COMUNE DI SAN BELLINO
COMUNE DI SAN BELLINO
Provincia di Rovigo
REGOLAMENTO DEI CONTRATTI
Approvato con atto consiliare n. 59 del 31/10/1991 e perfezionato
con atto consiliare n. 69 del 17.12.1991
Modificato con atto consiliare n. 52 del 03/11/1993 Modificato con atto consiliare n. 31 del 30/06/1994 Modificato con atto consiliare n. 29 del 20/06/1997 Modificato con atto consiliare n. 20 del 20/04/1998 Modificato con atto consiliare n. 54 del 23/12/1999 Modificato con atto consiliare n. 14 del 19/02/2001
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1: Oggetto del Regolamento
1. Nel rispetto della legge e dello Statuto Comunale, il presente regolamento disciplina l’attività contrattuale posta in essere dal Comune per il perseguimento dei suoi fini pubblici.
2. L’attività contrattuale è svolta secondo criteri di economicità, imparzialità e pubblicità.
Art. 2: Norme applicabili
1. L’attività contrattuale del Comune è disciplinata dalle norme del codice civile, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento, nonché dalle leggi della Regione del Veneto e dagli usi negoziali, in quanto applicabili.
2. Il Comune si attiene, ai sensi dell’art. 56, comma 2, della legge 8.6.1990, n. 142, alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.
3. Il Comune può adottare capitolati d’oneri generali, con le condizioni da applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratto, e capitolati d’oneri speciali con le condizioni che si riferiscono più particolarmente all’oggetto proprio del contratto.
TITOLO II
NORME COMUNI A TUTTI I CONTRATTI
CAPO I
IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI CONTRATTI Sez. 1^ - LA DELIBERAZIONE A CONTRARRE
Art. 3: La proposta contrattuale
1. Spetta al Sindaco sovrintendere al servizio interessato, formulare la proposta di contratto.
2. La proposta di contratto deve indicare, oltre all’oggetto, le esigenze di contenuto e di esecuzione del contratto stesso.
3. Il Segretario comunale cura la predisposizione dello schema contrattuale, dell’avviso e del bando di gara e degli altri atti amministrativi necessari.
Art. 4: La deliberazione a contrarre
1. La deliberazione a contrarre è adottata dall’organo competente, sulla base della proposta di cui all’art. 3.
2. La deliberazione di cui al comma 1, oltre ai pareri e alle attestazioni richieste dagli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8.6.1990, n. 142, deve contenere:
a) gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 56 della legge 8.6.1990, n. 142;
b) l’indicazione richiesta dall’art. 31, comma 1;
c) il richiamo ai pareri, alle autorizzazioni, permessi, licenze e nulla-osta rilasciati e a quelli che dovranno essere acquisiti prima della stipulazione del contratto;
d) il richiamo al provvedimento di approvazione del piano finanziario dell’investimento, nei casi in cui le norme in vigore ne richiedono la preventiva approvazione, oppure, in alternativa, i motivi per i quali si può prescindere dalla preventiva approvazione del piano stesso con riferimento sia alle modalità di finanziamento della spesa che alla natura dell’opera oggetto del contratto;
e) il vincolo a dare corso alle procedure negoziali solo dopo la formale concessione del finanziamento, nei casi in cui il Comune non faccia fronte alla spesa per il contratto con proprie entrate;
f) le attestazioni e le indicazioni relative alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità e al termine di inizio ed ultimazione del procedimento espropriativo e dei relativi lavori, se richieste, in relazione all’oggetto del contratto;
g) le altre indicazioni richieste dalle norme del presente regolamento①
① Vedi gli artt 6, comma 1; 7, comma 2; 16, comma 3; 30, comma 2 lett. g); 39, comma 4;
42, comma 5; 45, comma 4, ecc..
CAPO II
IL SUBPROCEDIMENTO PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI Sez. 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 5: I modi di scelta del contraente
1. I contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, somministrazioni e forniture, locazioni, acquisiti ed appalti devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.
2. Per i negozi di cui al comma 1 e per gli altri contratti è consentito il ricorso alla licitazione privata, all’appalto concorso e alla trattativa privata nei casi e con le modalità previste dalla legislazione statale in materia e dalle norme del presente regolamento.
3. E’ consentito procedere mediante cottimo fiduciario per i servizi da eseguirsi in economia di cui al titolo VI.
4. Per effettuare un sondaggio di elaborati intellettuali può essere bandito un concorso di idee.
Art. 6: Pubblicità dei bandi
1. Nei casi in cui la legge non preveda le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, la pubblicazione deve essere effettuata mediante affissione all’albo pretorio e nelle altre modalità che saranno indicate, in relazione all’oggetto e all’entità del contratto, nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
Art. 7: Termini per le procedure di aggiudicazione
1. Nei casi in cui la legge non preveda termini diversi, non possono essere stabiliti termini inferiori:
a) a quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando o dell’avviso di gara all’albo pretorio, per la ricezione delle domande di partecipazione;
b) a quindici giorni a decorrere dalla data di invito, per la presentazione delle offerte;
2. Nei casi d’urgenza da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4, i termini di cui al comma 1 possono essere ridotti a dieci giorni per la ricezione delle domande di partecipazione e a otto giorni per la presentazione delle offerte.
3. La proroga dei termini indicati nel bando, nell’avviso di gara e nella lettera di invito deve essere disposta dalla Giunta Comunale.
Sez. 2^ - PUBBLICO INCANTO E LICITAZIONE PRIVATA
Art. 8: Pubblico Incanto
1. Per pubblico incanto si intende la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare offerta.
2. La scelta del pubblico incanto è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
3. Per i metodi con cui tenere il pubblico incanto e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di commissioni di gara.
Art. 9: Licitazione privata
1. Per licitazione privata si intende la procedura ristretta cui partecipano soltanto le imprese invitate dal Comune.
2. La scelta della licitazione privata è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all’ar. 4.
3. Spetta alla Giunta comunale deliberare l’elenco delle imprese da invitare alla gara, secondo le modalità previste dal presente regolamento per i vari tipi di contratto.
4. Per i metodi con cui tenere la licitazione privata e per lo svolgimento delle procedure trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato, salvo gli adattamenti previsti dalle norme del presente regolamento per particolari tipi di contratto e salvo quanto previsto dall’art. 10 in materia di commissioni di gara.
5. Nel caso di difformità fra le previsioni del bando e quelle della lettera d’invito, prevalgono le previsioni del bando.
Art. 10: Le commissioni di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private
1. All’espletamento delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata provvede una commissione di gara, composta:
a) dal Segretario Comunale che la presiede;
b) da due dipendenti comunali scelti tra gli apicali dei singoli uffici.
2. Nel caso di assenza o impedimento dei componenti di cui alla lett.b) del comma 1, sono chiamati a far parte della Commissione i dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella del componente da sostituire, designati dal Segretario Comunale.
3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale.
4. La commissione è costituita con provvedimento del Sindaco.
5. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti.
6. In caso di dissenso in merito ai provvedimenti da adottare, le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza di voti. Nel caso che non venga raggiunta la maggioranza, prevale il voto del Presidente.
7. La commissione ha la responsabilità della procedura della gara, che deve avere luogo nel giorno, nel luogo e nell’ora indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito, salvo rinvii per motivate ragioni da comunicare preventivamente a tutte le Ditte partecipanti.
Art. 11: Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata
1. L’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata alla deliberazione di approvazione del verbale di gara da parte della giunta comunale, che deve verificare la regolarità dello svolgimento della gara e l’idoneità del suo esito di fronte al pubblico interesse.
2. La giunta comunale ha potere correttivo delle operazioni di gara limitatamente alla sostituzione delle operazioni illegittime e senza alterare la parità delle condizioni dei concorrenti.
3. La deliberazione di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è notificata all’aggiudicatario e comunicata agli altri concorrenti.
4. Nel caso in cui l’ammontare dell’offerta da preferirsi secondo il metodo di aggiudicazione prescelto superi l’impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull’accettazione o meno dell’offerta e sull’adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell’ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell’oggetto del contratto.
Sez. 3^ - APPALTO CONCORSO
Art. 12: Appalto concorso
1. Per l’appalto concorso si intende la stessa procedura ristretta di cui all’art. 9, nella quale l’impresa partecipante, in base alla richiesta formulata dal Comune, compila il progetto relativo alla prestazione richiesta ed indica le condizioni e i prezzi in base ai quali è disposta ad eseguirla.
2. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni e dal presente regolamento per specifici contratti, l’appalto concorso è adottato per i contratti che per il loro oggetto richiedono mezzi di esecuzione speciali o particolari competenze artistiche, tecniche o scientifiche.
3. La scelta dell’appalto concorso è effettuata dal Comune con la deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
4. Spetta alla giunta comunale deliberare l’elenco delle imprese da invitare secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni per i vari tipi di contratto.
5. Nel caso di difformità tra le prescrizioni del bando e quelle della lettera d’invito, prevalgono le prescrizioni del bando.
Art. 13 : Le commissioni di gara per l’appalto concorso
1. Per la valutazione tecnica ed economica delle offerte, la Giunta Comunale nomina di volta in volta una commissione composta:
a) dal Segretario Comunale che la presiede;
b) da due dipendenti comunali scelti tra gli apicali dei singoli uffici;
c) da due esperti nelle tecniche o discipline cui si riferisce l’oggetto del contratto.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale;
3. La commissione delibera con la presenza di tutti i suoi componenti. Le decisioni della commissione sono assunte a maggioranza di voti.
4. La commissione ha la responsabilità del procedimento dell’appalto concorso, che deve avere inizio nel giorno, nel luogo e nell’ora, preventivamente comunicati agli offerenti, e deve concludersi entro il termine assegnato dal Sindaco. Sono fatti salvi i rinvii disposti per motivate ragioni da comunicarsi preventivamente agli offerenti.
Art. 14: Procedimento di aggiudicazione dell’appalto concorso
1. La Commissione, dopo aver accertato l’avvenuto adempimento delle formalità preliminari alla gara, procede:
a) ad escludere dalla gara, con provvedimento motivato ai sensi dell’art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, le ditte le cui offerte siano invalide;
b) ad elaborare i criteri di valutazione delle offerte, prima di procedere all’esame delle offerte stesse, nel rispetto dei criteri di massima di cui al comma 2;
c) ad escludere le offerte tecnicamente non accettabili;
d) a vagliare e comparare le singole offerte ritenute idonee e ad adottare le conclusioni in ordine alle medesime;
e) a formare la graduatoria delle ditte ed indicare la ditta prescelta.
2. Nella procedura di aggiudicazione, la commissione deve tenere conto congiuntamente degli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e di serietà che presentano gli offerenti.
3. Di tutte le operazioni compiute dalla commissione viene dato atto in apposito processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti e dal segretario della commissione e a cui vanno allegati le offerte ricevute, il bando di gara e la lettera di invito. Nel verbale di gara devono anche essere inserite, se richiesto, le dichiarazioni e le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti.
4. Il verbale di gara, unitamente a tutte le offerte, è trasmesso al sindaco per i provvedimenti di cui all’art. 15.
Art. 15: Aggiudicazione dell’appalto concorso
1. La giunta comunale, verificata la regolarità dello svolgimento della gara, aggiudica l’appalto alla ditta classificatasi al primo posto nella graduatoria formulata dalla Commissione. Qualora il ragionamento svolto dalla commissione appaia censurabile sotto il punto di vista della legittimità, la giunta dispone il rinvio degli atti alla commissione stessa per la rinnovazione dell’esame da parte di quest’ultima.
2. La deliberazione di cui al comma 1, unitamente al verbale di gara, è notificata all’aggiudicatario e comunicata agli altri concorrenti.
3. Nel caso in cui l’ammontare dell’offerta da preferirsi superi l’impegno di spesa assunto con la deliberazione a contrarre, la giunta comunale è tenuta a pronunciarsi sull’accettazione o meno dell’offerta e sull’adozione dei conseguenti provvedimenti necessari per la copertura dell’ulteriore spesa o per la proporzionale riduzione dell’oggetto del contratto.
Sez. 4^ - TRATTATIVA PRIVATA E COTTIMO FIDUCIARIO
Art. 16: Trattativa privata
1. Per trattativa privata si intende la procedura negoziata in cui il Comune consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. La trattativa privata è ammessa ①:
a) quando ricorrono speciali ed eccezionali circostanze, da specificare nella delibera a contrarre, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme degli artt. 8, 9 e 12 del presente regolamento;
b) quando l’incanto o la licitazione siano andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
c) per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubblica offerta;
d) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
e) quando si debbano prendere in affitto locali destinati ad uffici comunali;
f) quando l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e le forniture sia tale da non consentire l’indugio dell’incanto o della licitazione;
g) negli altri casi previsti dalle disposizioni vigenti e dal Titolo III del presente regolamento.
3. La trattativa privata deve essere svolta, ove possibile, previa gara ufficiosa fra un congruo numero di imprese da indicare nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
4. Nei casi in cui viene svolta la gara ufficiosa, le imprese con cui negoziare sono scelte, ove possibile, fra quelle iscritte all’albo comunale dei fornitori e degli appaltatori di cui al Capo III.
① I casi indicati dalla lettera a) alla lettera f) sono quelli di cui all’art. 41 del X.X. 00.0.0000, n. 827, con i necessari adattamenti.
Art. 17: Commissione per le gare ufficiose
1. Alla gara ufficiosa provvede una Commissione di gara composta dal Segretario Comunale (Presidente) e da due dipendenti comunali scelti tra gli apicali dei singoli uffici, nominata dal Sindaco. Un dipendente comunale svolge le funzioni di Segretario. Il Segretario Comunale svolge le funzioni di Ufficiale rogante.
2. Delle operazioni della Commissione viene dato atto in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dai componenti.
3. Il verbale, unitamente agli altri atti relativi alla gara ufficiosa, è rimesso al Sindaco per i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione Comunale.
Art. 18: Cottimo fiduciario
1. Il cottimo fiduciario è una forma per l’esecuzione dei servizi in economia di cui al Titolo VI.
2. Al cottimo fiduciario si applicano le norme di cui all’art. 67 del regolamento approvato con
X.X. 00.0.0000, n. 350 e le disposizioni di cui al Titolo VI del presente regolamento.
Sez. 5 ^ - CONCORSO DI IDEE
Art. 19: Concorso di idee
1. Il concorso di idee è una forma di gara che il consiglio o la giunta, secondo le rispettive competenze, possono bandire per la progettazione di un’opera pubblica, allo scopo di acquisire progetti di massima o progetti preliminari.
2. I progetti preliminari riguardano lo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilità d’impostazione. I concorrenti sono chiamati a presentare idee proposte mediante una relazione corredata da disegni sommari o schizzi.
3. I progetti di massima riguardano lo studio della soluzione migliore di un problema definito. I concorrenti sono tenuti a presentare i grafici necessari per dare un’esatta comprensione delle caratteristiche principali dell’opera, corredati da una relazione e da un preventivo sommario di spesa.
4. Trovano applicazione per il concorso di idee le disposizioni di cui al DPR 6.11.1962, n. 1930, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento.
Art. 20: Commissione giudicatrice del concorso di idee
1. Alla valutazione dei progetti di massima e dei progetti preliminari provvede una Commissione nominata dalla giunta comunale e composta dal Segretario Comunale che la presiede e da un numero di quattro membri scelti fra due liberi professionisti designati dagli ordini professionali e due nominati dal Sindaco su designazione della Giunta Comunale. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale.
2. La Commissione fissa i criteri di valutazione dei progetti ed esamina, i progetti presentati, formulando un motivato giudizio su ciascuno di essi.
3. Alle riunioni per l’esame dei progetti devono partecipare, per la validità del giudizio, tutti i componenti della Commissione.
4. In base ai giudizi espressi la Commissione forma la graduatoria di merito.
5. Di tutte le operazioni effettuate deve darsi atto in un apposito verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente, dai componenti della Commissione e dal segretario e rimesso, ad ultimazione dei lavori al Sindaco, unitamente agli elaborati progettuali, per i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione Comunale.
CAPO III STIPULAZIONE E ROGITO
Sez. 1^ - ATTI PRELIMINARI ALLA STIPULAZIONE
Art. 21: Atti preliminari alla stipulazione
1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto, deve essere accertato:
a) che sia stata acquisita la documentazione relativa alla certificazione antimafia di cui all’art. 22;
b) che sia stata costituita la cauzione definitiva secondo le modalità di cui all’art. 23;
c) che sia stato versato nella cassa economale il deposito delle spese contrattuali di cui all’art. 24;
d) che siano stati effettuati gli altri adempimenti richiesti per i singoli tipi di contratto dalla legge e dal presente regolamento.
Art. 22: Documentazione antimafia
1. Prima della stipulazione dei contratti deve essere acquisita la certificazione antimafia di cui all’art. 10 sexies della legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni.
2. Nei casi consentiti dalla legge la certificazione di cui al comma 1 è sostituita da una dichiarazione, autenticata con le modalità di cui all’art. 20 della legge 4.1968, n. 15, con la quale l’interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza, a suo carico e dei suoi conviventi, di procedimenti in corso per l’applicazione della misura della prevenzione o di una delle cause ostative all’iscrizione negli albi degli appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell’ albo nazionale dei costruttori.
Art. 23: Cauzione definitiva
1. Salvo quanto previsto al Titolo III per particolari tipi di contratto, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivati al Comune dell’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme eventualmente pagate in più in confronto del credito dell’altro contraente nei contratti stipulati nell’interesse del Comune deve essere prestata idonea cauzione, in misura non inferiore al cinque e non superiore al dieci per cento dell’importo dedotto in contratto.
2. La cauzione definitiva può essere prestata in uno dei seguenti modi①:
a) in denaro contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o al valore di borsa e, in casi speciali e per contratti a lunga scadenza, in beni stabili in prima ipoteca;
b) mediante fideiussione bancaria;
c) mediante polizza assicurativa, rilasciata da una società di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni.
3. Per le società cooperative la cauzione definitiva sarà costituita mediante ritenuta del cinque per cento dell’importo di ciascuna rata di pagamento in acconto.
4. La cauzione deve essere prestata entro i termini e con le modalità stabilite dal Comune. Le cauzioni prestate in numerario o in titoli di Stato devono essere versate alla Cassa Depositi e Prestiti, a meno che non abbiano durata inferiore a tre mesi nel qual caso possono essere versate alla tesoreria comunale salvo l’obbligo del versamento alla Cassa Depositi e Prestiti quando il loro ammontare, insieme con i fondi di cassa e con gli incassi straordinari, superi i due terzi della cauzione del tesoriere comunale②.
5. I depositi per concorrere agli incanti devono essere eseguiti alla tesoreria comunale e non possono mai essere ricevuti dalla commissione di gara.
6. La giunta comunale ha facoltà in casi speciali di prescindere dal richiedere una cauzione per le forniture, lavori e servizi da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità nonché per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l’uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori e per i prodotti d’arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l’esecuzione dei quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate. Il corrispettivo per l’esonero della cauzione non può essere inferiore allo 0,75% dell’importo contrattuale.
7. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge per particolari tipi di contratto, lo svincolo della cauzione è autorizzato, su istanza del contraente previa acquisizione della dichiarazione del soggetto preposto alla vigilanza sull’esecuzione del contratto dell’avvenuto adempimento delle condizioni e degli obblighi contrattuali e dell’attestazione resa dal responsabile della ragioneria comunale dell’avvenuta definizione della contabilità, con atto del Sindaco.
① Vedi legge 10.6.1982, n. 348
② vedi art. 179 del X.X. 00.0.0000, n. 297, articolo non abrogato dall’art. 64 della legge 8.6.1990, n. 142.
Art. 24: Deposito per spese contrattuali
Tutte le spese inerenti al contratto sono a carico dell’altro contraente, salvo quanto previsto dal comma 2 e salvo che la legge non disponga diversamente.
Il Comune può assumere a proprio carico le spese contrattuali quando trattasi di trasferimento consensuale di immobili in corso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
Il deposito provvisorio per spese contrattuali, che deve comprendere le spese di copia e bollo, dei diritti di segreteria, per gli adempimenti fiscali di registrazione, di trascrizione e voltura, deve essere effettuato dalla parte contraente prima della stipulazione del contratto, nella cassa economale.
Il responsabile dell’ufficio di economato riceve, dietro il rilascio di ricevuta da staccarsi da bollettario a madre e figlia, i depositi di cui al comma 3, iscrivendoli in apposito registro con l’indicazione del nome del depositante, dell’ammontare del deposito e del numero di repertorio del contratto e del relativo oggetto.
Il registro ed il bollettario di cui al comma 4, prima di essere posti in uso, devono essere vidimati, in ciascun foglio, dal segretario comunale e dal ragioniere.
Esauriti gli adempimenti prescritti per il contratto, il segretario comunale compila, in duplice esemplare, la distinta delle spese contrattuali, che è vistata dal Sindaco per la liquidazione e consegnata in copia all’altro contraente.
L’eventuale eccedenza rispetto all’ammontare del deposito provvisorio è restituita al depositante dal responsabile dell’ufficio economato, che provvede alla relativa annotazione nel registro di cui al comma 4.
Sez. 2^ - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 25: Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto non è obbligatoria, salvo i casi previsti alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2, quando sia stato seguito, per la scelta dell’altro contraente, il sistema dell’asta pubblica o della licitazione privata, per i quali il verbale di aggiudicazione equivale, per ogni legale effetto, al contratto.
La stipulazione del contratto è obbligatoria:
a) se la scelta del contraente è avvenuta con il sistema dell’appalto concorso o della trattativa privata;
b) se prescritta dal capitolato;
c) quando si debba iscrivere ipoteca;
d) quando vi sia stato miglioramento del prezzo dell’offerta a seguito dell’esonero dal prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 23 comma 6;
e) quando l’offerta rimasta aggiudicataria comporta un supero di spesa rispetto alle previsioni contenute nella deliberazione a contrarre ed è stata accettata con la deliberazione di cui agli artt. 11, comma 4 o 15, comma 3;
f) nel caso i cui si debbano inserire fatti e condizioni particolari non contenuti nel capitolato speciale;
g) nei casi previsti dalla deliberazione a contrarre di cui all’art. 4;
I contratti a trattativa privata, oltre che per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa nel modo indicato all’art. 30 possono anche stipularsi:
a) per mezzo di scrittura privata firmata dall’offerente e dal funzionario rappresentante del Comune;
b) per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
c) con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali;
La forma di stipulazione del contratto è fissata nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
Art. 26: Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti
I contratti sono stipulati dal Segretario Comunale, salvo che lo stesso non sia chiamato a svolgere le funzioni di ufficiale rogante, nel qual caso alla stipula provvede il Sindaco.
Se il contratto è concluso, ai sensi del comma 3 lett. d) dell’art. 25 mediante corrispondenza, la lettera del Comune è firmata dal Segretario Comunale.
Art. 27: Cessione del contratto
E’ categoricamente vietata la cessione del contratto o la cessione dell’appalto come sancisce l’art. 22 della legge 12.7.1991, n. 203.
Art. 28: Durata del contratto
I contratti devono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per il Comune. E' nulla, pertanto, la clausola che dispone la rinnovazione tacita del contratto.
I contratti ad esecuzione continuata sono stipulati per una durata non superiore a cinque anni, salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente regolamento per singoli tipi di contratto.
Art. 29: Domicilio del contraente
L’altra parte contraente deve eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto, nel Comune o presso il diverso luogo nel quale ha sede l’ufficio che ha la direzione o la sorveglianza della prestazione oggetto del contratto.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra modificazione dipendente dal contratto, possono essere fatte alla persona del contraente o al domicilio eletto.
Mancando l’ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio e fino a che il contraente non abbia notificato al Comune la nuova elezione di domicilio, la consegna degli atti di cui al comma 2 può essere fatta al Sindaco del luogo del domicilio eletto o a chi ne fa le veci.
Le comunicazioni, le notificazioni, le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo i casi in cui la legge prevede la notificazione per ufficiale giudiziario.
Sez. 3^ - ROGITO DEL CONTRATTO
Art. 30: Ufficiale rogante
I contratti sono rogati, di norma dal Segretario Comunale, o da chi lo sostituisce legalmente. I contratti possono essere stipulati per mano del notaio:
nei casi in cui la legge espressamente lo preveda;
quando sia previsto dalla deliberazione a contrarre di cui all’art. 4; su richiesta dell’altra parte contraente.
Il rogito avviene con l’osservanza della legge notarile per gli atti notarili, in quanto applicabili.
Il Segretario Comunale deve custodire i contratti in fascicoli e tenerne il repertorio, da assoggettare a vidimazione iniziale e periodiche come previsto dalla legge.
Il Segretario Comunale rilascia le copie dei contratti alle parti che ne facciano richiesta.
Art. 31: Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto
Al contratto sono allegati il processo verbale di aggiudicazione e gli altri documenti necessari, capitolati d’oneri ove si richiamino deliberazioni o capitolati generali in vigore è sufficiente farne menzione senza allegarli.
I contratti stipulati con ditte e società commerciali devono contenere l’indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare.
L’accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe all’ufficiale rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, e al funzionario che stipula e riceve l’impegno contrattuale, nei contratti in forma privata.
Art. 32: Adempimenti fiscali
Il Segretario Comunale, o chi lo sostituisce legalmente, è responsabile di ogni formalità fiscale prescritta dalla legge per gli atti pubblici.
CAPO IV
EFFICACIA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI Sez. 1^ - EFFICACIA DEL CONTRATTO
Art. 33: Efficacia del contratto
Il privato contraente è obbligato con il Comune fin dal momento dell’aggiudicazione, mentre il Comune lo diventa solo dal momento della stipulazione del contratto, se obbligatoria ai sensi dell’art. 25 comma 2, oppure, dalla data dell’esecutività della deliberazione che approva o dispone l’aggiudicazione.
Sez. 2^ - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 34: Modalità di pagamento del prezzo del contratto
Nei contratti per forniture, trasporti e lavori il Comune non può stipulare l’obbligo di fare pagamenti in conto, se non in ragione dell’opera prestata o della materia fornita.
In deroga a quanto disposto dal comma 1 e laddove non sia diversamente disposto dalle norme vigenti per particolari tipi di contratto, è consentito anticipare fino al 10% dell’importo contrattuale, alle seguenti condizioni:
che sia prestata idonea garanzia bancaria o equivalente da parte del contraente;
che l’esecuzione della prestazione oggetto del contratto abbia avuto effettivamente inizio e risulti da apposita certificazione rilasciata da colui che ha la direzione o la sorveglianza sull’esecuzione del contratto stesso.
L’anticipazione di cui al comma 2 è revocata ove l’esecuzione del contratto non sia proseguita secondo gli obblighi contrattuali, In tal caso spettano al Comune anche gli interessi legali sulle somme anticipate.
La previsione della concessione dell’anticipazione, nei casi in cui non è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti, è stabilita nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per i vari tipi di contratto, nel contratto stesso può prevedersi che al pagamento del prezzo si faccia luogo, secondo le modalità fissate nel regolamento di contabilità, (quando il Tecnico Comunale e il Ragioniere hanno accertato la regolarità delle prestazioni e dei conti) in un’unica soluzione dopo il
collaudo, o, comunque, dopo l’adempimento della prestazione, oppure a rate in ragione dell’avanzamento dell’adempimento della prestazione.
Art. 35: Cessione di credito
Ove non sia diversamente disposto da specifiche norme in ordine a singoli tipi di contratto, è vietata qualunque cessione di credito che il contraente vanta nei confronti del Comune e qualunque procura al relativo incasso che non siano riconosciute dal Comune.
Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, la cessione o la procura devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune.
La notifica dell’atto di cessione di credito o della procura è priva di ogni effetto riguardo agli ordini di incasso già emessi.
Art. 36: Revisione dei prezzi
I casi in cui è ammessa la revisione prezzi e i limiti e le modalità per la concessione sono disciplinati dalle norme previste dal Titolo III per i vari tipi di contratti e dalle disposizioni legislative vigenti nella materia.①
① Attualmente cfr. art. 33, commi 2,3,4 e 5 della legge 22 agosto 1986, n. 41
Art. 37: Vigilanza e collaudo
Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, il soggetto incaricato Direttore Xxxxxx e Ufficio Tecnico in subordine deve adottare tutte le cautele di assistenza e vigilanza necessarie ad assicurare la buona esecuzione della prestazione oggetto del contratto.
L’incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto deve informare tempestivamente il Sindaco dei ritardi nell’esecuzione della prestazione e su quant’altro possa influire sull’esecuzione della prestazione stessa.
Il soggetto incaricato della vigilanza sull’esecuzione del contratto non può fare aggiunte né alcuna altra variazione ai contratti stipulati senza l’autorizzazione dell’organo competente all’adozione della delibera a contrarre.
Salvo quanto previsto dalle norme del presente regolamento per alcuni tipi di contratto, tutte le prestazioni oggetto dei contratti sono soggetti a collaudo ad opera di un dipendente diverso da quello incaricato della vigilanza.
In mancanza di dipendenti esperti della materia oggetto del contratto o negli altri casi di necessità, da esplicitare nel provvedimento, con la deliberazione a contrarre di cui all’art. 4 può essere previsto che alla vigilanza e al collaudo si provveda mediante incarico ad esperti esterni in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.
Art. 38: Decisione delle controversie
Ogni qual volta sia previsto che le controversie nascenti dal contratto debbano essere definite da un collegio di arbitri, questo, ove non diversamente disposto dalla normativa vigente o dal presente regolamento relativamente a singoli tipi di contratto, opera secondo diritto e non quale amichevole compositore.
Titolo III
I CONTRATTI
CAPO I ALIENAZIONE
Art. 39: Definizione
L’ alienazione, in conformità a quanto stabilisce l’art. 1470 del codice civile, è il contratto con il quale il Comune venditore provvede al trasferimento della proprietà di una cosa o di altro diritto al compratore verso il corrispettivo di un prezzo.
Art. 40: Alienazione e acquisto di beni immobili
Le alienazioni di beni immobili avvengono di regola a seguito di asta pubblica.① Il ricorso alla trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalla normativa vigente e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Gli acquisti di beni immobili dovranno essere preceduti da un compromesso o da un preliminare sottoscritto dal Sindaco, da sottoporre all’approvazione del competente organo deliberante.
Il Comune può acquisire al proprio patrimonio qualsiasi bene immobile che possa essere utilmente adibito a fini pubblici o possa essere utilizzato in via strumentale per il pubblici interesse.
Le alienazioni e gli acquisti di beni immobili devono essere inseriti nei piani programmatici dell’ente.
Art. 41: Beni comunali
I beni immobili del Comune sono elencati negli appositi inventari e si distinguono in demaniali e patrimoniali.
I beni demaniali possono formare oggetto di diritti a favore di terzi nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano.
I beni del Comune che appartengono al patrimonio disponibile sono alienabili, i diritti su di essi sono prescrittibili e seguono tutte le norme del codice civile.
I beni che appartengono al patrimonio indisponibile e al demanio pubblico sono incommerciabili e i diritti su di essi sono imprescrittibili, salvo quanto previsto al quinto comma del presente articolo.
I beni demaniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro funzione pubblica. Soltanto quando questa dovesse cessare è data facoltà all’ente di destinare prioritariamente il bene ad altra funzione pubblica emergente e in caso negativo, di disporre il passaggio al patrimonio disponibile. (1)
Il Comune è autorizzato ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche (2), per il finanziamento delle perdite di gestione e per gli altri fini indicati dalla legge. (3)
(1) Per il procedimento della sdemanializzazione vedi la legge 12.2.1958, n. 126.
(2) per l’alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali vedi D.L. 31.10.1990, n. 310 come convertito nella legge 22.12.1990, n. 403.
(3) Nel caso di debiti fuori bilancio e di ente dissestato vedi artt. 24 e 25 D.L. 2.3.1989, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 24.4.1989, n. 144, e al comma III dell’art. 1 bis del
D.L. 1.7.1986, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 9.8.1986, n. 488.
Art. 42: Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in m ateria di beni comunali e di inventari, si rinvia al regolamento di contabilità.
Per quanto invece attiene la gestione, l’uso, la dismissione e la cessione dei beni del Comune si fa rinvio all’apposito regolamento.
Art. 43: Prezzo della compravendita
Il prezzo dei beni immobili, sia che si riferisca ad un’alienazione cge ad acquisto, dovrà essere determinato con perizia di stima asseverata a firma del dirigente dell’ufficio tecnico comunale (1).
In caso di alienazione, il prezzo fissato, nella perizia di cui al I comma del presente articolo costituisce il prezzo base da inserire nell’avviso di gara e il prezzo massimo nel caso di acquisto.
(1) Da tecnico comunale xxx xxxxxxxx i dirigenti
Art. 44: Divieto speciale di comprare
Gli amministratori comunali non possono essere compratori nemmeno nell’asta pubblica, nè direttamente, nè per interposta persona, dei beni del Comune ai sensi dell’art. 1471 del Codice Civile.
L’acquisto di cui al I comma del presente articolo è nullo.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per l’esercizio di un diritto di prelazione concesso dalla legge, semprechè il diritto di prelazione sussistesse prima dell’inizio dell’ufficio di amministratore comunale.
Art. 45: Autorizzazione prefettizia all’acquisto di beni immobili
L’acquisto di beni immobili che non abbia luogo per l’esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità, deve essere previamente autorizzato dal Prefetto (1):
(1) Art. 2 della legge 21.6.1896, n. 218 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 26.7.1896, n. 361.
CAPO II PERMUTA
Art. 46: Definizione
La permuta è il contratto tipico del quale si avvale il Comune, in conformità alle prescrizioni dell’art. 1552 del Codice Civile, per il trasferimento della proprietà di cose o di diritti contro la proprietà di altre cose o diritti.
Art. 47: Norma di rinvio
Al contratto di permuta si applicano le stesse norme del contratto di alienazione in quanto compatibili. Le perizie di stima asseverate dovranno essere effettuate su tutti i beni o diritti permutati.
Art. 48: Definizione
In conformità alle prescrizioni dell’art. 769 del Codice Civile, la donazione è il contratto con il quale, con spirito di liberalità, una parte dispone a favore del Comune di un suo diritto o assume verso lo stesso un’obbligazione.
Art. 49: Divieto di donazione
Non è consentito al Comune effettuare donazioni di beni mobili ed immobili e donazioni liberatorie relative alla rinuncia di diritti.
Sono consentite le donazioni manuali di cose mobili di modico valore in occasione di manifestazioni, solennità o ricorrenze.
Per le donazioni di carità o di beneficenza si rinvia al regolamento sui contributi. (1)
(1) Il regolamento sui contributi, è previsto dall’art. 12 della legge 241/1990.
Art. 50: Accettazione della donazione
Le donazioni a favore del Comune devono essere accettate con deliberazione del consiglio comunale.
Nel caso di donazione modale sia il bene donato che l’onere devono essere valutati con perizia asseverata a firma del responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
CAPO IV LOCAZIONE E AFFITTO
Art. 51: Definizione
In conformità a quanto stabilisce l’art. 1571 del Codice Civile, la locazione e l’affitto sono i contratti tipici dei quali si avvale di norma il Comune, per concedere o per ottenere il godimento temporaneo di beni patrimoniali verso un corrispettivo.
Art. 52: Divieto di rinnovazione tacita e di sublocazione
Non può essere pattuita la rinnovazione tacita del contratto alla scadenza, così come previsto dall’art. 28 I comma del presente regolamento.
Non è ammessa la sublocazione dei beni di cui il Comune è locatore salvo espressa autorizzazione con provvedimento dell’organo competente.
Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Art. 53: Locazione superiore a nove anni
La locazione superiore a nove anni è atto eccedente l’ordinaria amministrazione e, se riguarda beni immobili richiede la registrazione e la trascrizione, a’ sensi dell’art. 2643 del Codice Civile.
Art. 54: Elenco dei beni locati o affittati
L’ufficio ragioneria del Comune tiene l’elenco degli immobili urbani, delle aree e dei fondi rustici di proprietà comunale dati in locazione o in affitto, procedendo annualmente al loro aggiornamento.
Art. 55: Locazione di immobili urbani
Il canone di locazione per gli immobili ad uso abitativo e le relative condizioni contrattuali sono fissate nell’osservanza della normativa vigente in materia (1) previa valutazione scritta del responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
In particolare oltre a determinare la durata dell’affitto e stabilire le condizioni e le garanzie necessarie per assicurare il pagamento del canone e l’adempimento delle obbligazioni, si dovranno precisare tutte le condizioni dirette alla conservazione della proprietà. (2)
I contratti relativi agli alloggi di tipo economico e popolare seguono le disposizioni della specifica normativa vigente in materia. (3)
Anche per i contratti degli immobili urbani, adibiti ad usi diversi da quello delle abitazioni, si applica la specifica normativa vigente in materia (4). Tra le clausole contrattuali, quando il Comune è locatore, va sempre inserito l’obbligo dell’aggiornamento annuale del canone di locazione che viene fissato, previa valutazione scritta del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, dal competente organo deliberante. (5)
(1) Legge 27.7.1978, n. 392
(2) Art. 46 del X.X. 00.0.0000, n. 3827
(3) D.L. 23.1.1982, n. 9 convertito dalla legge 25.3.1982, n. 94
(4) Cap. II della legge 27.7.1978, n. 392
(5) Art. 9 sexies della legge 5.4.1985, n. 118
Art. 56: Affitto di area
L’amministrazione comunale, nella stipula di contratti per l’affitto di aree, tiene conto della funzione cui le stesse sono destinate e fissa il relativo canone previa valutazione scritta del responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
Il canone di affitto va aggiornato annualmente, analogamente a quanto stabilito al terzo comma dell’art. 55 del presente regolamento.
Art. 57: Affitto di fondi rustici
L’amministrazione comunale nella stipula dei contratti per l’affitto di fondi rustici si attiene alla vigente normativa in materia. (1)
Tra le clausole contrattuali, oltre a stabilire la durata dell’affitto e tutte le altre condizioni e garanzie necessarie ad assicurare il pagamento dell’affitto e l’adempimento delle obbligazioni, si stabiliscono tutte le condizioni dirette alla conservazione e al miglioramento della proprietà affittata. (2)
(1) Legge 11.2.1971, n. 11 e legge 3.5.1982, n. 203
(2) Art. 46 R.D. 23.5.1924, n. 827
Art. 58: Interessi per ritardato pagamento
L’ufficio ragioneria, in caso di ritardato pagamento è sempre tenuto ad applicare automaticamente gli interessi lewgali vigenti. (1)
(1) Attualmente sono fissati nel 10% ai senso dell’art. 1 della legge 26.11.1990, n. 353.
CAPO V LEASING
Art. 59: Definizione
Il contratto di leasing consiste in u8na particolare forma di locazione finanziaria della quale può avvalersi il Comune per ottenere in godimento beni mobili o immobili, per un determinato periodo, dietro pagamento di un canone periodico, con facoltà alla scadenza del termine fissato, di restituirlo o di acquistarlo per una specifica somma residua.
Art. 60: Condizioni per il ricorso al leasing
Il Comune si avvale di questo tipo di contratto, previa verifica della convenienza economica rispetto ad altre forme di finanziamento, in particolare per l’acquisizione di beni mobili registrati o di prodotti di alta tecnologia.
La durata minima dei contratti di leasing di beni mobili è fissata in tre anni e quella massima in cinque anni.
Gli anticipi non possono essere superiori al 20 per cento del costo dei beni sia mobili che immobili.
Alla scadenza del contratto i beni oggetto della locazione finanziaria possono essere acquistati dal conduttore per un importo compreso tra il 5 e il 25 per cento del valore di acquisto o del costo di costruzione dei beni immobili e per un importo pari all’1 per cento del valore di acquisto dei beni mobili. (1)
Qualsiasi operazione di leasing deve essere preceduta da apposito piano finanziario.
Il sistema di scelta del contraente è indicato e motivato nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4 del presente regolamento.
(1) D.M. 12.7.1988.
Art. 61: Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing
Il bene oggetto di leasing potrà essere valutato nel patrimonio del Comune solo dopo l’avvenuto riscatto e per il prezzo erogato.
La quota di spesa annuale, pur non trovando immediato ed equivalente riscontro nella consistenza patrimoniale, è evidenziata provvisoriamente in apposito registro di beni acquisiti in leasing.
CAPO VI COMODATO
Art. 62: Definizione
In conformità a quanto stabilisce l’art. 1803 del Codice Civile, il comodato è il contratto tipico con il quale il Comune consegna o riceve a titolo gratuito, una cosa mobile o immobile da utilizzare per un tempo e per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
Art. 63: Obblighi del comodatario
Il comodatario deve custodire e conservare la cosa con diligenza.
Non può concedere ad altri il godimento della cosa senza il consenso del comodante.
Deve essere sempre evidenziato nel contratto che il comodatario ha l’obbligo di restituire al Comune comodante il bene, anche prima della scadenza, a semplice richiesta, quando lo stesso venga utilizzato per il pubblico interesse.
Art. 64: Divieto di concedere beni in comodato
Non è consentito concedere beni di proprietà comunale in comodato, se non in casi eccezionali e per motivi umanitari o sociali e comunque di pubblico interesse, motivati nell’apposito provvedimento.
CAPO VII MUTUO
Art. 65: Definizione
Il mutuo è il contratto di cui si avvale il Comune per il finanziamento di opere pubbliche o per l’acquisto di beni immobili o mobili durevoli di particolare rilevanza. Consiste, in conformità, a quanto dispone l’art. 1833 del Codice Civile, nel prestito di una determinata quantità di denaro o altre cose fungibili, dietro la restituzione di altrettante cose della stessa specie e qualità a determinate scadenze.
Oltre alla restituzione del prestito, il Comune mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante salvo che il mutuo non sia a titolo gratuito o con l’intervento dello Stato o di altro ente.
Art. 66: Istituti mutuanti
Ove non diversamente disposto dalla normativa vigente, il Comune può procurarsi i mezzi necessari per far fronte a spese d’investimento assumendo mutui prioritariamente con la, con gli Istituti di Previdenza e con l’Istituto per il Credito Sportivo.
Può anche rivolgersi ad altri Istituti di Credito autorizzati dalla legge.
Nell’ipotesi di cui al II comma del presente articolo, l’offerta delle migliori condizioni di contratto è richiesta almeno a tre Istituti di Credito e il mutuo è assunto con l’Istituto che offre le condizioni più vantaggiose per il Comune risultanti dall’apposito quandro comparativo redatto dal responsabile della ragioneria.
Art. 67: Vincoli alla contrattazione
Il Segretario Comunale e il dirigente responsabile della ragioneria (il ragioniere comunale ove manchino dirigenti), prima di sottoscrivere i pareri attinenti la legittimità e la regolarità contabile delle deliberazioni di assunzione dei mutui da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale devono verificare:
a) che abbiano per oggetto spese di investimento per le quali sia stato redatto l’apposito piano finanziario con la dimostrazione della effettiva possibilità di sostenere sia le spese relative alle rate di ammortamento del mutuo sia le maggiori spese di gestione conseguenti alla realizzazione dell’investimento;
b) che esista il progetto esecutivo dell’opera e il preventibvo della fornitura o del servizio, con tutti i pareri e le approvazioni previste dalle leggi statali e regionali;
c) che l’importo di ciascuna rata del mutuo, sommata a quelle dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi il 25% delle entrate relative ai tre titoli del consuntivo del penultimo anno precedente quello in cui viene deliberata l’assunzione del mutuo. (1)
d) che, ove si tratti di mutui da assumere con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza, nel contratto siano inserite le clausole e le condizioni contrattuali previste tassativamente dalla normativa vigente in materia. (2)
(1) Art. 4, comma 10 del D.L. 2.3.1989, n. 65 come convertito nella legge 26.4.1989, n. 155.
(2) Art. 22 del D.L. 2.3.1989, n. 66 come convertito nella legge 24.4.1989, n. 144.
CAPO VIII SOMMINISTRAZIONE
Art. 68: Definizione
La somministrazione, in conformità a quanto stabilisce l’art. 1559 del Codice Civile, è il contratto con il quale il Comune somministrante si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell’altra parte, prestazioni periodiche o continuative di cose. Nel caso in cui il Comune assuma la veste di somministratario ha diritto, verso il corrispettivo di un prezzo da corrispondere all’altra parte, a ricevere prestazioni periodiche o continuative di cose.
Art. 69: Comune somministrante
Quando il Comune assume la figura di somministrante continuativo e sistematico di acqua, gas e di altre cose, stipula contratti con appositi moduli, approvati con delibera della Giunta Comunale, che stabiliscono le condizioni di fornitura.
Art. 70: Comune somministratario
Quando il Comune è fruitore di prestazioni periodiche o continuative di cose deve rivolgersi, se i beni non sono forniti in regime di monopolio, all’impresa che offre le migliori condizioni, previa trattativa privata con gara ufficiosa o licitazione privata, come stabilito con la deliberazione a contrarre di cui all’art. 4 del presente regolamento.
Le somministrazioni periodiche e continuative a favore del Comune devono essere supportate da una relazione dell’ufficio tecnico sulla vantaggiosità di determinate opzioni o di quantitativi fissi di fornitura indicando, in particolare, i punti di ottimizzazione delle somministrazioni e predisponendo annualmente appositi piani.
CAPO IX ASSICURAZIONE
Art. 71: Definizione
In conformità alle prescrizioni dell’art. 1882 del Codice Civile, l’assicurazione è il contratto del quale si avvale il Comune per coprire i rischi conseguenti a sinistri o eventi dannosi.
Art. 72: Assicurazioni obbligatorie
Oltre i casi espressamente previsti dalla legge, il Comune deve obbligatoriamente assicurare i rischi derivanti da:
a) incendio ed eventi speciali per tutti gli immobili, impianti e attrezzature di proprietà comunale ivi compresi i guasti ai calcolatori;
b) responsabilità civile per tutti gli immobili in proprietà e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
c) furto per tutti i beni mobili e attrezzature di proprietà comunale e comunque in disponibilità a qualsiasi titolo;
d) infortuni per amministratori e dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell’ente per attività istituzionali;
e) ritiro patente per tutti i dipendenti che utilizzano mezzi di trasporto propri o dell’ente per attività istituzionali.
L’ufficio ragioneria tiene un apposito registro con riportate cronologicamente tutte le assicurazioni contratte dall’ente e una scadenziario aggiornato.
La durata del contratto di assicurazione deve essere di norma annuale, salvo casi di comprovato vantaggio economico nella stipula di polizze pluriennali.
Art. 73: Ditte di brokeraggio
Il Comune può avvalersi del servizio di brokers specializzati per la gestione dell’attività assicurativa.
Il suddetto servizio è affidato, previa trattativa privata con gara ufficiosa, avendo riguardo lotre all’aspetto economico alla qualità del servizio proposto.
CAPO X TRANSAZIONE
Art. 74: Definizione
In conformità alle prescrizioni dell’art. 1965 del Codice Civile, la transazione è il contratto del quale l’ente si avvale, per porre fine ad una lite già cominciata o per prevenire una lite che sta per sorgere, attraverso reciproche concessioni.
Il Comune ricerca ogni mezzo amichevole per la risoluzione delle controversie, ove sia possibile sotto il profilo della legittimità e della convenienza economica.
Con l’atto di transazione si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quelli che furono oggetto delle pretese o delle contestazioni delle parti.
Art. 75: Effetti della transazione
La transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in giudicato, dopo che l’atto sia stato approvato con provvedimento esecutivo dell’organo comunale competente.
Quando la transazione ha per oggetto beni immobili l’atto deve essere trascritto.
CAPO XI CONTRATTO D’OPERA
Sez. 1^ - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 76: Definizione
In conformità alle previsioni dell’art. 2222 del Codice Civile, con il contratto d’opera il Comune affida ad un terzo, che vi provvedere con lavori prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune, l’esecuzione di un’opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.
E’ vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d’opera, ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
Art. 77: Clausole necessarie del contratto
La convenzione con la quale è disciplinato il contratto d’opera deve necessariamente contenere:
a) la descrizione della prescrizione richiesta in collegamento con la specifica esigenza del Comune;
b) il corrispettivo riconosciuto al prestatore d’opera;
c) il termine entro il quale la prestazione dev’essere resa;
d) la penale, per il caso in cui il ritardo non superi quello che determina il recesso di cui alla lett. f);
e) l’indicazione della struttura organica e del funzionario cui spetta il controllo in ordine alla regolare esecuzione della prestazione;
f) il recesso automatico del Comune, con salvezza dei danni da recuperare a carico dell’altro contraente, qualora la prestazione non venga resa entro un periodo da specificarsi in contratto, successivo alla scadenza del termine fissato ai sensi della precedente lett. c);
g) il deferimento ad un collegio di tre arbitri, da nominarsi con le modalità indicate nell’art. 99 delle controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione del contratto, con la precisazione che l’arbitrato dovrà essere reso secondo diritto e con l’esclusione di ogni amichevole composizione.
Sez. 2^ - CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PROFESSIONALE
Art. 78: Modalità di scelta del prestatore d’opera professionale
Per la scelta del professionista a cui affidare la prestazione di un’opera o di un servizio rientranti nell’ambito delle relative competenze professionali si applica quanto previsto dall’art.
17 della legge 109/1994 e sue modificazioni e da quanto previsto dal Titolo IV del D.P.R. 21/12/1999, n. 554.
Art. 79: Clausole necessarie del contratto
Il contratto di prestazione d’opera professionale deve contenere, in quanto non incompatibili con la natura della specifica prestazione, le clausole indicate nell’art. 77.
Per quanto attiene al corrispettivo, ne dev’essere prevista la determinazione sulla base delle tariffe professionali comprendenti la prestazione dedotta in contratto, con l’eventuale applicazione delle riduzioni consentite dalle disposizioni vigenti. (1)
Per la disciplina del rapporto contrattuale con il prestatore d’opera professionale il Comune ricorre, altresì, ai disciplinari tipo eventualmente approvati con provvedimenti dello Stato o della Regione del Veneto e relativi al tipo di prestazione professionale dedotta in contratto.
Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi per modeste attività professionali, anche di consulenza, che si esauriscono in tempi brevi. In ogni caso, la relativa deliberazione di conferimento dell’incarico deve indicare i contenuti essenziali di cui all’art. 56 comma I, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e le clausole di cui alle lett. a), b), e c) dell’art. 77 del presente regolamento.
(1) Art. 4, comma 12-bis, D.L. 2.3.1989, n. 65 convertito con modificazioni dalla legge 26.4.1989, n. 144.
CAPO XII APPALTO
Art. 80: Definizione
In conformità alle previsioni dell’art. 1655 del Codice Civile, con il contratto d’appalto il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l’impresa a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.
Sez. 1^ - APPALTO D’OPERA O DI LAVORO PUBBLICO
Art. 81: Definizione
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 80 con il contratto d’appalto d’opera o di lavoro pubblico il Comune affida al contraente privato l’esecuzione, o congiuntamente l’esecuzione e la progettazione, di un’opera o di un lavoro pubblico.
Si considera appalto d’opera pubblica anche il contratto con il quale il Comune affida al privato contraente l’esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera rispondente ai bisogni specificati dal committente nella deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
Art. 82: Scelta dell’appaltatore
I contratti d’appalto per l’esecuzione di opere o di lavori pubblici sono normalmente preceduti da gare mediante licitazione privata, da esperirsi nelle forme e con le modalità previste dalle leggi dello Stato e dalle disposizioni della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. (1)
La scelta del contraente privato ha luogo mediante il sistema dell’appalto concorso quando il Comune, sulla base di un progetto e di indicazioni di massima, invita i concorrenti a redigere il progetto esecutivo dell’opera o del lavoro pubblico da eseguirsi, e ad indicare le condizioni economiche alle quali sono disposti ad intervenire.
Il ricorso al sistema dell’appalto concorso è subordinato alla particolare complessità e specialità delle opere o dei lavori oggetto dell’affidamento ed all’opportunità di comparare più soluzioni progettuali esecutive.
Tali circostanze debbono risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
Il ricorso al sistema della trattativa privata è consentito nei soli casi previsti dalle norme vigenti e la relativa sussistenza deve risultare dalla deliberazione a contrarre di cui all’art. 4.
Ove le norme vigenti non consentano altrimenti, l’affidamento mediante trattativa privata dev’essere preceduto da una gara ufficiosa tra almeno tre ditte di acclarata idoneità rispetto alle opere o ai lavori da appaltare.
(1) In particolare: R.D. 18.11.1923, n. 2440; X.X. 00.0.0000, n. 827; L. 2.2.1973, n. 14;
D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55; Direttiva CEE 18.7.1989, n. 440; D.P.R. di recepimento della direttiva 89/440/CEE, di prossima pubblicazione sulla G.U.
Art. 83: Progettazione di massima ed esecutiva
Le progettazioni di massima ed esecutiva delle opere e dei lavori di competenza del Comune sono redatte, ove possibile, da personale dell’Ente.
Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l’apporto di competenze specialistiche o comunque, quando lo si ritenga opportuno per un più idoneo e celere avvio dell’esecuzione dell’opera o del lavoro pubblico, le progettazioni di massima ed esecutiva possono essere affidate, nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti, a liberi professionisti, a società di ingegneria ed a soggetti concessionari di servizi.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 78 la scelta dell’affidatario della progettazione esterna dev’essere rivolta a liberi professionisti, società di ingegneria o concessionari di servizi in possesso dei requisiti di legge e che documentino di vaer già effettuato, con esito psitivo, progettazioni di opere o di lavori analoghi a quelli oggetto dell’affidamento.
I titolari di incarichi di progettazione ed i concessionari di servizi non possono partecipare alle gare o alle trattative private per l’affidamento dell’esecuzione dell’opera o del lavoro pubblico dagli stessi progettato, nè ai relativi subappalti.
Gli stessi divieti riguardano anche i soggetti controllato, controllante o collegato al titolare dell’incarico di progettazione o al concessionario di servizi.
Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del Codice Civile.
Per la compilazione dei progetti si osservano le norme relative alle opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, così come le ulteriori norme tecniche concernenti le singole tipoligie di opere o di lavori oggetto di progettazione. (1)
I progetti debbono essere adeguati alle condizioni economiche di mercato presenti all’epoca della relativa compilazione.
E’ consentito prescindere dal progetto solo per opere o lavori di modesta entità, nel qual caso è sufficiente redigere una perizia di stima dell’intervento.
(1) In particolare D.M. 29.5.1895, n. 350
Art. 84: Scelta delle imprese da invitare
Nei casi in cui la scelta dell’appaltatore debba avvenire mediante licitazione privata o appalto concorso, l’individuazione delle imprese da ammettere alla gara è subordinata alla dimostrazione del possesso, da parte delle imprese richiedenti l’invito, dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-esecutivo indicati nel bando e nell’avviso di gara.
Tale dimostrazione deve avvenire con la puntuale ed inderogabile osservanza degli adempimenti formali indicati nel bando e nell’avviso di gara.
Nella definizione dei requisiti e nell’indicazione degli adempimenti formali per la relativa dimostrazione, il Comune si attiene alle disposizioni vigenti, conformando i bandi e gli avvisi di gara ai modelli costituenti parte integrante della disciplina nazionale e comunitaria recepita e comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano. (1)
Nei casi previsti dalle norme vigenti, nel bando e nell’avviso di gara viene indicato il numero minimo delle imprese che saranno invitate alla gara.
(1) Allegati al D.P.C.M. 10.1.1991, n. 55 ed al D.P.R. di recepimento della direttiva CEE 89/440.
Art. 85: Cause speciali di esclusione dall’invito
Fermo restando quanto stabilito nell’art. 84 non possono essere invitate alla gara:
a) le imprese che hanno richiesto l’invito e che si trovano in rapporti di controllo o di collegamento, definiti ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con altra impresa che ha presentato analoga richiesta;
b) le imprese che hanno richiesto singolarmente l’invito quando analoga richiesta è presentata da un’Associazione temporanea o da un Consorzio anche tra Cooperative di cui le medesime fanno parte;
c) le imprese di cui è stata riconosciuta, con decisione amministrativa, giurisdizionale o arbitrale inoppugnabile, l’inidoneità, la negligenza o la malafede nell’esecuzione di un’opera o di un lavoro pubblico affidato loro dal Comune.
Art. 86: Condizione speciale di ammissibilità dell’offerta
Nelle gare per l’affidamento di opere o di lavori pubblici le imprese concorrenti debbono allegare alla propria offerta, a pena di inammissibilità della stessa, unitamente a tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, una dichiarazione, resa da persona legittimata ad impegnare il concorrente, di visita dei luoghi dove dovranno essere eseguiti i lavori, di effettuazione delle misure e dei saggi eventualmente occorrenti, di presa conoscenza delle condizioni di fatto esistenti, delle possibilità e condizioni di approvvigionamento dei materiali e di reclutamento della manodopera, della esistenza di eventuali cave e dei campioni, nonchè di ogni altra circostanza generale o particolare che possa influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dell’opera.
La persona che rende la dichiarazione di cui al comma precedente dovrà altresì dare atto che l’impresa concorrente sulla base della visita, delle misure e delle verifiche ivi descritte, è in grado di formulare una adeguata offerta contrattuale.
Le imprese concorrenti debbono inoltre allegare alla propria offerta, sempre a pena di inammissibilità della stessa, una certificazione rilasciata dall’ufficio tecnico del Comune, nella quale si attesti che il legale rappresentante dell’impresa, o suo delegato, ha preso visione degli elaborati di progetto, del capitolato speciale d’appalto nonchè, ove richiesti dalla normativa vigente, dello studio d’impatto ambientale e del provvedimento di compatibilità ambientale.
Art. 87: Cauzione definitiva
Nell’appalto di opere o di lavori pubblici la cauzione definitiva, di ammontare pari al 5% o alla diversa misura eventualmente stabilita dalla normativa vigente, garantisce il Comune circa il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e l’esecuzione a regola d’arte dei lavori. La garanzia concerne il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti all’inadempimento o all’inesatto adempimento, che il Comune sopporta per portare a compimento l’opera o il lavoro pubblico, ivi compresi i danni determinati, per cause imputabili all’appaltatore, della mancata o ritardata disponibilità dell’immobile oltre i termini stabiliti.
Art. 88: Copertura assicurativa
Nel caso di opere o di lavori pubblici d’importo contrattuale superiore a 5 milioni ECU, o alla diversa misura indicata dalle disposizioni vigenti, l’appaltatore di opere o di lavori pubblici è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune committente dai rischi connessi all’esecuzione dell’opera o del lavoro, da qualunque causa determinati, salvo quella di forza maggiore ed inclusa la responsabilità civile per danni a terzi, per tutta la durata dei lavori e fino all’ultimazione delle opere.
Art. 89: Direzione dei lavori
La direzione dei lavori relativamente ad opere o a lavori pubblici di competenza del Comune è svolta, di norma, da personale dell’Ente.
Nei casi di carenza di personale professionalmente idoneo, di opere o di lavori di particolare complessità, di necessità di acquisire l’apporto di competenze specialistiche o, comunque, quando lo si ritenga opportuno per una più idonea esecuzione dell’opera o del lavoro pubblico, la direzione dei lavori può essere affidata ad un libero professionista.
La progettazione dell’opera o del lavoro pubblico affidata ad un libero professionista a norma dell’art. 83 non costituisce titolo per l’incarico al medesimo della direzione dei lavori.
Il direttore dei lavori è tenuto a svolgere le sue mansioni nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici. (1)
Il direttore dei lavori assume la rappresentanza del Comune limitatamente alla materia tecnica e le sue dichiarazioni vincolano il Comune solo in quanto contenute in detto ambito tecnico.
Quando le disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici fanno riferimento all’ingegnere capo, agli effetti degli appalti oggetto del presente regolamento tale ruolo deve intendersi ricoperto dal responsabile dell’ufficio tecnico.
Laddove quest’ultimo rivesta l’incarico di direttore dei lavori, le attribuzioni proprie dell’ingegnere capo si assommano a quelle di direttore dei lavori
(1) X.X. 00.0.0000, n. 350
Art. 90: Documenti per la tenuta contabile delle opere e dei lavori pubblici
In conformità a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici (1), l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto ha luogo mediante i sottoelencati documenti, la cui compilazione e tenuta spetta alla direzione dei lavori:
a) manuale del direttore dei lavori;
b) giornale dei lavori;
c) libretti di misura dei lavori e delle provviste;
d) liste settimanali;
e) registro di contabilità;
f) sommario del registro di contabilità;
g) stato d’avanzamento dei lavori;
h) certificato per il pagamento delle rate d’acconto;
i) conto finale.
Per opere o lavori di modesta importanza, può essere omessa la tenuta dei documenti contrassegnati con le lettere a) e f).
(1) X.X. 00.0.0000, n. 350
Art. 91: Variazioni all’opera o al lavoro pubblico
L’appaltatore non può introdurre variazioni o addizioni all’opera o al lavoro pubblico assunto senza averne ricevuto l’ordine scritto da parte del direttore dei lavori, nel quale dev’essere citata la corrispondente deliberazione dell’organo competente e ne dev’essere attestata la relativa esecutività.
Anche in assenza della deliberazione dell’organo competente, il direttore dei lavori può ordinare lavori di assoluta urgenza, dandone immediato avviso al Comune affinchè questi possa procedere, ove necessario, alla regolarizzazione dell’impegno di spesa.(1)
Il Comune, con atto dell’ingegnere capo o di chi ne riveste il ruolo ai sensi dell’art. 89 comma 6, del presente regolamento, può sospendere l’esecuzione dei lavori di cui al comma 2, pagando all’appaltatore le spese sostenute per i lavori ordinati d’urgenza.
La deliberazione dell’organo competente, prevista dal comma 1, viene promossa dal direttore dei lavori con la presentazione di una perizia di variante e/o suppletiva e con la predisposizione di un corrispondente atto di sottomissione o di un’appendice al contratto principale.
Nessun compenso è dovuto all’appaltatore per le variazioni o le addizioni eseguite senza l’osservanza della procedura di cui ai commi precedenti, salvo che per quelle riconosciute in sede di collaudo indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del lavoro pubblico e perciò inserite nella contabilità. In tal caso, il diritto dell’appaltatore al corrispettivo per i lavori aggiuntivi o variati sorge solo con l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
La procedura descritta nel presente articolo ha per oggetto le sole varianti qualitative e/o quantitative comprese nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
In assenza di diverse disposizioni vigenti, qualora si renda necessaria l’approvazione di una variante al progetto approvato a causa di una insufficiente o errata progettazione esecutiva, il progettista libero professionista, società d’ingegneria o concessionario di servizi, risponde direttamente nei confronti del Comune per un importo pari ai costi di riprogettazione ed ai danni derivati dal conseguente protrarsi dell’ultimazione dell’opera o del lavoro in appalto.
(1) Art. 23, comma 3, D.L. 2.3.1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 24.4.1989, n. 144.
Art. 92: Pagamento del corrispettivo
Fermo restando quanto previsto dall’art. 34 nel corso dell’esecuzione dell’opera o del lavoro pubblico sono fatti all’appaltatore, sulla base dei dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in conto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal capitolato speciale o, nel caso di assenza di quest’ultimo, nel contratto, ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
Sull’importo di detti lavori vengono effettuate le ritenute previste dalle disposizioni vigenti.
Le somme ritenute costituiscono per il Comune ulteriore garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’appaltatore e sono corrisposte a quest’ultimo con la rata di saldo, da pagarsi nei termini stabiliti dal capitolato speciale o dal contratto.
Sulle somme ritenute il Comune ha gli stessi diritti che ad esso competono sulla cauzione.
Le somme ritenute possono essere svincolate in corso lavori e, comunque, prima del pagamento della rata di saldo, su domanda dell’appaltatore e previa presentazione, da parte di quest’ultimo, di garanzia bancaria o assicurativa per importo corrispondente.
Nel caso in cui il finanziamento dell’opera o del lavoro pubblico sia ssicurato da mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le disposizioni di cui al presente articolo debbono essere integrate dall’eventuale disciplina speciale relativa alla citata forma di finanziamento.
Art. 93: Ritardo nel pagamento del corrispettivo
Nel caso di tardivo pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo, il Comune è tenuto a risarcire il danno patito dall’appaltatore, riconoscendogli gli interessi moratori dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale o speciale o di contratto. (1)
(1) Art. 4 L. 10.12.1981, n. 741; Art. 49 L.R. 16.8.1984, n. 42.
Art. 94: Revisione dei prezzi e “prezzo chiuso”
In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali negli appalti di opere e di lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente previsti dalla legge. (1)
In alternativa alla revisione dei prezzi e sempre in conformità alle disposizioni vigenti, il contratto o il capitolato speciale possono stabilire l’applicazione del sistema del “prezzo chiuso”, con il conseguente aumento, nella misura del 5 per cento, del prezzo d’appalto per ogni anno intero contrattualmente previsto per l’ultimazione dei lavori.
(1) Art. 33 L. 26.2.1986, n. 41
Art. 95: Divieto di cessione dell’aggiudicazione e del contratto d’appalto
L’aggiudicazione ed il contratto d’appalto non possono essere ceduti, a pena di nullità.
Art. 96: Autorizzazione del subappalto, del cottimo e delle figure ad essi assimilate
L’affidamento in subappalto o a cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell’appalto è autorizzato dalla Giunta Comunale a seguito di documentata domanda dell’impresa appaltatrice, qualora sussistano e siano ritualmente documentati i presupposti e le condizioni previste dalle vigenti disposizioni in materia.(1)
Quanto disposto dal comma 1 si applica anche relativamente alle figure contrattuali che le vigenti disposizioni (1) assimilano - in ordine ai limiti, ai presupposti ed alle condizioni - al subappalto.
L’istruttoria è curata congiuntamente al responsabile dell’ufficio contratti e dal responsabile dell’ufficio tecnico, insieme con il direttore dei lavori, se persona diversa dal funzionario da ultimo citato. L’istruttoria, si conclude con una proposta motivata alla Giunta Comunale, di accoglimento o di rigetto dell’istanza di autorizzazione.
(1) Art. 18 L.19.3.1990, n. 55, modificato dall’art.22 del D.L. 12.5.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12.7.1991. n. 203.
Art. 97: Collaudo delle opere e dei lavori pubblici
Fermo restando quanto previsto dall’art. 42, tutte le opere ed i lavori pubblici eseguiti a mezzo di appalto sono soggetti a collaudo.
E’ obbligatorio l’atto di collaudo o il certificato di regolare esecuzione tutte le volte che il lavoro, per importo e categoria venga eseguito sulla base di un progetto e di una direzione lavori.
In tal caso l’atto formale di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Nei casi di opere o di lavori pubblici d’importo non superiore a £. 500.000.000= o alla diversa misura stabilita dalle disposizioni vigenti, è facoltà del Comune di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e dev’essere approvato, dall’organo competente, entro i successivi tre mesi.
Le operazioni di collaudo debbono avere inizio non appena il collaudatore abbia ricevuto i prescritti atti di contabilità e debbono comunque avere termine, con l’emissione del relativo certificato o con diversi provvedimenti previsti per le ipotesi di non collaudabilità provvisoria o definitiva, entro sei mesi dalla ultimazione delle opere o dei lavori.
Nel caso di opere o di lavori complessi o di particolare natura, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dall’ultimazione dei lavori.
L’approvazione degli atti di collaudo da parte della Giunta Comunale deve avvenire entro tre mesi dalla scadenza dei termini indicati nei commi 6 e 7.
Laddove non siano rispettati i termini per l’approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione e ciò non dipenda da fatto imputabile all’appaltatore, quest’ultimo ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia, mentre si estinguono, alla stessa data, le eventuali garanzie fidejussorie.
Art. 98: Procedimento amministrativo di definizione delle controversie
Quando sorgano contestazioni tra il direttore dei alvori e l’appaltatore, si procede alla risoluzione di esse in via amministrativa, in conformità alle disposizioni che regolano la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici. (1)
Le domande ed i reclami dell’impresa debbono essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e termini tassativamente stabiliti dalle disposizioni richiamate dal comma precedente.
Di regola, la deliberazione della Giunta Comunale sulle riserve dell’appaltatore è assunta prima dell’ultimazione dei lavori.
(1) X.X. 00.0.0000, n. 350
Art. 99: Arbitrato
Tutte le controversie tra il Comune e l’appaltatore, così durante la esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa a norma dell’art. 104, possono essere deferite, in conformità alle disposizioni del Codice di Procedura Civile, al giudizio di tre arbitri.
Di questi uno è nominato dal Comune, altro è nominato dall’appaltatore ed il terzo, che assume le funzioni di presidente del collegio arbitrale, è scelto di comune accordo dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di....
In aggiunta ai casi di incompatibilità previsti dal Codice di Procedura Civile, non possono essere nominati arbitri coloro che abbiano compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori cui si riferiscono le contrversie, nè coloro che in qualsiasi modo abbiano espresso un giudizio o parere sulle controversie stesse.
La competenza arbitrale può essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o nell’invito di gara, oppure nel contratto qualora l’affidamento avvenga mediante trattativa privata.
Per quanto non diversamente disposto, si osservano le norme che disciplinano l’arbitrato relativamente agli appalti di opere o di lavori di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici
(1) e le norme del Codice di Procedura Civile. (1) Artt. 43 ss. D.P.R. 16.7.1962, n. 1063.
Art. 100: Rescissione del contratto
La Giunta Comunale delibera la rescissione del contratto di appalto di opere o di lavori pubblici del Comune, quando l’appaltatore si renda colpevole di frode o di gravi negligenze o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate. In tal caso all’appaltatore spetta soltanto il pagamento dei lavori eseguiti regolarmente, ed è passibile del danno che provenisse al Comune dall’eventuale esperimento di una nuova gara, dalla stipulazione di u nuovo contratto e dalle esecuzioni d’ufficio.
Qualora per negligenza dell’appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio del direttore dei lavori, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, la Giunta Comunale, dopo una formale ingiunzione data senza effetto, delibera di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d’ufficio, a maggiori spese dell’appaltatore.
Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
Art. 101: Recesso unilaterale del Comune dal contratto
Il Comune ha facoltà di risolvere in qualunque tempo il contratto di appalto di opere o lavori pubblici mediante il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Quando il Consiglio o la Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, avvalendosi della facoltà di cui al comma 1, delibera di recedere dal contratto, si procede alla ripresa in consegna dei lavori e, spirato il termine fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.
Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
Art. 102: Recesso unilaterale dell’appaltatore dal contratto
Occorrendo in corso di esecuzione un aumento o una diminuzione di opere, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza di un quinto del prezzo di appalto, alle stesse condizioni del contratto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
In tal caso all’appaltatore sarà pagato il prezzo dei lavori ai termini di contratto.
Per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento, alla rescissione del contratto si applicano le norme corrispondenti disciplinanti gli appalti delle opere e dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici.
Art. 103: Capitolati
Formano parte integrante del contratto d’appalto per l’esecusione di opere o di lavori pubblici il capitolato generale e il capitolato speciale d’appalto.
Fino all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del capitolato generale recante le condizioni generali valevoli per tutti gli appalti del Comune, trovano applicazione, purchè non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e del contratto, le norme contenute nel vigente capitolato generale d’appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.(1)
Il capitolato speciale disciplina le particolari modalità e condizioni che si riferiscono al singolo contratto d’appalto, nonchè le eventuali deroghe al capitolato generale di cui al comma 2 e riporta le clausole di obbligatorio inserimento secondo le norme vigenti.
(1) D.P.R. 16.7.1962, n. 1063.
Sez. 2^ - APPALTO DI SERVIZI
Art. 104: Definizione
In conformità alle previsioni degli articoli 1655 e 1677 del Codice Civile, con il contratto di appalto di servizi il Comune affida ad un terzo, che vi provvede organizzando i mezzi necessari e gestendo l’impresa a proprio rischio, il compimento di un servizio, riconoscendogli un corrispettivo in danaro.
L’attività cui l’appaltatore di servizi è contrattualmente obbligato può avere carattere periodico o continuativo.
E’ vietata ogni forma di appalto o di subappalto di mere prestazioni d’opera, ai sensi della legge 23.10.1960, n. 1369.
Art. 105: Appalto di servizi pubblici
Il Consiglio o la Giunta Comunale, secondo la rispettiva competenza, può deliberare il conferimento in appalto della gestione di servizi pubblici di modesta importanza.
Si considerano di modesta importanza i seguenti servizi:
a) distribuzione di acqua potabile;
b) vuotatura pozzo neri;
c) trasporti funebri;
d) esercizio di bagni e lavatoi pubblici;
e) pulizia dei locali adibiti a uffici ed a sedi scolastiche;
f) ricambio lampade della pubblica illuminazione;
g) manutenzione e ricambio lampade nelle tombe cimiteriali;
h) affissione di manifesti;
i) ogni altro servizio che il Consiglio o la Giunta Comunale, secondo la ripettiva competenza, ritenga di modesta importanza.
Il contratto deve disciplinare i contenuti elencati nell’art. 000, xxxx xxxx. x), x), x), x), x), x), x), sostituendo le espressioni concessione, concessionario e convenzione con appalto, appaltatore e contratto.
Art. 106: Norme applicabili
Al contratto di appalto di servizi si applicano, in quanto compatibili con la natura delle prestazioni dedotte, le norme contenute nella sezione 1^ del presente capo e quelle relative al contratto di somministrazione.
TITOLO IV
CONCESSIONE DI OPERE E DI SERVIZI PUBBLICI CAPO I
CONCESSIONE DI OPERE E DI LAVORI PUBBLICI
Art. 107: Concessione di sola costruzione
La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all’appalto.
La relativa deliberazione a contrarre deve contenere adeguata motivazione in ordine ai presupposti di carattere tecnico, economico, amministrativo e giuridico che rendono conveniente ed opportuno il ricorso all’istituto della concessione.
Per l’affidamento della concessione il Comune ricorre ad una delle modalità di scelta del contraente disciplinate dal Titolo II, Capo I, Sez. 2^, del presente regolamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
I rapporti tra il Comune ed il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve stabilire:
a) la predisposizione, a cura del concessionario, degli studi, dei progetti relativi all’opera da eseguire, nonchè le modalità per il relativo controllo ed approvazione da parte del Comune;
b) l’acquisizione, da parte del concessionario, dei necessari atti autorizzativi e concessori di competenza di altri Enti ed Amministrazioni Pubbliche;
c) l’acquisizione, da parte del concessionario, delle aree e degli immobili necessari all’esecuzione delle opere;
d) l’assunzione, da parte del concessionario, dei compiti di direzione dei lavori, ferma restando l’alta vigilanza degli stessi in capo al Comune concedente;
e) le modalità ed i termini per il pagamento del corrispettivo della concessione e la quantificazione delle ritenute di garanzia;
f) le modalità ed i termini per la consegna dell’opera al concedente e le relative penalità per il caso di ritardo;
g) le modalità ed i termini per la manutenzione delle opere fino al collaudo;
h) i casi di decadenza dalla concessione e le modalità per la relativa declaratoria;
i) il divieto di cessione della concessione.
Art. 108: Concessione di costruzione e gestione
Nella concessione di costruzione e gestione la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera, oppure in questo diritto accompagnato da un prezzo.
Si applicano alla concessione di costruzione e gestione le disposizioni di cui all’art. 107, commi 2, 3 e 4.
La convenzione di cui all’art. 107, comma 4, oltre ai contenuti ivi indicati, con la sola eccezione della lett. e) dovrà stabilire, in conformità alle disposizioni vigenti in materia:
a) la percentuale minima del valore dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario ha l’obbligo di affidare in appalto a terzi, nonchè i criteri per procedere a tali affidamenti;
b) le condizioni in base alle quali il concessionario deve provvedere alla gestione dell’opera;
c) le modalità, in unica soluzione o ad importi periodici, con le quali il Comune corrisponde il prezzo al concessionario, laddove non sia previsto che quest’ultimo si remuneri esclusivamente attraverso i proventi della gestione dell’opera;
d) il controllo, da parte del Comune, del corrispettivo richiesto dal concessionario agli utenti dell’opera oggetto della convenzione;
e) le modalità e le condizioni in base alle quali il concessionario è tenuto a trasferire al Comune, alla scadenza della concessione, l’opera realizzata e la relativa gestione.
Nel caso la gestione dell’opera oggetto della concessione dia luogo da una gestione di servizio pubblico, si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 110.
Art. 109: Concessione di servizi
Nel pieno rispetto delle disposizioni dello Stato e della Comunità Economica Europea, recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, possono affidarsi in concessione a soggetti privati o pubblici le attività aventi carattere organizzatorio e di supporto proprie dell’amministrazione concedente in materia di opere pubbliche, nonchè gli studi per la programmazione e per la redazione di piani e progetti.
I rapporti tra Comune e concessionario sono disciplinati da apposita convenzione, che deve recare, a seconda delle circostanze, le indicazioni di cui all’art. 107 lett. a), b), c), d), e), h), i).
Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell’opera o concorrere, anche indirettamente o per il tramite di società controllate o collegate, nell’esecuzione dei lavori.
Il concessionario, per l’affidamento in appalto delle opere e dei lavori, dovrà attenersi a quanto previsto dalle norme dello Stato, nonchè dalle disposizioni della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
CAPO II CONCESSIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Art. 110: Concessione di gestione di servizi pubblici
In conformità alle previsioni dell’art. 22, comma 3, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 52 dello Statuto, il Consiglio Comunale delibera di provvedere alla gestione di servizi pubblici locali mediante concessione a terzi, quiando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
La deliberazione di cui al comma 1 dev’essere corredata dal progetto di convenzione e deve indicare le modalità di scelta del concessionario.
Fermo restando quanto diversamente disposto da norme dello Stato e della Comunità Economica Europea recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano, le concessioni di cui al presente articolo, devono, di regola, essere precedute da licitazione privata. Tuttavia, quando circostanze speciali in rapporto alla natura dei servizi lo consigliano e sono indicate nella deliberazione di cui al comma 1, gli affidamenti possono seguire ad appalto concorso o a trattativa privata.
Per l’ottenimento della concessione di servizi pubblici, l’impresa aspirante dovrà dimostrare di possedere i requisiti finanziari, tecnici ed imprenditoriali necessari per l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dimensioni ed alle caratteristiche del servizio stesso e dell’utenza.
Art. 111: Contenuti della convenzione
La convenzione che definisce i rapporti tra il Comune ed il concessionario di servizi pubblici locali deve disciplinare:
a) l’efficacia, l’efficienza e la qualità del servizio prodotto;
b) i tempi, la misura e le modalità dell’erogazione del servizio;
c) l’obbligo, per il concessionario, di organizzare i rapporti con l’utenza in modo che alla bontà e puntualità del servizio corrispondano cortesia e considerazione dell’utenza;
d) l’obbligo, per il concessionario, di predisporre, una volta operati le norme contenute nel Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d’accesso dei cittadini secondo le norme in vigore;
e) la vigilanza, da parte del Comune, sul funzionamento del servizio;
f) la regolare manutenzione degli impianti per l’intero periodo della concessione;
g) il canone dovuto al Comune per la concessione, oppure l’entità della partecipazione del Comune agli utili dell’impresa, in rapporto anche all’impegno economico e/o finanziario assunto dal concessionario;
h) l’obbligo, per il concessionario, di sottoporre all’approvazione del Comune le tariffe del servizio al pubblico, salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate in base a norme dello Stato;
i) gli eventuali corrispettivi dovuti dal concessionario per gli immobili e gli impianti ceduti dal Comune;
l) le modalità per il trasferimento al Comune alla scadenza della concessione, degli immobili e degli impianti;
m) le penalità per l’inosservanza degli obblighi previsti nella convenzione;
n) i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie;
o) l’esercizio della facoltà di riscatto.
Art. 112: Norme di rinvio
Qualora per la gestione del servizio pubblico si renda necessaria la realizzazione di opere o di lavori, oltre alla disciplina del presente capo trova applicazione la disposizione contenuta nell’art. 108.
TITOLO V CONVENZIONI URBANISTICHE
Art. 113: Convenzioni ed atti unilaterali d’obbligo in materia urbanistica
Le convenzioni e gli atti unilaterali d’obbligo in materia urbanistica definiscono in conformità alle disposizioni dello Stato e della Regione del Veneto (1), gli impegni assunti dai titolari degli interventi per l’attuazione dei piani urbanistici e dei programmi edilizi compatibili con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti.
Le convenzioni e gli atti unilaterali d’obbligo debbono corrispondere agli schemi definiti dalle leggi dello Stato e della Regione del Veneto, ovvero approvati dal Consiglio Comunale unitamente al piano urbanistico attuativo cui accedono.
Nell’ipotesi prevista dalla parte finale del comma 2, la deliberazione consiliare ivi citata ha efficacia di deliberazione a contrarre ai sensi dell’art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 4 del presente regolamento.
Le convenzioni urbanistiche e gli atti unilaterali d’obbligo sono rogati da notaio o da altro pubblico ufficiale abilitato dalla legge. Le convenzioni urbanistiche sono stipulate dal Segretario Comunale quando questi non svolge funzioni di ufficiale rogante.
La vigilanza sul rispetto della convenzione o dell’atto unilaterale d’obbligo spetta all’ufficio tecnico.
(1) In particolare art. 28 L. 17.8.1942, n. 1150; artt. 7 e 8 L. 28.1.1977, n. 10; art. 63 e
allegato B L.R. 27.6.1985, n. 61.
TITOLO VI ESECUZIONE IN ECONOMIA
Art. 114: Lavori, provviste e servizi in economia
I lavori, le provviste ed i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia, fatta salva, in quanto applicabile, la normativa comunitaria, sono i seguenti:
a) i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici comunali e ad uso scolastico e di quelli il cui onere di manutenzione è a carico del Comune;
b) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali di cui alla lettera a);
c) lavori di manutenzione delle strade comunali, degli acquedotti, della rete fognaria, della pubblica illuminazione e dei cimiteri;
d) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio e di materiali elettorali; acquisto di macchine da calcolo, da scrivere e per il centro elaborazione dati, macchine da stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico; acquisto e rilegatura di libri, della Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Ufficiale della Regione, acquisti di generi di cancelleria; valori bollati; spese postali, telefoniche e telegrafiche;
e) acquisto ed abbonamento a riviste, giornali e di vario genere ed abbonamento a periodici; spese per l’elaborazione di pubblicazioni e riviste edite dal Comune, ivi compresa la corresponsione di compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo rese dai medesimi;
f) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l’esecuzione dei lavori in economia;
g) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse del Comune;
h) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, acquisto di materiale di ricambio ed accessori; provviste di combustibili, di carburanti, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
i) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
j) acquisti di medaglie targhe ricordo, coppe, fasce tricolori, bandiere ed oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
k) spese per il funzionamento, all’interno e all’esterno, di corsi per il personale;
l) spese per l’espletamento dei concorsi, limitatamente alla stampa e alla divulgazione dei bandi di concorso; per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e dei bilanci e conti consuntivi;
m) acquisto e confezione di capi di vestiario per il personale appartenente alla polizia municipale; acquisto e confezione di tute, camici ed altri indumenti da lavoro;
n) provviste, lavori e prestazioni quando sia stabilito che debbono essere eseguiti in danno dell’appaltatore, in caso di risoluzione del contratto o per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto; lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell’appaltatore;
o) acquisto di materiale per la segnaletica orizzontale e verticale;
Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), f), h), o), p) e q) il ricorso alla gestione in economia è ammesso per un importo a di spesa di £. 15.000.000= I.V.A. esclusa.
Le provviste, forniture e lavori in economia sono eseguite, fatte salve le eccezioni previste dal presente regolamento, previa acquisizione di:
n.1 preventivo per i lavori in economia fino a £. 6.000.000= I.V.A. esclusa;
n.3 preventivi per i lavori in economia fino a £. 15.000.000= I.V.A. esclusa.
I preventivi devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti. I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di indicazioni o foglio condizioni e vistati per la congruità dal responsabile del servizio, il quale dovrà motivare per iscritto le ragioni tecnico-economiche nel caso in cui la scelta tra le offerte non ricada sul prezzo più basso.
Art. 115: Piano degli acquisti ricorrenti
Gli uffici comunali trasmettono periodicamente all’ufficio economato e ragioneria le richieste relative all’esercizio successivo di acquisti di beni e servizi ricorrenti necessari al funzionamento degli uffici e allo svolgimento dei servizi aventi carattere di continuità.
L’ufficio economato e ragioneria valutate le richieste, predispone il programma degli acquisti, fornendo la stima della spesa relativa.
E’ fatto divieto di frazionare artificiosamente qualsiasi lavoro, provvista o fornitura che possa considerarsi di carattere unitario.
Il programma è approvato dalla Giunta Comunale. Con l’approvazione del programma, la Giunta stabilisce per ciascun gruppo di beni e servizi, la forma e le clausole essenziali del contratto nonché la durata che di norma deve essere annuale, salvo particolari motivi di necessità e convenienza da indicare nella deliberazione.
Agli acquisti si provvede con le procedure e secondo le norme del presente Titolo VI.
Art. 116: Acquisti saltuari
Qualora non sia possibile predeterminare, con sufficiente approssimazione, la quantità dei beni e servizi da ordinare nel corso dell’anno, e comunque, per gli acquisti aventi carattere saltuario o non compresi nel programma di cui all’art. 115 comma 2, gli uffici predispongono le proposte di acquisto man mano che il fabbisogno si verifichi.
Agli acquisti di cui al comma 1 provvedono:
a) il Segretario Comunale, fino all’importo di £. 500.000= lorde;
b) il Sindaco o l’Assessore delegato a sovrintendere al servizio interessato, fino all’importo di £. 1.000.000= lordo;
c) la Giunta Comunale, oltre l’importo di £. 1.000.000= lordo.
Agli acquisti di cui al comma 1 si provvede con le procedure e secondo le norme del presente Titolo VI.
Art. 117: Spese economali
L’ufficio economato provvede alle piccole spese d’ufficio e di piccola manutenzione nei limiti di
£. 250.000= per ogni spesa e salvo che le richieste e le esigenze degli uffici non possano essere soddisfatte mediante gli acquisti effettuati ai sensi degli artt. 115 e 116.
I contratti per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi vengono conclusi a trattativa privata secondo gli usi del commercio.
La gestione del fondo economale, la tenuta dei relativi registri e la rendicontazione delle somme erogate sono disciplinate dal Regolamento di Economato.
Art. 118: Modalità di esecuzione
I lavori, le provviste e i servizi previsti dal presente Titolo VI, possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta;
b) a cottimo fiduciario;
c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario.
Art. 119: Amministrazione diretta
Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l’intervento di alcun imprenditore. Essi vanno effettuati con operai dipendenti dal Comune, impiegando materiali e mezzi di proprietà od in uso al Comune medesimo.
Sono altresì, eseguite, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile e ove la spesa superi, £. 5.000.000= al lordo degli oneri fiscali, con acquisizione di almeno 3 preventivi di soggetti o imprese, salvo che la specialità o l’urgenza della provvista non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.
Art. 120: Cottimo fiduciario
Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, le provviste ed i servizi per i quali si renda necessario ovvero opportuno l’affidamento ad un imprenditore.
Per l’esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma 1 devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi medesimi, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l’obbligo dell’assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché di accettare la facoltà per il Comune di provvedere all’esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l’obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi di inadempienza dello stesso.
I preventivi per l’esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese che siano iscritti, qualora i contratti abbiano per oggetto fornitura di beni e servizi inclusi nelle categorie merceologiche o tipologie dei lavori. I preventivi devono essere conservati agli atti del Comune.
E’ consentito prescindere dalla preventiva acquisizione dei tre preventivi esclusivamente nei casi in cui al specialità o l’urgenza del lavoro, della provvista e del servizio renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa.
Art. 121: Modalità di pagamento
Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno essere pagate se non munite del visto di liquidazione del dirigente dell’ufficio ragioneria, o in mancanza del Segretario Comunale.
I documenti di cui al comma 1 dovranno essere prodotti in originale, da allegare al mandato di pagamento, e in copia, da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta di inventario, ovvero muniti della dichiarazione dell’avvenuta annotazione nei registri per gli oggetti non inventariabili.
Art. 122: Vigilanza e collaudo
La direzione e sorveglianza dell’esecuzione dei lavori e delle provviste e dello svolgimento dei servizi è effettuata dal funzionario o dall’impiegato, designato dal Segretario Comunale. Per l’esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le procedure e le disposizioni vigenti nella materia.
I lavori, se eseguiti su progetti e direzione tecnica, sono soggetti al collaudo finale, che può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
Il collaudo o l’attestazione di regolare esecuzione è rilasciata dal Tecnico incaricato o dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale.
TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 123: Struttura responsabile del procedimento contrattuale
L’ufficio segreteria è la struttura responsabile del procedimento contrattuale, salvo i casi in cui singole fasi procedimentali o l’adozione di atti e provvedimenti siano riservati dalla legge, dallo Statuto comunale e dal presente regolamento alla competenza della Giunta Comunale, del Sindaco, del Segretario Comunale.
Art. 124: Adeguamento degli importi
Nei casi in cui devono essere applicate le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, gli importi delle somme indicate nel presente regolamento sono automaticamente adeguati in relazione alla variazione del controvalore in lire italiane delle unità di conto europee.
Al di fuori dei casi di cui al comma 1, gli importi della somme indicate nel presente regolamento possono essere adeguati dal Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, con la deliberazione di approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 125: Precedenti norme regolamentari rimaste in vigore
Abrogato
Art. 126: Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dopo l’esame, senza rilievi, dell’organo regionale di controllo.
Fino all’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le norme vigenti in quanto compatibili con la legge 8 giugno 1990, n. 142 e con lo Statuto Comunale.
Art. 1
Oggetto del regolamento 2
Art. 2
Norme applicabili 2
Art. 3
La proposta contrattuale 3
Art. 4
La deliberazione a contrarre 3
Art. 5
I modi di scelta del contraente 3
Art. 6
Pubblicità dei bandi 4
Art. 7
Termini per le procedure di aggiudicazione 4
Art. 8
Pubblico incanto 4
Art. 9
Licitazione privata 4
Art. 10
Le commissione di gara per i pubblici incanti e le licitazioni private 5
Art. 11
Approvazione del verbale di pubblico incanto e di licitazione privata 5
Art. 12
Appalto concorso 6
Art. 13
Le commissioni di gara per l'appalto concorso 6
Art. 14
Procedimento di aggiudicazione dell'appalto concorso 6
Art. 15
Aggiudicazione dell'appalto concorso 7
Art. 16
Trattativa privata 7
Art. 17
Commissione per le gare ufficiose 7
Art. 18
Cottimo fiduciario 8
Art. 19
Concorso di idee 8
Art. 20
Commissione giudicatrice del concorso di idee 8
Art. 21
Atti preliminari alla stipulazione 9
Art. 22
Documentazione antimafia 9
Art. 23
Cauzione definitiva 9
Art. 24
Deposito per spese contrattuali 10
Art. 25
Stipulazione del contratto 10
Art. 26
Soggetto autorizzato alla stipulazione dei contratti 11
Art. 27
Cessione del contratto 11
Art. 28
Durata del contratto 11
Art. 29
Domicilio del contraente 11
Art. 30
Ufficiale rogante 12
Art. 31
Disposizioni in merito al contenuto e agli allegati del contratto 12
Art. 32
Adempimenti fiscali 12
Art. 33
Efficacia del contratto 13
Art. 34
Modalità di pagamento del prezzo del contratto 13
Art. 35
Cessione di credito 13
Art. 36
Revisione dei prezzi 13
Art. 37
Vigilanza e collaudo 14
Art. 38
Decisione delle controversie 14
Art. 39
Definizione 15
Art. 40
Alienazione e acquisto di beni immobili 15
Art. 41
Beni comunali 15
Art. 42
Xxxxx di rinvio 15
Art. 43
Prezzo della compravendita. 16
Art. 44
Divieto speciale di comprare 16
Art. 45
Autorizzazione prefettizia all'acquisto di beni immobili 16
Art. 46
Definizione 16
Art. 47
Xxxxx di rinvio 16
Art. 48
Definizione 16
Art. 49
Divieto di donazione 17
Art. 50
Accettazione della donazione 17
Art. 51
Definizione 17
Art. 52
Divieto di rinnovazione tacita e di sublocazione 17
Art. 53
Locazione superiore a nove anni 17
Art. 54
Elenco dei beni locati o affittati 17
Art. 55
Locazione di immobili urbani 17
Art. 56
Affitto di area 18
Art. 57
Affitto di fondi rustici 18
Art. 58
Interessi per ritardato pagamento 18
Art. 59
Definizione 18
Art. 60
Condizioni per il ricorso al leasing 19
Art. 61
Inventariazione dei beni acquisiti con il leasing 19
Art. 62
Definizione 19
Art. 63
Obblighi del comodatario 19
Art. 64
Divieto di concedere beni in comodato 20
Art. 65
Definizione 20
Art. 66
Istituti mutuanti 20
Art. 67
Vincoli alla contrattazione 20
Art. 68
Definizione 21
Art. 69
Comune somministrante 21
Art. 70
Comune somministratario 21
Art. 71
Definizione 21
Art. 72
Assicurazioni obbligatorie 21
Art. 73
Ditte di brokeraggio 22
Art. 74
Definizione 22
Art. 75
Effetti della transazione 22
Art. 76
Definizione 22
Art. 77
Clausole necessarie del contratto 22
Art. 78
Modalità di scelta del prestatore d'opera professionale 23
Art. 79
Clausole necessarie del contratto 23
Art. 80
Definizione 24
Art. 81
Definizione 24
Art. 82
Scelta dell'appaltatore 24
Art. 83
Progettazione di massima ed esecutiva 24
Art. 84
Scelta delle imprese da invitare 25
Art. 85
Cause speciali di esclusione dal'invito 25
Art. 86
Condizione speciale di ammissibilità dell'offerta 26
Art. 87
Cauzione definitiva 26
Art. 88
Copertura assicurativa 26
Art. 89
Direzione dei lavori 26
Art. 90
Documenti per la tenuta contabile delle opera e dei lavori pubblici 27
Art. 91
Variazione all'opera o al lavoro pubblico 27
Art. 92
Pagamento del corrispettivo 28
Art. 93
Ritardo nel pagamento del corrispettivo 28
Art. 94
Revisione dei prezzi e "prezzo chiuso" 29
Art. 95
Divieto di cessione dell'aggiudicazione e del contratto d'appalto 29
Art. 96
Autorizzazione del subappalto, del cottimo e delle figure ad essi assimilate 29
Art. 97
Collaudo delle opere e dei lavori pubblici 29
Art. 98
Procedimento amministrativo di definizione delle controversie 30
Art. 99
Arbitrato 30
Art. 100
Rescissione del contratto 30
Art. 101
Recesso unilaterale del Comune dal contratto 31
Art. 102
Recesso unilaterale dell'appaltatore dal contratto 31
Art. 103
Capitolati 31
Art. 104
Definizione 32
Art. 105
Appalto di servizi pubblici 32
Art. 106
Norme applicabili 32
Art. 107
Concessione di sola costruzione 33
Art. 108
Concessione di costruzione e gestione 33
Art. 109
Concessione di servizi 34
Art. 110
Concessione di gestione di servizi pubblici 34
Art. 111
Contenuti della convenzione 34
Art. 112
Norme di rinvio 35
Art. 113
Convenzioni ed atti unilaterali d'obbligo in materia urbanistica 36
Art. 114
Lavori, provviste e servizi in economia 37
Art. 115
Piano degli acquisti ricorrenti 37
Art. 116
Acquisti saltuari 38
Art. 117
Spese economali 38
Art. 118
Modalità di esecuzione 38
Art. 119
Amministrazione diretta 38
Art. 120
Cottimo fiduciario 38
Art. 121
Modalità di pagamento 39
Art. 122
Vigilanza e collaudo 39
Art. 123
Struttura responsabile del procedimento contrattuale 40
Art. 124
Adeguamento degli importi 40
Art. 125
Precedenti norme regolamentari rimaste in vigore 40
Art. 126
Entrata in vigore 40