. 35 – ACCERTAMENTO E REGISTRAZIONE DEI LAVORI
1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati per il pagamento degli acconti;
b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.
ART. 36 – CONTABILITÀ DEI LAVORI
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Durante il corso dei lavori il giornale dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;
c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell’Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell’esecuzione dei lavori;
d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina
del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;
e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;
g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità;
h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
_i verbali di consegna dei lavori;
_gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
_le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
_gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
_gli ordini di servizio impartiti;
_la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
_i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
_gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
_i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
_le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
_gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
_tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.
ART. 37 – PAGAMENTI
E’ dovuta l’anticipazione sul valore del contratto ai sensi dell’art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti, nella misura del 20% che puè essere incrementata fino al 30% ai sensi dell'art. 207 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020, n. 77.
Il Direttore dei Lavori, redigerà uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all’articolo precedente.
Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 7 giorni, (art. 113 bis del Codice) al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.
Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
Sarà facoltà del Committente, in accordo con l'Impresa, raggiunta la somma maturata del SAL, rateizzare i pagamenti dello stato di avanzamento lavori, nel rispetto del vincolo normativo del patto di stabilità.
L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice.
Per gli importi corrisposti direttamente ai sub appaltatori, cottimisti, prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori si applica l’art. 105, comma 13 del Codice.
ART. 38 - CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1, sopra indicato.
3. L'unica rata finale, in caso di liquidazione in una unica soluzione o la rata di saldo, in caso di liquidazione frazionata, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
4. Il pagamento della rata di saldo o della rata finale, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore,
mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
ART. 39 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso che l’Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.
Capo 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 40 - NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
ART. 41 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. L’entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.
ART. 42 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei
propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, ne maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Art. 43 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi degli allegati al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del 3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltratrici, nonchè a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato con il D. Lgs n. 106 del 3/8/09.
L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui ai provvedimenti sopra richiamati, purchè si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal D.P.R. n. 554/99 nonché:
a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.
ART. 44 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 aggiornato con il D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del decreto per prima citato.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09 L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore. l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. ll direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
ART. 45 – PERSONALE DELL’APPALTATORE - CONTRATTI COLLETTIVI, DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA, MANODOPERA IN CASO DI SUBAPPALTO
L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell’appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto.
b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.
Dopo l’ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l’impresa appaltatrice e, per suo tramite, le subappaltatrici invieranno all’Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all’opera oggetto dell’appalto.
ART. 46 - PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato, per iscritto da parte del responsabile del procedimento, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.
In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si applica l’art 30 del Codice.
ART. 47 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI
L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.
Capo 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.
ART. 48 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI
La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.
I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.
Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di
costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.
L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.
ART. 49 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI
La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
ART. 50 - VERBALI DI ACCERTAMENTO AI FINI DELLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
ART. 51 - TERMINI PER L’ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Per il collaudo dei lavori si applica la disciplina di cui all’art. 102 del Codice e la parte II, titolo X, del
D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii
ART. 52 - ULTERIORI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a) il processo verbale di visita;
b) le proprie relazioni;
c) il certificato di collaudo;
d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
e) la relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo.
L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.
La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.
ART. 53 - SVINCOLO DELLA CAUZIONE
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l’indicazione del Repertorio.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica inoltre la disciplina di cui all’art. 103 del Codice.
Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 54 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.
Tuttavia in caso di modifica del contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui
all’art. 106 del Codice.
ART. 55– DANNI ALLE OPERE
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.
Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.
Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.
ART. 56 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.
I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.
L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.
ART. 57 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all’Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
ART. 58 – FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE
L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.
In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive
integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 58bis. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità
1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
Art. 58ter. Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
ART. 59 - CONTROVERSIE
La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi
dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. In alternativa alla tutela giurisdizionale si applica la parte VI, titolo I, capo II del Codice ad esclusione dell’arbitrato.
ART. 60 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all’art. 108 del codice.
ART. 61 – RECESSO
La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell’art. 109 del Codice.
ART. 62 - DISPOSIZIONI FINALI E RINVIO
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel Codice, nel DL 76/2020 e nel D.P.R. 207/2010, per le parti non abrogate e le ulteriori norme disciplinanti i lavori pubblici.